Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Simona
Boiardi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1685 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
n. 15/2020 Parte_1 del Tribunale di Reggio Emilia (cod. fisc.
), in persona del curatore fallimentare P.IVA_1
Dott. a ciò autorizzato con decreto del CP_1
Giudice Delegato del 22.3.23 (doc. 1), con sede legale in Rolo (RE), Via Vincenzo Mari n. 5, ed elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via Emilia all'Ospizio n.
48 presso lo Studio e le persone degli Avv.ti Marco
Moretti e Stefano Ferrari, che lo rappresentano e difendono contro
P.I. con sede in Pero Controparte_2 P.IVA_2
(MI) Via Pisacane n. 7, in persona dell'Amministratore
Unico rappresentato e Controparte_3 difeso in via disgiunta dagli Avv.ti Nino G. Ruffini
(C.F. ; telefax: 0522.920703 pec: C.F._1
e Email_1
Geminio C. Ruffini (C.F. , telefax: C.F._2
0522.920703, pec:
pagina 1 di 10
Reggio Emilia (RE), Via P. Borsellino, n. 22.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti. All'udienza del 10-9-2024 il giudice ha fissato per il 14-1-2025 udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art.189 c.p.c..
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se i pagamenti effettuati da Controparte_4
. in favore della convenuta, per complessivi euro
[...]
441.673,13, siano suscettibili di essere revocati ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallimentare, in quanto compiuti nel c.d. periodo sospetto.
Quanto alla vicenda processuale, è sufficiente precisare che nel giudizio instaurato da Parte_1 si è costituita tempestivamente la convenuta,
[...] contestando sotto plurimi profili la fondatezza dell'iniziativa avversaria.
La causa, che ha visto lo scambio delle memorie autorizzate ai sensi dell'art.171 ter cpc, è stata istruita documentalmente e con prove orali.
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Quanto ai requisiti della revocatoria sotto un profilo oggettivo, si osserva che tutti i versamenti sono
«pagamenti di debiti liquidi ed esigibili», poiché relativi a fatture scadute, e risultano documentalmente pagina 2 di 10 dagli estratti conto e dagli ordini di pagamento prodotti sub docc. 9/14:
→ il primo bonifico di € 69.569,90 è stato disposto in data 23.10.19 a saldo della fattura n. 108 del 28.2.19 di € 62.998,67, scaduta il 15.7.19, e a saldo della fattura n. 112 del 28.2.19 di € 6.571,23, scaduta il
15.7.19 (doc. 9);
→ il secondo bonifico di € 92.564,15 è stato disposto in data 23.10.19 a saldo della fattura n. 28 del
31.1.19 di € 36.600,00, scaduta il 15.7.19, e a saldo della fattura n. 113 del 28.2.19 di € 55.964,15, scaduta il 15.7.19 (doc. 10);
→ il terzo bonifico di € 43.010,80 è stato disposto in data 20.12.19 a saldo della fattura n. 62 del 31.1.19 di € 43.010,80, scaduta il 15.6.19 (doc. 11);
→ il quarto bonifico di € 54.900,00 è stato disposto in data 20.12.19 a saldo della fattura n. 29 del 31.1.19 di € 109.800,00, scaduta il 15.7.19, e quale acconto della fattura n. 30 del 31.1.19 di € 82.666,59, scaduta il 15.7.19 (doc. 12);
→ il quinto bonifico di € 84.900,72 è stato disposto in data 23.12.19 a saldo della fattura n. 32 del
31.1.19 di € 67.414,15, scaduta il 15.6.19, e a saldo della fattura n. 33 del 31.1.19 di € 17.486,57, scaduta il 15.6.19 (doc. 13); → il sesto bonifico di €
96.727,56 è stato disposto in data 30.12.19 a saldo della fattura n. 842 del 31.12.18 di € 193.455,71, scaduta il 15.6.19 (doc. 14).
La convenuta non ha, peraltro, contestato le predette fatture né le loro scadenze, né l'effettivo incasso delle somme nelle date indicate.
pagina 3 di 10 Parimenti provato è che i predetti pagamenti ed atti rientrano nel cd. periodo sospetto di cui all'art. 67, comma secondo L.F..
Il è stato dichiarato in data 7.4.20, e, Parte_1 quindi, risultano revocabili i pagamenti compiuti da
[...] dal 7.10.19 al 7.4.20, periodo nel quale Parte_1 ricadono tutti i versamenti di cui ai docc. 9/14.
Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni, si richiama il consolidato principio secondo cui, avendo l'azione revocatoria fallimentare natura indennitaria, il pregiudizio che la giustifica è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum
(Cass. n. 17044/2016).
La convenuta ha eccepito, la non revocabilità dei pagamenti impugnati perché effettuati «nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» (art. 67, comma 3, lett. a, legge fallimentare).
Tale eccezione postula la prova, a carico della parte che abbia invocato l'esenzione, di quali fossero le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, «dovendo il giudice di merito verificare anche
l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute» (Cass. n. 7580/2019).
L'esenzione postula che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
pagina 4 di 10 Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti e ben definita. La società convenuta si è limitata nella comparsa di costituzione a sostenere un generalizzato ritardo di nei pagamenti Parte_1 che però è ritenuto inidoneo a fondare l'esenzione ex art. 67, comma terzo lett. a) L.F. (Cass.
7.12.2020 n.
27939; Cass. 7580/2019).
L'esenzione postula che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti e ben definita
La società convenuta, tardivamente, nella II memoria ex art.171 c.p.c. ha dedotto un'asserita prassi secondo cui “ pagava indicativamente le fatture con Pt_1 termini di pagamento a 120/150 giorni “, senza però neppure provare quanto dedotto tardivamente.
Cio' non e' sufficiente a provare l'esistenza tra le parti di un uso in base al quale il ritardo nei pagina 5 di 10 pagamenti oltre il termine previsto dalle fatture fosse tollerato dal creditore.
Nel caso in esame la suddetta esenzione è, peraltro, esclusa dal fatto documentalmente provato che i pagamenti sono stati in grave ritardo rispetto ai termini convenuti e il ritardo variava di volta in volta.
Il presupposto per l'operatività dell'esenzione è che i pagamenti avvengano secondo termini così normali tra le parti che può essere legittimo presumere che il creditore non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano da un debitore insolvente.
L'assoluta assenza di un simile accordo è, poi, comprovato dai numerosi solleciti di pagamento da parte della società convenuta e del suo legale, con minaccia di domandare il fallimento (riscontrabili per tabulas dai docc. 20, 21, 23, 25, 26, 27, confermati dalla teste ), a conferma che non Tes_1 Controparte_2 accettava per nulla i ritardi di per cui non Pt_1 può ritenersi che la stessa stesse rispettando termini concordati.
Pure non provato -ma comunque irrilevante- è che si tratti di «termini di pagamento (…) normali per il mercato di riferimento della logistica di settore»
(pag. 6 della comparsa).
Senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova, si rileva che i pagamenti sono stati effettuati secondo tempistiche diverse e con grave ritardo rispetto a quanto previsto dalle fatture, cosa che preclude l'operatività dell'esenzione.
Quanto alla sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, valgano le seguenti osservazioni.
pagina 6 di 10 Si osserva preliminarmente che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale, pur potendo essere provata, da parte del curatore/commissario, anche tramite presunzioni purché gravi, precise e concordanti (da ultimo, Cass. ord. n.
3854/2019).
In termini più specifici, tale prova «presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte
e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore»
(Cass. n. 19709/2015).
Nel caso concreto può ritenersi raggiunta tale prova sulla scorta dei seguenti elementi indiziari:
- La crescente esposizione debitoria di Pt_1
(raddoppiatasi in soli quattro mesi da € 785.557,69 di metà giugno 2019 ad € 1.829.094,92 di inizio ottobre
2019 - docc. 18, 20, 21);
- I numerosi solleciti, sia scritti che telefonici, da parte di sin dall'ottobre del 2019 che CP_5 comprovano la consapevolezza da parte della convenuta dell'insolvenza di (docc. 20, 21, 23, 25, 26, Pt_1
27, confermati dalla teste;
Tes_1
pagina 7 di 10 - La definizione di un piano di rientro a metà/fine novembre 2019, poi disatteso da ulteriore Parte_1 sintomo dell'incapacità di di pagare Pt_1 regolarmente i propri debiti;
- I frequenti contatti della convenuta con i vertici della società attrice, dai quali riceveva conferma delle difficoltà operative della stessa, come riferito dalla teste : « era a conoscenza delle Tes_1 CP_2 difficoltà economiche di e continuava a Pt_1 fornirci personale per portare avanti l'operatività dei magazzini e consentire a noi di affrontare i pagamenti»…«Come ho detto aveva riferito ad Pt_1 le proprie difficoltà economiche». CP_2
- Le difficoltà di avevano, altresì, avuto Parte_1 ampio risalto sui giornali sin da giugno 2019 (docc.
3/4 e 31/35).
Questi elementi, valutati nel loro complesso, fanno ritenere che conoscesse o Controparte_6 avrebbe, comunque, dovuto conoscere lo stato di insolvenza in cui versava Parte_1
Infondata è l'eccepita nullità delle deposizioni testimoniali, delle signore e Testimone_2 CP_7
poiché “nel giudizio di revocatoria
[...] fallimentare non sussiste neppure l'incapacità del legale rappresentante della società fallita, non essendo lo stesso titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo abiliti a partecipare al giudizio stesso (art. 246 c.p.c.), nè rientrando, in difetto di espressa previsione normativa, la incapacità a testimoniare tra quelle personali ex art. 50 e 142 l. fall., nè, infine, trovando la testimonianza del fallito alcun impedimento
pagina 8 di 10 negli art. 43 e 118 l. cit.(Cass. 11-6-2024 n. 11083)”
(Trib. Reggio Emilia 2.11.24).
Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che tutti i pagamenti impugnati da
[...] siano revocabili ex art. 67 comma 2 legge Parte_1 fallimentare, con conseguente accoglimento delle domande attoree.
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In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare relativa a un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto,
l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza (costitutiva) di accoglimento della domanda.
Se ne desume che gli interessi sulla somma da restituire alla Procedura decorrano dalla data della domanda giudiziale (Cass. S.U. n. 437/2000; Cass. n.
12736/2011; Cass. n. 27084/2011; Cass. n. 5106/2012).
L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione della citazione introduttiva, perfezionatasi il 26-10-2018, a quella dell'effettivo pagamento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al decreto ministeriale n.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(compreso nello scaglione tra euro 260.000,00 ed euro
520.000,00).
pagina 9 di 10
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nelle causa iscritta al n.
1685 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da contro , Parte_1 Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
I. in accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallimentare, i pagamenti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla Controparte_2 restituzione in favore di della Parte_1 somma di euro 441673,13, oltre interessi di legge dal 5 aprile 2023 al saldo;
II. condanna alla rifusione in Controparte_2 favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi euro 22457,00, per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge oltre ad euro 1241,00 per esborsi.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 febbraio 2025 il giudice
Simona Boiardi
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