Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 27.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
( ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. IMPROTA EMANUELE, con domicilio eletto in VIA
ALCIDE DE GASPERI 135/A TORRE DEL GRECO
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti difeso unitamente e CP_1
disgiuntamente dagli avvocati Vincenzo Di Maio. e Controparte_2 Controparte_3
(giusta procura generale alle liti per notar Notaio in Fiumicino, del Persona_1
23.01.2023 (rep. n° 37590 – raccolta n.7131), che dichiarano di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax 089/610337 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica E certificata: ; Email_1
E ; Email_3
t . Email_4
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 400/2024, pubblicata in data 20/03/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI: come in atti
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 400/2024, pubblicata in data 20/03/2024, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava la domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato in data 03/10/2023, nei confronti di Parte_1
, con cui la predetta chiedeva di accertare il diritto alla percezione dell'importo CP_1 complessivo di €5381,73, a titolo di indennità di frequenza spettante al figlio minore per il periodo da Settembre 2019 a Giugno 2021, e la conseguente Persona_2
CP_ condanna dell' al pagamento del relativo importo.
La pare ricorrente, premesso che:
- il figlio minore era già stato riconosciuto invalido civile, con Persona_2
verbale sanitario del 01.09.2017, ed aveva percepito l'indennità di frequenza fino all'Agosto 2019;
- a seguito di procedura di revisione, l'indennità veniva sospesa, senza un provvedimento di formare revoca;
- in data 14.06.2021, aveva presentato nuova domanda di indennità di frequenza e, in data 11.02.2022, aveva instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore giudizio per accertamento tecnico preventivo, contraddistinto dal r.g.566/2020, per ottenere l'accertamento dello status sanitario utile al ripristino dell'indennità di frequenza non erogata più da settembre 2019, contestava il provvedimento con cui l' , a seguito della notifica del decreto di CP_1
omologa e della documentazione socio-reddituale, provvedeva alla liquidazione della prestazione, con provvedimento del 27.09.2023, solo a decorrere dal 01.10.2021, per effetto della domanda amministrativa del 14.06.2021 e non anche dal settembre 2019, come richiesto.
2.Il primo giudice, con la sentenza impugnata, asseriva che, “con la proposizione della domanda amministrativa del 14/06/2021, parte ricorrente aveva abbandonato la preesistente procedura relativa al procedimento di revisione della prestazione in godimento, non potendo permanere un duplice procedimento con riferimento allo stesso beneficio, a mente dell'articolo 56, comma 2, legge 69 del 2009.
Riteneva pertanto, che correttamente l' avesse proceduto all'erogazione decorrere CP_1
dalla data della nuova domanda amministrativa, perché l'omologa operata in
2 conformità alle valutazioni del CTU , non poteva che limitare gli effetti con Per_3
decorrenza dall'istanza stessa”.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 09/04/2024, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante lamentava, in particolare, che il giudice aveva:
1) violato l'art. 56 co. 2 l. 69/2009 in combinato disposto con l'art. 111 l.222/1984, laddove aveva ritenuto che con la presentazione della nuova domanda amministrativa del 14.06.2021 fosse successivamente precluso al ricorrente chiedere l'accertamento giudiziale del ripristino dell'indennità di frequenza informalmente sin dal settembre
2019 (mese successivo alla visita di revisione del 06.08.2019 cui il ricorrente sarebbe stato presuntivamente convocato):
2) violato l'art. 445 bis c.p.c. da interpretarsi secondo i dettami statuiti di recente dalle ss.uu. con sentenza 14561/2022, laddove aveva ignorato che l'accertamento sanitario reso ex art. 445bis c.p.c., una volta omologato, divenisse intangibile in relazione alle condizioni sanitarie, ritenendo che l'omologa espletasse i suoi effetti solo in relazione alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa del
14.06.2021.
Insisteva quindi affinché, sulla base del decreto di omologa indicato, fosse accertato il suo diritto alla percezione dell'importo complessivo di €5381,73, a titolo di indennità di frequenza, per il periodo da settembre 2019 a giugno 2021.
Si costituiva controparte e chiedeva il rigetto del gravame evidenziando: che il minore titolare di indennità di frequenza, era stato convocato a visita di Persona_2
revisione, alla quale non risultava presente;
che, per tale motivo, veniva disposta la revoca della prestazione;
che tale esito non era stato impugnato.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
****
3 L'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Il primo motivo di gravame (violazione dell'art. 56 co. 2 l. 69/2009 in combinato disposto con l'art. 111 l.222/1984) è destituito di fondamento, in quanto la parte ha presentato nuova domanda, quando il precedente procedimento amministrativo di revisione era già definito (con la revoca della prestazione), senza impugnare il relativo esito.
Giova infatti premettere che il minore, titolare di indennità di frequenza, veniva convocato a visita di revisione, alla quale non risultava presente. Per tale motivo (che nella presente sede irritualmente la parte intendere discutere), veniva disposta la revoca della prestazione e non veniva più erogata l'indennità di frequenza.
L'appellante non impugnava la revoca e comunque l'esito negativo della procedura di revisione ma, in data 14.06.2021, proponeva una nuova domanda presso l' CP_4
sottoponendo il figlio minore a nuova visita collegiale della Commissione del distretto
Cont di VOLLA.
Sulla base di quanto emerge dagli atti, la Commissione non riconosceva al minore lo status di invalido civile e la madre-odierna appellante:
- proponeva un primo ricorso per ATP, ex art 445 bis cpc. perché nuovamente venisse accertato il requisito medico-legale a seguito di c.t.u., senza soluzione di continuità sin dal primo riconoscimento del 01.09.2017 e comunque almeno dalla data della domanda amm.va del 14.06.2021, ai fini della corresponsione della prestazione assistenziale richiesta(indennità di frequenza);
- intervenuto decreto di omologa del 04/07/2023, con accertamento del requisito medico-legale secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico, la
CP_ predetta rivolgeva richiesta all' di erogazione delle indennità di frequenza anche arretrate ma l'ente previdenziale, con provvedimento del 27 settembre 2023, liquidava la prestazione solo con riferimento alla nuova richiesta presentata il 14 giugno 2021, quindi, per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno fino al completamento del ciclo scolastico e, comunque, non oltre il diciottesimo anno di età;
- presentava nuovo ricorso ex art.442 c.p.c. per “accertamento del diritto ai ratei di indennità di frequenza su omologa dal mese di settembre 2019”, con richiesta di condanna al pagamento dei ratei non riconosciuti .
Deve però evidenziarsi che, in sede di ATP, con il decreto di omologa emesso il
4.07.2023 a definizione della procedura, Il CTU nominato ravvisava “i requisiti per il riconoscimento della condizione di minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere
4 i compiti e le funzioni proprie della sua età e conseguentemente il diritto da parte del minore ad usufruire della indennità di frequenza ai sensi della legge 289/90 “ dal
14/6/2021, seppur incidentalmente ritenendo “accertabile la sussistenza di tali requisiti senza interruzione di continuità dal Settembre 2019 ovvero dal momento della sospensione della prestazione precedentemente in godimento da parte dell' ”. CP_1
La data della nuova domanda (14.06.2021) costituiva dies a quo a cui inevitabilmente riferire il nuovo accertamento sanitario, e le richiamate valutazioni, in assenza di contestazioni, venivano per l'appunto recepite nel decreto di omologa del 4.07.2023.
E' infondato quindi anche il secondo motivo di gravame (“violazione dell'art. 445 bis
c.p.c. da interpretarsi secondo i dettami statuiti di recente dalle ss.uu. con sentenza
14561/2022”), posto che la consulenza tecnica omologata dal Tribunale ha riconosciuto in capo all'istante il requisito medico-legale utile alla percezione dell'indennità di frequenza dal momento della nuova domanda (14.06.2021), che attesta una soluzione di continuità rispetto alla precedente procedura.
Ebbene, ogni contestazione afferente alla mancanza di ritualità di convocazione del minore a visita collegiale avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in seno alla precedente procedura di revisione, conclusasi con la revoca della prestazione.
Non si profila, quindi, alcuna violazione della previsione di cui al combinato disposto dell'art. 56 legge 69/2009 e 11 legge 222/1984 ( che vieta all'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato invalidante di presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato), posto che il precedente iter amministrativo si era già concluso.
Allorquando l'istante presentava, in data 14.06.2021, la nuova domanda amministrativa CP_ all' infatti, il procedimento di revisione non era più in corso, tant'è vero che la parte azionava un successivo ricorso per ATP per richiedere nuovamente il riconoscimento del requisito medico-legale quantomeno dalla “data della nuova domanda amministrativa del Giugno 2021”.
Dunque, l'appello va rigettato in quanto totalmente infondato.
Nulla per spese, stante il disposto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., secondo cui“…Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96 primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese…”
5 Affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come nel caso di specie (cfr C. Cass.
Sez L. 16676/2020).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
da n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sul
[...]
minore avverso la sentenza numero 400/2024, emessa in data Persona_4
20/03/2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza reietta comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002 e ss mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Nulla per spese
Così deciso in Salerno, il 27.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
6