Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 14906 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14906 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATIELLO NICOLA presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GUADAGNO ALESSIO presso CodiceFiscale_2
il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in MARANO DI NAPOLI il 29/07/2002 (atto n. 57, P. II, S. A, anno 2002), riferendo
[...]
che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
26/04/2017, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. Pt_2
1
non economicamente indipendente e il 22/10/2008, minorenne. Per_2
All'udienza del 27/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, comparivano le parti, le quali si riportavano all'accordo depositato telematicamente in data 21/03/25 e alle condizioni accessorie del divorzio così come concordate, precisando che “il contributo al mantenimento dei figli a carico dell viene concordato in complessivi 550 € mensili pari a 250 € quale contributo al CP_1
mantenimento di e 300,00 euro quale contributo al mantenimento di ancora Per_1 Per_2 minorenne”; concordavano, anche, che le condizioni in oggetto decorressero dalla decisione.
All'esito, il Giudice tentava la conciliazione che non sortiva effetto e le parti insistevano nella domanda divorzile.
Il Giudice recepiva ex art. 473 bis 22 cpc le condizioni, così come concordate dalle parti e meglio integrate in udienza;
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, ordinava la discussione orale della causa ed i difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate.
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni:
Confermare l'affido condiviso del figlio minore con domicilio preferenziale Persona_3
presso la madre;
Disciplinare il diritto/dovere di visita del sig. con le seguenti modalità: Controparte_1
padre potrà tenere con sé i figli minori tutti i martedì dalle ore 18,30 alle ore 21,00 e un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì ore 20,00 alla domenica ore 21,00. Per il periodo natalizio ad anni alterni i giorni 24 e 25 con la madre e il 26 dicembre con il padre;
31 dicembre e 1° gennaio con il padre e 6 gennaio con la madre. Per il periodo di Pasqua, ad anni alterni, la domenica con la madre ed il lunedì in Albis con il padre. Per il periodo estivo il padre potrà portare con sé il figlio in vacanza per la durata di 15 giorni consecutivi, nel mese di agosto da determinarsi su accordo dei coniugi entro il 15 giugno di ogni anno. Per quanto riguarda i compleanni e gli onomastici le parti stabiliscono che il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio con uno dei due genitori e l'onomastico con l'altro. Il minore trascorrerà la giornata rispettivamente nei giorni
2 di compleanno e onomastico dei rispettivi genitori. La stessa cosa avverrà per la Festa del Papà e della Mamma;
il contributo al mantenimento dei figli a carico dell' viene concordato in complessivi CP_1
550 € mensili pari a 250 € quale contributo al mantenimento di e 300,00 euro quale Per_1
contributo al mantenimento di ancora minorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_2
aggiornamenti ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive e ludiche e scolastiche) come da protocollo di intesa a cui si fa Controparte_2
espresso richiamo;
Emettere ogni altro provvedimento di legge, ivi compreso l'ordine a che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autenticata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Anastasia con l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui al Regio Decreto 1° luglio 1939
n. 74;
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità di procedere all'ascolto dello stesso in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a MARANO DI NAPOLI il 29/07/2002 (atto n.
[...] Controparte_1
57 , P. II, S.A , anno 2002 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO DI NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 3 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4/04/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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