TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.04.2025 al n. 1893 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. MILENA SARNELLI, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 07/04/2025 e integrato e modificato in data 02/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 07/04/2025 i ricorrenti hanno allegato di essere genitori dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Parte_3 [...]
) che frequentano, rispettivamente, la classe terza del liceo artistico e la C.F._4
classe quinta della scuola primaria;
che la loro convivenza si è protratta fino al mese di luglio 2024; che, da tale momento, i minori e sono rimasti a vivere con la Per_1 Pt_3
madre presso l'abitazione familiare sita in Cavaria Con Premezzo, Via G. Rossini 111/F – int. 1; che il padre ha sempre versato un contributo di mantenimento per i minori ed ha regolarmente esercitato il proprio diritto di visita e di avere raggiunto il seguente ac- cordo per la regolamentazione della responsabilità genitoriale: “a) i minori ed Per_1 Per_2
ranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre nella casa familiare in Cavoria Con Premezzo alla Via G. Rossini, 111/F int. 2; B) il sig. CP
, proprietario esclusivo del predetto immobile, con il presente atto lo concede in uso alla sig.ra
[...] Pt_4
droglio la quale lo abiterà, unitamente ai figli minori e fino a quando questi ultimi la abite- Per_1 Pt_3
ranno con la madre e, comunque, non oltre il 18° anno di età della secondogenita. allorquando il sig. potrà avvalersi del diritto di ottenere il rilascio dell'abitazione da parte della Scandroglio andan- Pt_1
dovi ad abitare personalmente con i figli. Le spese per le utenze domestiche e quelle di manutenzione or- dinaria graveranno sulla nel mentre quelle straordinarie saranno a carico di C) Il Parte_2 Pt_1
padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che vorrà, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Nei giorni in cui i minori saranno con il padre, egli li seguirà nelle varie attività in cui gli stessi saranno impegnati. I genitori concorderanno, liberamente, la permanenza presso il padre nelle varie festività e durante le vacanze estive. D) Il sig. contribuirà economica- Pt_1
mente al mantenimento dei figli minori con il versamento della somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 cadauno) in contanti nelle mani della che rilascerà idonea ricevuta, garantendo, inoltre, la Parte_2
compartecipazione, nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano. Nel contempo, il Sig. autorizza la sig.ra a richiede- Pt_1 Parte_2
re per intero l'assegno unico spettante per e d) Modifiche ed eccezioni potranno essere libe- Per_1 Pt_3
ramente concordate di comune accordo dai genitori. e) Le spese del giudizio restano interamente compen- sate tra le parti”.
Il giudice relatore, a mezzo del decreto reso in data 08.04.2025, tra l'altro, ha rilevato “che non è stata offerta tutta la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., che non è stato documentato dove il padre dei minori abbia trasferito la sua residenza abituale (e dove trasferirà la sua residenza anagrafica) e in forza di quale titolo e che non è possibile prevedere “oggi” che i figli, una volta divenuti entrambi maggiorenni, resteranno ad abitare con il padre nella casa familiare”. A mezzo delle note scritte depositate in data 02.05.2025, tra l'altro, i ricorrenti hanno of- ferto (quanto meno) parte della documentazione dovuta ex lege, hanno evidenziato che il ricorrente ha trasferito la propria residenza anagrafica in Cavaria con Premezzo, Via G.
Rossini, 111/F int. 1 e hanno chiesto congiuntamente modificare la condizione innanzi riportata sub lett. B) come segue:
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in atti formulata (per come innanzi modificata) in quanto le condizioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono conformi all'interesse materiale e morale della prole e idonee a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni innanzi concordate dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 07/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.04.2025 al n. 1893 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. MILENA SARNELLI, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 07/04/2025 e integrato e modificato in data 02/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 07/04/2025 i ricorrenti hanno allegato di essere genitori dei minori (nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._3 Parte_3 [...]
) che frequentano, rispettivamente, la classe terza del liceo artistico e la C.F._4
classe quinta della scuola primaria;
che la loro convivenza si è protratta fino al mese di luglio 2024; che, da tale momento, i minori e sono rimasti a vivere con la Per_1 Pt_3
madre presso l'abitazione familiare sita in Cavaria Con Premezzo, Via G. Rossini 111/F – int. 1; che il padre ha sempre versato un contributo di mantenimento per i minori ed ha regolarmente esercitato il proprio diritto di visita e di avere raggiunto il seguente ac- cordo per la regolamentazione della responsabilità genitoriale: “a) i minori ed Per_1 Per_2
ranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre nella casa familiare in Cavoria Con Premezzo alla Via G. Rossini, 111/F int. 2; B) il sig. CP
, proprietario esclusivo del predetto immobile, con il presente atto lo concede in uso alla sig.ra
[...] Pt_4
droglio la quale lo abiterà, unitamente ai figli minori e fino a quando questi ultimi la abite- Per_1 Pt_3
ranno con la madre e, comunque, non oltre il 18° anno di età della secondogenita. allorquando il sig. potrà avvalersi del diritto di ottenere il rilascio dell'abitazione da parte della Scandroglio andan- Pt_1
dovi ad abitare personalmente con i figli. Le spese per le utenze domestiche e quelle di manutenzione or- dinaria graveranno sulla nel mentre quelle straordinarie saranno a carico di C) Il Parte_2 Pt_1
padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che vorrà, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. Nei giorni in cui i minori saranno con il padre, egli li seguirà nelle varie attività in cui gli stessi saranno impegnati. I genitori concorderanno, liberamente, la permanenza presso il padre nelle varie festività e durante le vacanze estive. D) Il sig. contribuirà economica- Pt_1
mente al mantenimento dei figli minori con il versamento della somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 cadauno) in contanti nelle mani della che rilascerà idonea ricevuta, garantendo, inoltre, la Parte_2
compartecipazione, nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano. Nel contempo, il Sig. autorizza la sig.ra a richiede- Pt_1 Parte_2
re per intero l'assegno unico spettante per e d) Modifiche ed eccezioni potranno essere libe- Per_1 Pt_3
ramente concordate di comune accordo dai genitori. e) Le spese del giudizio restano interamente compen- sate tra le parti”.
Il giudice relatore, a mezzo del decreto reso in data 08.04.2025, tra l'altro, ha rilevato “che non è stata offerta tutta la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., che non è stato documentato dove il padre dei minori abbia trasferito la sua residenza abituale (e dove trasferirà la sua residenza anagrafica) e in forza di quale titolo e che non è possibile prevedere “oggi” che i figli, una volta divenuti entrambi maggiorenni, resteranno ad abitare con il padre nella casa familiare”. A mezzo delle note scritte depositate in data 02.05.2025, tra l'altro, i ricorrenti hanno of- ferto (quanto meno) parte della documentazione dovuta ex lege, hanno evidenziato che il ricorrente ha trasferito la propria residenza anagrafica in Cavaria con Premezzo, Via G.
Rossini, 111/F int. 1 e hanno chiesto congiuntamente modificare la condizione innanzi riportata sub lett. B) come segue:
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in atti formulata (per come innanzi modificata) in quanto le condizioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono conformi all'interesse materiale e morale della prole e idonee a contenere i pregiudizi derivati ai minori dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni innanzi concordate dai ricorrenti e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 07/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa