Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4096/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4096/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 473. bis. 29 c.p.c. proposta da nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Scafati (SA), al corso Nazionale n. 374, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Marchesano dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Salerno, alla via S.S. Marti lo studio dell'avv. Marianna Grimaldi che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 473. bis. 29 c.p.c., premetteva che, con Parte_1 decreto del 09.06.2021 n. cronol. 5398/2021, il Tribunale di Salerno aveva regolamentato i rapporti personali ed economici tra lo stesso e l'ex compagna,
, nell'interesse della figlia minore (11.10.2017) e aveva CP_1 Per_1 amento condiviso con residenza pr presso la madre e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre tenendo conto della lontananza tra i luoghi di residenza, nonche l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere a la somma mensile di € 377,00 (somma rivalutata) CP_1
a titolo di mante iglia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Al riguardo, il ricorrente rilevava che l'ex compagna aveva ostacolato la frequentazione con la figlia ed era stata poco collaborativa nell'apportare delle modifiche ai tempi di permanenza presso di se , tenuto conto della distanza tra il proprio luogo di residenza (Scafati) e quello della minore (Pontecagnano). Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituiva che si CP_1 opponeva a quanto richiesto dal ricorrente, spiegando dom ionale con cui chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento concordato in favore della figlia minore per le aumentate esigenze della stessa in relazione alla sua eta .
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 13 febbraio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo, ponendo modifiche alla precedente regolamentazione dei rapporti personali ed economici nell'interesse della figlia minore;
in particolare, hanno concordato:
1. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con la previsione d enza stabile presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dei bisogni ed inclinazioni della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori, ciascuno in relazione ai rispettivi tempi di permanenza;
2. Il sig. terrà con sé la figlia minore secondo il seguente calendario: a) a Pt_1 fine set lterne dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, allorquando la riaccompagnerà a scuola. Nel periodo non scolastico, il padre riaccompagnerà la piccola presso la madre entro le ore 9.30 del lunedì Per_1 mattina;
b) Nella settimana in cui NON è previsto il fine settimana con il padre,
starà con quest'ultimo il martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì
Per_1 allorquando la riaccompagnerà a scuola ( Nel periodo non scolastico il padre riaccompagnerà la piccola presso la madre entro le ore 9.30 del
Per_1 mercoledì mattina) e il giovedì da i scuola fino alle ore 21.00 ( 21.30 nel periodo non scolastico); c) Nella settimana in cui è previsto il fine settimana con il papà, questi terrà la piccola con sé il martedì dall'uscita di scuola fino al
Per_1 mercoledì mattina allorqua iaccompagnerà a scuola ( Nel periodo non scolastico il padre riaccompagnerà la piccola presso la madre entro le ore
Per_1
9.30 del mercoledì mattina); d) in ordine alle f talizie, si seguirà il principio dell'alternanza e, precisamente, il 24 dicembre dalle ore 10.30 ( con pernottamento) fino alle 10.30 del 25 dicembre, il 26 dicembre e 1 gennaio con un genitore. Il 25 dicembre, il 31 dicembre (con pernottamento) fino alle 10.30 del giorno dopo e 6 gennaio con l'altro; e) in merito alle festività pasquali, trascorrerà il giorno Per_1 di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì i con l'altro, sempre seguendo il principio dell'alternanza; f) in ordine alle vacanze estive, il sig. Pt_1 terrà con sé la minore, di cui massimo sette consecutivi, che saranno conco i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. AL riguardo i genitori concordano che, al termine della settimana con uno di essi, il fine settimana successivo dovrà essere sempre di competenza dell'altro; g) la minore Per_1 trascorrerà con il padre la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastic con questi, a prescindere dalla regolamentazione ordinaria. Lo stesso varrà Pt_1
.ra Al riguardo le parti concordano che relativamente al giorno del CP_1 compleanno genitori, il diritto - dovere di visita si estende anche al pernottamento, a prescindere dalla regolamentazione ordinaria con la previsione che in caso di perdita del giorno da parte di uno o dell'altro genitore, questi non verrà recuperato;
h) Il compleanno e l'onomastico della minore sarà trascorso da entrambi i genitori che concorderanno la suddivisione equa del tempo ( ad esempio, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno). Al riguardo i genitori si impegnano ad assecondare la volontà della piccola relativamente all'organizzazione di eventuali festicciole;
Per_1
3. Il sig. si impegna a rispettare le attività e le esigenze della figlioletta nei Pt_1 giorni i nno insieme (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danza, festicciole amichetti, catechismo, visite mediche etc..), pertanto provvederà ad accompagnarla senza chiedere eventuale recupero che non è dovuto;
4. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi o diverse rimodulazioni concordate tra i genitori nell'esclusivo interesse della minore;
5. Entrambi i genitori – nell'ottica del rispetto reciproco che dovrà essere sempre alla base del loro rapporto – si impegnano a rispettare gli orari stabiliti nel presente accordo, salvo casi eccezionali da comunicare. In caso di violazione dei suddetti accordi, i sig.ri e potranno recuperare il tempo a ciascuno sottratto CP_1 Pt_1 da uno di essi;
6. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento in favore della figlia Parte_1 minore, 20,00 mensili a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
7. L'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come per Legge;
8. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
9. I viaggi fuori dal paese di residenza o all'estero con la madre o con il padre devono essere autorizzati dall'altro genitore che potrà pretendere di conoscere tutte le informazioni che includono itinerario, trasporto, indirizzo e numero di telefono. Pertanto, entrambi dovranno sottoscrivere la relativa documentazione per l'autorizzazione In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 473. bis. 29 c.p.c. e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto del 09.06.2021 n. cronol. 5398/2021 del Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi