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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 751/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello,
Corso Vittorio Emanuele n.6, giusta delega estesa in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Manzoni n.10, C.F. , non in proprio ma a mezzo del proprio A.d.S. C.F._2
Avv. Simona Brizzi, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
dagli Avv.ti Eleonora Francois e Riccardo Brizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Nardi n.2, giusta procura in atti;
-Appellata= pagina 1 di 10 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis n.14 cpc , a mezzo del CP_1
proprio amministratore di sostegno avv. Simona Brizzi, adiva il Tribunale di Perugia e,
premesso il mutamento in peius delle proprie condizioni personali ed economiche,
nonché l'inadeguatezza dei mezzi e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli (data la sua condizione di invalida al 100%), chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio prevedendo che fosse posto a carico dell'ex marito un assegno divorzile Parte_1
nella misura ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, contestava la sussistenza dei presupposti per Parte_1
riconoscere un assegno alla ex moglie, tenuto conto che con il divorzio i coniugi avevano dichiarato di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e che la non CP_1
aveva avuto alcuna modifica peggiorativa delle proprie condizioni economiche, anzi era vero il contrario, dato che la stessa all'epoca del divorzio (vale a dire nel mese di dicembre del 2019, quando le parti avevano presentato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso la Casa comunale di San Giustino) percepiva la somma di €.1.300,00 mensili e che al momento attuale introitava l'importo mensile netto di €.1.800,00, oltre al fatto che aveva incassato il TFR.
All'esito dell'udienza di comparizione la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1490/2024 pubblicata il 5.11.2024,
accoglieva il ricorso ed a parziale modifica delle condizioni di divorzio poneva a carico pagina 2 di 10 di un assegno divorzile di €.300,00 mensili, dichiarando compensate le Parte_1
spese di lite.
Avverso la detta sentenza ha ricorso in appello proponendo tre motivi Parte_1
specifici di impugnazione (oltre a quello relativo alle spese di lite, conseguente all'accoglimento delle censure di merito) e segnatamente:
I “Erronea e/o inesatta applicazione delle norme del diritto con particolare riferimento
all'art.5 della Legge sul Divorzio n.898/1970 e conseguente contraddittoria e/o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”;
sostiene l'appellante che le parti, dando esecuzione alla scrittura privata del 23.12.2015
(che prevedeva la cessione da parte dell' del 50% della casa coniugale ad un Pt_1
prezzo inferiore ai valori di mercato), avevano di fatto concordato la corresponsione di un assegno divorzile una tantum, di qui l'impossibilità di rivedere le condizioni economiche pattuite e l'erroneità della sentenza gravata, che aveva modificato le condizioni di divorzio contro il dettato normativo (art.5 c.8 L. 898/1970).
II. “Erronea e/o inesatta equiparazione tra assegno divorzile e assegno alimentare e
conseguente contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia”;
la censura relativa al secondo motivo di impugnazione si sostanzia nel fatto che il
Tribunale di Perugia ha confuso l'istituto dell'assegno di divorzio con quello alimentare,
dato che la avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto, se del caso, un assegno CP_1
alimentare – da porsi ad esclusivo carico dei parenti – e non certo un assegno di divorzio, rispetto al quale non sussiste(va) alcun requisito.
III. “Violazione degli artt. 115 e 116 Cpc – Arbitraria ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie”;
pagina 3 di 10 ritiene l'appellante che il Tribunale di Perugia abbia omesso di valutare complessivamente e correttamente tutta la documentazione versata in atti, senza nemmeno tener conto che dal divorzio (anno 2019) le condizioni economiche erano migliorate per la (che, tra l'altro, aveva anche percepito il TFR da insegnante di CP_1
scuola) e peggiorate per l' Pt_1
IV “Erroneità ed illegittimità del capo relativo alla liquidazione delle spese
processuali”;
Le spese sono state interamente compensate dal primo giudice ma, in vista della riforma della sentenza gravata, dovranno di conseguenza essere poste a carico della CP_1
In conformità dei motivi di impugnazione proposti l'appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Ha resistito in giudizio , a mezzo del proprio amministratore di sostegno, CP_1
che ha contestato tutti i motivi di impugnazione, concludendo in tesi per il rigetto dell'appello e, in ipotesi, chiedendo che la misura dell'assegno divorzile sia determinata in misura corrispondente a quanto ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Con memoria datata 10.2.2025 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Perugia, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
9.6.2025.
*****
Col primo motivo d'appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia censurando l'applicazione erronea del disposto dell'art. 5 c.8 L.898/1970,
sostenendo che il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che le parti si erano pagina 4 di 10 accordate in sede di divorzio per la corresponsione dell'assegno una tantum, ciò che preclude al beneficiario qualsivoglia successiva domanda di contenuto economico in base all'espresso dettato normativo (“su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non
può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”).
Sostiene l'appellante che, dando esecuzione alla scrittura privata del 23.12.2015 (poi sostituita dalla successiva scrittura del 30.7.2020), l' aveva ceduto alla ex moglie Pt_1
la metà della quota di proprietà della ex casa coniugale sita a San Giustino, via Manzoni
n.10, percependo una cifra “meramente simbolica pari ad €.35.000,00” laddove il valore complessivo della casa era pari ad €.119.000,00 (anche se poi era stata venduta per €.117.000,00); la differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo del bene (circa
€.23.500,00) costituiva di fatto l'assegno divorzile una tantum.
La singolare tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
A norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione può avvenire su accordo espresso delle parti e qualora l'accordo sia ritenuto equo dal Tribunale.
In pratica la previsione dell'assegno divorzile una tantum necessita di una espressa dichiarazione e la sottoscrizione delle parti in causa (Cass. Ord. 28.2.2018 n.4764), oltre che di una valutazione di congruità da parte del Tribunale, che lo deve recepire nella sentenza definitiva.
Nella fattispecie in esame nessuno dei due coniugi ha mai avanzato tale richiesta, né è
stato ipotizzato – prima della presente impugnazione – che la scrittura del 2015
comportasse per la un beneficio economico da qualificare come assegno una CP_1
tantum. Aggiungasi che le parti avevano presentato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso la Casa comunale di San Giustino e che non vi è stato alcun pagina 5 di 10 controllo giudiziario sul presunto accordo, sotto nessun profilo e meno che mai sulla congruità del prezzo della cessione della quota dell' che altro non era che un Pt_1
accordo avente ad oggetto la divisione dei beni comuni.
Del resto non è superfluo rilevare che la scrittura privata del 2015 è stata sostituita dalla scrittura privata del 30.7.2020 (cfr. pag.5 del ricorso in appello) e che a quella data il divorzio era già intervenuto, a riprova che la richiamata scrittura non è stata mai considerata nella prospettazione delle parti quale assegno di divorzio.
Ne deriva che la censura contenuta nel primo motivo di appello deve costituirsi priva di fondamento e va, pertanto, respinta.
*****
Col secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza gravata deducendo che il Tribunale di Perugia avrebbe confuso l'istituto dell'assegno di divorzio con quello alimentare, dato che la poteva aver diritto a vedersi riconosciuto, se CP_1
del caso, un assegno alimentare – da porsi ad esclusivo carico dei parenti – e non certo un assegno di divorzio, per il riconoscimento del quale difettava ogni presupposto.
La difesa dell' dopo aver ricostruito la distinzione tra l'assegno di divorzio e Pt_1
quello alimentare (pag.7 del ricorso), ha indicato le condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell'assegno alimentare (pag.8), giungendo alla conclusione che il primo giudice avrebbe confuso i due istituti giuridici, visto che la versava in stato di CP_1
bisogno e che tale condizione giustificava la richiesta dell'assegno alimentare e non dell'assegno di divorzio.
Ritiene questa Corte che la doglianza non abbia pregio.
Nella fattispecie vi è stata piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112
cpc); viceversa, ove il giudice di prime cure avesse statuito in ordine all'assegno alimentare si sarebbe pronunciato su un petitum mai dedotto dalla ricorrente. pagina 6 di 10 Né è sostenibile che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la domanda nel senso indicato dall' (l'interpretazione dell'editio actionis spetta in effetti al giudice), Pt_1
visto che il diritto agli alimenti cessa con il divorzio (lo scioglimento del vincolo coniugale comporta anche la perdita in via definitiva della qualifica di coniuge, che è il primo soggetto tenuto alla prestazione alimentare;
art.433 cod. civile) e, pertanto, la richiesta così riqualificata non avrebbe avuto alcun effetto ed avrebbe condotto a degli esiti paradossali.
Quindi non vi è stato alcun vizio logico del ragionamento decisorio del Tribunale di
Perugia, che non ha confuso i due istituti giuridici ed ha pronunciato sulla domanda come esattamente formulata dalla ricorrente, nel rispetto della prospettiva visuale di chi chiedeva la tutela giurisdizionale, cioè . CP_1
Ne deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la valutazione delle risultanze istruttorie e la comparazione delle posizioni economiche dei due ex coniugi.
Premettendo che tutto quello che riguarda le pregresse movimentazioni di denaro e la passata gestione del patrimonio dell'appellata non hanno rilievo ai presenti fini, allo stato attuale risulta per tabulas che la goda di un trattamento pensionistico di CP_1
circa €.1.300,00 mensili netti, cui va aggiunta l'indennità di accompagnamento di circa
€.500,00 mensili.
La retta dell'istituto presso cui è ricoverata è pari ad €.1.766,52 mensili ed è dunque evidente che le entrate dell'appellata sono sufficienti a pagare le spese fisse della retta,
ma le scarse eccedenze risultano inidonee a fronteggiare tutte le altre spese relative alla cura personale, ticket sanitari, visite specialistiche e quant'altro occorre nella vita quotidiana (abbigliamento personale, generi alimentari, ecc.). pagina 7 di 10 Altrettanto pacifico è che l' gode di un reddito pensionistico di circa €.2.000,00 Pt_1
mensili ed è titolare del diritto di proprietà dell'abitazione in cui vive (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), quindi la situazione economico-patrimoniale degli ormai ex coniugi risulta in parte squilibrata, a vantaggio dell'appellante, che ha a disposizione maggiori risorse.
Tanto premesso e considerate le caratteristiche dell'assegno divorzile (che ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha trovato autorevole conferma nella nota pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18), osserva il Collegio che nella fattispecie la previsione di un assegno divorzile sia assolutamente da condividere.
L'appellata si trova infatti in una condizione personale di grande criticità (invalida civile totale, con necessità di assistenza continuativa ed incapacità a provvedere a qualsivoglia esigenza di cura di sé) che ha reso necessario il ricovero in una struttura, né può
ragionevolmente contare su prospettive di miglioramento.
Ora, come è noto, una volta sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge – in linea di principio – deve provvedere al proprio mantenimento (in base al cd. Principio di autoresponsabilità), tuttavia esigenze di solidarietà post coniugale prevedono l'intervento dell'ex coniuge in caso di non autosufficienza di una delle parti (vedi Cass.
Ord. n.24250/2021) e tali esigenze solidaristiche sono da soddisfare nella fattispecie,
dato che con le sue sole forze la non riesce a raggiungere un livello di vita CP_1
autonomo e dignitoso.
Rimane la questione della quantificazione dell'importo.
Ritiene questa Corte che le capacità reddituali dei due ex coniugi non consentano grandi margini di manovra, fermo restando che l'esigenza assistenziale sopra citata può essere soddisfatta anche con un assegno divorzile di minor importo di quello determinato dal pagina 8 di 10 Tribunale di Perugia, che da un lato consenta alla di poter far fronte alle esigenze CP_1
di cura della persona e, dall'altro, non penalizzi eccessivamente (creando altro squilibrio) l'appellante.
Ciò posto e considerato l'ammontare dei redditi dei due ex coniugi sembra equo considerare un ritocco verso il basso dell'importo determinato dal primo giudice, nella misura di €.200,00 mensili, sì che l' subisca una contrazione non superiore al 10% Pt_1
del proprio reddito pensionistico, mentre l'appellata possa complessivamente disporre –
tenuto conto dell'indennità economica percepita per l'invalidità civile – di oltre
€.2.000,00 al mese, con la quale far fronte alla retta mensile dell'istituto ed avere a disposizione somme ulteriori per le piccole necessità quotidiane.
*****
In ultimo resta da esaminare la questione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Osserva questa Corte che in prime cure era stata disposta la loro compensazione integrale, in ragione “della particolarità della vicenda (originata dall'aggravamento
oggettivo delle condizioni di salute della ricorrente successivamente al divorzio)”, e che il ritocco dell'importo dell'assegno disposto in questa sede non modifichi i termini della questione, dato che viene confermato l'accoglimento del ricorso proposto dalla CP_1
Ne consegue che il quarto motivo di appello va respinto, avendo il primo giudice valutato più che benevolmente la posizione dell' in rapporto alla soccombenza Pt_1
effettiva.
*****
Da tutto quanto argomentato deriva che, respinti i primi due motivi dell'appello, vada parzialmente accolto il terzo motivo di impugnazione, con rideterminazione dell'assegno di divorzio nella misura di €.200,00 mensili. pagina 9 di 10 Sussistono giusti motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, che per il restante 50% vanno poste a carico dell -risultato maggiormente soccombente da Pt_1
un punto di vista sostanziale- e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della limitata complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , contrariis reiectis, così provvede: CP_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dispone che Parte_1
corrisponda un assegno divorzile di €.200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat;
- Conferma per il resto la sentenza n.1490/2024 emessa dal Tribunale di Perugia;
- dichiara compensate tra le parti nella misura del 50% le spese di lite del presente grado di giudizio;
- Condanna al pagamento del rimanente 50% delle spese di lite a favore Parte_1
dell'appellata che, nel totale (100%), si liquidano in €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 9 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 751/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello,
Corso Vittorio Emanuele n.6, giusta delega estesa in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Manzoni n.10, C.F. , non in proprio ma a mezzo del proprio A.d.S. C.F._2
Avv. Simona Brizzi, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro,
dagli Avv.ti Eleonora Francois e Riccardo Brizzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Nardi n.2, giusta procura in atti;
-Appellata= pagina 1 di 10 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis n.14 cpc , a mezzo del CP_1
proprio amministratore di sostegno avv. Simona Brizzi, adiva il Tribunale di Perugia e,
premesso il mutamento in peius delle proprie condizioni personali ed economiche,
nonché l'inadeguatezza dei mezzi e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli (data la sua condizione di invalida al 100%), chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio prevedendo che fosse posto a carico dell'ex marito un assegno divorzile Parte_1
nella misura ritenuta di giustizia.
Radicatosi il contraddittorio, contestava la sussistenza dei presupposti per Parte_1
riconoscere un assegno alla ex moglie, tenuto conto che con il divorzio i coniugi avevano dichiarato di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e che la non CP_1
aveva avuto alcuna modifica peggiorativa delle proprie condizioni economiche, anzi era vero il contrario, dato che la stessa all'epoca del divorzio (vale a dire nel mese di dicembre del 2019, quando le parti avevano presentato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso la Casa comunale di San Giustino) percepiva la somma di €.1.300,00 mensili e che al momento attuale introitava l'importo mensile netto di €.1.800,00, oltre al fatto che aveva incassato il TFR.
All'esito dell'udienza di comparizione la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1490/2024 pubblicata il 5.11.2024,
accoglieva il ricorso ed a parziale modifica delle condizioni di divorzio poneva a carico pagina 2 di 10 di un assegno divorzile di €.300,00 mensili, dichiarando compensate le Parte_1
spese di lite.
Avverso la detta sentenza ha ricorso in appello proponendo tre motivi Parte_1
specifici di impugnazione (oltre a quello relativo alle spese di lite, conseguente all'accoglimento delle censure di merito) e segnatamente:
I “Erronea e/o inesatta applicazione delle norme del diritto con particolare riferimento
all'art.5 della Legge sul Divorzio n.898/1970 e conseguente contraddittoria e/o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”;
sostiene l'appellante che le parti, dando esecuzione alla scrittura privata del 23.12.2015
(che prevedeva la cessione da parte dell' del 50% della casa coniugale ad un Pt_1
prezzo inferiore ai valori di mercato), avevano di fatto concordato la corresponsione di un assegno divorzile una tantum, di qui l'impossibilità di rivedere le condizioni economiche pattuite e l'erroneità della sentenza gravata, che aveva modificato le condizioni di divorzio contro il dettato normativo (art.5 c.8 L. 898/1970).
II. “Erronea e/o inesatta equiparazione tra assegno divorzile e assegno alimentare e
conseguente contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia”;
la censura relativa al secondo motivo di impugnazione si sostanzia nel fatto che il
Tribunale di Perugia ha confuso l'istituto dell'assegno di divorzio con quello alimentare,
dato che la avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto, se del caso, un assegno CP_1
alimentare – da porsi ad esclusivo carico dei parenti – e non certo un assegno di divorzio, rispetto al quale non sussiste(va) alcun requisito.
III. “Violazione degli artt. 115 e 116 Cpc – Arbitraria ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie”;
pagina 3 di 10 ritiene l'appellante che il Tribunale di Perugia abbia omesso di valutare complessivamente e correttamente tutta la documentazione versata in atti, senza nemmeno tener conto che dal divorzio (anno 2019) le condizioni economiche erano migliorate per la (che, tra l'altro, aveva anche percepito il TFR da insegnante di CP_1
scuola) e peggiorate per l' Pt_1
IV “Erroneità ed illegittimità del capo relativo alla liquidazione delle spese
processuali”;
Le spese sono state interamente compensate dal primo giudice ma, in vista della riforma della sentenza gravata, dovranno di conseguenza essere poste a carico della CP_1
In conformità dei motivi di impugnazione proposti l'appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Ha resistito in giudizio , a mezzo del proprio amministratore di sostegno, CP_1
che ha contestato tutti i motivi di impugnazione, concludendo in tesi per il rigetto dell'appello e, in ipotesi, chiedendo che la misura dell'assegno divorzile sia determinata in misura corrispondente a quanto ritenuto di giustizia, con vittoria di spese.
Con memoria datata 10.2.2025 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza delle argomentazioni svolte dal Tribunale di Perugia, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
9.6.2025.
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Col primo motivo d'appello ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia censurando l'applicazione erronea del disposto dell'art. 5 c.8 L.898/1970,
sostenendo che il primo giudice non abbia tenuto conto del fatto che le parti si erano pagina 4 di 10 accordate in sede di divorzio per la corresponsione dell'assegno una tantum, ciò che preclude al beneficiario qualsivoglia successiva domanda di contenuto economico in base all'espresso dettato normativo (“su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non
può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”).
Sostiene l'appellante che, dando esecuzione alla scrittura privata del 23.12.2015 (poi sostituita dalla successiva scrittura del 30.7.2020), l' aveva ceduto alla ex moglie Pt_1
la metà della quota di proprietà della ex casa coniugale sita a San Giustino, via Manzoni
n.10, percependo una cifra “meramente simbolica pari ad €.35.000,00” laddove il valore complessivo della casa era pari ad €.119.000,00 (anche se poi era stata venduta per €.117.000,00); la differenza tra il prezzo pagato ed il valore effettivo del bene (circa
€.23.500,00) costituiva di fatto l'assegno divorzile una tantum.
La singolare tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
A norma dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 la corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione può avvenire su accordo espresso delle parti e qualora l'accordo sia ritenuto equo dal Tribunale.
In pratica la previsione dell'assegno divorzile una tantum necessita di una espressa dichiarazione e la sottoscrizione delle parti in causa (Cass. Ord. 28.2.2018 n.4764), oltre che di una valutazione di congruità da parte del Tribunale, che lo deve recepire nella sentenza definitiva.
Nella fattispecie in esame nessuno dei due coniugi ha mai avanzato tale richiesta, né è
stato ipotizzato – prima della presente impugnazione – che la scrittura del 2015
comportasse per la un beneficio economico da qualificare come assegno una CP_1
tantum. Aggiungasi che le parti avevano presentato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso la Casa comunale di San Giustino e che non vi è stato alcun pagina 5 di 10 controllo giudiziario sul presunto accordo, sotto nessun profilo e meno che mai sulla congruità del prezzo della cessione della quota dell' che altro non era che un Pt_1
accordo avente ad oggetto la divisione dei beni comuni.
Del resto non è superfluo rilevare che la scrittura privata del 2015 è stata sostituita dalla scrittura privata del 30.7.2020 (cfr. pag.5 del ricorso in appello) e che a quella data il divorzio era già intervenuto, a riprova che la richiamata scrittura non è stata mai considerata nella prospettazione delle parti quale assegno di divorzio.
Ne deriva che la censura contenuta nel primo motivo di appello deve costituirsi priva di fondamento e va, pertanto, respinta.
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Col secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza gravata deducendo che il Tribunale di Perugia avrebbe confuso l'istituto dell'assegno di divorzio con quello alimentare, dato che la poteva aver diritto a vedersi riconosciuto, se CP_1
del caso, un assegno alimentare – da porsi ad esclusivo carico dei parenti – e non certo un assegno di divorzio, per il riconoscimento del quale difettava ogni presupposto.
La difesa dell' dopo aver ricostruito la distinzione tra l'assegno di divorzio e Pt_1
quello alimentare (pag.7 del ricorso), ha indicato le condizioni cui è subordinato il riconoscimento dell'assegno alimentare (pag.8), giungendo alla conclusione che il primo giudice avrebbe confuso i due istituti giuridici, visto che la versava in stato di CP_1
bisogno e che tale condizione giustificava la richiesta dell'assegno alimentare e non dell'assegno di divorzio.
Ritiene questa Corte che la doglianza non abbia pregio.
Nella fattispecie vi è stata piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112
cpc); viceversa, ove il giudice di prime cure avesse statuito in ordine all'assegno alimentare si sarebbe pronunciato su un petitum mai dedotto dalla ricorrente. pagina 6 di 10 Né è sostenibile che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la domanda nel senso indicato dall' (l'interpretazione dell'editio actionis spetta in effetti al giudice), Pt_1
visto che il diritto agli alimenti cessa con il divorzio (lo scioglimento del vincolo coniugale comporta anche la perdita in via definitiva della qualifica di coniuge, che è il primo soggetto tenuto alla prestazione alimentare;
art.433 cod. civile) e, pertanto, la richiesta così riqualificata non avrebbe avuto alcun effetto ed avrebbe condotto a degli esiti paradossali.
Quindi non vi è stato alcun vizio logico del ragionamento decisorio del Tribunale di
Perugia, che non ha confuso i due istituti giuridici ed ha pronunciato sulla domanda come esattamente formulata dalla ricorrente, nel rispetto della prospettiva visuale di chi chiedeva la tutela giurisdizionale, cioè . CP_1
Ne deriva che anche il secondo motivo di appello va respinto.
*****
Il terzo motivo di appello ha ad oggetto la valutazione delle risultanze istruttorie e la comparazione delle posizioni economiche dei due ex coniugi.
Premettendo che tutto quello che riguarda le pregresse movimentazioni di denaro e la passata gestione del patrimonio dell'appellata non hanno rilievo ai presenti fini, allo stato attuale risulta per tabulas che la goda di un trattamento pensionistico di CP_1
circa €.1.300,00 mensili netti, cui va aggiunta l'indennità di accompagnamento di circa
€.500,00 mensili.
La retta dell'istituto presso cui è ricoverata è pari ad €.1.766,52 mensili ed è dunque evidente che le entrate dell'appellata sono sufficienti a pagare le spese fisse della retta,
ma le scarse eccedenze risultano inidonee a fronteggiare tutte le altre spese relative alla cura personale, ticket sanitari, visite specialistiche e quant'altro occorre nella vita quotidiana (abbigliamento personale, generi alimentari, ecc.). pagina 7 di 10 Altrettanto pacifico è che l' gode di un reddito pensionistico di circa €.2.000,00 Pt_1
mensili ed è titolare del diritto di proprietà dell'abitazione in cui vive (cfr. pag.5 della sentenza impugnata), quindi la situazione economico-patrimoniale degli ormai ex coniugi risulta in parte squilibrata, a vantaggio dell'appellante, che ha a disposizione maggiori risorse.
Tanto premesso e considerate le caratteristiche dell'assegno divorzile (che ha sia natura assistenziale che compensativo-perequativa, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha trovato autorevole conferma nella nota pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n.18287 dell'11.7.18), osserva il Collegio che nella fattispecie la previsione di un assegno divorzile sia assolutamente da condividere.
L'appellata si trova infatti in una condizione personale di grande criticità (invalida civile totale, con necessità di assistenza continuativa ed incapacità a provvedere a qualsivoglia esigenza di cura di sé) che ha reso necessario il ricovero in una struttura, né può
ragionevolmente contare su prospettive di miglioramento.
Ora, come è noto, una volta sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge – in linea di principio – deve provvedere al proprio mantenimento (in base al cd. Principio di autoresponsabilità), tuttavia esigenze di solidarietà post coniugale prevedono l'intervento dell'ex coniuge in caso di non autosufficienza di una delle parti (vedi Cass.
Ord. n.24250/2021) e tali esigenze solidaristiche sono da soddisfare nella fattispecie,
dato che con le sue sole forze la non riesce a raggiungere un livello di vita CP_1
autonomo e dignitoso.
Rimane la questione della quantificazione dell'importo.
Ritiene questa Corte che le capacità reddituali dei due ex coniugi non consentano grandi margini di manovra, fermo restando che l'esigenza assistenziale sopra citata può essere soddisfatta anche con un assegno divorzile di minor importo di quello determinato dal pagina 8 di 10 Tribunale di Perugia, che da un lato consenta alla di poter far fronte alle esigenze CP_1
di cura della persona e, dall'altro, non penalizzi eccessivamente (creando altro squilibrio) l'appellante.
Ciò posto e considerato l'ammontare dei redditi dei due ex coniugi sembra equo considerare un ritocco verso il basso dell'importo determinato dal primo giudice, nella misura di €.200,00 mensili, sì che l' subisca una contrazione non superiore al 10% Pt_1
del proprio reddito pensionistico, mentre l'appellata possa complessivamente disporre –
tenuto conto dell'indennità economica percepita per l'invalidità civile – di oltre
€.2.000,00 al mese, con la quale far fronte alla retta mensile dell'istituto ed avere a disposizione somme ulteriori per le piccole necessità quotidiane.
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In ultimo resta da esaminare la questione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
Osserva questa Corte che in prime cure era stata disposta la loro compensazione integrale, in ragione “della particolarità della vicenda (originata dall'aggravamento
oggettivo delle condizioni di salute della ricorrente successivamente al divorzio)”, e che il ritocco dell'importo dell'assegno disposto in questa sede non modifichi i termini della questione, dato che viene confermato l'accoglimento del ricorso proposto dalla CP_1
Ne consegue che il quarto motivo di appello va respinto, avendo il primo giudice valutato più che benevolmente la posizione dell' in rapporto alla soccombenza Pt_1
effettiva.
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Da tutto quanto argomentato deriva che, respinti i primi due motivi dell'appello, vada parzialmente accolto il terzo motivo di impugnazione, con rideterminazione dell'assegno di divorzio nella misura di €.200,00 mensili. pagina 9 di 10 Sussistono giusti motivi, dati dalla parziale soccombenza reciproca, per disporre la compensazione del 50% delle spese di lite del presente grado di giudizio, che per il restante 50% vanno poste a carico dell -risultato maggiormente soccombente da Pt_1
un punto di vista sostanziale- e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della limitata complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , contrariis reiectis, così provvede: CP_1
- in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, dispone che Parte_1
corrisponda un assegno divorzile di €.200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat;
- Conferma per il resto la sentenza n.1490/2024 emessa dal Tribunale di Perugia;
- dichiara compensate tra le parti nella misura del 50% le spese di lite del presente grado di giudizio;
- Condanna al pagamento del rimanente 50% delle spese di lite a favore Parte_1
dell'appellata che, nel totale (100%), si liquidano in €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 9 giugno 2025
IL PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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