CA
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 12 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 400/23 R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, ; Controparte_7 Parte_7 elett.te domicil. in Teramo, Viale Mazzini, n. 2 rappr. e dif. dall'Avv.to Domenico Di Sabatino giusta procura in atti
APPELLANTI E
; Controparte_8 elett.te domicil. in Via Saragat snc CP_8 rappr. e dif. dall'Avv.to Alessandra Buzzelli giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 05.07.2023 del Tribunale di L'Aquila.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 06.10.2023 , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , e proponevano CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Parte_7 appello avverso la sentenza emessa in data 04.07.2023, depositata in data 05.07.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande dei ricorrenti, tutti componenti del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei farmaci istituito presso l
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, indicata anche Controparte_8 come ), volte ad ottenere il riconoscimento dell'inapplicabilità ai compensi per Pt_8 la partecipazione alle sedute del Comitato del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 D.L.gs 30.03.2001, n. 165 e delle limitazioni previste dall'art. 6 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. Parte 30.07.2010, n. 122, l'accertamento dell'illegittimità delle delibere della n. 1841 del 05.10.2018 e n. 1983 del 30.10.2018 e la condanna dell al pagamento dei CP_8 compensi previsti dalla delibera n. 408 del 10.03.2014.
Gli appellanti censuravano la sentenza per avere il Tribunale ritenuto applicabile il principio di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001, senza considerare che il Comitato è un organismo indipendente, che l'individuazione dei suoi componenti avviene in funzione delle specializzazioni possedute e non del rapporto di dipendenza in essere Parte con la che il pagamento del gettone di presenza è previsto espressamente da un Parte decreto ministeriale e che il relativo onere non è a carico del bilancio della censuravano, altresì, la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccepita inapplicabilità – relativamente al compenso dei componenti esterni – dei limiti previsti dall'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
Si costituiva in giudizio l Controparte_8
la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e
[...] chiedeva il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è solo parzialmente fondato e dev'essere accolto nei soli limiti di seguito indicati.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e hanno agito in giudizio con ricorso al Tribunale di L'Aquila
[...] Parte_7
2 depositato in data 22.02.2022, esponendo che con delibera n. 1808 del 10.12.2013 il direttore generale della , in attuazione della delibera della Regione Abruzzo n. Pt_8 Parte 723 del 14.10.2013, aveva costituito presso la stessa il Comitato etico per la sperimentazione clinica dei farmaci ed aveva nominato i ricorrenti – dirigenti sanitari Parte della professori universitari o liberi professionisti – suoi componenti;
che con Parte successiva delibera n. 408 del 10.03.2014 il direttore generale della recependo la proposta del Comitato, aveva previsto, per ogni seduta “al di fuori dell'orario di servizio”, un gettone di presenza di € 300,00 a seduta per i componenti dell'area territoriale di e di € 350,00 a seduta per i componenti dell'area territoriale di CP_8
Teramo; che la delibera era stata tacitamente ratificata dalla Regione Abruzzo, alla quale era stato trasmesso, per le valutazioni di sua competenza, il regolamento del Comitato, senza che la Regione formulasse alcuna osservazione;
che i costi di funzionamento del Comitato erano a carico dei privati che chiedevano di sottoporre al Comitato i propri studi;
che, a seguito dei rilievi espressi dal Collegio Sindacale della Parte con nota del 07.03.2018 il direttore dell'Azienda aveva invitato il Presidente del Comitato a programmare le sedute in orario d'ufficio, al fine di consentire il rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti pubblici, previsto dall'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001; che con nota del 05.04.2018 i componenti del Comitato avevano rappresentato l'impossibilità di svolgere la propria attività in orario d'ufficio, senza disattendere i propri compiti di natura assistenziale;
Parte che, ciò non ostante, con delibera n. 1841 del 05.10.2018 il direttore generale della aveva deciso di limitare l'erogazione del compenso ai soli componenti esterni del Comitato e di remunerare ai sensi dell'art. 55 del CCNL di categoria l'attività svolta dai componenti interni, considerando le relative prestazioni come prestazioni aggiuntive e ponendo il limite di cinque ore a seduta e di dieci ore mensili;
che con successiva delibera n. 1983 del 30.10.2018 il direttore generale dell – preso CP_8 atto del parere espresso in data 11.10.2018 dal Ministero della Salute, secondo il quale alla fattispecie è applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001 – aveva escluso ogni compenso per i componenti interni, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute, e, in attuazione dell'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, aveva ridotto ad € 30,00 a seduta il compenso dei componenti esterni;
che entrambe le delibere erano illegittime, in quanto il principio di cui all'art. 24 D.Lgs n. 165/2001 non si applica laddove, come nel caso di specie, l'incarico non rientri nei doveri d'ufficio e nei normali compiti di servizio del dirigente, né sia riconducibile all'ufficio ricoperto;
che alla fattispecie era, piuttosto, applicabile la disciplina di cui agli artt. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e 119 CCNL di categoria, i quali consentono ai pubblici dipendenti di svolgere, previa autorizzazione, attività remunerata, ove non compresa nei doveri d'ufficio, purché si tratti di attività prevista e disciplinata dalla legge o da altre fonti normative e, nel caso di specie, il pagamento del gettone di presenza era espressamente previsto dal decreto ministeriale di attuazione della legge istitutiva del Comitato;
che, infatti, ai sensi dell'art. 6 D.M. Sanità 08.02.2013, “le regioni (…) stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al
3 comitato etico”; che erroneo era anche il riferimento all'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, il quale riguarda i soli organi collegiali di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, mentre il Comitato etico non riceve alcun finanziamento pubblico, essendo le spese del Comitato interamente coperte dal costo delle prestazioni rese;
che, pertanto, illegittima era la decisione del direttore generale “di intervenire su una materia peraltro non di sua competenza, azzerando e riducendo i gettoni di presenza ed obbligando i componenti appartenenti Parte alle a svolgere tali importanti attività in orario di servizio e per un tempo limitato ed insufficiente”; tanto premesso, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare inapplicabile, al caso di specie, la disciplina di cui agli artt. 24 D.Lgs n. 165/2001 e 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, di riconoscere ai ricorrenti il diritto di percepire il gettone di presenza nell'importo previsto dalla delibera n. 408 del Parte 10.03.2014 e di condannare la al pagamento dei compensi maturati a tale titolo a decorrere da ottobre 2018.
Parte Nel costituirsi in giudizio, la preliminarmente ha eccepito che non era
“allegata né provata la qualità di ciascuno dei ricorrenti”; nel merito, ha ribadito la legittimità del proprio operato, sostenendo che si trattava di un incarico conferito ai componenti interni del Comitato dall'Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa, in ragione del loro ufficio;
ciò premesso, ha chiesto rigettarsi il ricorso o, in subordine, “emettere condanna in forma generica stante la mancanza di prova dei differenti status dei ricorrenti in rapporto all'organismo del quale trattasi”.
Il Tribunale, ritenuto applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001, laddove prevede che il trattamento economico del dirigente remunera “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”; rilevato che nel caso di specie
“l'incarico [era stato] conferito ai dottori ricorrenti proprio perché dipendenti Part dell' o dell'Università convenzionata e perché [ricoprivano] un determinato incarico in tali strutture”; ritenuto che l'indipendenza del Comitato “non dipende[va] certo dal pagamento o meno del gettone di presenza”, bensì “dalla mancata subordinazione gerarchica del comitato etico alla struttura per cui opera (…); dalla presenza di componenti esterni;
dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico
– finanziario tra i membri del Comitato e le aziende del settore”; ritenuto “irrilevante il richiamo all'art. 119 ccnl di settore”, il quale “attiene all'attività di libera professione intramuraria”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e censurano la sentenza per avere il Tribunale ritenuto
[...] Parte_7
4 applicabile il principio di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001, senza considerare che il Comitato è un organismo indipendente, che l'individuazione dei suoi componenti avviene in funzione delle specializzazioni possedute e non del rapporto di dipendenza Parte in essere con la che il pagamento del gettone di presenza è previsto espressamente Parte da un decreto ministeriale e che il relativo onere non è a carico del bilancio della censurano, altresì, la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccepita inapplicabilità – relativamente al compenso dei componenti esterni – dei limiti previsti dall'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
Le censure sono fondate, ma idonee a determinare l'accoglimento delle sole domande avanzate ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni del ricorso.
Il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei farmaci oggetto del presente contenzioso è stato istituito ai sensi dell'art. 12 CO. 10 D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito in L. 08.11.2012, n. 189, in base al quale “entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri: a) a ciascun comitato etico è attribuita una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
b) (…); c); (…); d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati”. Il comma 11 del decreto legge stabilisce, poi, che “con decreto del Ministro della salute (…) sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento (…)”.
Con D.M. 08.02.2013 il Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 12 D.L. n. 158/2012 cit., ha, tra l'altro, stabilito, all'art. 6, che “le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico. Le tariffe (…) sono determinate in misura tale da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al funzionamento degli stessi, nonché gli oneri relativi agli uffici di segreteria (…)”.
Pertanto, poiché l'erogazione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato è espressamente prevista dal decreto ministeriale di attuazione della legge istitutiva di tale organismo, poiché il relativo onere non è a carico della finanza pubblica, bensì dei privati su richiesta dei quali il Comitato svolge la sua attività, e poiché tale attività non rientra tra i doveri d'ufficio dei suoi componenti (i quali, pertanto, possono legittimamente rifiutare l'incarico), al caso di specie non è applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici previsto dall'art. 24 D.L.gs. n. 165/2001, ai sensi del quale il trattamento economico del dirigente remunera “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio
o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”.
5 Infatti, “il principio di onnicomprensività della retribuzione, affermato dagli artt. 24, comma 3, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché 60, comma 3, del c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria dell'8 giugno 2000, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto” (Cass. Lav., 30.03.2017, n. 8261; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., ord. 10.12.2019, n. 32264, la quale ribadisce che la deroga al principio di onnicomprensività è possibile solo “per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti”).
Erroneamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 165/2001.
Quanto all'applicabilità del limite introdotto dall'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ai sensi del quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica;
essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera” e lo stesso principio si applica per “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti”, lo stesso decreto stabilisce che il limite non si applica “alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale”, categoria alla quale senz'altro appartiene anche il Comitato etico per la sperimentazione clinica dei farmaci;
peraltro, non percependo il Comitato contributi pubblici, anche sotto questo ulteriore profilo al medesimo non è applicabile il limite introdotto dalla predetta norma.
Ciò posto, occorre, tuttavia, considerare che il decreto ministeriale rimette alle Regioni il compito di stabilire l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato.
Nel caso di specie, con delibera n. 723 del 14.10.2013 la Regione Abruzzo, nel riorganizzare “i Comitati Etici della Regione (…) in n. 2 Comitati Etici di riferimento”, uno “per le province di e Teramo – con sede presso la CP_8 Controparte_9
e con competenza a valutare le sperimentazioni sul territorio
[...] Part regionale per la , per la , per Controparte_9 Parte_9
l' e per le strutture private provvisoriamente Parte_10 accreditate nel medesimo ambito territoriale”, l'altro “per le province di Chieti e
6 Pescara – con sede presso la e con competenza a Controparte_10 valutare le sperimentazioni sul territorio regionale per la Controparte_10
per la , per l' ” Chieti-
[...] CP_11 Parte_10 Parte_11
Pescara e per le strutture private provvisoriamente accreditate nel medesimo ambito territoriale”, ha demandato “ad un successivo provvedimento regionale la definizione degli aspetti economici previsti dall'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione delle tariffe a carico del promotore per la valutazione di studi ed emendamenti, nonché dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute”.
Rebus sic stantibus, il compenso dovuto per la partecipazione alle sedute del Comitato non poteva essere stabilito, come è avvenuto nel caso di specie, con delibera Parte del direttore generale della trasmessa alla Regione per le valutazioni di sua competenza, su proposta dello stesso Comitato.
Né, in assenza di una norma in tal senso, può ritenersi che la Regione abbia tacitamente ratificato l'operato del direttore generale, non avendo sollevato rilievi al riguardo.
Parte In realtà, il direttore generale della così come non aveva il potere di abolire il gettone di presenza, allo stesso modo non aveva neppure il potere di quantificarne l'importo.
Infatti, è la stessa difesa dei ricorrenti ad affermare che le delibere n. 1841 del 05.10.2018 e n. 1983 del 30.10.2018 “sono viziate da totale difetto di potere, violando l'art. 6 D.M. 8 febbraio 2013, che riserva alla Regione la competenza circa la misura dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico” (cfr. pag. 17) dell'atto di appello); ebbene, dal medesimo vizio è affetta anche la delibera n. 408 del 10.03.2014, che gli appellanti pongono, invece, a fondamento delle proprie pretese.
Peraltro, tale ultima delibera prevede un “gettone di presenza omnicomprensivo” di “€ 300,00 per i componenti e segreteria appartenenti all'area di ” e di “€ CP_8
350,00 per i componenti e segreteria appartenenti all'area di e Teramo” per CP_8 ogni seduta svolta “al di fuori dell'orario di servizio” (cfr. doc. n. 3) fascicolo parte attrice di primo grado).
Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i ricorrenti affermano di essere stati costretti, dopo l'emanazione delle delibere oggetto di impugnazione, a “svolgere tali importanti attività in orario di servizio e per un tempo limitato ed insufficiente” (cfr. pag. 16) del ricorso); pertanto, non si vede come i ricorrenti possano invocare l'applicazione in proprio favore di una delibera che, nel prevedere il pagamento del gettone di presenza, stabilisce che le sedute si svolgano “al di fuori dell'orario di servizio” .
7 In conclusione, i ricorrenti avrebbero dovuto sollecitare la Regione Abruzzo ad adempiere al compito di determinare l'importo del gettone di presenza e, in difetto, avrebbero potuto agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento dei danni subiti a Parte causa della sua inerzia, ma non possono pretendere dalla il pagamento del compenso dovuto sulla base di una delibera che presenta il medesimo vizio delle delibere oggetto di impugnazione, in quanto emesse tutte in “totale difetto di potere”.
Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale accoglimento dell'appello, deve, pertanto, dichiararsi l'inapplicabilità, ai compensi per la partecipazione al Comitato etico per la sperimentazione clinica dei farmaci, del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all'art. 24 D.Lgs n. 165/2001 e del limite previsto dall'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010; deve, di conseguenza, dichiararsi l'illegittimità delle delibere del direttore generale Parte della . 1841 del 5.10.2018 e n. 1983 del 30.10.2018; ogni altra domanda avanzata deve, invece, essere rigettata.
Considerato l'esito del giudizio, appare equo compensare al 50% le spese di lite del doppio grado, che per la parte non compensata devono essere poste a carico della Parte e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo, in favore dell'Avv.to Domenico Di Sabatino, antistatario.
P. Q. M.
La Corte
in parziale accoglimento dell'appello, dichiara inapplicabile ai compensi dovuti per la partecipazione al Comitato Etico il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all'art. 24 D.Lgs n. 165/2001 ed il limite previsto dall'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e, per l'effetto, Parte dichiara illegittime le delibere del direttore generale della . 1841 del 5.10.2018 e n. 1983 del 30.10.2018;
respinge ogni altra domanda avanzata;
compensa al 50% le spese di lite del doppio grado, che pone per il restante 50% Parte a carico della liquida le spese, per la parte non compensata, in complessivi € 2650,00 per il primo grado ed € 2500,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Domenico Di Sabatino, antistatario.
8 L'Aquila, 12 dicembre 2024
9
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)