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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41666/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTOLDI MONICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASTOLDI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: ricorso ex art. 30, c. 6, D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 23.11.23 nell'interesse di , nata in [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari n.
emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 20.3.23 e NumeroDiCartaI_1 notificato in data 7.10.23. Con ricorso del 22.11.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. Svolta l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza di discussione del 5.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione. La parte ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sussistendo in Italia stretti legami familiari della ricorrente, sorella di cittadino italiano, presente in Italia da molti anni e già destinataria di permesso di soggiorno, da ultimo quello per motivi familiari, scaduto e non rinnovato con il rigetto oggetto della presente impugnativa, e sussistendo la convivenza con il familiare italiano presso l'immobile sito in Seregno, Via Ripamonti n. 38, ove il nucleo familiare si è CP_3 pagina 1 di 4 trasferito proveniente da Lentate sul Seveso;
concludendo, in via principale, per l'annullamento con ordine di rilascio del titolo e vinte le spese di lite. La parte resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito non sussistendo il presupposto della convivenza, richiesto dalla disciplina prevista dal TU, in ragione della diversa residenza indicata (Lentate sul Seveso per la ricorrente;
Seregno, per il fratello italiano), e non sussistendo nella fattispecie i presupposti del D.Lgs n. 30/07; concludendo per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Dalla narrativa del ricorso emerge la domanda di accertamento del diritto al soggiorno, nell'ambito della richiesta di rinnovo del permesso già concesso per motivi familiari, al seguito del fratello, cittadino italiano, in rapporto alla dedotta attestazione dei rapporti parentali, caratterizzati dalla lunga presenza in Italia della ricorrente (almeno dal 2009) che ha sempre vissuto con il fratello e poi con la madre, regolarmente soggiornante. Emerge, altresì, dagli atti che la ricorrente è stata respinta alla frontiera in sede di notifica del provvedimento qui impugnato.
Da quanto agli atti di causa si evince il profilo sostanziale di tutela evidenziato dalla ricorrente, relativo alla presenza in Italia di stretti legami con la famiglia ed il fratello, cittadino italiano, ed il suo pregresso lungo soggiorno in Italia, anche per motivi di lavoro, da cui deriva il proprio inserimento sociale e culturale in Italia. Dagli atti, altresì, risulta pacificamente che l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari era stata presentata in data 9.10.21 e che il familiare, che era divenuto cittadino italiano nel 2012, era migrato a Seregno presso l'abitazione assegnatagli, ove lo stesso dichiarava l'ospitalità CP_3 concessa alla ricorrente e trasmessa all'Autorità in data 24.2.22 (doc 11). L'effettività della convivenza, in fine, è risultata dall'istruttoria orale svolta nel giudizio;
mentre, dagli atti di causa non è dato constatare alcun accesso per la verifica di detto presupposto.
Giova, pertanto, rilevare che:
-l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
-la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
-conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c.
5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
-nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della
Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del pagina 2 di 4 ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite;
-alla stregua della nuova disposizione di cui alle citate norme, l'Amministrazione è tenuta a motivare articolatamente il provvedimento di diniego, rimanendo irrilevanti il far riferimento a clausole generiche di stile;
-i legami familiari tutelati non possano essere ricondotti alla mera coabitazione tra familiari, inerendo alla complessità dei rapporti di affezione, condivisione ed assistenza reciproci;
- l'onere della prova della convivenza con il familiare cittadino italiano è a carico della parte ricorrente, in quanto “In ordine alla dedotta non necessità del requisito della convivenza ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, va osservato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 202/2013, si è occupata della lesione dell'art. 8 CEDU, in una situazione in cui ha voluto tutelare quegli stranieri che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno esercitato il relativo diritto, non facendo richiesta del relativo provvedimento formale. E' stato, in particolare, ritenuto dalla Consulta che l'impossibilità di annoverare tra i beneficiari della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5 T.U.I. tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117 Cost.. Non è stata quindi affatto ammessa una deroga a favore di stranieri privi delle condizioni sostanziali necessarie per ottenere il ricongiungimento familiare, che, peraltro, nella prospettiva del nostro legislatore (art. 29 T.U.I.) ha ad oggetto un nucleo che comprende solo i coniugi non legalmente separati, i figli minori, e, a determinate condizioni previste dall'art. 29, comma 1, lett. c) e d) anche i figli maggiorenni e i genitori
a carico. I fratelli entrambi maggiorenni non rientrano quindi nella nozione di famiglia rilevante ai fini del ricongiungimento familiare, tanto è vero che possono ottenere il permesso per motivi familiari solo a norma del combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. (che impone il requisito della convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana) o eventualmente a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a), (attuativo della direttiva 2004/38/CE) - applicabile anche ai cittadini italiani in virtù dell'art. 23 Legge cit.
- che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di "ogni altro familiare", qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lett. b), solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione. Nè, peraltro, può comunque prospettarsi una lesione, nel caso di specie, dell'art. 8 CEDU, che, come detto, tutela il rispetto della vita familiare. Infatti, se è pur vero che il concetto di "vita familiare", nella recente interpretazione della Corte EDU è stato progressivamente esteso, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone anche non legate da un vincolo giuridico (come, ad esempio, l'unione di fatto di coppia omossessuale), tuttavia, non vi è dubbio che la relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni, tra i quali non si sia neppure instaurata una convivenza, non rientri nella nozione di "vita familiare", occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di legami personali effettivi, ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi. Va, pertanto, formulato il
pagina 3 di 4 seguente principio di diritto: "La relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinchè un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I." (Cass. N. 7427/20);
-detto principio è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la quale “I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui al D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 19, comma 2, lett. c), ossia convivono effettivamente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturente dalla loro condizione di inespellibilità ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. b)” (Cass., n. 28201/21).
In considerazione di quanto sopra, pertanto, pur non individuandosi i presupposti per il soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, risultano agli atti del giudizio gli elementi utili ad individuare la convivenza della ricorrente con il familiare (fratello) cittadino italiano, cosicché il ricorso deve essere accolto parzialmente, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all'Autorità ordinando alla stessa alcunché. Sono assorbite le ulteriori domande.
Quanto alle spese di lite, ritenuta la sussistenza di giusti motivi, in considerazione della peculiarità del caso trattato, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento parziale del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno,
-annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA - PROTEZIONE INTERNAZIONALE (nuove competeze) CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela La Valle ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41666/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTOLDI MONICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CASTOLDI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANOpresso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO .
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OGGETTO: ricorso ex art. 30, c. 6, D.Lgs 286/98 e succ. mod., depositato in data 23.11.23 nell'interesse di , nata in [...] il [...], avverso il provvedimento Parte_1 di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari n.
emesso dal Questore di Monza e Brianza in data 20.3.23 e NumeroDiCartaI_1 notificato in data 7.10.23. Con ricorso del 22.11.23 la parte ricorrente impugnava il predetto provvedimento. Fissata l'udienza di comparizione, risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato che si è costituita. Svolta l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza di discussione del 5.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione. La parte ricorrente deduceva come motivo di ricorso l'illegittimità dell'impugnato provvedimento sussistendo in Italia stretti legami familiari della ricorrente, sorella di cittadino italiano, presente in Italia da molti anni e già destinataria di permesso di soggiorno, da ultimo quello per motivi familiari, scaduto e non rinnovato con il rigetto oggetto della presente impugnativa, e sussistendo la convivenza con il familiare italiano presso l'immobile sito in Seregno, Via Ripamonti n. 38, ove il nucleo familiare si è CP_3 pagina 1 di 4 trasferito proveniente da Lentate sul Seveso;
concludendo, in via principale, per l'annullamento con ordine di rilascio del titolo e vinte le spese di lite. La parte resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito non sussistendo il presupposto della convivenza, richiesto dalla disciplina prevista dal TU, in ragione della diversa residenza indicata (Lentate sul Seveso per la ricorrente;
Seregno, per il fratello italiano), e non sussistendo nella fattispecie i presupposti del D.Lgs n. 30/07; concludendo per il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.
Dalla narrativa del ricorso emerge la domanda di accertamento del diritto al soggiorno, nell'ambito della richiesta di rinnovo del permesso già concesso per motivi familiari, al seguito del fratello, cittadino italiano, in rapporto alla dedotta attestazione dei rapporti parentali, caratterizzati dalla lunga presenza in Italia della ricorrente (almeno dal 2009) che ha sempre vissuto con il fratello e poi con la madre, regolarmente soggiornante. Emerge, altresì, dagli atti che la ricorrente è stata respinta alla frontiera in sede di notifica del provvedimento qui impugnato.
Da quanto agli atti di causa si evince il profilo sostanziale di tutela evidenziato dalla ricorrente, relativo alla presenza in Italia di stretti legami con la famiglia ed il fratello, cittadino italiano, ed il suo pregresso lungo soggiorno in Italia, anche per motivi di lavoro, da cui deriva il proprio inserimento sociale e culturale in Italia. Dagli atti, altresì, risulta pacificamente che l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari era stata presentata in data 9.10.21 e che il familiare, che era divenuto cittadino italiano nel 2012, era migrato a Seregno presso l'abitazione assegnatagli, ove lo stesso dichiarava l'ospitalità CP_3 concessa alla ricorrente e trasmessa all'Autorità in data 24.2.22 (doc 11). L'effettività della convivenza, in fine, è risultata dall'istruttoria orale svolta nel giudizio;
mentre, dagli atti di causa non è dato constatare alcun accesso per la verifica di detto presupposto.
Giova, pertanto, rilevare che:
-l'articolo 5, c. 5, D.Lgs. 286/98, in attuazione della direttiva comunitaria (2003/86/CE) in materia di tutela dell'unità familiare dei migranti, in forza delle modifiche all'uopo introdotte dal D.Lgs. 5/07, prevede che nell'adozione del provvedimento di rifiuto, di revoca, di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno “dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
-la Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 18.7.2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 5, .Lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che la valutazione discrezionale dell'Autorità si applichi, oltre che allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e al familiare ricongiunto, anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato;
-conferendo speciale tutela al nucleo familiare costituitosi, la citata modifica dell'art. 5, c.
5, D.Lgs. 286/98 ha introdotto una fase ulteriore di valutazione da parte dell'amministrazione dei parametri ivi indicati e che ciò costituisce un temperamento che trasforma da vincolato a discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur se sussistenti i presupposti ostativi al rilascio del titolo;
-nella stessa pronuncia la Corte Costituzionale ha anche richiamato l'orientamento della
Corte di Strasburgo secondo la quale quando nel Paese in cui si trova e vive lo straniero vivono anche i membri stretti della sua famiglia occorre un bilanciamento ragionevole e proporzionato rispetto all'articolo 3 della Costituzione, tra il diritto alla vita familiare del pagina 2 di 4 ricorrente e degli altri membri della sua famiglia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione di minacce all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 8, paragr. 1 CEDU, cosicché si impone all'Autorità di valutare una serie di elementi da trarsi dall'attenta osservazione in concreto del singolo caso, e tra questi elementi vanno ricordati la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite;
-alla stregua della nuova disposizione di cui alle citate norme, l'Amministrazione è tenuta a motivare articolatamente il provvedimento di diniego, rimanendo irrilevanti il far riferimento a clausole generiche di stile;
-i legami familiari tutelati non possano essere ricondotti alla mera coabitazione tra familiari, inerendo alla complessità dei rapporti di affezione, condivisione ed assistenza reciproci;
- l'onere della prova della convivenza con il familiare cittadino italiano è a carico della parte ricorrente, in quanto “In ordine alla dedotta non necessità del requisito della convivenza ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, va osservato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 202/2013, si è occupata della lesione dell'art. 8 CEDU, in una situazione in cui ha voluto tutelare quegli stranieri che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno esercitato il relativo diritto, non facendo richiesta del relativo provvedimento formale. E' stato, in particolare, ritenuto dalla Consulta che l'impossibilità di annoverare tra i beneficiari della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5 T.U.I. tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117 Cost.. Non è stata quindi affatto ammessa una deroga a favore di stranieri privi delle condizioni sostanziali necessarie per ottenere il ricongiungimento familiare, che, peraltro, nella prospettiva del nostro legislatore (art. 29 T.U.I.) ha ad oggetto un nucleo che comprende solo i coniugi non legalmente separati, i figli minori, e, a determinate condizioni previste dall'art. 29, comma 1, lett. c) e d) anche i figli maggiorenni e i genitori
a carico. I fratelli entrambi maggiorenni non rientrano quindi nella nozione di famiglia rilevante ai fini del ricongiungimento familiare, tanto è vero che possono ottenere il permesso per motivi familiari solo a norma del combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I. (che impone il requisito della convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana) o eventualmente a norma del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a), (attuativo della direttiva 2004/38/CE) - applicabile anche ai cittadini italiani in virtù dell'art. 23 Legge cit.
- che consente l'ingresso o il soggiorno in territorio comunitario di "ogni altro familiare", qualunque sia la cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lett. b), solo se è a carico o convive nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione. Nè, peraltro, può comunque prospettarsi una lesione, nel caso di specie, dell'art. 8 CEDU, che, come detto, tutela il rispetto della vita familiare. Infatti, se è pur vero che il concetto di "vita familiare", nella recente interpretazione della Corte EDU è stato progressivamente esteso, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone anche non legate da un vincolo giuridico (come, ad esempio, l'unione di fatto di coppia omossessuale), tuttavia, non vi è dubbio che la relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni, tra i quali non si sia neppure instaurata una convivenza, non rientri nella nozione di "vita familiare", occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di legami personali effettivi, ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza tra i fratelli medesimi. Va, pertanto, formulato il
pagina 3 di 4 seguente principio di diritto: "La relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinchè un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I." (Cass. N. 7427/20);
-detto principio è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la quale “I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui al D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 19, comma 2, lett. c), ossia convivono effettivamente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi scaturente dalla loro condizione di inespellibilità ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. b)” (Cass., n. 28201/21).
In considerazione di quanto sopra, pertanto, pur non individuandosi i presupposti per il soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 3, risultano agli atti del giudizio gli elementi utili ad individuare la convivenza della ricorrente con il familiare (fratello) cittadino italiano, cosicché il ricorso deve essere accolto parzialmente, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all'Autorità ordinando alla stessa alcunché. Sono assorbite le ulteriori domande.
Quanto alle spese di lite, ritenuta la sussistenza di giusti motivi, in considerazione della peculiarità del caso trattato, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in accoglimento parziale del ricorso, accertato il diritto della parte ricorrente al soggiorno,
-annulla il provvedimento impugnato;
-compensa integralmente le spese di lite.
Milano, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela La Valle
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