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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in 03.3.2025 dall'appellante; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 140/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., già Parte_1 [...]
- (C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume presso il cui studio sito (LMS) sito in
Milano, corso Magenta 84;
-APPELLANTE-
E in persona del Sindaco p.t. (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Giovanna
Mollica e dall'avv. Giuseppe Mollica;
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/23 emessa dal Giudice di Pace di Locri (RG 1074/21) in data 01 luglio 2023 e non notificata,
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Fatto e diritto
I.- Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
[...] Parte (di seguito, aveva richiesto la condanna del al Parte_1 CP_1 pagamento dei seguenti crediti:
• € 1.350,57 per sorte capitale, portata dalle 2 fatture riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 Controparte_2 Parte e da quest'ultima a propria volta cedute a
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
2 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata;
Parte
• € 263,43 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale sopra indicata;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito.
Ha esposto che era emerso nel corso del giudizio che il aveva CP_1 Parte pagato integralmente la sorte capitale e aveva dunque:
• dato atto dell'intervenuto pagamento delle fatture
• richiesto il pagamento dei seguenti crediti, oggetto di appello:
− gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 1.350,57 Parte inizialmente richiesta in pagamento da e pagata in corso di causa dal portata dalle 2 fatture riepilogate nell'elenco CP_1 prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa CP_1 cedute a e da quest'ultima a propria volta cedute Controparte_2
3 Parte a interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di Parte pagamento di ciascuna fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
e maturati sino alla data in cui il ha pagato la sorte capitale, CP_1
data indicata nel prospetto che si produce sub doc. 2: interessi pari ad
€ 427,91
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad € 122,54
− € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
I.
2- Il Giudice di Pace con la impugnata sentenza ha rigettato la domanda di Parte sul presupposto che quest'ultima non avrebbe fornito la prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra il e NE EN, CP_1 quale società cedente per omesso rispetto della forma scritta asseritamente necessaria in virtù di quanto previsto dal RD n. 2440/23 e per assenza di copertura finanziaria (impegni di spesa) in virtù di quanto previsto dall'art. 191 TUEL. Parte I.
3- Avverso la predetta sentenza la ha mosso le seguenti censure: 1) nullità – erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace deciso d'ufficio su una questione non oggetto di contestazione, ossia quella relativa alla ritenuta assenza di un valido contratto tra il comune e la società fornitrice;
2) censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune nonostante il comportamento confessorio del comune in ordine all'esistenza di un valido contratto;
3) censurabilità della sentenza
4 per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune per erronea applicazione delle disposizioni di Parte riferimento e nonostante la documentazione prodotta da e l'assenza di contestazioni da parte del comune;
4) censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune nonostante il comportamento del comune abbia costituito una ratifica per fatti concludenti;
5) in subordine e per scrupolo: nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al capitale pagato.
Ha dedotto che, a fronte della intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale, l'oggetto del presente giudizio concerneva esclusivamente la richiesta di pagamento dei relativi interessi di mora e anatocistici e dell'importo di € 80 ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n.
231/02 per ciascuna fattura;
che nel corso del giudizio il non solo CP_1 non avrebbe – a proprio avviso - contestato l'esistenza del contratto tra esso e le società fornitrici ma addirittura riconosciuto l'esistenza del rapporto sotteso in modo inequivoco;
che, non solo il avrebbe pagato la CP_1 sorte capitale ma non avrebbe mai contestato i crediti azionati e i contratti sottesi. Ha concluso pertanto nel senso che il rilievo officioso della nullità del contratto ex art. 1421 c.c. sarebbe stato pronunciato dal primo Giudice al di fuori delle eccezioni delle parti e dei limiti alle allegazioni in atti per aver l'Ente manifestato un atteggiamento confessorio nei confronti del contratto o comunque per averlo accettato per facta concludentia non avendo mai contestato la sua esistenza nemmeno in fase stragiudiziale.
Quanto al rilievo della nullità del contratto per omessa previsione di un impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL in via pregiudiziale ha insistito nella questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – già sollevata in primo grado e ivi disattesa - e nel merito ha evidenziato che trattavasi di rapporto continuativo.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_3
[..
[...] nei confronti del • gli interessi di mora maturati
[...] Controparte_1 sulla sorte capitale di € 1.350,57 inizialmente richiesta in pagamento da Parte
e pagata in corso di causa dal portata dalle 2 fatture CP_1 riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 Parte
e da quest'ultima a propria volta cedute a : Controparte_2 interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna Parte fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) e maturati sino alla data in cui il ha pagato la sorte capitale, data indicata nel prospetto che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi pari ad € 427,91; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad € 122,54; • € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette
2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal
• € 263,43 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora CP_1 Parte fatturati da con il seguente documento denominato Nota Debito n.
90002368/20 - indicato nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3 e prodotto sub doc. 4 in primo grado: Nota Debito emesse a causa del tardivo pagamento, da parte del delle CP_1 sottostanti 22 fatture per capitale – parimenti emesse da AL ma diverse dalla fattura costituente la sopra richiamata sorte capitale - analiticamente indicate nella Nota Debito;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai
6 sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• €
520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
condannare il al Controparte_1 Parte relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo Parte grado e con condanna del a restituire a le somme Controparte_1 da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata”.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per il di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
I.
5- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, alla udienza del 24.10.2025 la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del
06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione con concessione di termine per eventuali note sino a dieci giorni prima della predetta udienza.
II.- L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
II.1.1- In relazione alla omessa declaratoria della cessazione della materia del contendere deve darsi atto che tale richiesta giammai è stata espressamente avanzata nel corso del giudizio di primo grado né dalla odierna appellante-attrice in primo grado né dal Invero, alla CP_1 udienza di trattenimento della causa in decisione (cfr. verbale di udienza del
12.6.2023) la difesa del si è genericamente riportata agli scritti CP_1 difensivi in atti chiedendo che la causa fosse decisa senza alcuna rinuncia alle proprie eccezioni (tra le quali comunque vi era in atti quella di parziale estinzione) né tanto meno vi è il riferimento ad un accordo sulla sorte Parte capitale ovvero;
di contro, il procuratore presente nell'interesse di ha precisato le conclusioni chiedendo la “l'integrale accoglimento delle richieste formulate in atto di citazione (ivi da intendersi riportato e trascritto) nonché nelle note istruttorie e relativa documentazione allegata Parte che si deposita”. Ebbene anche in questo caso le richieste della non
7 esplicitano in alcun modo una cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla sorte capitale ovvero non vi è una presa d'atto della fondatezza della eccezione di estinzione della pretesa per aver il versato la somma corrispondente alla sorte capitale. Invero, il CP_1 riconoscimento del pagamento della sorte capitale è contenuto unicamente nelle note depositate alla medesima udienza dalla difesa della odierna appellante – oltre che nel presente procedimento - ed evidentemente la circostanza non era nota alla difesa di controparte che all'esito della produzione documentale ne aveva chiesto l'espunzione (per come si evince dal predetto verbale).
Rebus sic stantibus, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunciare una cessazione parziale della materia del contendere perché la circostanza non era stata rappresentata dal in sede di precisazione CP_1 Parte delle conclusioni e la ne fa riferimento solo nelle note erroneamente definite istruttorie depositate alla udienza di precisazione delle conclusioni il cui contenuto avrebbe ben potuto essere ignorato dal primo giudice in quanto la produzione allegata era da reputarsi tardiva. D'altronde si legge espressamente quanto segue: “i summenzionati crediti per sorte capitale risultano azzerati;
mentre sono ancora dovuti gli importi reclamati da parte attrice a titolo di interessi di mora ed accessori”; da quanto sinteticamente dedotto non si evince la circostanza di un intervenuto accordo;
piuttosto la Parte dopo la costituzione del ha ammesso l'avvenuto pagamento CP_1 da parte del comune della sorte capitale pari ad euro 1.350,57 e, pertanto, ha rinunciato alla domanda senza formalizzare in modo chiaro ed esplicito la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in udienza in quanto ripetasi si è limitata la difesa a richiamare anche le deduzioni contenute nelle note istruttorie contenenti documentazione tardivamente allegata.
Ad ogni buon conto, se è ben vero che il primo Giudice correttamente è entrato nel merito della decisione in assenza di una chiara ed esplicata comune istanza di cessazione della materia del contendere e/o di rinuncia Parte della a parte della domanda, in questa sede lo scrivente non può non prendere atto del dato rappresentato dall'avvenuto pagamento della sorte capitale e, dunque, della rinuncia in parte qua alla domanda con la
8 conseguenza che il giudizio prosegue unicamente per gli accessori come richiesti in primo grado.
II.1.2- Tuttavia, a fronte della rinuncia alla sorte capitale non può in Parte automatico pervenirsi alle conclusioni di in ordine alla omessa contestazione del credito sotteso alla cessione non essendo desumibile dagli atti una rinuncia alle eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione in primo grado e di fatto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito si osserva che il Giudice di Pace, preso atto della mancata produzione in atti dei contratti di fornitura di energia conclusi dal CP_1 appellato e sottesi al rapporto di cessione e delle fatture, ha aderito alle eccezioni sollevate dalla difesa del il che è circostanza diversa da CP_1 quanto dedotto dall'appellante che ha sostenuto nel gravame il rilievo ufficioso delle questioni con la sentenza impugnata. Peraltro, i principi espressi nella sentenza – che come detto non tiene conto del riconoscimento Parte dell'avvenuto pagamento da parte della in quanto la relativa richiesta non era stata adeguatamente rappresentata – sono condivisibili atteso che trattandosi di un credito nascente da contratto stipulato con un ente locale, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (cfr. Cass. civ. nr. 6966/1998; Cass. civ. nr. 15488/2001; Cass. civ. nr. 15293/2005; Cass. civ. Sez. U nr. 6827/2010; Cass. civ. nr. 13656/2013; Cass. civ. nr.
22778/2019) e il consenso deve essere esternato dal soggetto autorizzato a farlo (ex multis Cass. civ. nr. 9975/2014).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero i contratti devono essere sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1,
T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
9 (comma 4) - ha facoltà, di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Ebbene, pur condividendosi le predette argomentazioni, nel caso di specie, deve ritenersi - avuto riguardo allo svolgimento del primo grado e al tenore delle difese - che il ha eccepito in via preliminare la estinzione CP_1
della pretesa creditoria per aver già versato la somma dovuta a titolo di sorte capitale e, in subordine, ha sollevato una serie di questioni concernenti Parte la validità a monte della pretesa creditoria. La difesa di all'udienza successiva – ha ammesso in parte il pagamento e chiesto nelle note istruttorie depositate in sede di precisazione delle conclusioni la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorte capitale – senza esplicitare la predetta richiesta a verbale dove la precisazione delle conclusioni è formulata come un generico richiamo agli atti.
Sicché, la difesa dell'Ente eccependo l'adempimento parziale, ha indirettamente confermato l'esistenza del rapporto sottostante. Trova quindi applicazione l'art. 115 cpc circa i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In altri termini, l'eccezione di adempimento parziale ha integrato una forma di non contestazione del rapporto di somministrazione tra le parti poiché se si eccepisce l'adempimento parziale, si sta implicitamente riconoscendo l'esistenza di una valida obbligazione. Tale condotta ha quindi confermato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e, a fronte dell'eccezione di adempimento parziale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere assorbita ogni altra contestazione, in quanto incompatibile con il pagamento delle fatture relative ai rapporti la cui validità era stata messa in discussione.
II.2.- Rispetto alle ulteriori richieste di pagamento è appena il caso di precisare che gli interessi moratori, anatocistici e il detto importo forfettario trovano la loro fonte nella legge, anche con riferimento al dies a quo e al tasso di interessi.
II.2.1- Invero, gli interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vanno calcolati dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione all'effettivo pagamento delle stesse. Al riguardo, si osserva che la disciplina
10 relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, proprio come nella fattispecie concreta
(vd. Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d.lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n. 14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs.
n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Inoltre, sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio
11 degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs.
231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della disposizione normativa di cui all'articolo 1283 c.c. anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle
Pubbliche Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e
36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con
d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art.
1224, comma 2, c.c.." (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n.
31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006,
n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653).
Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III
30 novembre 2010 n. 24267).
Infine, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone
12 che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della
Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
II.2.2- Risulta, pertanto, dovuto l'importo di euro 427,91 a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale di euro 1.305,57 portata dalle due fatture emesse da NE EN S.p.a. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 [...] Parte
e da quest'ultima a propria volta cedute a (interessi al CP_2
tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, scadenza Parte indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) e maturati sino alla data in cui il ha pagato la CP_1 sorte capitale (data indicata nel prospetto sub doc. 2);
Spettano altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4
c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad
€ 122,54 nonché € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
II.
3- Da accogliersi sono inoltre le ulteriori richieste di parte appellante formulate a titolo di debenza per interessi di mora maturati in relazione al tardivo pagamento da parte del appellato di crediti diversi rispetto CP_1
a quelli costituenti la sorte capitale e quantificati in complessivi euro
263,43. Tali interessi, mai confutati da parte convenuta, risultano dettagliatamente indicati nelle “Note Debito Interessi” (All. 4 e 5, all'atto di
13 citazione di primo grado), dalle quali emerge: il numero delle fatture cedute Parte alla e tardivamente pagate dalla parte convenuta;
la data di emissione;
la data di scadenza, l'importo originario e la data, a partire dalla quale, su ciascuna di esse è stata calcolata la decorrenza degli interessi (“data Parte inizio”); la data di accredito alla con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”); il numero di giorni di ritardo;
il tasso di interesse e l'importo maturato a titolo di interessi di mora. Peraltro, merita sottolineare che la circostanza che il pagamento delle fatture sia stato effettuato prima della notifica dell'atto di cessione al cedente non fa venir Parte meno il diritto della al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorta capitale, tenuto conto che comunque il pagamento era avvenuto oltre la scadenza del termine previsto, e tenuto conto che come emerge dalla lettura dell'atto di cessione delle fatture, questo aveva ad oggetto non soltanto la somma portata dai documenti contabili richiamati , ma anche i frutti scaduti e da maturarsi.
Va pertanto riconosciuta all'appellante la somma oggetto della superiore disamina.
II.
4- Trova infine accoglimento la richiesta di risarcimento in ordine agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note di
Debito, con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale e limitatamente a quelli dovuti da almeno sei mesi, così come pure la richiesta di risarcimento delle spese di recupero avanzata ex art. 6, c. 2, D.lgs. 231/2002 relativamente alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito, determinata nella misura di euro 40 per ciascuna fattura fino ad un totale complessivo di euro 520,00.
III.- Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura inferiore ai medi di cui al D.M. n. 147/22 tenuto conto del giudizio svoltosi nella contumacia della controparte per le fasi studio, introduttiva e decisoria avuto riguardo allo scaglione di valore come dichiarato. Quanto al primo grado, la circostanza dell'avvenuto pagamento della sorte capitale prima della instaurazione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ mentre per la restante
14 parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
1) dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1 CP_3
p.t.; Parte 2) 2) accoglie l'appello proposto da – già – Parte_2
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 692/23 emessa dal
Giudice di Pace di Locri (RG 1074/21) in data 01 luglio 2023, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di:
• € 427,91 a titolo di interessi moratori nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione al saldo delle stesse;
• € 122,54 a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
• € 263,43 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora Parte fatturati da con la Nota Debito n. 90002368/20 - emessa a causa del tardivo pagamento, da parte del delle sottostanti 22 CP_1 fatture per capitale diverse dalla fattura costituente la sopra richiamata sorte capitale - analiticamente indicate nella Nota Debito;
15 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• € 520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio nella misura di ½ che liquida in euro 291,00 (di cui euro
228,50 per compensi ed euro 62,50 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con compensazione della restante parte di ½;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 1.026,00 (di cui euro 852,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 24.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
16
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in 03.3.2025 dall'appellante; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 140/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., già Parte_1 [...]
- (C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume presso il cui studio sito (LMS) sito in
Milano, corso Magenta 84;
-APPELLANTE-
E in persona del Sindaco p.t. (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Giovanna
Mollica e dall'avv. Giuseppe Mollica;
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/23 emessa dal Giudice di Pace di Locri (RG 1074/21) in data 01 luglio 2023 e non notificata,
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Fatto e diritto
I.- Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
[...] Parte (di seguito, aveva richiesto la condanna del al Parte_1 CP_1 pagamento dei seguenti crediti:
• € 1.350,57 per sorte capitale, portata dalle 2 fatture riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 Controparte_2 Parte e da quest'ultima a propria volta cedute a
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
2 - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata;
Parte
• € 263,43 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati da maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli CP_1
costituenti la sorte capitale sopra indicata;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito.
Ha esposto che era emerso nel corso del giudizio che il aveva CP_1 Parte pagato integralmente la sorte capitale e aveva dunque:
• dato atto dell'intervenuto pagamento delle fatture
• richiesto il pagamento dei seguenti crediti, oggetto di appello:
− gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di € 1.350,57 Parte inizialmente richiesta in pagamento da e pagata in corso di causa dal portata dalle 2 fatture riepilogate nell'elenco CP_1 prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa CP_1 cedute a e da quest'ultima a propria volta cedute Controparte_2
3 Parte a interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di Parte pagamento di ciascuna fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
e maturati sino alla data in cui il ha pagato la sorte capitale, CP_1
data indicata nel prospetto che si produce sub doc. 2: interessi pari ad
€ 427,91
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad € 122,54
− € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
I.
2- Il Giudice di Pace con la impugnata sentenza ha rigettato la domanda di Parte sul presupposto che quest'ultima non avrebbe fornito la prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra il e NE EN, CP_1 quale società cedente per omesso rispetto della forma scritta asseritamente necessaria in virtù di quanto previsto dal RD n. 2440/23 e per assenza di copertura finanziaria (impegni di spesa) in virtù di quanto previsto dall'art. 191 TUEL. Parte I.
3- Avverso la predetta sentenza la ha mosso le seguenti censure: 1) nullità – erroneità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Giudice di Pace deciso d'ufficio su una questione non oggetto di contestazione, ossia quella relativa alla ritenuta assenza di un valido contratto tra il comune e la società fornitrice;
2) censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune nonostante il comportamento confessorio del comune in ordine all'esistenza di un valido contratto;
3) censurabilità della sentenza
4 per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune per erronea applicazione delle disposizioni di Parte riferimento e nonostante la documentazione prodotta da e l'assenza di contestazioni da parte del comune;
4) censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra la società fornitrice e il comune nonostante il comportamento del comune abbia costituito una ratifica per fatti concludenti;
5) in subordine e per scrupolo: nullità – erroneità della sentenza per avere il tribunale omesso di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al capitale pagato.
Ha dedotto che, a fronte della intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla sorte capitale, l'oggetto del presente giudizio concerneva esclusivamente la richiesta di pagamento dei relativi interessi di mora e anatocistici e dell'importo di € 80 ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n.
231/02 per ciascuna fattura;
che nel corso del giudizio il non solo CP_1 non avrebbe – a proprio avviso - contestato l'esistenza del contratto tra esso e le società fornitrici ma addirittura riconosciuto l'esistenza del rapporto sotteso in modo inequivoco;
che, non solo il avrebbe pagato la CP_1 sorte capitale ma non avrebbe mai contestato i crediti azionati e i contratti sottesi. Ha concluso pertanto nel senso che il rilievo officioso della nullità del contratto ex art. 1421 c.c. sarebbe stato pronunciato dal primo Giudice al di fuori delle eccezioni delle parti e dei limiti alle allegazioni in atti per aver l'Ente manifestato un atteggiamento confessorio nei confronti del contratto o comunque per averlo accettato per facta concludentia non avendo mai contestato la sua esistenza nemmeno in fase stragiudiziale.
Quanto al rilievo della nullità del contratto per omessa previsione di un impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 TUEL in via pregiudiziale ha insistito nella questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – già sollevata in primo grado e ivi disattesa - e nel merito ha evidenziato che trattavasi di rapporto continuativo.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_3
[..
[...] nei confronti del • gli interessi di mora maturati
[...] Controparte_1 sulla sorte capitale di € 1.350,57 inizialmente richiesta in pagamento da Parte
e pagata in corso di causa dal portata dalle 2 fatture CP_1 riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 3 ed ivi riprodotto sub doc. 1 emesse dalle società NE EN S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 Parte
e da quest'ultima a propria volta cedute a : Controparte_2 interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna Parte fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) e maturati sino alla data in cui il ha pagato la sorte capitale, data indicata nel prospetto che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi pari ad € 427,91; • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad € 122,54; • € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette
2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal
• € 263,43 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora CP_1 Parte fatturati da con il seguente documento denominato Nota Debito n.
90002368/20 - indicato nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3 e prodotto sub doc. 4 in primo grado: Nota Debito emesse a causa del tardivo pagamento, da parte del delle CP_1 sottostanti 22 fatture per capitale – parimenti emesse da AL ma diverse dalla fattura costituente la sopra richiamata sorte capitale - analiticamente indicate nella Nota Debito;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai
6 sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• €
520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
condannare il al Controparte_1 Parte relativo pagamento in favore di oltre alle spese del giudizio di primo Parte grado e con condanna del a restituire a le somme Controparte_1 da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata”.
I.
4- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per il di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_1
I.
5- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, alla udienza del 24.10.2025 la causa è stata rinviata alla udienza cartolare del
06.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione con concessione di termine per eventuali note sino a dieci giorni prima della predetta udienza.
II.- L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
II.1.1- In relazione alla omessa declaratoria della cessazione della materia del contendere deve darsi atto che tale richiesta giammai è stata espressamente avanzata nel corso del giudizio di primo grado né dalla odierna appellante-attrice in primo grado né dal Invero, alla CP_1 udienza di trattenimento della causa in decisione (cfr. verbale di udienza del
12.6.2023) la difesa del si è genericamente riportata agli scritti CP_1 difensivi in atti chiedendo che la causa fosse decisa senza alcuna rinuncia alle proprie eccezioni (tra le quali comunque vi era in atti quella di parziale estinzione) né tanto meno vi è il riferimento ad un accordo sulla sorte Parte capitale ovvero;
di contro, il procuratore presente nell'interesse di ha precisato le conclusioni chiedendo la “l'integrale accoglimento delle richieste formulate in atto di citazione (ivi da intendersi riportato e trascritto) nonché nelle note istruttorie e relativa documentazione allegata Parte che si deposita”. Ebbene anche in questo caso le richieste della non
7 esplicitano in alcun modo una cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla sorte capitale ovvero non vi è una presa d'atto della fondatezza della eccezione di estinzione della pretesa per aver il versato la somma corrispondente alla sorte capitale. Invero, il CP_1 riconoscimento del pagamento della sorte capitale è contenuto unicamente nelle note depositate alla medesima udienza dalla difesa della odierna appellante – oltre che nel presente procedimento - ed evidentemente la circostanza non era nota alla difesa di controparte che all'esito della produzione documentale ne aveva chiesto l'espunzione (per come si evince dal predetto verbale).
Rebus sic stantibus, il Giudice di prime cure non avrebbe potuto pronunciare una cessazione parziale della materia del contendere perché la circostanza non era stata rappresentata dal in sede di precisazione CP_1 Parte delle conclusioni e la ne fa riferimento solo nelle note erroneamente definite istruttorie depositate alla udienza di precisazione delle conclusioni il cui contenuto avrebbe ben potuto essere ignorato dal primo giudice in quanto la produzione allegata era da reputarsi tardiva. D'altronde si legge espressamente quanto segue: “i summenzionati crediti per sorte capitale risultano azzerati;
mentre sono ancora dovuti gli importi reclamati da parte attrice a titolo di interessi di mora ed accessori”; da quanto sinteticamente dedotto non si evince la circostanza di un intervenuto accordo;
piuttosto la Parte dopo la costituzione del ha ammesso l'avvenuto pagamento CP_1 da parte del comune della sorte capitale pari ad euro 1.350,57 e, pertanto, ha rinunciato alla domanda senza formalizzare in modo chiaro ed esplicito la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in udienza in quanto ripetasi si è limitata la difesa a richiamare anche le deduzioni contenute nelle note istruttorie contenenti documentazione tardivamente allegata.
Ad ogni buon conto, se è ben vero che il primo Giudice correttamente è entrato nel merito della decisione in assenza di una chiara ed esplicata comune istanza di cessazione della materia del contendere e/o di rinuncia Parte della a parte della domanda, in questa sede lo scrivente non può non prendere atto del dato rappresentato dall'avvenuto pagamento della sorte capitale e, dunque, della rinuncia in parte qua alla domanda con la
8 conseguenza che il giudizio prosegue unicamente per gli accessori come richiesti in primo grado.
II.1.2- Tuttavia, a fronte della rinuncia alla sorte capitale non può in Parte automatico pervenirsi alle conclusioni di in ordine alla omessa contestazione del credito sotteso alla cessione non essendo desumibile dagli atti una rinuncia alle eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione in primo grado e di fatto reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
A tal proposito si osserva che il Giudice di Pace, preso atto della mancata produzione in atti dei contratti di fornitura di energia conclusi dal CP_1 appellato e sottesi al rapporto di cessione e delle fatture, ha aderito alle eccezioni sollevate dalla difesa del il che è circostanza diversa da CP_1 quanto dedotto dall'appellante che ha sostenuto nel gravame il rilievo ufficioso delle questioni con la sentenza impugnata. Peraltro, i principi espressi nella sentenza – che come detto non tiene conto del riconoscimento Parte dell'avvenuto pagamento da parte della in quanto la relativa richiesta non era stata adeguatamente rappresentata – sono condivisibili atteso che trattandosi di un credito nascente da contratto stipulato con un ente locale, la volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (cfr. Cass. civ. nr. 6966/1998; Cass. civ. nr. 15488/2001; Cass. civ. nr. 15293/2005; Cass. civ. Sez. U nr. 6827/2010; Cass. civ. nr. 13656/2013; Cass. civ. nr.
22778/2019) e il consenso deve essere esternato dal soggetto autorizzato a farlo (ex multis Cass. civ. nr. 9975/2014).
A ciò si aggiunga che, in caso di contratti stipulati da enti locali, vi è un ulteriore requisito di validità, ovvero i contratti devono essere sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa. Ed infatti, l'art. 191, comma 1,
T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
9 (comma 4) - ha facoltà, di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
Ebbene, pur condividendosi le predette argomentazioni, nel caso di specie, deve ritenersi - avuto riguardo allo svolgimento del primo grado e al tenore delle difese - che il ha eccepito in via preliminare la estinzione CP_1
della pretesa creditoria per aver già versato la somma dovuta a titolo di sorte capitale e, in subordine, ha sollevato una serie di questioni concernenti Parte la validità a monte della pretesa creditoria. La difesa di all'udienza successiva – ha ammesso in parte il pagamento e chiesto nelle note istruttorie depositate in sede di precisazione delle conclusioni la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorte capitale – senza esplicitare la predetta richiesta a verbale dove la precisazione delle conclusioni è formulata come un generico richiamo agli atti.
Sicché, la difesa dell'Ente eccependo l'adempimento parziale, ha indirettamente confermato l'esistenza del rapporto sottostante. Trova quindi applicazione l'art. 115 cpc circa i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In altri termini, l'eccezione di adempimento parziale ha integrato una forma di non contestazione del rapporto di somministrazione tra le parti poiché se si eccepisce l'adempimento parziale, si sta implicitamente riconoscendo l'esistenza di una valida obbligazione. Tale condotta ha quindi confermato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e, a fronte dell'eccezione di adempimento parziale, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere assorbita ogni altra contestazione, in quanto incompatibile con il pagamento delle fatture relative ai rapporti la cui validità era stata messa in discussione.
II.2.- Rispetto alle ulteriori richieste di pagamento è appena il caso di precisare che gli interessi moratori, anatocistici e il detto importo forfettario trovano la loro fonte nella legge, anche con riferimento al dies a quo e al tasso di interessi.
II.2.1- Invero, gli interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vanno calcolati dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione all'effettivo pagamento delle stesse. Al riguardo, si osserva che la disciplina
10 relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del
2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, proprio come nella fattispecie concreta
(vd. Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d.lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n. 14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs.
n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Inoltre, sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio
11 degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs.
231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e sino al saldo. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della disposizione normativa di cui all'articolo 1283 c.c. anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle
Pubbliche Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e
36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con
d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art.
1224, comma 2, c.c.." (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n.
31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006,
n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653).
Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III
30 novembre 2010 n. 24267).
Infine, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6 – dispone
12 che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della
Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
II.2.2- Risulta, pertanto, dovuto l'importo di euro 427,91 a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale di euro 1.305,57 portata dalle due fatture emesse da NE EN S.p.a. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del da essa cedute a CP_1 [...] Parte
e da quest'ultima a propria volta cedute a (interessi al CP_2
tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, scadenza Parte indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”) e maturati sino alla data in cui il ha pagato la CP_1 sorte capitale (data indicata nel prospetto sub doc. 2);
Spettano altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4
c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione: interessi pari ad
€ 122,54 nonché € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
II.
3- Da accogliersi sono inoltre le ulteriori richieste di parte appellante formulate a titolo di debenza per interessi di mora maturati in relazione al tardivo pagamento da parte del appellato di crediti diversi rispetto CP_1
a quelli costituenti la sorte capitale e quantificati in complessivi euro
263,43. Tali interessi, mai confutati da parte convenuta, risultano dettagliatamente indicati nelle “Note Debito Interessi” (All. 4 e 5, all'atto di
13 citazione di primo grado), dalle quali emerge: il numero delle fatture cedute Parte alla e tardivamente pagate dalla parte convenuta;
la data di emissione;
la data di scadenza, l'importo originario e la data, a partire dalla quale, su ciascuna di esse è stata calcolata la decorrenza degli interessi (“data Parte inizio”); la data di accredito alla con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”); il numero di giorni di ritardo;
il tasso di interesse e l'importo maturato a titolo di interessi di mora. Peraltro, merita sottolineare che la circostanza che il pagamento delle fatture sia stato effettuato prima della notifica dell'atto di cessione al cedente non fa venir Parte meno il diritto della al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi ed ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorta capitale, tenuto conto che comunque il pagamento era avvenuto oltre la scadenza del termine previsto, e tenuto conto che come emerge dalla lettura dell'atto di cessione delle fatture, questo aveva ad oggetto non soltanto la somma portata dai documenti contabili richiamati , ma anche i frutti scaduti e da maturarsi.
Va pertanto riconosciuta all'appellante la somma oggetto della superiore disamina.
II.
4- Trova infine accoglimento la richiesta di risarcimento in ordine agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note di
Debito, con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale e limitatamente a quelli dovuti da almeno sei mesi, così come pure la richiesta di risarcimento delle spese di recupero avanzata ex art. 6, c. 2, D.lgs. 231/2002 relativamente alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note di Debito, determinata nella misura di euro 40 per ciascuna fattura fino ad un totale complessivo di euro 520,00.
III.- Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in misura inferiore ai medi di cui al D.M. n. 147/22 tenuto conto del giudizio svoltosi nella contumacia della controparte per le fasi studio, introduttiva e decisoria avuto riguardo allo scaglione di valore come dichiarato. Quanto al primo grado, la circostanza dell'avvenuto pagamento della sorte capitale prima della instaurazione del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ mentre per la restante
14 parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in misura inferiore ai medi di cui al D.M. n. 147/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta così provvede:
1) dichiara la contumacia del in persona del Controparte_1 CP_3
p.t.; Parte 2) 2) accoglie l'appello proposto da – già – Parte_2
e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 692/23 emessa dal
Giudice di Pace di Locri (RG 1074/21) in data 01 luglio 2023, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di:
• € 427,91 a titolo di interessi moratori nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna delle fatture in questione al saldo delle stesse;
• € 122,54 a titolo di interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
• € 80 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture costituenti la sorte capitale azionata in primo grado e pagata dal CP_1
• € 263,43 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora Parte fatturati da con la Nota Debito n. 90002368/20 - emessa a causa del tardivo pagamento, da parte del delle sottostanti 22 CP_1 fatture per capitale diverse dalla fattura costituente la sopra richiamata sorte capitale - analiticamente indicate nella Nota Debito;
15 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• € 520 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 13 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_1
grado di giudizio nella misura di ½ che liquida in euro 291,00 (di cui euro
228,50 per compensi ed euro 62,50 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con compensazione della restante parte di ½;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 1.026,00 (di cui euro 852,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 24.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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