Sentenza 21 settembre 2018
Massime • 1
Al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si applica la regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Il ricorso alle Sezioni Unite proposto avverso tali sentenze è, infatti, disciplinato dalle norme processuali vigenti del codice di procedura civile regolative dell'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come formale,con conseguente applicazione delle norme come mutate nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22430 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2018 |
Testo completo
22430-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Primo TRIBUNALE STEFANO SCHIRO' Pres.te f.f. SUPERIORE DELLE - Presidente ACQUE PUBBLICHE CAMILLA DI IASI CONTENZIOSO Sezione - Consigliere Ud. 03/07/2018 - ENRICA D'ANTONIO PU FRANCESCO Consigliere Consigliere on 22430 R.G.N. 28095/2016 ANTONIO GENOVESE Gon22430 ETTORE CIRILLO Rep. ем. Consigliere RAFFAELE FRASCA Consigliere MARIA ACIERNO LUIGI Consigliere ALESSANDRO SCARANO Rel. ANTONELLO COSENTINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28095-2016 proposto da: CONSORZIO DI ROGGIA VETTABBIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE lo studio dell'avvocato FRANCESCO 48, presso CORVASCE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MANTOVANI;
- ricorrente -
contro 325 To COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ANGELA BARTOLOMEO ed ELISABETTA D'AURIA;
- controricorrente -
nonchè
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 239/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/07/2016. udita la relazione LL causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Francesco Mantovani ed Angela Bartolomeo.
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio di Roggia Vettabbia ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, contro il Comune di Milano e nei confronti del terzo chiamato in causa Milano Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai s.p.a.), per la cassazione LL sentenza del 30.6.16 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano del 20.2.14, ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni cagionati al manufatto di sua proprietà denominato NO LL TT (edificio di derivazione di acque irrigue LL Roggia Vettabbia) dall'eccessiva quantità di acqua immessa in Roggia dal collettore degli scarichi di piena LL città di Milano, con pesante sollecitazione dei carichi sulle Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -2- 2 paratoie del NO e conseguenti fessurazioni e deterioramento del medesimo. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza gravata, l'attore sosteneva che a seguito LL costruzione del depuratore in località Nosedo, la Roggia riceveva un carico di acqua eccessivo, giacché essa costituiva, insieme con il canale Redefossi, lo scaricatore di piena LL città di Milano. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha fondato la propria decisione sul rilievo che dalle risultanze peritali emergeva che l'entrata in funzione del depuratore in località Nosedo, lungi dall'incrementare le portate massime immesse in Roggia, aveva anzi contribuito ad alleggerire i carichi idraulici verso la Roggia e che i danni all'edificio del Consorzio erano da attribuirsi, per un verso, alla vetustà LL struttura e, per altro verso, alla carente manutenzione LL stessa, risultando tale manutenzione «limitata alla funzionalità essenziale». Secondo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi, doveva condividersi la valutazione del primo giudice secondo cui il Comune di Milano non doveva rispondere in alcun modo del danneggiamento del NO LL TT;
danneggiamento che doveva ritenersi cagionato esclusivamente dal progressivo deterioramento e dalla carente manutenzione del fabbricato. Il Comune di Milano ha depositato controricorso. Unipolsai spa non ha spiegato difese in questa sede. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 3.7.18, per la quale il Comune di Milano ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo (riferito al vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5, erroneamente rubricato come n. 4, Ric. 2016 n. 28095 sez. SU -- ud. 03-07-2018 -3- del codice di rito e violazione degli articoli 2043, 1223 e 2697 c.c.) il Consorzio ricorrente assume che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe travisato le risultanze peritali, trascurando di esaminare il fatto decisivo costituito dalla rilevante spinta delle acque da monte subita dal Molino LL TT in occasione delle piogge alluvionali del 7 luglio 2009. La censura non può trovare accoglimento. Quanto al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, va preliminarmente rilevata la relativa inammissibilità, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., introdotto dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio (l'appello avverso la sentenza di primo grado è stato proposto dopo l'11 settembre 2012, data di entrata in vigore LL legge di conversione del decreto legge n. 83/12). La sentenza di appello si fonda, infatti, sulle stesse ragioni poste a base LL sentenza di primo grado in ordine alle questioni di fatto relative alle cause del danneggiamento del NO LL TT;
entrambe le sentenza di merito hanno infatti ritenuto, sulla scorta delle risultanze LL consulenza tecnica di ufficio, che tale danneggiamento fosse da ascrivere esclusivamente alla vetustà e carente manutenzione del medesimo NO, escludendo qualunque apporto causale riferibile alla quantità di acqua immessa in Roggia. In proposito il Collegio giudica opportuno sottolineare come nessun dubbio possa sussistere, riguardo al ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in ordine all'applicabilità deila regola, emergente dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 348 ter c.p.c., secondo la quale la Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -4- sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base LL sentenza di primo grado (c.d.: "doppia conforme") non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Va, al riguardo, premesso che esula dal tema del presente giudizio la questione se nel procedimento di appello davanti ai Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche operi la disciplina LL inammissibilità dell'appello per difetto di "ragionevole probabilità di essere accolto" fissata dall'articolo 348 bis c.p.c. (questione sulla quale, peraltro, utili indicazioni emergono dalla sentenza di questa Sezioni Unite n. 31113/17, là dove, in tema di forma dell'appello ex art. 342 c.p.c., si chiarisce che il rinvio alle regole del codice di procedura civile contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 deve essere inteso di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, comprese le modifiche alle stesse apportate dal decreto legge n. 83 del 2012). In questa sede è infatti necessario esaminare solo la questione se anche nei ricorsi per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche trovi applicazione la regola secondo la quale la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base LL sentenza di primo grado (c.d.: "doppia conforme") non è censurabile in cassazione con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. L'indicata questione va risolta in senso affermativo. La regola LL non censurabilità LL "doppia conforme" con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. discende dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -5- 348 ter c.p.c. Il cornma 5, infatti, estende (fuori dei casi di cui all'articolo 348 bis, secondo comma, lettera "a", c.p.c.) anche alle sentenze d'appello che abbiano confermato la decisione di primo grado la regola dell'esclusione deila ricorribilità per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. dettata dal comma 4 per le ordinanze di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter, comma 1, c.p.c. fondate sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base LL decisione impugnata»; tale regola ancorché emergente da disposizioni contenute in un articolo rubricato "Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello", inserito in un capo dedicato aila disciplina deli'appello (capo II del titolo III del secondo libro del codice di rito). - concerne non il giudizio di appello ma il giudizio di cassazione. Questa Sezioni Unite, nella sentenza n. 8053/14, hanno infatti già avuto modo di rilevare, non senza sottolinearne la non felice collocazione "topografica"», che il comma 5 dell'articolo 348 ter c.p.c. «attiene non all'appello, ma alle condizioni (e ai limiti) di ricorribilità per cassazione avverso una sentenza d'appello, che avrebbe avuto forse maggior senso prevedere come comma aggiuntivo all'art. 360 c.p.c.» (§ 11, pag. 12). E' dunque agevole concludere che detta regola opera nel giudizio di cassazione pur quando la sentenza gravata sia stata emessa in grado appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla stregua del consolidato insegnamento di queste Sezioni Unite che il ricorso alle medesime proposto avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è disciplinato dalle norme del vigente codice di procedura civile che regolamentano l'ordinario ricorso per cassazione, atteso che il rinvio operato dall'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 alla disciplina del codice processuale del 1865 non deve intendersi come recettizio, ma come rinvio formale, Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -5- ossia non alle specifiche norme richiamate, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo (SSUU 34/01, SSUU 26127/16). Quanto alla denuncia di violazione di legge, pure menzionata nella rubrica del primo motivo, il Collegio rileva che la stessa non risulta supportata da alcuna specifica argomentazione in diritto. Il primo motivo di ricorso si risolve, in sostanza, in una mera critica dell'apprezzamento delle risultanze processuali (ed in particolare LL relazione di consulenza tecnica di ufficio) operato nella sentenza gravata;
critica che attinge il giudizio di fatto compiuto dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e non l'applicazione che, sulla base di tale giudizio di fatto, detto Tribunale abbia dato del disposto degli articoli 2043, 1223 e 2697 c.c.. Col secondo motivo di ricorso (riferito al vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 2043 e 1223 c.c., 40 e 41 c.p. e 2697 c.c.) si introducono diverse di questioni di fatto - con la trascrizione di ampi stralci dell'atto di appello dell'odierna ricorrente e LL relazione del suo tecnico di parte, ing. Moretti - che nuovamente attingono l'apprezzamento operato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ordine alle risultanze istruttorie e, specialmente, alla relazione del consulente tecnico di ufficio. Tali questioni sono inidonee a supportare una denuncia di violazione di legge che avrebbe dovuto essere svolta specificando quale regola di diritto esplicitamente enunciata anche soltanto implicitamente applicata nella sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con le disposizioni delle quali si denuncia la violazione e in cosa detto contrasto si sostanzierebbe (cfr. Cass. 24298/16, Cass. 5353/07). Ric. 2016 n. 28095 sez. SU - ud. 03-07-2018 -7- In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto LL sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02. РОМ La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente Comune di Milano le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000, oltre € 200 per esborsi. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto LL sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2018 Il Presidente Il Cons. estensore Stefang Schiro Antonello Cosentino DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET. 2018 P oggi.. Il Funzionario Giudiziario P CORTE U S PACITTIпри весё E Funzionario Giudizlarin Dott.see Sabrina Pacitti, Ric. 2016 n. 28095 sez. SU- ud. 03-07-2018 -8-