TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2806 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avvocati ALESSANDRO BARBARO e MARIO ANZA'
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
VALTER POMPEO AZZOLINI
CONVENUTO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: accertamento di accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. La società ricorrente domanda che il Tribunale accerti e dichiari che i convenuti hanno accettato tacitamente l'eredità del defunto padre e marito degli stessi;
la pretesa è Persona_1
funzionale al recupero del credito concesso a il 04/07/2016 con contratto di mutuo Controparte_1
1 fondiario da , di cui (che agisce in qualità di procuratrice di si CP_3 Pt_1 Controparte_4
assume cessionaria.
2. Si applica il criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n.
9936).
3. Ciò premesso, si rileva come si sia costituito in giudizio evidenziando, in via Controparte_1
Pt_ preliminare, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non avendo dato la prova di aver acquistato il credito al cui recupero tende la richiesta che qui si esamina.
4. A riguardo, risulta innanzi tutto irrilevante l'eventuale costituzione tardiva del CP_1
trattandosi di mera difesa, e non già di eccezione, come tale articolabile in ogni fase del giudizio, nonché, a monte, di aspetto comunque rilevabile in via officiosa dal Tribunale (Cass., sez. un.
16/02/2016, n. 2951).
5. Nel merito, la difesa è fondata.
Come chiarito, anche di recente, dalla S.C. “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.
Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione”.
Nella fattispecie in esame, il contratto in questione non è stato prodotto. Tale non può certamente ritenersi il doc. 1 accluso alla memoria della ricorrente del 03/12/2024, trattandosi di mera proposta di peraltro dalla stessa nemmeno sottoscritta nella pagina menzionante il credito di cui CP_4
si discute;
né a differenti considerazioni conduce la disamina dei documenti da 2 a 5 sempre allegati a detta memoria, consistenti in attestazioni di circa l'esistenza e la liquidità del credito, ma non CP_3
certo la sua cessione a naturalmente del tutto irrilevanti, ai fini di cui si discute, sono CP_4
Pt_ le comunicazioni stragiudiziali inviate da al e alla (documenti da 6 a 8). CP_1 CP_2
La ricorrente non ha insomma assolto l'onere, su di essa gravante, di fornire debita prova dell'avvenuta cessione in proprio favore del credito in questione e la sua richiesta va pertanto dichiarata inammissibile.
6. All'inammissibilità della domanda segue la condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite al convenuto costituito (art. 91, primo comma, c.p.c.).
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da
2 euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- dichiara inammissibile il ricorso di Parte_1
- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA.
Modena, 20/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
3