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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2024, n. 19226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19226 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 66897/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 66897/2022
Oggi 17 dicembre 2024 ad ore 10:02 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per l'opponente l'Avv. Enrica Scarantino in sost. dell'avv. Ernesto Parte_1
Grandinetti
per l'opposta l'avv. Alessandro Alberici in sost. dell'Avv. Giulio Parte_2
Gonnella.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Scarantino precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e in particolare alle note conclusive.
L'Avv. Alberici precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e alle memorie istruttorie depositate.
Dopo breve discussione orale, dato atto che i procuratori presenti si sono allontanati, il
Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 66897/2022 promossa da
(P.VA – C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.VA_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore Dr. con sede in Roma in Via C. Ferrero di Parte_3
Cambiano n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Croce n. 44, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. e P.VA ) in persona del suo legale Parte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore Avv. , con sede in San Cesario Sul NA (Mo) Controparte_1 in Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro dall'Avv. Simona Ferrari e dall'Avvocato Giulio Gonnella presso il di lui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna da intendersi trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15930/2022 (R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma
pagina 2 di 7 in data 07.09.2022 e notificato in data 22.09.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 67.646,48 (oltre interessi legali di Parte_2 cui agli artt. 4 e ss d.lgs. 231/2002 e spese della fase monitoria) a titolo di rivalsa pro quota
(50%) di quanto corrisposto dalla compagnia assicuratrice ai medici suoi assicurati - dott.
e dott. in forza della sentenza n. 15930/2021 emessa dal Tribunale di Roma CP_2 CP_3 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 27946/2013.
A fondamento dell'opposizione l' deduce che il credito: Parte_1
- non è fondato su prova scritta, stante l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 15930/2021 emessa nei riguardi dei medici - dott. e dott. citati in CP_2 CP_3 giudizio dalla paziente innanzi al Tribunale di Roma, che li ha ritenuti Parte_4 responsabili (per l'errata scelta dell'intervento chirurgico eseguito presso la
[...]
condannandoli al risarcimento dei danni per un importo di euro Controparte_4
189.000,00 oltre a condannare chiamata in causa dai Parte_2 citati medici, a tenerli indenni di quanto sarebbe stato corrisposto dagli stessi alla paziente;
Pt_4
- non è certo, liquido ed esigibile perché non è stato accertato il concorso dell'opponente nell'ambito della ripartizione interna della responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico. Invero, nel citato giudizio hanno preso parte i soli medici, di cui veniva accertata l'esclusiva responsabilità, mentre l'opponente non è stata chiamata in giudizio da taluno dei convenuti con conseguente impossibilità di dimostrare anche l'inesistenza di qualsivoglia concorso.
Contesta, inoltre, il quantum della pretesa creditoria in quanto l'opposta ha richiesto il pagamento degli interessi di cui al dlgs 231/2002 non trattandosi di una transazione commerciale e senza considerare che il credito dei propri assicurati, in cui si è surrogata verso la struttura sanitaria, era pari ad euro 189.000,00 oltre agli interessi legali (dalla data della sentenza fino al saldo) così come previsto dalla sentenza n. 15930/2021. Aggiunge, infine,
l'erroneità del calcolo dell'importo preteso non corrispondente a quanto riportato in sentenza.
Si è costituita in giudizio che, contestando quanto affermato da Parte_2 controparte, ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., a meno che la struttura sanitaria dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Ritiene, pertanto, che in mancanza di alcuna allegazione e prova da parte dell'opponente circa l'esclusione della responsabilità, l'opposizione debba essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 03.04.2023 il precedente G.I. ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata ai sensi dell'art. 648 c.c. dalla parte opposta e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
2. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (Cass. civ.
n. 15659/2011; Cass. civ. n. 330703/2010; Cass. civ. n. 9351/2007).
Con riferimento poi al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce deroga in ragione della natura del provvedimento e della apparente inversione delle posizioni processuali.
3. Dagli atti di causa emerge che ha conseguito il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 15930/2022 (R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 07.09.2022, con cui è stato ingiunto ad il pagamento della somma di euro 67.946,48, Parte_1 rappresentando di essersi surrogata nei diritti dei medici - dott. e dott. CP_2 CP_3 verso l'ingiunta struttura sanitaria, condebitore in solido (per la quota del 50%) con i citati sanitari, stante l'intervenuta sentenza di condanna (n. 15930/2021) dei medici al risarcimento dei danni nei confronti della paziente, . Parte_4
È altresì documentato che la sentenza di accertamento della responsabilità dei sanitari e di condanna degli stessi (n. 15930/2021) è stata resa dal Tribunale di Roma in data 10.10.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 27946/2013 RG ove hanno preso parte i soli medici citati in giudizio dalla paziente e dai suoi prossimi congiunti, mentre la struttura sanitaria non è stata chiamata in causa da taluno dei convenuti.
Invero, la richiesta di chiamata in causa dell' , avanzata da Parte_1 [...]
a sua volta citata in giudizio dai medici con essa assicurati, è stata rigettata Parte_2 nel corso del giudizio iscritto al n. 27946/2013 RG, né è stata azionata, sempre nel citato giudizio, alcuna azione di rivalsa nei rapporti interni tra medici e struttura sanitaria, così come espressamente indicato nella sentenza in oggetto (pag. 21 terzo periodo).
4. Ciò posto, invoca l'efficacia della sentenza di condanna (n. Parte_2
15930/2021) resa nei rapporti fra paziente, titolare della pretesa risarcitoria, e i medici, ritenendo che all'esito dell'accertamento della responsabilità dei medici anche la struttura sanitaria sia obbligata in solido con gli stessi. A tal fine, richiama il principio espresso dalla
Corte di Cassazione (n. 28987/2019) secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., …,
a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente
pagina 4 di 7 improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Pertanto, avendo indennizzato i due medici (cfr. contabile di pagamento) a cui ha corrisposto un'indennità pari alle somme da versare alla paziente nei limiti dell'accertata quota di responsabilità di taluno e surrogandosi nei diritti dei medici verso la struttura sanitaria, ha agito nei confronti dell'opponente ritenendola obbligata in solido con quest'ultimi.
Tuttavia, l'opponente ha eccepito che la sentenza di condanna (n. 15930/2021), resa solo nei confronti dei medici, non faceva stato nei suoi confronti, lamentando altresì che l'opposta non avesse esercitato, né in via principale né in via riconvenzionale, alcun giudizio di accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo piuttosto che essa debba derivare dalla sentenza del Tribunale di Roma che, invece, ha escluso la responsabilità dell'ospedale.
5. Premesso che l'opposta non ha dato la prova, nonostante l'eccezione di parte, dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 15930/2021, su cui fonda le proprie pretese e in forza della quale è stato conseguito il decreto ingiuntivo opposto (dalla schermata PST - doc. 1 del fascicolo dell'opponente- si evince che la sentenza in esame è stata appellata), detta sentenza non può produrre alcun effetto nei confronti dell' , Parte_1 condebitore solidale rimasto estraneo a quel giudizio.
A tal riguardo si rammenta che l'art. 1306 c.c., comma 1, c.c. secondo cui la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori;
tuttavia gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
Tale disciplina è pienamente coerente sia con il principio generale dell'art. 2909 c.c., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sia con la fondamentale regola costituzionale dell'art. 24
Cost., comma 2, che sancisce il diritto di difesa, evitando di compromettere la sfera giuridica di un soggetto in forza di una sentenza resa in un procedimento al quale egli non ha partecipato e pronunciata nei confronti di un soggetto sfornito di ogni potere di rappresentarlo validamente.
Inoltre, come ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, la norma ha valenza generale e non può essere circoscritta al solo rapporto fra creditore e altri debitori solidali, rimanendo così estranea al giudizio di regresso ex art. 1299 c.c. (Cassazione civile sez. I -
20/01/2020, n. 1099; Cass. civ. 16117/2013). Tale norma, infatti, disciplina solo il regresso del condebitore e presuppone l'accertamento dell'esistenza del debito comune, secondo le regole generali, che non può essere desunta, stante l'inequivoco dettato dell'art. 1306, dalla sentenza resa nei confronti di un solo condebitore in un giudizio al quale gli altri sono rimasti estranei
(Cass. civ. Sez. 3, n. 19492 del 21/09/2007, Rv. 598978 – 01, in materia di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, è stata cassata la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di regresso proposta dal responsabile dell'illecito - già condannato in separato giudizio al risarcimento dei danni in favore del terzo - verso il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio risarcitorio conclusosi con la condanna del terzo, affermando che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, non era intervenuta pagina 5 di 7 l'accettazione da parte dell'altro condebitore, con la conseguenza che trovava applicazione il principio dell'inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso).
Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Sez. 5, n. 691 del 13/01/2011, Rv. 616292 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 - 01).
D'altra parte, quando il creditore, approfittando del beneficio della solidarietà passiva scelga di aggredire giudizialmente solo uno dei condebitori, occorre rammentare che il condebitore solidale convenuto ben può richiedere la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. degli altri condebitori ai quali la causa è comune e da cui pretende di essere garantito, in tal modo coinvolgendoli nel giudizio e rendendo loro opponibile il giudicato.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma n. 15930/2021 ha accertato l'esclusiva responsabilità dei soli medici, mentre nulla ha statuito con riguardo all' che Parte_1 non è stata evocata in giudizio da taluni dei convenuti, né è stata esercitata l'azione di rivalsa nei confronti della stessa.
Ebbene, l'accertamento contenuto nella sentenza in esame non è opponibile all'Ars medica non solo perché non si ha la prova del passaggio in giudicato della sentenza, ma anche perché la struttura sanitaria è rimasta estranea al giudizio risarcitorio, richiamando sul punto i principi giurisprudenziali sovra detti.
Inoltre, l'opposta non ha avanzato in questa sede, né in via principale né in via riconvenzionale, alcuna domanda di accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo piuttosto che essa debba derivare dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha accertato la responsabilità dei medici in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., a meno che la struttura sanitaria dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Tuttavia, come detto sopra l'accertamento dell'esistenza del debito comune, secondo le regole generali, non può essere desunta, stante l'inequivoco dettato dell'art. 1306 c.c., dalla sentenza resa nei confronti di un solo condebitore in un giudizio al quale l'altro è rimasto estraneo.
Alla luce di quanto detto l'opposizione deve essere accolta con assorbimento di ogni altra questione preliminare e di merito, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal
DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore pagina 6 di 7 compreso tra € 52.001 a € 260.000, e si liquidano in complessivi € 8.433,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
4.253,00 per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria concretamente non tenutasi, oltre al
15% per spese generali, VA e CPA come per legge, nonché € 406,50 per esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15930/2022
(R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 07.09.2022;
- condanna l'opposta, a rifondere all'opponente, Parte_2 [...] le spese di lite che liquida in euro € 8.433,00 per compensi oltre spese Parte_1 generali, Iva e cpa come per legge, nonché € 406,50 per esborsi per contributo unificato e bollo.
Così deciso, in Roma il 17.12.2024
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 66897/2022
Oggi 17 dicembre 2024 ad ore 10:02 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per l'opponente l'Avv. Enrica Scarantino in sost. dell'avv. Ernesto Parte_1
Grandinetti
per l'opposta l'avv. Alessandro Alberici in sost. dell'Avv. Giulio Parte_2
Gonnella.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Scarantino precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e in particolare alle note conclusive.
L'Avv. Alberici precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi e alle memorie istruttorie depositate.
Dopo breve discussione orale, dato atto che i procuratori presenti si sono allontanati, il
Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n r.g. 66897/2022 promossa da
(P.VA – C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.VA_1 P.VA_2 rappresentante pro tempore Dr. con sede in Roma in Via C. Ferrero di Parte_3
Cambiano n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Croce n. 44, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. e P.VA ) in persona del suo legale Parte_2 P.VA_3 rappresentante pro tempore Avv. , con sede in San Cesario Sul NA (Mo) Controparte_1 in Corso Libertà n. 53, rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro dall'Avv. Simona Ferrari e dall'Avvocato Giulio Gonnella presso il di lui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna da intendersi trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 15930/2022 (R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma
pagina 2 di 7 in data 07.09.2022 e notificato in data 22.09.2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 67.646,48 (oltre interessi legali di Parte_2 cui agli artt. 4 e ss d.lgs. 231/2002 e spese della fase monitoria) a titolo di rivalsa pro quota
(50%) di quanto corrisposto dalla compagnia assicuratrice ai medici suoi assicurati - dott.
e dott. in forza della sentenza n. 15930/2021 emessa dal Tribunale di Roma CP_2 CP_3 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 27946/2013.
A fondamento dell'opposizione l' deduce che il credito: Parte_1
- non è fondato su prova scritta, stante l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza n. 15930/2021 emessa nei riguardi dei medici - dott. e dott. citati in CP_2 CP_3 giudizio dalla paziente innanzi al Tribunale di Roma, che li ha ritenuti Parte_4 responsabili (per l'errata scelta dell'intervento chirurgico eseguito presso la
[...]
condannandoli al risarcimento dei danni per un importo di euro Controparte_4
189.000,00 oltre a condannare chiamata in causa dai Parte_2 citati medici, a tenerli indenni di quanto sarebbe stato corrisposto dagli stessi alla paziente;
Pt_4
- non è certo, liquido ed esigibile perché non è stato accertato il concorso dell'opponente nell'ambito della ripartizione interna della responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico. Invero, nel citato giudizio hanno preso parte i soli medici, di cui veniva accertata l'esclusiva responsabilità, mentre l'opponente non è stata chiamata in giudizio da taluno dei convenuti con conseguente impossibilità di dimostrare anche l'inesistenza di qualsivoglia concorso.
Contesta, inoltre, il quantum della pretesa creditoria in quanto l'opposta ha richiesto il pagamento degli interessi di cui al dlgs 231/2002 non trattandosi di una transazione commerciale e senza considerare che il credito dei propri assicurati, in cui si è surrogata verso la struttura sanitaria, era pari ad euro 189.000,00 oltre agli interessi legali (dalla data della sentenza fino al saldo) così come previsto dalla sentenza n. 15930/2021. Aggiunge, infine,
l'erroneità del calcolo dell'importo preteso non corrispondente a quanto riportato in sentenza.
Si è costituita in giudizio che, contestando quanto affermato da Parte_2 controparte, ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., a meno che la struttura sanitaria dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Ritiene, pertanto, che in mancanza di alcuna allegazione e prova da parte dell'opponente circa l'esclusione della responsabilità, l'opposizione debba essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 7 Con ordinanza del 03.04.2023 il precedente G.I. ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata ai sensi dell'art. 648 c.c. dalla parte opposta e ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente ed è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata.
2. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (Cass. civ.
n. 15659/2011; Cass. civ. n. 330703/2010; Cass. civ. n. 9351/2007).
Con riferimento poi al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce deroga in ragione della natura del provvedimento e della apparente inversione delle posizioni processuali.
3. Dagli atti di causa emerge che ha conseguito il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 15930/2022 (R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 07.09.2022, con cui è stato ingiunto ad il pagamento della somma di euro 67.946,48, Parte_1 rappresentando di essersi surrogata nei diritti dei medici - dott. e dott. CP_2 CP_3 verso l'ingiunta struttura sanitaria, condebitore in solido (per la quota del 50%) con i citati sanitari, stante l'intervenuta sentenza di condanna (n. 15930/2021) dei medici al risarcimento dei danni nei confronti della paziente, . Parte_4
È altresì documentato che la sentenza di accertamento della responsabilità dei sanitari e di condanna degli stessi (n. 15930/2021) è stata resa dal Tribunale di Roma in data 10.10.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 27946/2013 RG ove hanno preso parte i soli medici citati in giudizio dalla paziente e dai suoi prossimi congiunti, mentre la struttura sanitaria non è stata chiamata in causa da taluno dei convenuti.
Invero, la richiesta di chiamata in causa dell' , avanzata da Parte_1 [...]
a sua volta citata in giudizio dai medici con essa assicurati, è stata rigettata Parte_2 nel corso del giudizio iscritto al n. 27946/2013 RG, né è stata azionata, sempre nel citato giudizio, alcuna azione di rivalsa nei rapporti interni tra medici e struttura sanitaria, così come espressamente indicato nella sentenza in oggetto (pag. 21 terzo periodo).
4. Ciò posto, invoca l'efficacia della sentenza di condanna (n. Parte_2
15930/2021) resa nei rapporti fra paziente, titolare della pretesa risarcitoria, e i medici, ritenendo che all'esito dell'accertamento della responsabilità dei medici anche la struttura sanitaria sia obbligata in solido con gli stessi. A tal fine, richiama il principio espresso dalla
Corte di Cassazione (n. 28987/2019) secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., …,
a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente
pagina 4 di 7 improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Pertanto, avendo indennizzato i due medici (cfr. contabile di pagamento) a cui ha corrisposto un'indennità pari alle somme da versare alla paziente nei limiti dell'accertata quota di responsabilità di taluno e surrogandosi nei diritti dei medici verso la struttura sanitaria, ha agito nei confronti dell'opponente ritenendola obbligata in solido con quest'ultimi.
Tuttavia, l'opponente ha eccepito che la sentenza di condanna (n. 15930/2021), resa solo nei confronti dei medici, non faceva stato nei suoi confronti, lamentando altresì che l'opposta non avesse esercitato, né in via principale né in via riconvenzionale, alcun giudizio di accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo piuttosto che essa debba derivare dalla sentenza del Tribunale di Roma che, invece, ha escluso la responsabilità dell'ospedale.
5. Premesso che l'opposta non ha dato la prova, nonostante l'eccezione di parte, dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 15930/2021, su cui fonda le proprie pretese e in forza della quale è stato conseguito il decreto ingiuntivo opposto (dalla schermata PST - doc. 1 del fascicolo dell'opponente- si evince che la sentenza in esame è stata appellata), detta sentenza non può produrre alcun effetto nei confronti dell' , Parte_1 condebitore solidale rimasto estraneo a quel giudizio.
A tal riguardo si rammenta che l'art. 1306 c.c., comma 1, c.c. secondo cui la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori;
tuttavia gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
Tale disciplina è pienamente coerente sia con il principio generale dell'art. 2909 c.c., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sia con la fondamentale regola costituzionale dell'art. 24
Cost., comma 2, che sancisce il diritto di difesa, evitando di compromettere la sfera giuridica di un soggetto in forza di una sentenza resa in un procedimento al quale egli non ha partecipato e pronunciata nei confronti di un soggetto sfornito di ogni potere di rappresentarlo validamente.
Inoltre, come ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, la norma ha valenza generale e non può essere circoscritta al solo rapporto fra creditore e altri debitori solidali, rimanendo così estranea al giudizio di regresso ex art. 1299 c.c. (Cassazione civile sez. I -
20/01/2020, n. 1099; Cass. civ. 16117/2013). Tale norma, infatti, disciplina solo il regresso del condebitore e presuppone l'accertamento dell'esistenza del debito comune, secondo le regole generali, che non può essere desunta, stante l'inequivoco dettato dell'art. 1306, dalla sentenza resa nei confronti di un solo condebitore in un giudizio al quale gli altri sono rimasti estranei
(Cass. civ. Sez. 3, n. 19492 del 21/09/2007, Rv. 598978 – 01, in materia di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, è stata cassata la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di regresso proposta dal responsabile dell'illecito - già condannato in separato giudizio al risarcimento dei danni in favore del terzo - verso il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio risarcitorio conclusosi con la condanna del terzo, affermando che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, non era intervenuta pagina 5 di 7 l'accettazione da parte dell'altro condebitore, con la conseguenza che trovava applicazione il principio dell'inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso).
Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Sez. 5, n. 691 del 13/01/2011, Rv. 616292 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 - 01).
D'altra parte, quando il creditore, approfittando del beneficio della solidarietà passiva scelga di aggredire giudizialmente solo uno dei condebitori, occorre rammentare che il condebitore solidale convenuto ben può richiedere la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. degli altri condebitori ai quali la causa è comune e da cui pretende di essere garantito, in tal modo coinvolgendoli nel giudizio e rendendo loro opponibile il giudicato.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma n. 15930/2021 ha accertato l'esclusiva responsabilità dei soli medici, mentre nulla ha statuito con riguardo all' che Parte_1 non è stata evocata in giudizio da taluni dei convenuti, né è stata esercitata l'azione di rivalsa nei confronti della stessa.
Ebbene, l'accertamento contenuto nella sentenza in esame non è opponibile all'Ars medica non solo perché non si ha la prova del passaggio in giudicato della sentenza, ma anche perché la struttura sanitaria è rimasta estranea al giudizio risarcitorio, richiamando sul punto i principi giurisprudenziali sovra detti.
Inoltre, l'opposta non ha avanzato in questa sede, né in via principale né in via riconvenzionale, alcuna domanda di accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, ritenendo piuttosto che essa debba derivare dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha accertato la responsabilità dei medici in forza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., a meno che la struttura sanitaria dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Tuttavia, come detto sopra l'accertamento dell'esistenza del debito comune, secondo le regole generali, non può essere desunta, stante l'inequivoco dettato dell'art. 1306 c.c., dalla sentenza resa nei confronti di un solo condebitore in un giudizio al quale l'altro è rimasto estraneo.
Alla luce di quanto detto l'opposizione deve essere accolta con assorbimento di ogni altra questione preliminare e di merito, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal
DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore pagina 6 di 7 compreso tra € 52.001 a € 260.000, e si liquidano in complessivi € 8.433,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
4.253,00 per la fase decisoria, esclusa la fase istruttoria concretamente non tenutasi, oltre al
15% per spese generali, VA e CPA come per legge, nonché € 406,50 per esborsi per contributo unificato e bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15930/2022
(R.G. 29956/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 07.09.2022;
- condanna l'opposta, a rifondere all'opponente, Parte_2 [...] le spese di lite che liquida in euro € 8.433,00 per compensi oltre spese Parte_1 generali, Iva e cpa come per legge, nonché € 406,50 per esborsi per contributo unificato e bollo.
Così deciso, in Roma il 17.12.2024
Il Giudice dott.ssa Lucia Bruni
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