Decreto cautelare 29 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/08/2025, n. 7125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7125 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07125/2025REG.PROV.COLL.
N. 02592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2592 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno-Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3699/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente giudizio è la sentenza del Tar Lazio-Roma n. 3699/2025 con cui è stato respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la revoca del programma di protezione speciale, quale familiare del collaboratore di giustizia identificato in atti; revoca disposta in conseguenza della fuoriuscita dal programma del suddetto collaboratore, come comprovato dalla delibera di capitalizzazione delle misure assistenziali emessa - ex art. 10, comma 15, D.M. n. 161/2004- in data 30 maggio 2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura erariale con atto in data 7 aprile 2025, meglio articolando le proprie difese nella memoria prodotta in pari data, eccependo il difetto di legittimazione dell’appellante e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.
All’udienza del 12 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Si prescinde dall’eccezione preliminare poiché l’appello è manifestamente infondato.
E’ stato già chiarito da questa Sezione che le posizioni dei familiari di un soggetto ammesso allo speciale programma di protezione, in quanto necessariamente derivate da quella del titolare del programma, non possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte della competente Commissione, beneficiando gli stessi solo in via derivata delle misure di tutela accordate al collaboratore, sempre che sussista un pericolo anche per la loro incolumità (cfr. C.d.S., Sez. III, sentenza 15 marzo 2019, n. 1702 e 24 ottobre 2017, n. 4899; in termini, T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 03/05/2017, n.5141, 04/07/2016, n.76441 e 4/09/2011, n.7283); ragion per cui la cessazione delle misure di protezione disposte nei confronti del titolare (per revoca o per mancata proroga) non può che travolgere la posizione dei congiunti ammessi al circuito tutorio in forza del rapporto di parentela o coniugio.
Nella fattispecie, la cessazione della protezione speciale rispetto al collaboratore di giustizia per mancata proroga non è in discussione, stante –come detto- la delibera di capitalizzazione delle misure assistenziali destinata a consentirne il reinserimento socio-lavorativo una volta cessato il pericolo, intervenuta in data 30/5/2024 e rimasta -per quanto risulta in atti- inoppugnata.
La pretesa azionata in giudizio dall’odierna appellante è, pertanto, destituita di fondamento.
Ad ogni buon conto, quand’anche si volesse seguire la tesi difensiva dell’appellante e attribuire un senso diverso alla normativa di settore, in ogni caso non risulterebbe provata nel caso in esame l’attualità e concretezza della situazione di pericolo, non essendo stato allegato in proposito alcunché, come già evidenziato nel decreto cautelare; e tale onere di allegazione non può che uscire rafforzato dalla scissione del nucleo familiare deliberata dalla Commissione in data 26.6.2019, invocata dall’appellante stessa a sostegno della propria pretesa, giacchè –come recita l’art. 9 , comma 5, del D.L. n. 8/91 convertito con legge n. 82/91- “ Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure” di cui si tratta, potendo tali misure essere estese solo “ a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone ”.
3.- In conclusione l’appello va respinto. Stante la sua manifesta infondatezza, va revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Considerata tuttavia la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati dal programma di protezione speciale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO