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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 222/2024 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473.bis.29 c.p.c da
con il proc. dom. avv. Raffaella Della Rupe Parte_1
ricorrente contro
con il proc. dom. avv. Consuelo Fabbro, Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1 1) Fermo l'affido condiviso della figlia minore e ferma la sua collocazione Persona_1
prevalente presso la residenza della mamma a San Vito al Torre (UD), via Trieste n.28, che dunque verranno confermati, tenuto conto del diritto della minore a conservare il proprio Persona_1
tenore di vita goduto sin dalla nascita e della necessità per la medesima di conservare la presenza quotidiana della collaboratrice IC , anche per la sua attività di cura e vigilanza CP_2
nonché di trasporto a scuola e nelle sue attività extrascolastiche, come comprovato documentalmente e confermato dalla stessa minore in sede di suo ascolto, disporre che il padre sia tenuto a continuare versare mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese Controparte_1
ed in via anticipata alla mamma la somma di Euro 456,00 (Euro Parte_1
quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile predeterminata di , e CP_2
ciò a far data dal mese di dicembre 2023 incluso, di modo da dare continuità al suddetto pagamento, interrottosi appunto con il mese di dicembre 2023 per unilaterale volontà paterna, ovvero ed in via del tutto subordinata quantomeno dalla data del deposito del presente ricorso
(gennaio 2024);
2) tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi tempi di frequentazione paterni Per_1 alla figlia minore, pienamente confermati dall'ascolto giudiziale della minore, disporre che il padre sia tenuto a versare entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata Controparte_1
alla mamma a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia minore la somma mensile di Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento//00), Persona_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso (gennaio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Udine n.3477/2015, cui si deroga per la sola spesa straordinaria predeterminata della collaboratrice IC , in relazione alla quale il padre parteciperà Controparte_3
continuando a versare alla ricorrente, sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la già predeterminata tra i genitori somma mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei/00) come da punto 1) che precede;
3) nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la conclusione sub 1) e quindi il padre non fosse dichiarato tenuto a continuare a versare alla ricorrente la somma predeterminata mensile di
Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile della collaboratrice IC , sempre tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli CP_2 Per_1 scarsi tempi di frequentazione paterni alla figlia minore, pienamente confermati dall'ascolto giudiziale di , disporre che il padre sia tenuto a versare entro il 5 Per_1 Controparte_1
(cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma a titolo di Parte_1
2 contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di Persona_1
Euro 1.900,00 (Euro millenovecento//00) a far data dal deposito del presente ricorso (gennaio
2024), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Udine n.3477/2015;
4) confermare che l'assegno unico, di soli attuali Euro 57,00, continui ad essere percepito dalla ricorrente Parte_1
5) confermare che le detrazioni delle spese straordinarie per ai fini IRPEF siano operate da Per_1
entrambi i genitori al 50% ciascuno, così come le deduzioni per la figlia a carico;
6) con vittoria delle spese di lite tutte e altresì con condanna del resistente al Controparte_1
risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del padre il quale: • pur implicitamente riconoscendo l'indispensabilità della collaboratrice IC
nella gestione della figlia minore , si è immotivatamente rifiutato di continuare a CP_2 Per_1 pagare alcunché a tale titolo dal dicembre 2023 a tutt'oggi; • e ha anche negato le pacifiche (per giurisprudenza conforme, oltre che per oggettivo dato di fatto) aumentate esigenze della figlia minore, undicenne all'epoca del divorzio e oggi sedicenne, rifiutandosi immotivatamente
(nonostante la propria ampia capacità patrimoniale) di aumentare in alcun modo la contribuzione al mantenimento della sua unica figlia;
in tal modo resistendo con mala fede o colpa grave ex art.96 cpc alle relative domande della ricorrente.
Per il resistente:
Nel merito: rigettare tutte le domande così come formulate dalla ricorrente nei confronti del Sig.
sia nel merito in via principale, che nel merito in via subordinata, oltre che ai sensi Per_1 dell'art. 96 c.p.c., per infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le pretese, e ciò per tutte le ragioni ampiamente esposte negli atti già dimessi in causa, oltre che dedotte a verbale in udienza;
- per
l'effetto confermarsi tutte le statuizioni previste in sede di divorzio, eccezion fatta per la contribuzione della spesa preordinata della , concordemente prevista sino Parte_2
al compimento del quindicesimo anno di età di;
- rifusione delle spese di lite e patrocinio. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso dd. 24.1.2024 premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 8.7.2007 e che dalla loro unione è nata il [...], ha chiesto la Controparte_1 Per_1
3 modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 81/2020 pronunciata dal Tribunale di Udine. In particolare, ha chiesto che venisse confermato l'obbligo dell'ex marito di continuare a versare la somma di euro 456,00 a titolo di contributo alla spesa mensile straordinaria predeterminata di , colf/baby-sitter, a far data dal mese di dicembre 2023, ovvero Controparte_3
dalla data di deposito del ricorso medesimo, e che venisse aumentato ad euro 1.400,00 l'assegno mensile previsto a titolo di concorso paterno del mantenimento della figlia minore. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della richiesta di mantenimento della spesa straordinaria preordinata della colf-babysitter, ha chiesto un assegno mensile di euro 1.900,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Per_1
Si è costituito per opporsi alle richieste della ex moglie. Controparte_1
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 30.4.2024 il giudice istruttore ha tentato la conciliazione formulando una proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola parte resistente. All'esito, all'udienza del 15.7.2024 le parti hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Con ordinanza del 12.9.2024 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso, tuttavia, il procedimento in istruttoria per dare ingresso all'ascolto di . All'udienza del 9.10.2024 il Per_1 giudice istruttore ha, quindi, provveduto all'ascolto della minore, poi risentita alla successiva udienza 22.10.2024 su richiesta della stessa.
All'udienza del 4.2.2025, previo deposito delle memorie previste dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa
è stata, da ultimo, rimessa al Collegio per la decisione.
2- Sul concorso paterno nel mantenimento di . Per_1
Le parti controvertono esclusivamente in ordine agli oneri economici connessi al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , oggi sedicenne. Per_1
In sede divorzile, i coniugi avevano concordato che il padre versasse alla madre un assegno di euro
650,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie con l'eccezione della spesa straordinaria riferita alla retribuzione della colf-baby-sitter
LL; spesa questa che il padre si era accollato nella misura fissa di euro 456,00 mensili (circa 1/3 del totale) con espresso impegno “… il giorno successivo al compimento del quindicesimo anno della figlia minore, a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di …”. Per_1
4 Premesso che il padre, al compimento del quindicesimo anno d'età della figlia, avrebbe sospeso il pagamento della quota parte della suddetta spesa straordinaria, la madre chiede:
1) che venga confermato tale obbligo posto che: a) anche il padre ha assunto alle proprie dipendenze una colf;
b) considera una seconda madre;
c) è presente Per_1 CP_2 CP_2
da sempre nella vita della minore e si occupa anche dei relativi trasporti da e per la scuola assolvendo anche ad una funzione di sicurezza quando la madre non è in casa per motivi di lavoro;
d) copre tutte le emergenze così consentendo a di vivere i propri CP_2 Per_1
normali impegni di adolescente;
2) che venga rivisto in aumento il contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia. A tal fine ha allegato anzitutto gli scarsi tempi di frequentazione della figura paterna che, nello specifico, non avrebbe mai portato la figlia in vacanza negli ultimi 4 anni;
non sarebbe mai andato a parlare con i professori;
non l'avrebbe mai accompagnata alle attività extra- scolastiche;
non l'avrebbe neppure chiamata per il compleanno del 2023 e spesso non risponde al telefono alla figlia;
non avrebbe assistito la figlia quando quest'ultima ad agosto
2023 era stata condotta dalla madre in Pronto Soccorso in codice rosso per una grave anemia;
non l'avrebbe mia accompagnata ad una visita medica fisiatrica per la sua scoliosi né ad altre visite mediche importanti;
non avrebbe mai cucinato per lei;
non si sarebbe mai curato di condividere e curare l'alimentazione della minore che è stata vegetariana e che ora mangia di tutto con l'etica attenzione agli acquisti di carne da allevamenti non intensivi.
Inoltre, ha allegato le aumentate esigenze della figlia che esce da sola con gli amici e fa viaggi, ha normali esigenze estetiche, ha un telefonino, un computer e un tablet, nonché un abbonamento wi-fi e netflix;
ha cambiato l'arredamento della camera e ha maggiori esigenze di vestiario.
Il padre ha contestato di avere assunto una posizione di chiusura, avendo piuttosto proposto - in alternativa al servizio di colf/baby-sitter a suo dire inidoneo e controproducente per la maturazione e la responsabilizzazione della minore, stante anche la relativa età - altri interventi, anche impegnandosi in prima linea per gli spostamenti di . Il resistente ha poi contestato di avere Per_1
assunto una colf a tempo pieno, facendosi aiutare una mattina ogni due settimane nelle pulizie più approfondite. Ha altresì contestato la rilevanza del rapporto affettivo tra e . Per_1 CP_2
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, il resistente ha rivendicato il buon rapporto con la figlia, precisando nel contempo come, stante l'età, preferisca la compagnia degli amici. Ha Per_1
contestato tutte le accuse mosse suo avverso dalla ex moglie e ha precisato di andare spesso a prendere la figlia a scuola anche solo per portarla a casa della madre. Quanto all'episodio del Pronto
5 Soccorso, ha precisato che la moglie nell'immediatezza gli aveva mandato un semplice sms (che lui non aveva letto), salvo chiamarlo al telefono addirittura 4 ore dopo. Quanto ai ricevimenti degli insegnanti e alle visite mediche, ha sottolineato come fosse la ex moglie a non voler delegare tali incombenti all'ex marito in via disgiunta. Ha contestato, infine, di non essersi mai curato dell'alimentazione della figlia, precisando anche di avere a propria volta attuato accorgimenti utili per apprestare alla figlia ogni confort nell'abitazione di Cervignano.
Quanto alle aumentate esigenze della figlia, ha osservato come gli scontrini dimessi non fossero riferibili alla minore;
ha precisato di avere personalmente acquistato un computer per la figlia;
ha contestato la congruità delle voci indicate, come ad esempio quella di euro 200,00 al mese per trucchi e prodotti per la detersione.
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso in linea generale che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Con riferimento al contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia è indubbio che, a distanza di più di 4 anni dalla sentenza di divorzio, siano senz'altro accresciute le esigenze della figlia;
esigenze che, come noto, vanno parametrate anche in base all'età. Ad oggi ha 16 anni Per_1
compiuti.
Vale, al proposito, richiamare un condivisibile arresto della Suprema Corte secondo cui “… in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento …” (Cass.,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
6 Tuttavia, ad avviso del Collegio l'assegno non può essere agganciato “automaticamente” alle voci di costo evidenziate dalla madre nei propri scritti difensivi. Invero, gli scontrini fiscali versati in atti riferiti agli acquisti anche di generi alimentari non sono univocamente riferibili a spese relative a
. Ancora, si appalesano irrilevanti le deduzioni difensive sull'acquisto del nuovo mobilio, Per_1 sull'arredamento e sugli spazi della minore in quanto inconferenti rispetto alle esigenze valutabili per parametrare l'assegno di mantenimento ordinario. Parimenti è a dirsi per la rete wifi, il telefono fisso e netflix, così come il rimborso chilometrico di – voce questa che, semmai, potrebbe CP_2
attenere alle voci straordinarie. Anche gli estratti conto non sono dirimenti laddove vengono evidenziate le voci del mutuo, dell'impianto di allarme della casa, della TARI e dell'assicurazione, trattandosi di voci non direttamente connesse alle esigenze di vita di , quantomeno a quelle Per_1
nuove.
Sono, invece, certamente valutabili le normali esigenze estetiche della minore, anche se la madre non documenta affatto l'entità degli esborsi fissi mensili allegati addirittura per euro 280,00 mensili circa per parrucchiere, estetista e creme.
Ad ogni buon conto, anche a voler considerare tutti gli esborsi fissi allegati a pagg. 12 e 13 del ricorso (euro 800,00), i calcoli attorei non giustificano affatto un aumento ad euro 1.400,00 del contributo paterno rispetto agli attuali 650,00 (con rivalutazione ISTAT euro 750,00).
Va, inoltre, considerato che frequenta il padre senza, tuttavia, rispettare pedissequamente il Per_1
calendario prestabilito (ancorché un tanto non dipenda, come chiarito dalla ragazza in sede di ascolto, da un disinteresse del padre o da un problematico rapporto con lo stesso, semmai dalla sua preferenza per gli spazi della casa materna, dove riceve più serenamente anche gli amici).
Nondimeno, è irrilevante - ai fini che qui interessano - l'allegato disinteresse del padre con riferimento all'episodio del Pronto Soccorso nonché alle visite mediche e/o ai colloqui con gli insegnanti. Senza voler giustificare tale comportamento, lo stesso si spiega alla luce della evidente conflittualità ancora esistente tra i due genitori cui ha accennato anche in sede di ascolto e, Per_1 comunque, non è elemento idoneo ad influire sul quantum dell'assegno.
Tutto ciò premesso e considerato;
- tenuto conto anche dei redditi dei genitori, entrambi segretari comunali (la madre con un reddito netto mensile di circa 6.700,00 euro - v. 730/2023 – cui si perviene sottraendo dal reddito imponibile di euro 124.988,00 l'imposta netta di euro 44.369 e suddividendo il risultato per 12
7 mensilità – e un esborso fisso mensile di euro 740,00 mensili;
il padre con un reddito netto mensile di 5.969,00 -v. 730/2023 - e senza oneri fissi mensili);
- certamente considerato il tenore di vita della figlia in costanza di matrimonio dei genitori;
- considerata anche l'età della minore che al momento è sedicenne (e non può avere, dunque, esigenze analoghe a quelle delle ragazze più grandi di età);
- tenuto conto di quanto si dirà infra con riferimento alla spesa straordinaria del servizio di colf/babysitteraggio;
il Collegio ritiene di rideterminare in euro 950,00 mensili il contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia, da rivalutare annualmente ex indici ISTAT.
Le spese straordinarie continuano a ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le precisazioni che seguono con riferimento alla spesa straordinaria connessa alla retribuzione della signora . CP_2
Come visto, la madre chiede che venga confermato l'impegno che il marito si era assunto in sede divorzile di corrispondere la quota di 1/3 della “spesa straordinaria” in questione per euro 456,00 mentre il padre si oppone.
Va premesso che il contenuto della pattuizione in esame non può considerarsi “eventuale”, ovvero adottato in occasione dell'evento separativo e, quindi, espressione di libera autonomia contrattuale;
al contrario, riguarda il contenuto “necessario” dei ricorsi in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (status, assegnazione abitazione familiare nel caso di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegni di mantenimento per i figli, assegno divorzile) ed è conseguentemente esaminabile e/o modificabile in questa sede.
Ciò premesso, il Collegio condivide e fa propria la proposta conciliativa del giudice istruttore che aveva dimezzato l'onere paterno connesso a tale esborso (così rideterminato evidentemente con decorrenza dalla domanda giudiziale, con la conseguenza che sino a quel momento deve corrispondersi in misura intera) ma solo fino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria superiore.
Va, infatti, considerato che durante la settimana, mentre la madre si trova al lavoro, è che CP_2 provvede alla vigilanza della minore oltre che all'accompagnamento della stessa a scuola e/o a casa
(per quanto abbia riferito in sede di ascolto che è lei a decidere, peraltro all'ultimo minuto, Per_1
chi contattare per il rientro, a volte anche il padre). Di tale esigenza il Collegio deve tenere conto
8 nei termini prospettati dal giudice istruttore, essendo verosimile che al termine del ciclo scolastico la ragazza sarà autonoma anche negli spostamenti e nelle incombenze domestiche.
Di contro, deve essere espunta dall'onere di rimborso la componente di “colf”, trattandosi di voce – come giustamente riferito dal padre – pensata quando aveva 11 anni e quindi anche per Per_1 necessità della stessa, quali la gestione dei pasti, l'organizzazione della cartella e del materiale scolastico – necessità tutte all'evidenza non più attuali. Prive di rilievo paiono anche le considerazioni di parte ricorrente in ordine al legame sussistente tra la signora e la minore, CP_2
trattandosi di valutazioni inconferenti rispetto alla pretesa economica avanzata.
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo e la reciproca parziale soccombenza, con eccezione della fase decisionale che, invece, va posta a carico della ricorrente, posto che il resistente aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore e fatta propria dal Collegio.
Queste ultime vengono liquidate facendo applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
Per inciso, infondata appare l'istanza di parte ricorrente di condanna del resistente per responsabilità aggravata.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio). In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
9 Nel caso di specie il resistente si è limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano temerarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione reietta, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 81/2020 del
Tribunale di Udine, fermo il resto,
1) ordina al padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore mediante il versamento di una somma mensile pari a € 950,00, da pagarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago della minore siano poste a carico del padre nella misura del 50% e a carico della madre per il restante 50%; per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie si richiama quanto stabilito dal
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia della Sezione di Udine
(disciplinare depositato e protocollato presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Udine ad agosto 2015);
3) dispone che il padre continui a contribuire alla spesa mensile predeterminata di versando CP_2
mensilmente la somma rideterminata, con decorrenza dalla proposizione del ricorso, in euro 230,00 mensili e ciò sino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria superiore;
4) compensa tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria mentre condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite relative alla fase conclusionale – fase questa che viene liquidata in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 222/2024 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473.bis.29 c.p.c da
con il proc. dom. avv. Raffaella Della Rupe Parte_1
ricorrente contro
con il proc. dom. avv. Consuelo Fabbro, Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
1 1) Fermo l'affido condiviso della figlia minore e ferma la sua collocazione Persona_1
prevalente presso la residenza della mamma a San Vito al Torre (UD), via Trieste n.28, che dunque verranno confermati, tenuto conto del diritto della minore a conservare il proprio Persona_1
tenore di vita goduto sin dalla nascita e della necessità per la medesima di conservare la presenza quotidiana della collaboratrice IC , anche per la sua attività di cura e vigilanza CP_2
nonché di trasporto a scuola e nelle sue attività extrascolastiche, come comprovato documentalmente e confermato dalla stessa minore in sede di suo ascolto, disporre che il padre sia tenuto a continuare versare mensilmente entro il 5 (cinque) di ogni mese Controparte_1
ed in via anticipata alla mamma la somma di Euro 456,00 (Euro Parte_1
quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile predeterminata di , e CP_2
ciò a far data dal mese di dicembre 2023 incluso, di modo da dare continuità al suddetto pagamento, interrottosi appunto con il mese di dicembre 2023 per unilaterale volontà paterna, ovvero ed in via del tutto subordinata quantomeno dalla data del deposito del presente ricorso
(gennaio 2024);
2) tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli scarsi tempi di frequentazione paterni Per_1 alla figlia minore, pienamente confermati dall'ascolto giudiziale della minore, disporre che il padre sia tenuto a versare entro il 5 (cinque) di ogni mese ed in via anticipata Controparte_1
alla mamma a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia minore la somma mensile di Euro 1.400,00 (Euro millequattrocento//00), Persona_1
ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso (gennaio 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Udine n.3477/2015, cui si deroga per la sola spesa straordinaria predeterminata della collaboratrice IC , in relazione alla quale il padre parteciperà Controparte_3
continuando a versare alla ricorrente, sempre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la già predeterminata tra i genitori somma mensile di Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei/00) come da punto 1) che precede;
3) nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la conclusione sub 1) e quindi il padre non fosse dichiarato tenuto a continuare a versare alla ricorrente la somma predeterminata mensile di
Euro 456,00 (Euro quattrocentocinquantasei//00) a titolo di contributo alla spesa mensile della collaboratrice IC , sempre tenuto conto delle aumentate esigenze di e degli CP_2 Per_1 scarsi tempi di frequentazione paterni alla figlia minore, pienamente confermati dall'ascolto giudiziale di , disporre che il padre sia tenuto a versare entro il 5 Per_1 Controparte_1
(cinque) di ogni mese ed in via anticipata alla mamma a titolo di Parte_1
2 contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di Persona_1
Euro 1.900,00 (Euro millenovecento//00) a far data dal deposito del presente ricorso (gennaio
2024), ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Udine n.3477/2015;
4) confermare che l'assegno unico, di soli attuali Euro 57,00, continui ad essere percepito dalla ricorrente Parte_1
5) confermare che le detrazioni delle spese straordinarie per ai fini IRPEF siano operate da Per_1
entrambi i genitori al 50% ciascuno, così come le deduzioni per la figlia a carico;
6) con vittoria delle spese di lite tutte e altresì con condanna del resistente al Controparte_1
risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 cpc, tenuto conto dell'atteggiamento processuale del padre il quale: • pur implicitamente riconoscendo l'indispensabilità della collaboratrice IC
nella gestione della figlia minore , si è immotivatamente rifiutato di continuare a CP_2 Per_1 pagare alcunché a tale titolo dal dicembre 2023 a tutt'oggi; • e ha anche negato le pacifiche (per giurisprudenza conforme, oltre che per oggettivo dato di fatto) aumentate esigenze della figlia minore, undicenne all'epoca del divorzio e oggi sedicenne, rifiutandosi immotivatamente
(nonostante la propria ampia capacità patrimoniale) di aumentare in alcun modo la contribuzione al mantenimento della sua unica figlia;
in tal modo resistendo con mala fede o colpa grave ex art.96 cpc alle relative domande della ricorrente.
Per il resistente:
Nel merito: rigettare tutte le domande così come formulate dalla ricorrente nei confronti del Sig.
sia nel merito in via principale, che nel merito in via subordinata, oltre che ai sensi Per_1 dell'art. 96 c.p.c., per infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le pretese, e ciò per tutte le ragioni ampiamente esposte negli atti già dimessi in causa, oltre che dedotte a verbale in udienza;
- per
l'effetto confermarsi tutte le statuizioni previste in sede di divorzio, eccezion fatta per la contribuzione della spesa preordinata della , concordemente prevista sino Parte_2
al compimento del quindicesimo anno di età di;
- rifusione delle spese di lite e patrocinio. Per_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso dd. 24.1.2024 premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 8.7.2007 e che dalla loro unione è nata il [...], ha chiesto la Controparte_1 Per_1
3 modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 81/2020 pronunciata dal Tribunale di Udine. In particolare, ha chiesto che venisse confermato l'obbligo dell'ex marito di continuare a versare la somma di euro 456,00 a titolo di contributo alla spesa mensile straordinaria predeterminata di , colf/baby-sitter, a far data dal mese di dicembre 2023, ovvero Controparte_3
dalla data di deposito del ricorso medesimo, e che venisse aumentato ad euro 1.400,00 l'assegno mensile previsto a titolo di concorso paterno del mantenimento della figlia minore. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto della richiesta di mantenimento della spesa straordinaria preordinata della colf-babysitter, ha chiesto un assegno mensile di euro 1.900,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore . Per_1
Si è costituito per opporsi alle richieste della ex moglie. Controparte_1
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 30.4.2024 il giudice istruttore ha tentato la conciliazione formulando una proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola parte resistente. All'esito, all'udienza del 15.7.2024 le parti hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Con ordinanza del 12.9.2024 il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso, tuttavia, il procedimento in istruttoria per dare ingresso all'ascolto di . All'udienza del 9.10.2024 il Per_1 giudice istruttore ha, quindi, provveduto all'ascolto della minore, poi risentita alla successiva udienza 22.10.2024 su richiesta della stessa.
All'udienza del 4.2.2025, previo deposito delle memorie previste dall'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa
è stata, da ultimo, rimessa al Collegio per la decisione.
2- Sul concorso paterno nel mantenimento di . Per_1
Le parti controvertono esclusivamente in ordine agli oneri economici connessi al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , oggi sedicenne. Per_1
In sede divorzile, i coniugi avevano concordato che il padre versasse alla madre un assegno di euro
650,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie con l'eccezione della spesa straordinaria riferita alla retribuzione della colf-baby-sitter
LL; spesa questa che il padre si era accollato nella misura fissa di euro 456,00 mensili (circa 1/3 del totale) con espresso impegno “… il giorno successivo al compimento del quindicesimo anno della figlia minore, a confrontarsi reciprocamente al fine di eventualmente rideterminare la spesa straordinaria predeterminata della baby sitter-colf in considerazione delle eventualmente mutate esigenze di …”. Per_1
4 Premesso che il padre, al compimento del quindicesimo anno d'età della figlia, avrebbe sospeso il pagamento della quota parte della suddetta spesa straordinaria, la madre chiede:
1) che venga confermato tale obbligo posto che: a) anche il padre ha assunto alle proprie dipendenze una colf;
b) considera una seconda madre;
c) è presente Per_1 CP_2 CP_2
da sempre nella vita della minore e si occupa anche dei relativi trasporti da e per la scuola assolvendo anche ad una funzione di sicurezza quando la madre non è in casa per motivi di lavoro;
d) copre tutte le emergenze così consentendo a di vivere i propri CP_2 Per_1
normali impegni di adolescente;
2) che venga rivisto in aumento il contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia. A tal fine ha allegato anzitutto gli scarsi tempi di frequentazione della figura paterna che, nello specifico, non avrebbe mai portato la figlia in vacanza negli ultimi 4 anni;
non sarebbe mai andato a parlare con i professori;
non l'avrebbe mai accompagnata alle attività extra- scolastiche;
non l'avrebbe neppure chiamata per il compleanno del 2023 e spesso non risponde al telefono alla figlia;
non avrebbe assistito la figlia quando quest'ultima ad agosto
2023 era stata condotta dalla madre in Pronto Soccorso in codice rosso per una grave anemia;
non l'avrebbe mia accompagnata ad una visita medica fisiatrica per la sua scoliosi né ad altre visite mediche importanti;
non avrebbe mai cucinato per lei;
non si sarebbe mai curato di condividere e curare l'alimentazione della minore che è stata vegetariana e che ora mangia di tutto con l'etica attenzione agli acquisti di carne da allevamenti non intensivi.
Inoltre, ha allegato le aumentate esigenze della figlia che esce da sola con gli amici e fa viaggi, ha normali esigenze estetiche, ha un telefonino, un computer e un tablet, nonché un abbonamento wi-fi e netflix;
ha cambiato l'arredamento della camera e ha maggiori esigenze di vestiario.
Il padre ha contestato di avere assunto una posizione di chiusura, avendo piuttosto proposto - in alternativa al servizio di colf/baby-sitter a suo dire inidoneo e controproducente per la maturazione e la responsabilizzazione della minore, stante anche la relativa età - altri interventi, anche impegnandosi in prima linea per gli spostamenti di . Il resistente ha poi contestato di avere Per_1
assunto una colf a tempo pieno, facendosi aiutare una mattina ogni due settimane nelle pulizie più approfondite. Ha altresì contestato la rilevanza del rapporto affettivo tra e . Per_1 CP_2
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, il resistente ha rivendicato il buon rapporto con la figlia, precisando nel contempo come, stante l'età, preferisca la compagnia degli amici. Ha Per_1
contestato tutte le accuse mosse suo avverso dalla ex moglie e ha precisato di andare spesso a prendere la figlia a scuola anche solo per portarla a casa della madre. Quanto all'episodio del Pronto
5 Soccorso, ha precisato che la moglie nell'immediatezza gli aveva mandato un semplice sms (che lui non aveva letto), salvo chiamarlo al telefono addirittura 4 ore dopo. Quanto ai ricevimenti degli insegnanti e alle visite mediche, ha sottolineato come fosse la ex moglie a non voler delegare tali incombenti all'ex marito in via disgiunta. Ha contestato, infine, di non essersi mai curato dell'alimentazione della figlia, precisando anche di avere a propria volta attuato accorgimenti utili per apprestare alla figlia ogni confort nell'abitazione di Cervignano.
Quanto alle aumentate esigenze della figlia, ha osservato come gli scontrini dimessi non fossero riferibili alla minore;
ha precisato di avere personalmente acquistato un computer per la figlia;
ha contestato la congruità delle voci indicate, come ad esempio quella di euro 200,00 al mese per trucchi e prodotti per la detersione.
La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso in linea generale che l'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Con riferimento al contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia è indubbio che, a distanza di più di 4 anni dalla sentenza di divorzio, siano senz'altro accresciute le esigenze della figlia;
esigenze che, come noto, vanno parametrate anche in base all'età. Ad oggi ha 16 anni Per_1
compiuti.
Vale, al proposito, richiamare un condivisibile arresto della Suprema Corte secondo cui “… in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento …” (Cass.,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
6 Tuttavia, ad avviso del Collegio l'assegno non può essere agganciato “automaticamente” alle voci di costo evidenziate dalla madre nei propri scritti difensivi. Invero, gli scontrini fiscali versati in atti riferiti agli acquisti anche di generi alimentari non sono univocamente riferibili a spese relative a
. Ancora, si appalesano irrilevanti le deduzioni difensive sull'acquisto del nuovo mobilio, Per_1 sull'arredamento e sugli spazi della minore in quanto inconferenti rispetto alle esigenze valutabili per parametrare l'assegno di mantenimento ordinario. Parimenti è a dirsi per la rete wifi, il telefono fisso e netflix, così come il rimborso chilometrico di – voce questa che, semmai, potrebbe CP_2
attenere alle voci straordinarie. Anche gli estratti conto non sono dirimenti laddove vengono evidenziate le voci del mutuo, dell'impianto di allarme della casa, della TARI e dell'assicurazione, trattandosi di voci non direttamente connesse alle esigenze di vita di , quantomeno a quelle Per_1
nuove.
Sono, invece, certamente valutabili le normali esigenze estetiche della minore, anche se la madre non documenta affatto l'entità degli esborsi fissi mensili allegati addirittura per euro 280,00 mensili circa per parrucchiere, estetista e creme.
Ad ogni buon conto, anche a voler considerare tutti gli esborsi fissi allegati a pagg. 12 e 13 del ricorso (euro 800,00), i calcoli attorei non giustificano affatto un aumento ad euro 1.400,00 del contributo paterno rispetto agli attuali 650,00 (con rivalutazione ISTAT euro 750,00).
Va, inoltre, considerato che frequenta il padre senza, tuttavia, rispettare pedissequamente il Per_1
calendario prestabilito (ancorché un tanto non dipenda, come chiarito dalla ragazza in sede di ascolto, da un disinteresse del padre o da un problematico rapporto con lo stesso, semmai dalla sua preferenza per gli spazi della casa materna, dove riceve più serenamente anche gli amici).
Nondimeno, è irrilevante - ai fini che qui interessano - l'allegato disinteresse del padre con riferimento all'episodio del Pronto Soccorso nonché alle visite mediche e/o ai colloqui con gli insegnanti. Senza voler giustificare tale comportamento, lo stesso si spiega alla luce della evidente conflittualità ancora esistente tra i due genitori cui ha accennato anche in sede di ascolto e, Per_1 comunque, non è elemento idoneo ad influire sul quantum dell'assegno.
Tutto ciò premesso e considerato;
- tenuto conto anche dei redditi dei genitori, entrambi segretari comunali (la madre con un reddito netto mensile di circa 6.700,00 euro - v. 730/2023 – cui si perviene sottraendo dal reddito imponibile di euro 124.988,00 l'imposta netta di euro 44.369 e suddividendo il risultato per 12
7 mensilità – e un esborso fisso mensile di euro 740,00 mensili;
il padre con un reddito netto mensile di 5.969,00 -v. 730/2023 - e senza oneri fissi mensili);
- certamente considerato il tenore di vita della figlia in costanza di matrimonio dei genitori;
- considerata anche l'età della minore che al momento è sedicenne (e non può avere, dunque, esigenze analoghe a quelle delle ragazze più grandi di età);
- tenuto conto di quanto si dirà infra con riferimento alla spesa straordinaria del servizio di colf/babysitteraggio;
il Collegio ritiene di rideterminare in euro 950,00 mensili il contributo paterno nel mantenimento ordinario della figlia, da rivalutare annualmente ex indici ISTAT.
Le spese straordinarie continuano a ripartirsi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le precisazioni che seguono con riferimento alla spesa straordinaria connessa alla retribuzione della signora . CP_2
Come visto, la madre chiede che venga confermato l'impegno che il marito si era assunto in sede divorzile di corrispondere la quota di 1/3 della “spesa straordinaria” in questione per euro 456,00 mentre il padre si oppone.
Va premesso che il contenuto della pattuizione in esame non può considerarsi “eventuale”, ovvero adottato in occasione dell'evento separativo e, quindi, espressione di libera autonomia contrattuale;
al contrario, riguarda il contenuto “necessario” dei ricorsi in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (status, assegnazione abitazione familiare nel caso di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegni di mantenimento per i figli, assegno divorzile) ed è conseguentemente esaminabile e/o modificabile in questa sede.
Ciò premesso, il Collegio condivide e fa propria la proposta conciliativa del giudice istruttore che aveva dimezzato l'onere paterno connesso a tale esborso (così rideterminato evidentemente con decorrenza dalla domanda giudiziale, con la conseguenza che sino a quel momento deve corrispondersi in misura intera) ma solo fino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria superiore.
Va, infatti, considerato che durante la settimana, mentre la madre si trova al lavoro, è che CP_2 provvede alla vigilanza della minore oltre che all'accompagnamento della stessa a scuola e/o a casa
(per quanto abbia riferito in sede di ascolto che è lei a decidere, peraltro all'ultimo minuto, Per_1
chi contattare per il rientro, a volte anche il padre). Di tale esigenza il Collegio deve tenere conto
8 nei termini prospettati dal giudice istruttore, essendo verosimile che al termine del ciclo scolastico la ragazza sarà autonoma anche negli spostamenti e nelle incombenze domestiche.
Di contro, deve essere espunta dall'onere di rimborso la componente di “colf”, trattandosi di voce – come giustamente riferito dal padre – pensata quando aveva 11 anni e quindi anche per Per_1 necessità della stessa, quali la gestione dei pasti, l'organizzazione della cartella e del materiale scolastico – necessità tutte all'evidenza non più attuali. Prive di rilievo paiono anche le considerazioni di parte ricorrente in ordine al legame sussistente tra la signora e la minore, CP_2
trattandosi di valutazioni inconferenti rispetto alla pretesa economica avanzata.
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo e la reciproca parziale soccombenza, con eccezione della fase decisionale che, invece, va posta a carico della ricorrente, posto che il resistente aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore e fatta propria dal Collegio.
Queste ultime vengono liquidate facendo applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile a complessità bassa).
Per inciso, infondata appare l'istanza di parte ricorrente di condanna del resistente per responsabilità aggravata.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio). In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
9 Nel caso di specie il resistente si è limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano temerarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione reietta, a parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 81/2020 del
Tribunale di Udine, fermo il resto,
1) ordina al padre di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore mediante il versamento di una somma mensile pari a € 950,00, da pagarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago della minore siano poste a carico del padre nella misura del 50% e a carico della madre per il restante 50%; per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie si richiama quanto stabilito dal
Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia della Sezione di Udine
(disciplinare depositato e protocollato presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Udine ad agosto 2015);
3) dispone che il padre continui a contribuire alla spesa mensile predeterminata di versando CP_2
mensilmente la somma rideterminata, con decorrenza dalla proposizione del ricorso, in euro 230,00 mensili e ciò sino alla fine del ciclo scolastico della scuola secondaria superiore;
4) compensa tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria mentre condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite relative alla fase conclusionale – fase questa che viene liquidata in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
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