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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 965 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025) nella causa n. 965/2024 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to RE Parte_1 C.F._1
NICOLA e PILO STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
− parte ricorrente, con ricorso depositato in data 29/05/2024 davanti al Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' , CP_2 deducendo: di essere stato ammesso ex art. 2751 bis n.1 c.c. al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro “Panetterie 2R Società Cooperativa Sociale” per € 3.096,62 a titolo di retribuzioni, ferie, permessi, festività, indennità varie, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro) e danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile.; di aver successivamente presentato istanza all CP_1 resistente per chiedere l'accesso al fondo di garanzia per il pagamento dell'importo maturato per le mensilità di novembre e dicembre 2019; che la domanda amministrativa presentata in data 30/05/2023 protocollata al n.
.7300.30/05/2023.0159903 non è stata accolta con la seguente motivazione CP_2
“Stato ammesso allo stato passivo per somme diverse dai crediti relativi alle ultime tre mensilità”; che anche il successivo ricorso gerarchico è stato rigettato per mancata specificazione nello stato passivo dei crediti afferenti le ultime tre mensilità; parte ricorrente ha quindi agito in questa sede al fine di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del T.F.R. maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente ai sensi dell'art. 2 della L. 297 del 1982 e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_2 al pagamento di euro 2.439,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della somma maggiore o minore emersa in corso di causa, in favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 “;
− si è costituito in giudizio l' , il quale ha preso atto dell'imputazione del credito CP_2 ammesso a titolo di retribuzioni per le mensilità di novembre 2019, dicembre 2019 e per ferie maturate negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro per un importo di € 2.439,00; ha quindi rappresentato di aver annullato in autotutela il provvedimento notificato in data 30/05/2023 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
− con note depositate in data 25/03/2025 parte ricorrente ha confermato di aver percepito la somma richiesta con la domanda amministrativa e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese dell'istituto resistente;
− alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 essendo intervenuto l'annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per 1/2 le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 550, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 07/04/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/03/2025) nella causa n. 965/2024 RGL, promossa da:
, difeso dall'Avv.to RE Parte_1 C.F._1
NICOLA e PILO STEFANO,
PARTE RICORRENTE
contro
:
difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
− parte ricorrente, con ricorso depositato in data 29/05/2024 davanti al Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' , CP_2 deducendo: di essere stato ammesso ex art. 2751 bis n.1 c.c. al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro “Panetterie 2R Società Cooperativa Sociale” per € 3.096,62 a titolo di retribuzioni, ferie, permessi, festività, indennità varie, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro) e danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile.; di aver successivamente presentato istanza all CP_1 resistente per chiedere l'accesso al fondo di garanzia per il pagamento dell'importo maturato per le mensilità di novembre e dicembre 2019; che la domanda amministrativa presentata in data 30/05/2023 protocollata al n.
.7300.30/05/2023.0159903 non è stata accolta con la seguente motivazione CP_2
“Stato ammesso allo stato passivo per somme diverse dai crediti relativi alle ultime tre mensilità”; che anche il successivo ricorso gerarchico è stato rigettato per mancata specificazione nello stato passivo dei crediti afferenti le ultime tre mensilità; parte ricorrente ha quindi agito in questa sede al fine di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del T.F.R. maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente ai sensi dell'art. 2 della L. 297 del 1982 e per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_2 al pagamento di euro 2.439,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o della somma maggiore o minore emersa in corso di causa, in favore del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 “;
− si è costituito in giudizio l' , il quale ha preso atto dell'imputazione del credito CP_2 ammesso a titolo di retribuzioni per le mensilità di novembre 2019, dicembre 2019 e per ferie maturate negli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro per un importo di € 2.439,00; ha quindi rappresentato di aver annullato in autotutela il provvedimento notificato in data 30/05/2023 e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
− con note depositate in data 25/03/2025 parte ricorrente ha confermato di aver percepito la somma richiesta con la domanda amministrativa e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese dell'istituto resistente;
− alla luce delle deduzioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
− le spese possono essere compensate per 1/2 essendo intervenuto l'annullamento in autotutela successivamente all'instaurazione del giudizio, ma prima dell'udienza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per 1/2 le spese di lite;
- condanna parte resistente a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 550, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sassari, 07/04/2025
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso