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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6743/2023, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai fini del Persona_1 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Controparte_6 Persona_2
8. nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. nato in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] il [...]; Controparte_9
11. nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo DE SIMONE e Francesco NARDOCCI, entrambi del Foro di Roma RICORRENTI contro
Controparte_11 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
13. nato in [...] il [...]; CP_12
14. , nato in [...] il [...]; Controparte_13
15. , nato in [...] il [...]; Controparte_14
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. , nata in [...] il [...]; Controparte_16
18. , nata in [...] il [...]; Controparte_17
1 19. , nato in [...] il [...]; Controparte_18
20. , nato in [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_18 Controparte_19
;
[...]
21. , nato in [...] il [...], minorenne, Persona_4 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_18 Controparte_19
;
[...] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo DE SIMONE e Francesco NARDOCCI, entrambi del Foro di Roma TERZI INTERVENUTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 21 febbraio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 26/05/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed esposto che: Persona_5
- il dante causa che non si è mai naturalizzato brasiliano, in data 18/3/1924 si Persona_5 sposava in Brasile, ove era emigrato, con , e dal loro matrimonio nascevano: CP_20
o in data 24/6/1935 Persona_6
o in data 30/11/1937 CP_21
- in data 11/3/1976 sposava , passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
, e dalla loro unione, prima del loro matrimonio, nascevano: Controparte_22
o in data 21/3/1967 , la quale in data 23/11/1985 si sposava Persona_8 con passando a chiamarsi e dal Persona_9 Persona_10 loro matrimonio nasceva in data 17/7/1998 odierna ricorrente;
Controparte_1
o in data 28/7/1971 ; dall'unione di quest'ultima con Persona_11 [...]
[...
[...] nasceva in data 18/8/1997 , odierno CP_23 Controparte_2 ricorrente;
- in data 27/5/1961 sposava e dal CP_21 Persona_12 loro matrimonio nascevano:
o in data 30/10/1964 odierno ricorrente;
Controparte_3
o in data 29/1/1968 odierno ricorrente;
Controparte_4
o in data 17/10/1969 Persona_13
o in data 15/3/1973 Controparte_24
o in data 7/2/1984 odierno ricorrente;
Controparte_6
- in data 24/2/1988 sposava e dal loro Controparte_3 Persona_14 matrimonio nasceva in data 25/8/1991 odierno ricorrente;
Controparte_7
- in data 20/5/2000 sposava CP_4 Controparte_4 Persona_15
dal loro matrimonio nascevano:
[...]
o in data 7/1/2003 odierno ricorrente;
Controparte_8
o in data 29/3/2005 odierna ricorrente;
Controparte_5
- in data 13/3/1992 sposava , per poi Persona_13 Persona_16 divorziare nel 2002, e dal loro matrimonio nasceva in data 31/8/1993 Controparte_9 odierno ricorrente;
[...]
- in data 30/5/2009 sposava e dalla loro unione, Persona_13 Persona_17 prima del loro matrimonio, nasceva in data 19/1/2001 Helin odierna CP_10 ricorrente;
- dall'unione tra e nasceva in data 13/4/1999 Controparte_24 Persona_18
, odierna ricorrente;
Parte_1
- dall'unione tra e procreavano nasceva in data Controparte_6 Persona_2
12/8/2007 odierna ricorrente. Persona_1
3. In data 16/02/2024 è stata depositata comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. da parte di , CP_12 Controparte_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 Controparte_15 Controparte_16
, , Controparte_17 Controparte_18 Persona_3
e , poiché parenti dei ricorrenti principali e in
[...] Persona_4 quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia nato a [...] il Persona_5
18/05/1880, e hanno pertanto interesse a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Essi evidenziano che:
- il dante causa che non si è mai naturalizzato brasiliano, in data 18/3/1924 si Persona_5 sposava in Brasile, ove era emigrato, con , e dal loro matrimonio nascevano: CP_20
o in data 24/6/1935 Persona_6
o in data 30/11/1937 CP_21
- in data 11/3/1976 sposava , passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
, e dalla loro unione nascevano: Controparte_22
o in data 14/5/1963 ; quest'ultimo in data 17/6/1989 sposava Persona_19
, per poi divorziare nel 2016, e dal loro matrimonio nascevano Parte_2 gli odierni interventori:
• in data 12/2/1998 ; Controparte_13
• in data 12/2/1998 ; Controparte_14
o in data 21/3/1967 ; Persona_8
3 o in data 20/8/1969 ; dall'unione di quest'ultimo con Persona_20 [...]
nasceva in data 10/1/1995 Persona_21 Persona_22
, odierna interventore;
[...]
o in data 28/7/1971 ; Persona_11
o in data 13/6/1976 , odierno interventore;
quest'ultimo in Persona_23 data 19/4/1997 sposava e dalla loro unione Controparte_19 nascevano gli odierni interventori:
• in data 31/8/1996 ; quest'ultima in data 20/7/2018 sposava Controparte_16
DA DE DA S. MACEDO, passando a chiamarsi Controparte_16
;
[...]
• in data 27/12/2000 IS;
quest'ultima in data 10/12/2022 sposava CP_18
, passando a chiamarsi Persona_24 Controparte_15
;
[...]
• in data 7/2/2008 ; Persona_4
• in data 19/2/2009 ; Persona_3
- in data 27/5/1961 sposava e dal CP_21 Persona_12 Parte_1 loro matrimonio nascevano:
o in data 30/10/1964 odierno ricorrente principale;
quest'ultimo Controparte_3 in data 24/2/1988 sposava e dal loro matrimonio nascevano Persona_14
• in data 25/8/1991 odierno ricorrente principale;
Controparte_7
• in data 4/8/1997 odierno interventore. CP_12
o in data 29/1/1968 odierno ricorrente principale;
Controparte_4
o in data 17/10/1969 Persona_13
o in data 15/3/1973 Controparte_24
o in data 7/2/1984 odierno ricorrente principale;
Controparte_6
4. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_11 il 21 marzo 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 12 luglio 2023, si è limitato a prenderne visione.
6. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 21 febbraio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 7 febbraio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari,
4 dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_25 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di
5 conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_11 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
6 Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16 [...]
, , e Controparte_17 Controparte_18 Persona_3
, si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in quanto ai sensi Persona_4 dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; Persona_1
8. nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. nato in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] il [...]; Controparte_9
11. nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in [...] il [...]; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da:
13. nato in [...] il [...]; CP_12
14. , nato in [...] il [...]; Controparte_13
7 15. , nato in [...] il [...]; Controparte_14
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. , nata in [...] il [...]; Controparte_16
18. , nata in [...] il [...]; Controparte_17
19. , nato in [...] il [...]; Controparte_18
20. , nato in [...] il [...]; Persona_3
21. , nato in [...] il [...]; Persona_4
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 28/02/2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6743/2023, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...], minorenne, rappresentata ai fini del Persona_1 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Controparte_6 Persona_2
8. nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. nato in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] il [...]; Controparte_9
11. nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo DE SIMONE e Francesco NARDOCCI, entrambi del Foro di Roma RICORRENTI contro
Controparte_11 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
13. nato in [...] il [...]; CP_12
14. , nato in [...] il [...]; Controparte_13
15. , nato in [...] il [...]; Controparte_14
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. , nata in [...] il [...]; Controparte_16
18. , nata in [...] il [...]; Controparte_17
1 19. , nato in [...] il [...]; Controparte_18
20. , nato in [...] il [...], minorenne, Persona_3 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_18 Controparte_19
;
[...]
21. , nato in [...] il [...], minorenne, Persona_4 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_18 Controparte_19
;
[...] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo DE SIMONE e Francesco NARDOCCI, entrambi del Foro di Roma TERZI INTERVENUTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 21 febbraio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 26/05/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed esposto che: Persona_5
- il dante causa che non si è mai naturalizzato brasiliano, in data 18/3/1924 si Persona_5 sposava in Brasile, ove era emigrato, con , e dal loro matrimonio nascevano: CP_20
o in data 24/6/1935 Persona_6
o in data 30/11/1937 CP_21
- in data 11/3/1976 sposava , passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
, e dalla loro unione, prima del loro matrimonio, nascevano: Controparte_22
o in data 21/3/1967 , la quale in data 23/11/1985 si sposava Persona_8 con passando a chiamarsi e dal Persona_9 Persona_10 loro matrimonio nasceva in data 17/7/1998 odierna ricorrente;
Controparte_1
o in data 28/7/1971 ; dall'unione di quest'ultima con Persona_11 [...]
[...
[...] nasceva in data 18/8/1997 , odierno CP_23 Controparte_2 ricorrente;
- in data 27/5/1961 sposava e dal CP_21 Persona_12 loro matrimonio nascevano:
o in data 30/10/1964 odierno ricorrente;
Controparte_3
o in data 29/1/1968 odierno ricorrente;
Controparte_4
o in data 17/10/1969 Persona_13
o in data 15/3/1973 Controparte_24
o in data 7/2/1984 odierno ricorrente;
Controparte_6
- in data 24/2/1988 sposava e dal loro Controparte_3 Persona_14 matrimonio nasceva in data 25/8/1991 odierno ricorrente;
Controparte_7
- in data 20/5/2000 sposava CP_4 Controparte_4 Persona_15
dal loro matrimonio nascevano:
[...]
o in data 7/1/2003 odierno ricorrente;
Controparte_8
o in data 29/3/2005 odierna ricorrente;
Controparte_5
- in data 13/3/1992 sposava , per poi Persona_13 Persona_16 divorziare nel 2002, e dal loro matrimonio nasceva in data 31/8/1993 Controparte_9 odierno ricorrente;
[...]
- in data 30/5/2009 sposava e dalla loro unione, Persona_13 Persona_17 prima del loro matrimonio, nasceva in data 19/1/2001 Helin odierna CP_10 ricorrente;
- dall'unione tra e nasceva in data 13/4/1999 Controparte_24 Persona_18
, odierna ricorrente;
Parte_1
- dall'unione tra e procreavano nasceva in data Controparte_6 Persona_2
12/8/2007 odierna ricorrente. Persona_1
3. In data 16/02/2024 è stata depositata comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. da parte di , CP_12 Controparte_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 Controparte_15 Controparte_16
, , Controparte_17 Controparte_18 Persona_3
e , poiché parenti dei ricorrenti principali e in
[...] Persona_4 quanto tutti discendenti dello stesso dante causa, ossia nato a [...] il Persona_5
18/05/1880, e hanno pertanto interesse a intervenire nel presente giudizio per vedere accertata la propria cittadinanza italiana dalla nascita jure sanguinis. Essi evidenziano che:
- il dante causa che non si è mai naturalizzato brasiliano, in data 18/3/1924 si Persona_5 sposava in Brasile, ove era emigrato, con , e dal loro matrimonio nascevano: CP_20
o in data 24/6/1935 Persona_6
o in data 30/11/1937 CP_21
- in data 11/3/1976 sposava , passando a chiamarsi Persona_6 Persona_7
, e dalla loro unione nascevano: Controparte_22
o in data 14/5/1963 ; quest'ultimo in data 17/6/1989 sposava Persona_19
, per poi divorziare nel 2016, e dal loro matrimonio nascevano Parte_2 gli odierni interventori:
• in data 12/2/1998 ; Controparte_13
• in data 12/2/1998 ; Controparte_14
o in data 21/3/1967 ; Persona_8
3 o in data 20/8/1969 ; dall'unione di quest'ultimo con Persona_20 [...]
nasceva in data 10/1/1995 Persona_21 Persona_22
, odierna interventore;
[...]
o in data 28/7/1971 ; Persona_11
o in data 13/6/1976 , odierno interventore;
quest'ultimo in Persona_23 data 19/4/1997 sposava e dalla loro unione Controparte_19 nascevano gli odierni interventori:
• in data 31/8/1996 ; quest'ultima in data 20/7/2018 sposava Controparte_16
DA DE DA S. MACEDO, passando a chiamarsi Controparte_16
;
[...]
• in data 27/12/2000 IS;
quest'ultima in data 10/12/2022 sposava CP_18
, passando a chiamarsi Persona_24 Controparte_15
;
[...]
• in data 7/2/2008 ; Persona_4
• in data 19/2/2009 ; Persona_3
- in data 27/5/1961 sposava e dal CP_21 Persona_12 Parte_1 loro matrimonio nascevano:
o in data 30/10/1964 odierno ricorrente principale;
quest'ultimo Controparte_3 in data 24/2/1988 sposava e dal loro matrimonio nascevano Persona_14
• in data 25/8/1991 odierno ricorrente principale;
Controparte_7
• in data 4/8/1997 odierno interventore. CP_12
o in data 29/1/1968 odierno ricorrente principale;
Controparte_4
o in data 17/10/1969 Persona_13
o in data 15/3/1973 Controparte_24
o in data 7/2/1984 odierno ricorrente principale;
Controparte_6
4. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_11 il 21 marzo 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 12 luglio 2023, si è limitato a prenderne visione.
6. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 21 febbraio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 7 febbraio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari,
4 dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_25 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di
5 conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_11 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
6 Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo alla ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per la minore.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis presentata dai terzi intervenuti
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_15 Controparte_16 [...]
, , e Controparte_17 Controparte_18 Persona_3
, si evidenzia che tale intervento non è ammissibile in quanto ai sensi Persona_4 dell'art. 105 c.p.c. l'intervento è consentito qualora si debba far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, mentre nel caso di specie si tratta di far accertare autonomo titolo allo status di cittadino italiano jure sanguinis nell'ambito di un ricorso promosso per far accertare lo status di cittadino jure sanguinis di altro soggetto.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nato in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nata in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; Persona_1
8. nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. nato in [...] il [...]; Controparte_8
10. nato in [...] il [...]; Controparte_9
11. nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in [...] il [...]; Parte_1 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara inammissibile la domanda presentata da:
13. nato in [...] il [...]; CP_12
14. , nato in [...] il [...]; Controparte_13
7 15. , nato in [...] il [...]; Controparte_14
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. , nata in [...] il [...]; Controparte_16
18. , nata in [...] il [...]; Controparte_17
19. , nato in [...] il [...]; Controparte_18
20. , nato in [...] il [...]; Persona_3
21. , nato in [...] il [...]; Persona_4
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 28/02/2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8