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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 556 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Grio Maurizio. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla indennità di disoccupazione Naspi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13.02.2018 sino al gennaio 2020; b) la declaratoria di insussistenza dell'indebito rivendicato dall' per il periodo maggio, giungo, luglio CP_1
2018 e, per l'effetto, c) la condanna dell' alla erogazione con decorrenza da agosto CP_1
2018 sino al gennaio 2020 – è infondata e deve essere rigettata.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. Risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per la percezione della indennità di disoccupazione in data CP_2 CP_ 13.02.2018 a seguito del licenziamento del gennaio 2018; l' con provvedimento del 01.08.2018 ha accolto la domanda con decorrenza dal 14.02.2018 e riconoscimento del diritto alla fruizione per 714 giorni (cfr. doc. 1 e 2, ricorso). Risulta altresì documentalmente acclarato che: CP_
- con nota di indebito del 13.11.2018 l' ha contestato alla parte ricorrente un primo indebito sulla prestazione n.940934/2018 in godimento per il periodo dal CP_2
07/05/2018 al 31/08/2018 per un importo di € 4.066,35 per il seguente motivo: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei requisiti di legge” (cfr. doc. 3); CP_
- con comunicazione di sollecito del 23.07.2020 l' ha sollecitato il pagamento dell'importo richiesto con la nota di indebito del 13.11.2018 (cfr. doc.5); CP_
- con nota di indebito del 24.06.2022 l' ha contestato un ulteriore indebito sulla medesima prestazione Naspi della ricorrente per il periodo dal 01/04/2018 al 31/08/2018 per un importo complessivo di € 1.235,03 per la seguente motivazione: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. (cfr. doc. 6) Risulta altresì prodotta in atti nota del 28.05.2019 (cfr. doc 7) avente quale oggetto CP_1
“comunicazione reiezione domanda di anticipazione Naspi e cessazione dei pagamenti” CP_ in cui l' ha rappresentato alla che i pagamenti della prestazione Naspi Parte_1
n.2018/940934 erano stati interrotti dal 01.04.2018 in quanto, a partire da tale data, risulta iniziata attività di lavoro autonomo, senza comunicazione dei relativi redditi;
nella stessa nota l' ha dichiarato che la domanda di anticipazione Naspi presentata il 07.05.2018 CP_1 era stata respinta in quanto inviata oltre il termine di 30 gg prescritti per legge.
5. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'indebito, formulando una azione di accertamento negativo, sul presupposto della compatibilità dei redditi da lavoro autonomo percepiti con la prestazione in godimento;
in particolare ha specificato di aver aperto partita IVA come artigiana in data 01.04.2018 e di aver percepito un reddito di impresa per l'anno 2018 pari ad euro 4.574,00, per l'anno 2019 pari ad euro 3.000,00 e per l'anno 2020 pari ad euro 1.214,00.
2 6. Dalla complessiva documentazione in atti si evince, tuttavia, che il motivo sotteso alle due note di indebito contestate alla ricorrente rispettivamente in data 13.11.2018 e 24.06.2022 (relative alla prestazione .940934/2018 in godimento) è dipeso dalla CP_2 mancata comunicazione da parte della ricorrente dell'inizio dell'attività di lavoro autonomo unitamente al reddito annuo che prevedeva di trarne, con conseguente decadenza dalla prestazione ed indebito decorrente dalla data di inizio dell'attività autonoma.
7. È necessario richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie di cui è a causa.
Il D.Lgs 04 marzo 2015, n. 22, all'art. 1, ha istituito, a decorrere dal 1.5.2015, l'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione Il legislatore ha prescritto, all'art. 10 del d.lgs citato, la compatibilità della fruizione della Naspi con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale stabilendo quanto segue:
“Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività CP_2 lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è CP_2 ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. L'art. 11 del decreto legislativo citato ha altresì previsto: “1.Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: CP_2
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
3 d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la ” CP_2
7. Sull'applicazione ed interpretazione della normativa richiamata, è da ultimo intervenuta la Cassazione con sentenza n. 4740 del 23.02.2025. Secondo le argomentazioni della Suprema Corte, a cui si presta piena adesione, dal combinato disposto delle due norme richiamate è evidente che, nell'obiettivo di regolamentare condizioni di avvio all'occupazione, l'art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale prescrivendo, per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di CP_2 impresa individuale, l'obbligo di “informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne;
il lavoratore, pertanto, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta. Richiamando le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità deve dunque ritenersi rilevante, ai fini dell'obbligo comunicativo di cui all'art. 10 e per evitare la decadenza dell'art. 11 la contemporaneità dello svolgimento dell'attività con il trattamento percepito (medesime argomentazioni si rinvengono nella ordinanza della Cass. n. 11543/2024) Secondo quanto già osservato dalla Cassazione con ord. n. 11543/2024 «dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della CP_1 contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della ed ancora, «non osta a tale interpretazione la CP_2 circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)». Il termine di un mese per la comunicazione all' del reddito annuo presumibilmente CP_1 percepibile decorre, dunque, se l'attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento mentre, se l'attività autonoma CP_2 comincia successivamente in costanza di fruizione di dall'inizio dell'attività CP_2 lavorativa. Le conseguenze decadenziali di cui al successivo art. 11 comma 1 lett. c) d.lgs. 22/2015, per l'omessa comunicazione, restano inalterate nell'uno e nell'altro caso.
4 In conformità con quanto specificato dalla Suprema Corte, la decadenza prevista dall'art. 11 comma 1, lett. c, per l'omessa comunicazione nel termine dell'art. 10 comma 1, non sanziona di per sé sola l'omissione formale bensì la conseguente impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nella seconda parte del primo comma dell'art. 10 si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale ed i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. D'altronde, la funzione della prestazione in esame, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, verrebbe meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, sicché il lavoratore decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente l'esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche Cass. n. 6296/01) e sono a carico dello stesso le conseguenze in caso di mancata comunicazione.
8. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente risulta aver iniziato la fruizione della NAPI con decorrenza dal 14.2.2018 (domanda amministrativa del 13.02.2018) e dichiara di aver aperto partita Iva come artigiana in data 01.04.2018. Benchè non dedotto esplicitamente in ricorso, dall'esame della documentazione in atti (in particolare doc. 7 e contenuto del ricorso amministrativo) si evince che in data 7.5.2018 è stata presentata domanda di liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma ex art. 8 D.lgs citato. Dal medesimo doc. 7 (comunicazione prot. 7015 del 28.5.2019) risulta, come già CP_1 anticipato, che a seguito della domanda di liquidazione in un'unica soluzione, l' è CP_1 stato reso edotto dell'inizio della nuova attività di lavoro autonomo con decorrenza dal 1.4.2018; di conseguenza ha interrotto i pagamenti della prestazione in godimento in quanto la nuova attività lavorativa autonoma è iniziata in assenza di comunicazione all' della circostanza e dei redditi prodotti nei 30 giorni previsti per legge;
allo CP_3 stesso modo è stata rigettata anche la domanda di liquidazione in un'unica soluzione in quanto presentata oltre i termini di legge.
10. Richiamati i principi di diritto sopra espressi, a fronte della dichiarata circostanza dell'inizio di un'attività lavorativa autonoma in data 01.04.2018 (data di apertura della partita IVA coincidente con l'inizio dell'attività in assenza di diverse specificazioni), il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 10 d.lgs. 22/2015 determina la decadenza prescritta dall'art. 11 comma 1 lett. c) L'indebito rivendicato deve pertanto ritenersi sussistente e la ricorrente deve ritenersi tenuta alla restituzione della indennità Naspi percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa 1.4.2018. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
5 CP_ 10. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 556/2023), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 556 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Grio Maurizio. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 convenuto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento del diritto della parte ricorrente alla indennità di disoccupazione Naspi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13.02.2018 sino al gennaio 2020; b) la declaratoria di insussistenza dell'indebito rivendicato dall' per il periodo maggio, giungo, luglio CP_1
2018 e, per l'effetto, c) la condanna dell' alla erogazione con decorrenza da agosto CP_1
2018 sino al gennaio 2020 – è infondata e deve essere rigettata.
CP_
3. L' benchè regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.
4. Risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per la percezione della indennità di disoccupazione in data CP_2 CP_ 13.02.2018 a seguito del licenziamento del gennaio 2018; l' con provvedimento del 01.08.2018 ha accolto la domanda con decorrenza dal 14.02.2018 e riconoscimento del diritto alla fruizione per 714 giorni (cfr. doc. 1 e 2, ricorso). Risulta altresì documentalmente acclarato che: CP_
- con nota di indebito del 13.11.2018 l' ha contestato alla parte ricorrente un primo indebito sulla prestazione n.940934/2018 in godimento per il periodo dal CP_2
07/05/2018 al 31/08/2018 per un importo di € 4.066,35 per il seguente motivo: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi non spettante per mancanza dei requisiti di legge” (cfr. doc. 3); CP_
- con comunicazione di sollecito del 23.07.2020 l' ha sollecitato il pagamento dell'importo richiesto con la nota di indebito del 13.11.2018 (cfr. doc.5); CP_
- con nota di indebito del 24.06.2022 l' ha contestato un ulteriore indebito sulla medesima prestazione Naspi della ricorrente per il periodo dal 01/04/2018 al 31/08/2018 per un importo complessivo di € 1.235,03 per la seguente motivazione: “è stata corrisposta indennità di disoccupazione Naspi parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. (cfr. doc. 6) Risulta altresì prodotta in atti nota del 28.05.2019 (cfr. doc 7) avente quale oggetto CP_1
“comunicazione reiezione domanda di anticipazione Naspi e cessazione dei pagamenti” CP_ in cui l' ha rappresentato alla che i pagamenti della prestazione Naspi Parte_1
n.2018/940934 erano stati interrotti dal 01.04.2018 in quanto, a partire da tale data, risulta iniziata attività di lavoro autonomo, senza comunicazione dei relativi redditi;
nella stessa nota l' ha dichiarato che la domanda di anticipazione Naspi presentata il 07.05.2018 CP_1 era stata respinta in quanto inviata oltre il termine di 30 gg prescritti per legge.
5. Con il presente giudizio la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'indebito, formulando una azione di accertamento negativo, sul presupposto della compatibilità dei redditi da lavoro autonomo percepiti con la prestazione in godimento;
in particolare ha specificato di aver aperto partita IVA come artigiana in data 01.04.2018 e di aver percepito un reddito di impresa per l'anno 2018 pari ad euro 4.574,00, per l'anno 2019 pari ad euro 3.000,00 e per l'anno 2020 pari ad euro 1.214,00.
2 6. Dalla complessiva documentazione in atti si evince, tuttavia, che il motivo sotteso alle due note di indebito contestate alla ricorrente rispettivamente in data 13.11.2018 e 24.06.2022 (relative alla prestazione .940934/2018 in godimento) è dipeso dalla CP_2 mancata comunicazione da parte della ricorrente dell'inizio dell'attività di lavoro autonomo unitamente al reddito annuo che prevedeva di trarne, con conseguente decadenza dalla prestazione ed indebito decorrente dalla data di inizio dell'attività autonoma.
7. È necessario richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie di cui è a causa.
Il D.Lgs 04 marzo 2015, n. 22, all'art. 1, ha istituito, a decorrere dal 1.5.2015, l'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione Il legislatore ha prescritto, all'art. 10 del d.lgs citato, la compatibilità della fruizione della Naspi con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale stabilendo quanto segue:
“Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività CP_2 lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La è CP_2 ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”. L'art. 11 del decreto legislativo citato ha altresì previsto: “1.Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: CP_2
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
3 d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la ” CP_2
7. Sull'applicazione ed interpretazione della normativa richiamata, è da ultimo intervenuta la Cassazione con sentenza n. 4740 del 23.02.2025. Secondo le argomentazioni della Suprema Corte, a cui si presta piena adesione, dal combinato disposto delle due norme richiamate è evidente che, nell'obiettivo di regolamentare condizioni di avvio all'occupazione, l'art. 10 cit. d.lgs. disciplina la compatibilità del trattamento indennitario con lo svolgimento di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale prescrivendo, per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di CP_2 impresa individuale, l'obbligo di “informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività”, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne;
il lavoratore, pertanto, decade (art. 11) dalla fruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione predetta. Richiamando le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità deve dunque ritenersi rilevante, ai fini dell'obbligo comunicativo di cui all'art. 10 e per evitare la decadenza dell'art. 11 la contemporaneità dello svolgimento dell'attività con il trattamento percepito (medesime argomentazioni si rinvengono nella ordinanza della Cass. n. 11543/2024) Secondo quanto già osservato dalla Cassazione con ord. n. 11543/2024 «dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della CP_1 contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della ed ancora, «non osta a tale interpretazione la CP_2 circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)». Il termine di un mese per la comunicazione all' del reddito annuo presumibilmente CP_1 percepibile decorre, dunque, se l'attività autonoma precede lo stato di disoccupazione, dalla presentazione della domanda di trattamento mentre, se l'attività autonoma CP_2 comincia successivamente in costanza di fruizione di dall'inizio dell'attività CP_2 lavorativa. Le conseguenze decadenziali di cui al successivo art. 11 comma 1 lett. c) d.lgs. 22/2015, per l'omessa comunicazione, restano inalterate nell'uno e nell'altro caso.
4 In conformità con quanto specificato dalla Suprema Corte, la decadenza prevista dall'art. 11 comma 1, lett. c, per l'omessa comunicazione nel termine dell'art. 10 comma 1, non sanziona di per sé sola l'omissione formale bensì la conseguente impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nella seconda parte del primo comma dell'art. 10 si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale ed i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. D'altronde, la funzione della prestazione in esame, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, verrebbe meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, sicché il lavoratore decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente l'esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche Cass. n. 6296/01) e sono a carico dello stesso le conseguenze in caso di mancata comunicazione.
8. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente risulta aver iniziato la fruizione della NAPI con decorrenza dal 14.2.2018 (domanda amministrativa del 13.02.2018) e dichiara di aver aperto partita Iva come artigiana in data 01.04.2018. Benchè non dedotto esplicitamente in ricorso, dall'esame della documentazione in atti (in particolare doc. 7 e contenuto del ricorso amministrativo) si evince che in data 7.5.2018 è stata presentata domanda di liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma ex art. 8 D.lgs citato. Dal medesimo doc. 7 (comunicazione prot. 7015 del 28.5.2019) risulta, come già CP_1 anticipato, che a seguito della domanda di liquidazione in un'unica soluzione, l' è CP_1 stato reso edotto dell'inizio della nuova attività di lavoro autonomo con decorrenza dal 1.4.2018; di conseguenza ha interrotto i pagamenti della prestazione in godimento in quanto la nuova attività lavorativa autonoma è iniziata in assenza di comunicazione all' della circostanza e dei redditi prodotti nei 30 giorni previsti per legge;
allo CP_3 stesso modo è stata rigettata anche la domanda di liquidazione in un'unica soluzione in quanto presentata oltre i termini di legge.
10. Richiamati i principi di diritto sopra espressi, a fronte della dichiarata circostanza dell'inizio di un'attività lavorativa autonoma in data 01.04.2018 (data di apertura della partita IVA coincidente con l'inizio dell'attività in assenza di diverse specificazioni), il mancato assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 10 d.lgs. 22/2015 determina la decadenza prescritta dall'art. 11 comma 1 lett. c) L'indebito rivendicato deve pertanto ritenersi sussistente e la ricorrente deve ritenersi tenuta alla restituzione della indennità Naspi percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa 1.4.2018. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
5 CP_ 10. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 556/2023), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Latina, 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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