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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
OL AV e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma viale Anicio Gallo n. 102 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6360/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 05/07/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 15/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze di in qualità di collaboratore domestico dal Controparte_1
21/12/2018 al 23/08/2020, e dedotto che il rapporto di lavoro era stato formalizzato tardivamente con contratto stipulato in data 15/01/2019 con inquadramento al livello B del CCNL lavoro domestico ed orario di lavoro di 20 ore settimanali, nonché di aver osservato un orario superiore a quello indicato e di non aver percepito la dovuta retribuzione, né l'indennità per le ferie non godute, la
1 tredicesima mensilità, le maggiorazioni per festività, l'indennità di mancato preavviso ed il TFR, ha agito in giudizio contro rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 21.12.2018 sino al 23.08.2020; 2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il livello B della contrattazione collettiva vigente per il lavoro domestico e la relativa retribuzione anche in applicazione dell'art. 36-37 della costituzione per l'intero periodo di lavoro o quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi di legge e di natura contrattuale collettiva e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 11.931,30
o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi calcolati sulla somma così rivalutata. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari al procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 2.251,00, oltre spese forfettarie Controparte_1 pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda non avendo la prova testimoniale confermato la “quantità e qualità di prestazioni” come dedotte in ricorso: nello specifico, il Tribunale ha affermato che le circostanze riferite dai testimoni e non sarebbero rilevanti al Testimone_1 Testimone_2 fine di confermare quanto dedotto dal ricorrente, avendo “entrambi frequentato saltuariamente l'abitazione di trattenendosi ogni volta per Controparte_1 poco tempo”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando un difetto di motivazione ed una errata valutazione delle testimonianze rese in giudizio, nonché l'errata valutazione della condotta di controparte con particolare riferimento alla non contestazione della circostanza dell'omesso pagamento della retribuzione dovuta per i mesi da gennaio ad agosto 2020, ed infine la violazione dell'art. 92 c.p.c. per irragionevole condanna alle spese dell'originario ricorrente.
2.1. non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto Controparte_1 tempestiva notifica telematica del ricorso in data 25/08/2023.
2.2. Prodotti dall'appellante nuovi conteggi su richiesta della Corte, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Premesso un richiamo ex art. 346 c.p.c. ai contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta, in primis, un difetto di motivazione, essendosi limitato il Tribunale a riportare un sunto delle dichiarazioni dei testimoni escussi, senza esprimere alcuna considerazione in diritto ovvero assumere una posizione effettiva sulle domande di cui al ricorso. Il motivo di gravame censura altresì il percorso motivazionale del primo giudice per errata valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando come invero dalle dichiarazioni dei testimoni sia emersa la prova delle ragioni attoree, anche tenuto conto della mancata contestazione ad opera della controparte di circostanze di fatto
2 decisive, quale l'omesso pagamento della retribuzione per il periodo gennaio-agosto 2020, fatta eccezione per un acconto di € 1.000,00. 4.1. Come sopra riportato, il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le pretese dell'originario ricorrente - ossia le differenze retributive dovute con riguardo al periodo lavorativo dal 21/12/2018 al 23/08/2020 per mensilità non percepite e differenze retributive per maggior orario, tredicesima, indennità ferie non godute e permessi, festività, TFR e indennità di preavviso - in ragione delle dichiarazioni rese dai testimoni.
4.2. Coglie nel segno il gravame, in primo luogo, nel sostenere una omessa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
4.2.1. Come è noto, “Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3974 del 13/03/2012). 4.3. , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 contestato in modo specifico unicamente il dies a quo del rapporto di lavoro, affermando che “il sig. ha preso servizio dal giorno 16.01.2019, Parte_1 così come regolarmente previsto dal contratto di assunzione”, lo svolgimento di attività lavorativa per un orario superiore a venti ore settimanali e durante le festività nazionali, nonché le modalità di cessazione del rapporto, negando che il lavoratore fosse stato licenziato ed affermando, al contrario, che egli aveva
“abbandonato il posto di lavoro senza alcun avvertimento e senza informare il datore di lavoro della propria intenzione di rescindere il rapporto contrattuale”.
4.4. Non risultano, dunque, adeguatamente e sufficientemente contestati, oltre alla sussistenza del rapporto lavorativo quantomeno nel periodo contrattuale, l'entità degli importi indicati come percepiti dal lavoratore, il godimento di soli dieci giorni di ferie, lo svolgimento di attività lavorativa anche nella giornata della domenica e la mancata corresponsione di tutte le retribuzioni, della tredicesima e del TFR.
4.5. Posto, pertanto, che tali fatti devono ritenersi provati, appare opportuno riportare integralmente le dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.6. ha dichiarato quanto segue: “Sul capitolo 1 (“il ricorrente ha Testimone_1 lavorato alle dipendenze del Sig. presso l'abitazione del nucleo familiare CP_1 di questo sito in Roma, Via dei Gracchi, 128 in qualità di collaboratore domestico dal 21.12.2018 sino al 23.08.2020”): confermo e preciso ho procurato io il lavoro al ricorrente che conosco dall'anno 2013. Ho visto lavorare il medesimo nell'abitazione del in Via Paolo Emilio. Ho lavorato nello studio del dal luglio Parte_2 Parte_2
2018 sino al giugno 2019, tale studio è ubicato in Via dei Gracchi, 128 vicino all'abitazione dello stesso Mi è capitato di andare nell'abitazione del Parte_2 per portare farmaci o il doppione delle chiavi casa ed in tale circostanze la Parte_2 porta mi è stata aperta dal ricorrente, io entravo nell'appartamento e mi fermavo
3 nell'atrio in attesa che il ricorrente mi consegnasse gli oggetti in questione. Quando il ricorrente mi apriva la porta aveva l'aspirapolvere in mano. Mi è capitato di recarmi nell'abitazione del resistente sia di mattino che di pomeriggio una o due volte alla settimana”.
4.6.1. ha, inoltre, riferito che: “ho visto lavorare il Persona_1 ricorrente a casa del Via Paolo Emilio, 20 ed anche Via dei Gracchi, 128 Parte_2 dove il ricorrente accompagnava la madre del resistente. Ho iniziato a frequentare l'abitazione del all'inizio dell'anno 2019 per circa 2/3 volte alla settimana Parte_2 per incontrare il ricorrente che aveva problemi di lavoro. Ho constatato che il ricorrente alcune volte faceva le pulizie e alcune volte cucinava. Per entrare nell'abitazione del chiedevo il permesso al collega del ricorrente. Ogni volta Parte_2 mi fermavo sul posto circa 10/15 minuti e l'ultima volta durante il “lockdown” del 2020 mi sono trattenuto un pò di più perché dovevo consegnare al ricorrente un libro di preghiere;
mi sembra che tale ultima volta sia stata tra maggio/giugno 2020”.
4.7. Osserva la Corte, in primo luogo, che, tenuto conto delle dichiarazioni delle teste
, la circostanza (contestata) dell'inizio del rapporto lavorativo fra le parti in Tes_1 data 21/12/2018 può ritenersi provata, poiché la teste non ha soltanto confermato quanto riportato nel capitolo 1 del ricorso, quanto ha aggiunto di aver procurato personalmente il lavoro all'odierno appellato, il che rafforza l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
4.8. Diversamente, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale non può ritenersi provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario concordato tra le parti con il contratto di lavoro, circostanza, come si è detto, contestata in modo specifico dall'appellato. Difatti, non possono ritenersi sufficienti sul punto né l'importo dello stipendio, che il datore di lavoro ben può corrispondere anche oltre i minimi contrattuali, né la dichiarazione della teste che ha riferito di aver Tes_1 visto l'appellante lavorare sia di mattina che di pomeriggio, trattandosi di affermazione comunque generica che non consente di ritenere soddisfatto il rigoroso onere probatorio che grava sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
4.9. Parimenti, non può dirsi raggiunta la prova in ordine all'asserito licenziamento verbale: anche in tal caso la circostanza in fatto è stata contestata in modo non generico dal datore di lavoro, mentre i testimoni nulla hanno riferito sul punto, né assumono rilevanza probatoria i messaggi prodotti in atti (doc. n. 5 allegato al ricorso), che riportano unicamente richieste di pagamento della retribuzione e di consegna delle buste paga, ma di certo non confermano che l'appellato sia stato licenziato verbalmente.
4.10. Nè, infine, risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa durante le festività nazionali, bensì unicamente nella giornata della domenica, circostanza non contestata.
4.11. La Corte ha, pertanto, invitato parte appellante, con l'ordinanza del 21/11/2024, a depositare nuovi conteggi, “che calcolino le differenze retributive eventualmente dovute all'appellante per il periodo lavorativo 21/12/2018- 23/08/2020 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità ferie non godute e TFR tenuto conto dello svolgimento di mansioni di collaboratore familiare livello B ed un orario di 20 ore settimanali”.
4 4.12. I nuovi conteggi sono stati depositati in data 04/12/2024, tuttavia essi sono da ritenere non corretti, in quanto: a) non spettano al lavoratore gli scatti di anzianità ex art. 26 CCNL, poiché tali scatti competono unicamente al lavoratore che abbia lavorato almeno due anni nella misura del 4%, e l'appellante non risulta aver lavorato alle dipendenze dell'appellato per due anni;
b) il vitto per i giorni lavorati non spetta all'appellante dall'inizio del rapporto, bensì unicamente dal 01/08/2019, data in cui egli ha dedotto di aver iniziato a pernottare presso l'abitazione del circostanza anche in tal caso non contestata. CP_1
4.13. Pertanto, tenuto conto del compenso in concreto pattuito tra le parti (€ 800 mensili), al di là della previsione formale del contratto, la Corte ha invitato l'appellante a “a rielaborare i conteggi depositati in data 04/12/2024 calcolando, a fronte di un orario settimanale di 20 ore, la retribuzione ordinaria sulla base di un importo mensile di € 800,00, eliminando gli scatti di anzianità ed inserendo quanto dovuto a titolo di vitto soltanto dal 01/08/2019; procedendo, di conseguenza, al calcolo della tredicesima mensilità, della indennità ferie non godute e del TFR”.
4.14. I nuovi conteggi, rispettosi dei criteri indicati, sono stati depositati in data 11/02/2025: da tali conteggi emergono differenze retributive ancora dovute a per un importo totale di € 9.941,63, di cui € 5.337,07 a titolo Parte_1 di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 1.576,32 a titolo di differenze per tredicesima mensilità, € 1.576,32 a titolo di differenze retributive per ferie non godute ed € 1.451,92 a titolo di TFR.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 9.941,63 per i titoli Parte_1 sopra meglio indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellante dichiaratasi antistataria, con ciò emendandosi il dispositivo laddove, per mero errore materiale, sono state omesse le parole “con distrazione” subito dopo la parola “legge”.
6.1. Rimane, pertanto, assorbito il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.941,63 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 2.700,00, e per il secondo in € 3.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa 5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1914 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
OL AV e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma viale Anicio Gallo n. 102 Appellante
E
Controparte_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6360/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 05/07/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 15/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze di in qualità di collaboratore domestico dal Controparte_1
21/12/2018 al 23/08/2020, e dedotto che il rapporto di lavoro era stato formalizzato tardivamente con contratto stipulato in data 15/01/2019 con inquadramento al livello B del CCNL lavoro domestico ed orario di lavoro di 20 ore settimanali, nonché di aver osservato un orario superiore a quello indicato e di non aver percepito la dovuta retribuzione, né l'indennità per le ferie non godute, la
1 tredicesima mensilità, le maggiorazioni per festività, l'indennità di mancato preavviso ed il TFR, ha agito in giudizio contro rassegnando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 21.12.2018 sino al 23.08.2020; 2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il livello B della contrattazione collettiva vigente per il lavoro domestico e la relativa retribuzione anche in applicazione dell'art. 36-37 della costituzione per l'intero periodo di lavoro o quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi di legge e di natura contrattuale collettiva e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 11.931,30
o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi calcolati sulla somma così rivalutata. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari al procuratore che si dichiara antistatario, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali di liquidate in € 2.251,00, oltre spese forfettarie Controparte_1 pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda non avendo la prova testimoniale confermato la “quantità e qualità di prestazioni” come dedotte in ricorso: nello specifico, il Tribunale ha affermato che le circostanze riferite dai testimoni e non sarebbero rilevanti al Testimone_1 Testimone_2 fine di confermare quanto dedotto dal ricorrente, avendo “entrambi frequentato saltuariamente l'abitazione di trattenendosi ogni volta per Controparte_1 poco tempo”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando un difetto di motivazione ed una errata valutazione delle testimonianze rese in giudizio, nonché l'errata valutazione della condotta di controparte con particolare riferimento alla non contestazione della circostanza dell'omesso pagamento della retribuzione dovuta per i mesi da gennaio ad agosto 2020, ed infine la violazione dell'art. 92 c.p.c. per irragionevole condanna alle spese dell'originario ricorrente.
2.1. non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto Controparte_1 tempestiva notifica telematica del ricorso in data 25/08/2023.
2.2. Prodotti dall'appellante nuovi conteggi su richiesta della Corte, all'odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Premesso un richiamo ex art. 346 c.p.c. ai contenuti del ricorso introduttivo del giudizio, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta, in primis, un difetto di motivazione, essendosi limitato il Tribunale a riportare un sunto delle dichiarazioni dei testimoni escussi, senza esprimere alcuna considerazione in diritto ovvero assumere una posizione effettiva sulle domande di cui al ricorso. Il motivo di gravame censura altresì il percorso motivazionale del primo giudice per errata valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando come invero dalle dichiarazioni dei testimoni sia emersa la prova delle ragioni attoree, anche tenuto conto della mancata contestazione ad opera della controparte di circostanze di fatto
2 decisive, quale l'omesso pagamento della retribuzione per il periodo gennaio-agosto 2020, fatta eccezione per un acconto di € 1.000,00. 4.1. Come sopra riportato, il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le pretese dell'originario ricorrente - ossia le differenze retributive dovute con riguardo al periodo lavorativo dal 21/12/2018 al 23/08/2020 per mensilità non percepite e differenze retributive per maggior orario, tredicesima, indennità ferie non godute e permessi, festività, TFR e indennità di preavviso - in ragione delle dichiarazioni rese dai testimoni.
4.2. Coglie nel segno il gravame, in primo luogo, nel sostenere una omessa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
4.2.1. Come è noto, “Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3974 del 13/03/2012). 4.3. , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 contestato in modo specifico unicamente il dies a quo del rapporto di lavoro, affermando che “il sig. ha preso servizio dal giorno 16.01.2019, Parte_1 così come regolarmente previsto dal contratto di assunzione”, lo svolgimento di attività lavorativa per un orario superiore a venti ore settimanali e durante le festività nazionali, nonché le modalità di cessazione del rapporto, negando che il lavoratore fosse stato licenziato ed affermando, al contrario, che egli aveva
“abbandonato il posto di lavoro senza alcun avvertimento e senza informare il datore di lavoro della propria intenzione di rescindere il rapporto contrattuale”.
4.4. Non risultano, dunque, adeguatamente e sufficientemente contestati, oltre alla sussistenza del rapporto lavorativo quantomeno nel periodo contrattuale, l'entità degli importi indicati come percepiti dal lavoratore, il godimento di soli dieci giorni di ferie, lo svolgimento di attività lavorativa anche nella giornata della domenica e la mancata corresponsione di tutte le retribuzioni, della tredicesima e del TFR.
4.5. Posto, pertanto, che tali fatti devono ritenersi provati, appare opportuno riportare integralmente le dichiarazioni dei testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
4.6. ha dichiarato quanto segue: “Sul capitolo 1 (“il ricorrente ha Testimone_1 lavorato alle dipendenze del Sig. presso l'abitazione del nucleo familiare CP_1 di questo sito in Roma, Via dei Gracchi, 128 in qualità di collaboratore domestico dal 21.12.2018 sino al 23.08.2020”): confermo e preciso ho procurato io il lavoro al ricorrente che conosco dall'anno 2013. Ho visto lavorare il medesimo nell'abitazione del in Via Paolo Emilio. Ho lavorato nello studio del dal luglio Parte_2 Parte_2
2018 sino al giugno 2019, tale studio è ubicato in Via dei Gracchi, 128 vicino all'abitazione dello stesso Mi è capitato di andare nell'abitazione del Parte_2 per portare farmaci o il doppione delle chiavi casa ed in tale circostanze la Parte_2 porta mi è stata aperta dal ricorrente, io entravo nell'appartamento e mi fermavo
3 nell'atrio in attesa che il ricorrente mi consegnasse gli oggetti in questione. Quando il ricorrente mi apriva la porta aveva l'aspirapolvere in mano. Mi è capitato di recarmi nell'abitazione del resistente sia di mattino che di pomeriggio una o due volte alla settimana”.
4.6.1. ha, inoltre, riferito che: “ho visto lavorare il Persona_1 ricorrente a casa del Via Paolo Emilio, 20 ed anche Via dei Gracchi, 128 Parte_2 dove il ricorrente accompagnava la madre del resistente. Ho iniziato a frequentare l'abitazione del all'inizio dell'anno 2019 per circa 2/3 volte alla settimana Parte_2 per incontrare il ricorrente che aveva problemi di lavoro. Ho constatato che il ricorrente alcune volte faceva le pulizie e alcune volte cucinava. Per entrare nell'abitazione del chiedevo il permesso al collega del ricorrente. Ogni volta Parte_2 mi fermavo sul posto circa 10/15 minuti e l'ultima volta durante il “lockdown” del 2020 mi sono trattenuto un pò di più perché dovevo consegnare al ricorrente un libro di preghiere;
mi sembra che tale ultima volta sia stata tra maggio/giugno 2020”.
4.7. Osserva la Corte, in primo luogo, che, tenuto conto delle dichiarazioni delle teste
, la circostanza (contestata) dell'inizio del rapporto lavorativo fra le parti in Tes_1 data 21/12/2018 può ritenersi provata, poiché la teste non ha soltanto confermato quanto riportato nel capitolo 1 del ricorso, quanto ha aggiunto di aver procurato personalmente il lavoro all'odierno appellato, il che rafforza l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
4.8. Diversamente, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale non può ritenersi provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario concordato tra le parti con il contratto di lavoro, circostanza, come si è detto, contestata in modo specifico dall'appellato. Difatti, non possono ritenersi sufficienti sul punto né l'importo dello stipendio, che il datore di lavoro ben può corrispondere anche oltre i minimi contrattuali, né la dichiarazione della teste che ha riferito di aver Tes_1 visto l'appellante lavorare sia di mattina che di pomeriggio, trattandosi di affermazione comunque generica che non consente di ritenere soddisfatto il rigoroso onere probatorio che grava sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16150 del 19/06/2018).
4.9. Parimenti, non può dirsi raggiunta la prova in ordine all'asserito licenziamento verbale: anche in tal caso la circostanza in fatto è stata contestata in modo non generico dal datore di lavoro, mentre i testimoni nulla hanno riferito sul punto, né assumono rilevanza probatoria i messaggi prodotti in atti (doc. n. 5 allegato al ricorso), che riportano unicamente richieste di pagamento della retribuzione e di consegna delle buste paga, ma di certo non confermano che l'appellato sia stato licenziato verbalmente.
4.10. Nè, infine, risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa durante le festività nazionali, bensì unicamente nella giornata della domenica, circostanza non contestata.
4.11. La Corte ha, pertanto, invitato parte appellante, con l'ordinanza del 21/11/2024, a depositare nuovi conteggi, “che calcolino le differenze retributive eventualmente dovute all'appellante per il periodo lavorativo 21/12/2018- 23/08/2020 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità ferie non godute e TFR tenuto conto dello svolgimento di mansioni di collaboratore familiare livello B ed un orario di 20 ore settimanali”.
4 4.12. I nuovi conteggi sono stati depositati in data 04/12/2024, tuttavia essi sono da ritenere non corretti, in quanto: a) non spettano al lavoratore gli scatti di anzianità ex art. 26 CCNL, poiché tali scatti competono unicamente al lavoratore che abbia lavorato almeno due anni nella misura del 4%, e l'appellante non risulta aver lavorato alle dipendenze dell'appellato per due anni;
b) il vitto per i giorni lavorati non spetta all'appellante dall'inizio del rapporto, bensì unicamente dal 01/08/2019, data in cui egli ha dedotto di aver iniziato a pernottare presso l'abitazione del circostanza anche in tal caso non contestata. CP_1
4.13. Pertanto, tenuto conto del compenso in concreto pattuito tra le parti (€ 800 mensili), al di là della previsione formale del contratto, la Corte ha invitato l'appellante a “a rielaborare i conteggi depositati in data 04/12/2024 calcolando, a fronte di un orario settimanale di 20 ore, la retribuzione ordinaria sulla base di un importo mensile di € 800,00, eliminando gli scatti di anzianità ed inserendo quanto dovuto a titolo di vitto soltanto dal 01/08/2019; procedendo, di conseguenza, al calcolo della tredicesima mensilità, della indennità ferie non godute e del TFR”.
4.14. I nuovi conteggi, rispettosi dei criteri indicati, sono stati depositati in data 11/02/2025: da tali conteggi emergono differenze retributive ancora dovute a per un importo totale di € 9.941,63, di cui € 5.337,07 a titolo Parte_1 di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 1.576,32 a titolo di differenze per tredicesima mensilità, € 1.576,32 a titolo di differenze retributive per ferie non godute ed € 1.451,92 a titolo di TFR.
5. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata: deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 9.941,63 per i titoli Parte_1 sopra meglio indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice dell'appellante dichiaratasi antistataria, con ciò emendandosi il dispositivo laddove, per mero errore materiale, sono state omesse le parole “con distrazione” subito dopo la parola “legge”.
6.1. Rimane, pertanto, assorbito il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 9.941,63 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo in € 2.700,00, e per il secondo in € 3.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa 5