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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2398/2024 RG avente ad oggetto: «retribuzione - ferie – operatori esercizio/autisti»
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e - Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 rappresentati e difesi dagli Avvocati RUSSO FEDERICA e NORDIO
BENIAMINO ed elettivamente domiciliati come in ricorso Indirizzo
Telematico
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato dagli Avvocati TREVISAN MAURIZIO e ed elettivamente domiciliata in CANNAREGIO 5677 30121 VENEZIA,
-resistente
ED CP_2 in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 18/11/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno agito nei confronti della datrice di lavoro CP_1 chiedendo «Nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte della qui resistente in relazione al pagamento delle giornate di CP_4 ferie (e altre assenze) degli autisti per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità e/o dichiararsi la disapplicazione degli artt. 1 e 10 dell'Accordo di rinnovo del 12 marzo del
1980 nella parte in cui escludono dalla retribuzione “normale” utile per la quantificazione della retribuzione stessa per le giornate di ferie godute da parte dell'autista anche tutte o solo alcune delle seguenti indennità ricavate dalla contrattazione aziendale e reperibili nelle buste paga: a) indennità diarie: diaria
G e diaria H COD. MECC. 8201 ed 8202 di cui al verbale di accordo del
4.5.18; b) indennità prestazione: COD. MECC. 3001 di cui all'accordo collettivo del 21.5.81, con decorrenza dal 1.6.81; c) indennità turnisti: COD.
MECC. 3401 di cui all'articolo 4 del contratto integrativo aziendale 2007 –
2010; d) indennità acc. 2016: COD. MECC. 8024 di cui all'accordo aziendale del 23.2.2016 e poi abrogata con l'accordo aziendale integrativo del 9.4.2019;
e) indennità di produttività acc. 2010: COD. MECC. 8026 di cui all'accordo integrativo aziendale del 2010; f) indennità di trasferta base di linea e indennità trasferta base NO SOGG : COD. MECC. 8203 e 8204; indennità di trasferta fuori residenza: COD. MECC. 8210; disciplinate da: - verbale riunione del
24.4.79 che distingueva in trasferta base da 4 a 7 ore, da 7 a 10 ore, oltre le 10 ore e fino alle 14 ore ed infine superiore alle 14 ore -accordo aziendale del
21.4.93; - accordo aziendale del 16.10.19; g) indennità biglietti venduti: COD.
MECC. 3540 di cui all'articolo 25 dell'accordo aziendale del 2007-2010 che rinvia a quanto previsto dall'accordo 2003-2006 h) indennità nastro >10h e indennità nastro >11h: con COD. MECC. 8403 e 8404 di cui al verbale di accordo del 4.5.18; i) indennità pasti 4 e indennità pasti 1,5: rispettivamente
COD. MECC. 9085 e 9086 di cui all'accordo integrativo del 23.2.2016; j) indennità reperibilità: di cui all'articolo 14 dell'accordo integrativo 2007 2010
e viene riconfermata al responsabile di ogni unità operativa, riconosciuta a chi
2 è a disposizione per essere eventualmente chiamato in servizio k) indennità di chiamata: di cui all'articolo 13 dell'accordo integrativo 2007 -2010; di cui ai cedolini paga, riconosciute negli accordi integrativi aziendali sopra richiamati di cui ai docc.
1-6ter e 21, 23 e 25, qui per richiamati e ritrascritti, per violazione del diritto comunitario segnatamente dell'art. 7 della Direttiva
Europea 2003/88 e dell'ordinamento nazionale segnatamente del D.lgs 66/03 e della consolidata giurisprudenza interna e di matrice europea;
3) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di differenze retributive PER I TITOLI INDICATI in narrativa (le c.d. diarie -ind. diaria c.d. G 8% e ind. diaria c.d. H 16, indennità di prestazione, indennità turnisti, trasferta base di linea, indennità acc. 2016; indennità produttività acc.
2010; indennità di trasferta fuori residenza;
indennità trasferte base
[...] trasferta base indennità biglietti venduti;
indennità di nastro Pt_12 Pt_12
-10h, cod. 8403 e indennità nastro >11h; indennità int. pasti 4 e indennità int. pasti 1,5; indennità di reperibilità; indennità di chiamata) e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono, calcolate secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, previa ctu contabile;
4) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a pagare a ciascun ricorrente a titolo di differenze retributive per le giornate di ferie godute la complessiva somma che verrà determinata previa
CTU tecnico-contabile, rispettivamente a) per i seguenti periodi: - per i signori
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 dal 18/07/2007; - dal 01/05/2013; - dal 01/05/2011; Parte_2 Parte_7 ovvero la differente maggiore o minore somma di giustizia o equità anche previa CTU contabile, per tutte le ragioni di cui sopra e con la precisazione che a decorrere dal 1.7.22 condannarsi il datore a pagare le differenze retributive, detratto l'importo fisso di € 8,00, se corrisposto, e per la maggior differenze se
3 dovuta a tutti gli odierni ricorrenti unitamente al pagamento della PARTE
CONTRIBUTIVA ed al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché degli interessi moratori dalla data di presentazione del ricorso gerarchico previa CTU tecnico-contabile per il quantum;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa dei ricorrenti e CP_1 concluso « Nel merito: 1) Rigettarsi il ricorso in ogni sua parte con le domande tutte formulate dai ricorrenti in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Spese
e compensi di causa interamente rifusi, oltre al 15% su detti per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA come per legge». ha invece Controparte_3 concluso chiedendo che «ove la pronuncia dovesse riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall' ed entro i limiti prescrizionali, con somme aggiuntive CP_3 come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. I ricorrenti, tutti dipendenti di quali operatori di CP_1 esercizio con mansioni di autisti di autobus di linea, lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie di voci anche variabili della retribuzione, che assumono siano correlate alla mansione svolta, ed in particolare delle seguenti indennità: 1) le indennità c.d. diarie (ind. diaria c.d.
G 8%, cod. 8201 e ind. diaria c.d. H 16%,cod. 8202); 2) l'indennità di prestazione, cod. 3001; 3) l'indennità turnisti, cod. 3401; 4) trasferta base di linea, 8207; 5) l'indennità, acc. 2016, cod. 8024; 6) l'indennità produttività acc. 2010, cod. 8026; 7) l'indennità di trasferta fuori residenza, cod. 8210 e le indennità trasferte base no sogg.e trasferta base sogg., cod. 8203 e cod. 8204;
8) l'indennità biglietti venduti, cod. 3540; 9) le indennità di nastro >10h, cod.
8403 e indennità nastro >11h, cod. 8404; 10) le indennità int. pasti, 4 cod.
4 9085 e indennità int. pasti 1,5, cod. 9086., 11) indennità reperibilità art 14 dell'accordo integrativo 2007-2010, 12) indennità di chiamata art. 13 dell'accordo integrativo 2007 -2010; di cui ai cedolini paga, tutte non computate ai fini della determinazione della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie. Richiamando a supporto la giurisprudenza della CGUE ed alcune statuizioni di merito e di legittimità, chiedono dunque che – previo accertamento della nullità del CCNL, degli accordi e circolari laddove non prevedono l'inclusione di tali voci nella retribuzione da corrispondere durante le ferie – ATVO sia condannata al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive maturate fino a luglio 2022, quando è entrata in vigore una nuova disciplina contrattual-collettiva.
2. ATVO eccepisce preliminarmente l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. delle pretese azionate in ricorso in riferimento al periodo precedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso e nel merito sostiene che la prolungata inerzia nelle richieste rende evidente la consapevolezza dei ricorrenti dell'infondatezza delle loro pretese, invero contrastanti con le previsioni contrattul-collettive anteriori a luglio 2022, indeterminate e comunque non coerenti con la normativa e giurisprudenza comunitaria.
3. Ciò posto la domanda dei ricorrenti è parzialmente fondata, nei limiti di quanto di seguito chiarito, dovendosi condividere il precedente di questa Sezione.
4. Va preliminarmente rilevato, in relazione alle eccezioni preliminari svolte dalla convenuta, che:
-alcuna acquiescenza può desumersi dalla mancata attivazione dei ricorrenti fino a tempi recenti, non potendo tale condotta ritenersi inequivoca manifestazione della volontà di dismettere un diritto, tanto più alla luce del solo recente orientamento giurisprudenziale a proposito dei limiti alla contrattazione collettiva nella determinazione della retribuzione da corrispondere nei giorni di ferie;
- in punto prescrizione, che parte ricorrente ha limitato le pretese con le decorrenze indicate a pag. 15 del ricorso tenendo conto della non decorrenza del termine prescrizionale durante il rapporto di lavoro dal 18.7.2012, data di
5 entrata in vigore della L. 92/12 che ha ridotto in maniera sostanziale le tutele del personale dipendente anche di aziende di maggiori dimensioni rispetto a quanto prevedeva la L. 300/70 (Cass., 26246/2022). Condividendosi quanto argomentato dalla Corte di Cassazione nel precedente citato, del resto ribadito anche recentemente (cfr. Cass., 18008/24), l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente va dunque rigettata;
5. Nel merito, la questione di causa attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto la contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro dei ricorrenti -
CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori TPL Mobilità, come integrato dalla contrattazione di secondo livello - prevede che essa sia determinata con esclusione di talune voci retributive, alcune fisse ed altre variabili, tra cui quelle individuate in ricorso ovvero: 1) le indennità c.d. diarie (ind. diaria c.d.
G 8%, cod. 8201 e ind. diaria c.d. H 16%,cod. 8202); 2) l'indennità di prestazione, cod. 3001; 3) l'indennità turnisti, cod. 3401; 4) trasferta base di linea, 8207; 5) l'indennità, acc. 2016, cod. 8024; 6) l'indennità produttività acc. 2010, cod. 8026; 7) l'indennità di trasferta fuori residenza, cod. 8210 e le indennità trasferte base no sogg. e trasferta base sogg., cod. 8203 e cod. 8204;
8) l'indennità biglietti venduti, cod. 3540; 9) le indennità di nastro >10h, cod.
8403 e indennità nastro >11h, cod. 8404; 10) le indennità int. pasti, 4 cod.
9085 e indennità int. pasti 1,5, cod. 9086; 11) indennità reperibilità art 14 dell'accordo integrativo 2007-2010; 12) indennità di chiamata art. 13 dell'accordo integrativo 2007 -2010.
6. La tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
6 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”].
7. Ciò, in particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, dei cui approdi fanno il punto due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: «Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_1 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_5 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e
4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli
7 alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_2
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_5 punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robìnson-
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più Per_3 Persona_4 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante
8 le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva
2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia
9 compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_5 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE»
(Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
8. Più di recente sul punto è intervenuta la sentenza della CGUE,
Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ Koch, in cui si legge che è «nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, OF e a., C-
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_6
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non
10 durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre
2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi Per_7 citata)", ed al punto 41 ulteriormente ribadisce: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
9. Pacifico che le sentenze rese dalla CGUE siano vincolanti per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria ivi espressi, ciò che è vieppiù amplificato nel caso di specie considerato che il
D.Lgs. 66/03 è stato introdotto in Italia in attuazione della normativa comunitaria e dunque va interpretato sulla base dell'ordinamento comunitario, ne consegue che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il suo compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
10. E' dunque necessario esaminare singolarmente le voci retributive indicate dai ricorrenti, tenendo presente che parte resistente non ha contestato in maniera specifica quanto dedotto in fatto da parte ricorrente circa le indennità oggetto di ricorso, per verificare se si tratti di voci che contribuiscono a definire la loro «retribuzione ordinaria ai fini di causa» il che, per le voci retributive variabili, sussiste - seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria ed interna - laddove attengano alla loro specifica professionalità e facciano fronte ad un disagio tipico della mansione svolta:
I. indennità c.d. diarie (ind. diaria c.d. G 8%, cod. 8201 e ind. diaria
c.d. H 16%, cod. 8202): si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità dell'8% sulla paga giornaliera all'autista che abbia guidato per
11 oltre 10 ore giornaliere e del 16% all'autista che abbia guidato per oltre 14 ore di nastro.
Reputa il giudicante che la corresponsione di dette indennità essendo riferita unicamente all'impiego del lavoratore nel tempo non sia legata alle caratteristiche qualitative delle mansioni svolte, quanto piuttosto dalla specifica e transitoria organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro ed a sopperire ad un disagio transitorio;
II. indennità di trasferta base di linea, 8207: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di indennità che spetta all'agente impiegato oltre il tempo di turno normale, nelle prestazioni a chiamata, purché nell'ambito delle prestazioni comandate nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 o dalle 18.30 alle 22.00, non abbia un'ora di sosta all'interno delle fasce orarie suddette ed effettui almeno un'ora di lavoro straordinario nelle fasce suddette.
Anche in relazione a detta indennità deve escludersi una stretta correlazione con la professionalità specifica dei ricorrenti e con le caratteristiche qualitative delle mansioni svolte, essendo invece da riferire ad una loro disponibilità ulteriore rispetto al turno prestabilito ed alla specifica e transitoria organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro e ad un loro disagio transitorio;
III. indennità acc. 2016, cod. 8024: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità fissa, del valore di € 27,00, introdotta per tutta la forza lavoro dell'azienda con l'accordo aziendale del 23.2.2016 e poi abrogata con l'accordo aziendale integrativo del 9.4.2019, relativa al compenso per il consumo di pasti nei turni prestati fuori della residenza: come confermato dal testo dell'accordo richiamato (doc. 3 ric. - seconda ipotesi di accordo) risulta che l'indennità in parola è corrisposta in misura fissa mensile per tutta la forza lavoro «indipendentemente dalla qualifica rivestita».
Ne consegue che, se pure non tipica delle mansioni degli autisti di linea, essendo corrisposta in misura fissa per ogni giornata di presenza costituisce voce retributiva che rientra a pieno titolo nella retribuzione ordinaria dei ricorrenti quale un mero incremento stipendiale;
12 IV. l'indennità produttività acc. 2010, cod. 8026: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, un'indennità fissa di € 67,20, erogata per 12 mensilità, relativa alla produttività aziendale.
Anche in relazione a tale indennità valgono le argomentazioni sopra svolte per l'indennità acc. 2016: se pure non tipica delle mansioni degli autisti di linea, essendo corrisposta in misura fissa per ogni giornata di presenza costituisce voce retributiva che rientra a pieno titolo nella retribuzione ordinaria dei ricorrenti quale un mero incremento stipendiale;
V. indennità biglietti venduti, cod. 3540: si tratta di indennità correlata alla vendita di biglietti, riferita agli operatori che guidano lungo le tratte aventi per destinazione l'aeroporto Marco Polo di Venezia.
Trattandosi di indennità che è riferita ad un compito proprio e peculiare degli autisti di linea, quello della vendita di biglietti, deve ritenersi indennità che afferisce alla retribuzione ordinaria a fini di causa;
VI. indennità di trasferta fuori residenza, cod. 8210: secondo quanto dedotto in ricorso si tratta di indennità dovuta agli autisti comandati in servizio in una residenza diversa dalla propria che, dipende dalla presa di servizio in altra località rispetto a quella abituale.
Si tratta dunque di indennità che non è legata in modo specifico alle mansioni proprie dell'autista ma alla mera e transitoria organizzazione lavorativa stabilita dal datore di lavoro, per cui non può considerarsi
«retribuzione ordinaria» dei ricorrenti ai fini di causa;
VII. indennità di nastro >10h, cod. 8403 e indennità nastro >11h, cod.
8404: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di indennità giornaliere spettanti ai dipendenti a titolo di rimborso delle spese di viaggio quando sono comandati di svolgere attività fuori sede – residenza -, ed in particolare comportano il fatto che tale attività di guida si protragga per un certo numero di ore, sottratte al riposo.
Come per le indennità diarie di cui al punto 1), reputa il giudicante che la corresponsione di dette indennità, essendo riferita unicamente all'impiego del lavoratore nel tempo, non sia legata alle caratteristiche qualitative delle
13 mansioni svolte, quanto piuttosto dalla specifica e transitoria organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro ed a sopperire ad un disagio transitorio;
VIII. indennità int. pasti, 4 cod. 9085 ed indennità int. pasti 1,5, cod.
9086: si tratta di importo corrisposto dal datore di lavoro a tutto il personale per fare fronte alle spese di pasto.
Trattandosi di somme corrisposte ai lavoratori per fare fronte a delle loro spese, non vanno computate nella retribuzione ordinaria a fini di causa come argomentato anche sub 7) a proposito dell'indennità rimborso chilometrico;
IX. indennità di prestazione, cod. 3001: si tratta, secondo quanto dedotto in ricorso, di un'indennità c.d. di guida, fissa in busta paga, espressamente connessa con la mansione dell'autista.
Rientra dunque nella retribuzione ordinaria ai fini di causa in quanto riferita esplicitamente alla mansione di guida svolta dai ricorrenti e comunque assegnata per ogni giorno di presenza indipendentemente dalle modalità precise e dagli orari lavorativi e dunque costituente nella sostanza un incremento retributivo.
X. indennità turnisti, cod. 3401: si tratta di indennità connessa all'esigenza di fare fronte al disagio di lavorare in turni e non ad orario fisso.
Anche detta indennità non rientra dunque nella retribuzione ordinaria ai fini di causa in quanto dipende unicamente dall'organizzazione lavorativa datoriale e con essa si intende fare fronte ad un disagio che non è tipico degli autisti sia perché non necessariamente legato a detta mansione sia perché attribuito in generale al personale turnista;
XI. indennità reperibilità: ex art 14 dell'accordo integrativo 2007-2010
(prodotto sub doc. 23), così definita «L'indennità si reperibilità viene confermata quella già concordata nell'accordo integrativo 2003-2006 e per l'officina con le modalità concordate in data 29 settembre 2004, dove il valore attuale è di €. 15,55 (originariamente 15,00 + ISTAT). Il dato continuerà ad essere aggiornato con indice ISTAT-FOI con cadenza biennale dal 1/7/2008».
La reperibilità non attiene a caratteristiche tipiche della mansione degli autisti, ma al modello organizzativo e pertanto non deve essere compresa ai fini in esame;
14 XII. indennità di chiamata: l'art. 13 dell'accordo integrativo 2007 -2010
(prodotto sub doc. 23) prevede che « Nell'area movimento viene confermata l'indennità di chiamata, già concordata nell'accordo integrativo 2003-2006, per quel personale che venga improvvisamente chiamato in servizio e dove il valore economico attuale è pari a € 12,44 (originariamente 12,00 + ISTAT) oltre alla retribuzione giornaliera spettante. Tale indennità è dovuta per chiamata nella fascia oraria dalle 22.00 alle 7.00 e qualora il lavoratore si presenti in servizio. Il dato continuerà ad essere aggiornato con indice ISTAT-
FOI con cadenza biennale dal 1/1/2009. L'indennità di chiamata non è cumulabile con l'indennità di reperibilità». Anche in tal caso ad avviso del giudicante non si tratta di retribuzione afferente alla specifica mansione né allo status dell'autista ma alla organizzazione datoriale e pertanto non va computata ai fini in esame.
11. Accertato dunque, per quanto sopra argomentato, che alcune delle indennità sopra indicate - cioè indennità di prestazione (cod. 3001), indennità acc. 2016 (cod. 8024), indennità produttività acc. 2010 (cod. 8026) ed indennità biglietti venduti (cod. 3540) – sono voci che contribuiscono a determinare la retribuzione destinata a compensare lo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti, quella fin qui individuata quale loro «retribuzione ordinaria ai fini di causa», occorre valutare – seguendo gli insegnamenti della
CGUE e dalla giurisprudenza di legittimità – se il mancato riconoscimento di dette voci ai ricorrenti, durante il periodo feriale garantito a livello comunitario, sia conforme all'ordinamento.
12. Per quanto sopra argomentato e ricavato dalla giurisprudenza comunitaria e della Corte di Cassazione reputa il giudicante che non CP_1 potesse privare i ricorrenti del computo a loro favore, nelle giornate di ferie, delle indennità sopra identificate, pena la violazione del loro diritto alle ferie retribuite. Infatti, una retribuzione inferiore rispetto a quella «ordinaria» è potenzialmente in grado di disincentivare i lavoratori a fruire delle ferie, anche se non si tratta di importi particolarmente significativi in proporzione alla retribuzione annuale. Si rileva a questo proposito, per un verso, che la giurisprudenza citata (CGUE e Corte di Cassazione) fa riferimento al concetto
15 di «potenzialità» quanto alla rilevanza della dissuasività, da valutarsi ex ante, affermando apertamente (cfr. sentenza CGUE, Settima Sezione, del 13.1.2022, resa nella causa C-514/20 DS c/ , già citata) che «gli incentivi a rinunciare Per_8 al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite»; per altro verso va rilevato, in relazione alla fattispecie di causa, che a livello di retribuzione giornaliera e mensile l'importo costituito dalle indennità in parola non è di poco momento, in quanto si tratta di voci con una discreta incidenza sulla retribuzione mensile (come affermato dalla recente
Cass., 14089/24, par. 19, il raffronto va operato rispetto alla retribuzione mensile e non già con quella annuale). Una incidenza che ad avviso del giudicante è tale da poter dissuadere i lavoratori dall'usufruire delle ferie, che pure sono diritto irrinunciabile.
13. Va peraltro precisato che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia per 4 settimane, intese come 28 giorni consecutivi comprensivi dei riposi intermedi. Come è noto infatti ciascun lavoratore può godere di quattro settimane di ferie godendo a seconda della articolazione oraria di 20 giorni
(quando ha una articolazione oraria di 5 gg alla settimana) oppure di 24 giorni
(quando ha una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana) o 22 (con articolazioni orarie per cui i lavoratori svolgono turni che prevedono settimane in cui lavorano 5 giorni e altre in cui lavorano 6). Certo è che il limite di 4 settimane non può corrispondere a 28 giorni, perché nessun lavoratore lavora 7 giorni su 7. Occorre comunque tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli garantiti dalla direttiva comunitaria, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi.
16 14. Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le indennità per cui è causa come corrisposte mese per mese, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso per il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno, nel limite dei giorni di ferie garantiti nell'arco di un periodo continuativo di 28 giorni consecutivi comprensivi dei riposi intermedi, come sopra specificato.
15. Occorre peraltro considerare che parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha esplicitamente limitato la domanda temporalmente, per un verso tenendo conto della prescrizione e per altro verso del sopravvenuto accordo sindacale per il periodo dall'1.7.2022.
16. va quindi condannata a corrispondere ai ricorrenti, nei CP_1 limiti temporali indicati in ricorso che tengono già conto della prescrizione, le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
17. deve anche essere condannata a corrispondere all' CP_1 CP_3
– citata nel presente giudizio – le contribuzioni maturate sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre sanzioni con somme aggiuntive come per legge ( legge 388/2000).
18. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% quali la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018) che ricomprende l'accoglimento parziale della domanda;
per la restante parte vengono poste a carico di e vengono liquidate come in dispositivo CP_1 avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le
17 controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie numerose), dei contrasti giurisprudenziali, oltre al 30% per ogni ricorrente oltre al primo.
19. Compensa tra le altri parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
1) accertato in capo ai ricorrenti, per i periodi indicati in ricorso, il diritto al pagamento per ogni giornata di ferie, nell'ambito di un periodo di 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi come specificato in ricorso, di una retribuzione media comprensiva di indennità di prestazione (cod. 3001), indennità acc. 2016 (cod. 8024), indennità produttività acc. 2010 (cod. 8026), indennità biglietti venduti (cod. 3540), da calcolarsi sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo,
2) Condanna a corrispondere ai ricorrenti le differenze CP_1 retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) Condanna altresì ATVO a corrispondere all' le contribuzioni CP_3 maturate sulle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla notifica del ricorso, oltre sanzioni con somme aggiuntive come per legge
(legge 388/2000).
4) Condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore CP_1 dei ricorrenti che liquida, per tale parte, in € 1.250,00 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto;
compensa la restante parte;
5) Compensa le spese di lite tra le restanti parti.
Venezia, all'udienza del 04/06/2025
Il Giudice
18 Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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