Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 746/2022 R.G., vertente TRA in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante p.t., dott. con sede in Gioia Tauro (RC), Via Parte_2
Angelo Ravano, n. 1, C.F. e P.IV , rappresentata e difesa, anche P.IV_1 disgiuntamente, tra loro dagli Avv.ti Roberta Russo, CF , e Daniele C.F._1 Fumagalli, CF , elettivamente domiciliata in Milano via Agnello n. 12, C.F._2 presso Nctm Studio Legale, fax 02-72551501 – Nctm Studio Legale, all'attenzione degli Avv.ti Roberta Russo e Daniele Fumagalli;
pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, C.F. Controparte_1 C.F._3 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello depositato in data 20.10.2022, la Parte_1 impugnava la sentenza n. 697/2022 pubblicata il 21.04.2022, con cui il Tribunale di Palmi così aveva statuito: “accerta l'obbligo contrattuale della Parte_1 di provvedere al servizio di lavaggio dei dispositivi di protezione individuale forniti e
[...] la condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 552,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno per la causale meglio specificata in parte motiva. Rigetta nel resto. dichiara compensate tra le parti le spese di lite”. Con il proposto gravame la sosteneva l'infondatezza Parte_1 della domanda, chiedendo la riforma della sentenza, con rigetto delle richieste avanzate dal lavoratore. Non si costituiva , del quale del quale con ordinanza del 13.03.2023, Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con le note di trattazione depositate in data 08.05.2025, il difensore dell'appellante ha rappresentato che era stata raggiunta una soluzione bonaria della vertenza, depositando contestualmente il verbale di conciliazione, ed ha chiesto che venisse dichiarata cessata la
materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione, compensando integralmente le spese.
Preso atto della definizione transattiva della vertenza - che ha riguardato anche le spese legali in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di € 250,00 oltre oneri accessori - mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 20.10.2022, nei confronti di , avverso la sentenza n. 697/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 21.04.2022, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti