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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 8/4/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 517/23 proposto avverso la sentenza n.
513/23 emessa dalla Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Locri, depositata in data 24.05.2023 vertente tra
, nato a [...] il [...] ed Parte_1
ivi residente in [...] C.F. elettivamente C.F._1
domiciliato a Locri (RC) in Via Garibaldi n. 234 presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Rodinò;
APPELLANTE e
- CP_1
- APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado conveniva in giudizio l' , Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e, premesso, di aver svolto attività lavorativa presso la Ditta Grafiche Femia S.r.l., quale addetto alla macchina da stampa per 8 ore al giorno, chiedeva di accertare e dichiarare, previo riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate, una inabilità permanente nella misura del 16% o nella misura da accertarsi in corso di causa.
Il Tribunale con la sentenza oggi impugnata accoglieva la domanda riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità totale del 29%, con conseguente rendita vitalizia, a decorrere dalla data della domanda amministrativa ovverosia dall' 11.07.2016; condannava l' al CP_1
pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello Parte_1 chiedendo il pagamento dell'importo di € 4.638,00, posto o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del D.M. n. 147 del
13/08/2022.
Non si è costituito l' per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e l'appellante ha depositato note nel termine fissato.
***
L'appellante ha chiesto la condanna al pagamento di € 4.638,00 in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 per il primo grado ritenendo non corretta la quantificazione fatta dal Tribunale sotto i minimi.
Il gravame è fondato, nei limiti di cui si dirà.
Poiché in considerazione del valore della lite rientrante tra le cause di valore indeterminabile complessità bassa (rientrante nello scaglione da € 5.200,00 a
26.001) in forza del DM 55/2014 e succ. modif. , il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, del 50% dovuta alla semplicità delle questioni trattate - l'importo di € 2.540,00 così come sopra specificato :
€ 460,00 per la fase di studio € 389,00 per la fase introduttiva € 840,00 per la fase istruttoria trattazione ed infine € 851,00 per la fase decisionale.
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 2.540,00
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di per difendersi liquidate come da dispositivo. CP_1
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 1.040) fra le spese liquidate in primo grado €
1.500,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello € 2.540,00 che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM
147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in € 337,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per la semplicità dell'unico motivo di appello per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro e Parte_1 CP_1
avverso la n. 513/2023 emessa e pubblicata in data 24/5/2023 del Tribunale di Locri ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di - in CP_1
complessivi € 2.540,00 oltre spese generali al 15% , IVA e contributi di legge;
2) condanna al pagamento in favore dell' appellante delle spese CP_1
processuali di questo grado, liquidate in € € 337,00 oltre spese generali al
15% IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Salvatore
Rodinò.
Reggio Calabria, 9/4/25
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè ) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)