Articolo 1 della Legge 6 marzo 1953, n. 125
Articolo 2
Versione
9 aprile 1953
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.
Entrata in vigore il 9 aprile 1953