Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano - Palazzo di giustizia.