Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ciccarone e Niccolò Emanuele Onesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Venezia - -OMISSIS-, prot. nr. 62/GAB/2024 (nel mese di marzo 2024, con indicazione del giorno illeggibile), notificato via PEC in data 19.06.2024 dalla Questura di Venezia (prot. 0081499) presso lo studio dell’Avv. -OMISSIS- del Foro di Venezia, ad oggetto respingimento del ricorso gerarchico interposto avverso il provvedimento “foglio di via obbligatorio” n. Div. Crim./2024 M.P. - FVO n. 33/2024 del 02.02.2024, notificato il 03.02.2024, emesso dal Questore di Venezia nei confronti di -OMISSIS-, di ordine “ al Sig. -OMISSIS- […] qualora rintracciato nel Comune di Venezia (VE), di lasciare immediatamente il territorio del medesimo Comune. Allo stesso viene comunque imposto il divieto di far ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di Venezia e relative frazioni per anni 4 (quattro) ”;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi e, in particolare, di quest’ultimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Prefetto di Venezia, notificato il 19 giugno 2024, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dallo stesso soggetto avverso il provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Venezia.
Giova precisare che quest’ultima misura di prevenzione è stata disposta dall’Autorità questorile a seguito del deferimento all’Autorità giudiziaria del signor -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 414 cod. pen. (istigazione a delinquere), dopo che lo stesso, il 28 ottobre 2023, durante una manifestazione “No Vax” tenutasi in Venezia-Mestre, “ esponeva una bandiera del «Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina», organizzazione palestinese rientrante nella lista delle organizzazioni terroristiche riconosciute dall’Unione Europea ”. Oltre a questo episodio, l’Autorità di pubblica sicurezza ha altresì valorizzato gli ulteriori precedenti sia giudiziari sia di polizia iscritti a carico del medesimo soggetto, nonché l’avvenuta emissione di precedenti identiche misure di prevenzione nei suoi riguardi.
In sede decisione sul ricorso gerarchico, il Prefetto di Venezia ha “ ritenuto di concordare con la Questura che il comportamento tenuto dal ricorrente avrebbe potuto indurre qualche partecipante alla manifestazione ad attuare concotte emulative, violente e provocatorie ”, concludendo che “ la gravità delle azioni promosse, unita all’eventualità di contestazioni e dissenso dovute all’esposizione del vessillo «PFLP» ed ai comportamenti posti in essere dal ricorrente in occasioni analoghe, conduca all’individuazione del medesimo quale soggetto riconducibile alla fattispecie di pericolosità generica prevista dalla lett. c) dell’art. 1 D.Lgs. n. 159/2011 ”.
2. Il prevenuto è quindi insorto in questa sede avverso il decreto prefettizio, proponendo un unico motivo di ricorso, così rubricato: “ Violazione e/o erronea e/o falsa applicazione degli artt. 1 c. 1 lett. c) e 2 d.lgs. 159/2011. Eccesso di potere per: difetto e/o carenza di motivazione e/o di istruttoria; mancata e/o erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, sviamento dell’interesse pubblico; contraddittorietà; irragionevolezza; illogicità. Violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990 ”.
Nel dettaglio, l’esponente ha contestato la sussistenza dei presupposti normativi per l’adozione del foglio di via obbligatorio: da un lato, egli non sarebbe ascrivibile alla categoria dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, ex art. 1, comma 1, lett. c) , del d.lgs. n. 159/2011; dall’altro lato, egli non sarebbe un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, ex art. 2 del d.lgs. n. 159/2011. Ciò troverebbe conferma nelle seguenti circostanze fattuali: l’interessato non avrebbe preso parte effettiva alla manifestazione; lo stesso non avrebbe saputo che l’entità nominata sulla bandiera (riportata in acronimo inglese) fosse stata inserita nell’elenco unionale delle organizzazioni terroristiche; la sua condotta non configurerebbe alcuna istigazione a delinquere, né risulterebbe concretamente idonea a offendere o porre in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. In particolare, il ricorrente ha evidenziato, in ordine al requisito della pericolosità sociale, che la valutazione discrezionale dell’Amministrazione dovrebbe fondarsi sull’esistenza, in concreto e non in astratto, di una minaccia effettiva, sufficientemente grave e attuale per l’ordine pubblico, che nel caso di specie non sussisterebbe.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, depositando una relazione sui fatti di causa volta a dimostrare l’infondatezza delle censure avversarie, nonché i documenti valutati in sede di ricorso gerarchico.
4. All’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024, questa Sezione, con ordinanza n. 410/2024 pubblicata in pari data, ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente.
5. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha chiesto, con istanza del 19 marzo 2025, l’autorizzazione alla produzione tardiva di documentazione sopravvenuta ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm. Contestualmente, il ricorrente ha depositato la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, formulata il 4 marzo 2025 in relazione al procedimento penale instaurato nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 414 cod. pen., contestato rispetto al medesimo fatto storico oggetto del foglio di via obbligatorio.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover autorizzare il deposito tardivo della suddetta richiesta di archiviazione: trattasi infatti di un documento sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., inerente ai fatti di causa in quanto relativo alla fattispecie delittuosa citata nel foglio di via obbligatorio, nonché sottoposto al contraddittorio delle parti in sede di udienza pubblica.
8. Nel merito, l’unico, articolato, motivo di ricorso è infondato.
In sostanza, il ricorrente contesta la sua riconducibilità alla categoria soggettiva di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza in concreto di una pericolosità sociale insita nella propria condotta.
È opportuno rammentare che, ai sensi della citata lettera c) , le misure personali di prevenzione si applicano a “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Nello specifico caso del foglio di via obbligatorio, l’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 prescrive che “ qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni ”.
Sul punto, è opportuno precisare – nel solco dell’indirizzo costante della giurisprudenza – che “ le misure personali di prevenzione sono finalizzate a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppongono unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. Trattandosi di una misura di prevenzione e non repressiva, non occorre inoltre la prova dell'avvenuta commissione di reati, bensì una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576; cfr., negli stessi termini, T.A.R. Marche, Sez. I, 27 marzo 2020, n. 199; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 2837).
Pertanto, la sopra esposta disciplina legislativa impone al Questore di accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti in capo al destinatario del foglio di via obbligatorio: ossia che si tratti di un soggetto riconducibile, sulla base di elementi di fatto, a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e che lo stesso risulti socialmente pericoloso. Quanto al requisito della pericolosità sociale, la Corte Costituzionale – nel dichiarare la legittimità dell’analoga misura di prevenzione del DASPO urbano, prevista dagli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14/2017 – ha chiarito che il riferimento alla “ sicurezza ” debba ricondursi alla “ prevenzione dei reati ”, sicché, affinché il provvedimento inibitorio sia legittimamente posto, “ è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati ” (Corte Cost., 25 marzo 2024, n. 47).
8.1. Ciò precisato, deve ritenersi che il decreto prefettizio di reiezione del ricorso gerarchico, qui impugnato, risulti immune dalle censure sollevate dal ricorrente. In specie, il decreto resiste alle doglianze attoree laddove ritiene l’interessato – in forza della condotta posta in essere il 28 ottobre 2023 e dei precedenti, plurimi pregiudizi di polizia – persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, nonché persona pericolosa in quanto incline a commettere ulteriori fatti illeciti di rilievo penale. Non v’è quindi alcun difetto di istruttoria, né alcuna illogicità o irragionevolezza nella conclusione a cui perviene il Prefetto di Venezia, secondo cui “ le condotte illecite promosse dal ricorrente risultano indicative di ostilità ed insofferenza verso la Pubblica Autorità, dimostrando incuranza delle conseguenze dei propri comportamenti verso l’ordine e la sicurezza pubblica ”.
8.2. Con riguardo all’appartenenza alla categoria soggettiva di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, deve evidenziarsi – come peraltro precisato sia nel decreto impugnato, sia nel foglio di via obbligatorio – che l’odierno ricorrente è risultato destinatario, nel periodo dal 2001 al 2023, di plurime segnalazioni di polizia concernenti fatti delittuosi offensivi della sicurezza e dell’ordine pubblico. Trattasi di un’ampia serie di denunce, avente ad oggetto azioni spesso reiterate, che risulta senz’altro idonea a delineare la propensione del soggetto al compimento di azioni antigiuridiche, volte a perturbare la pacifica convivenza tra i consociati.
In particolare, le numerose segnalazioni presenti nelle banche dati di polizia riguardano i fatti di: danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, minaccia, porto abusivo di armi, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo, violazione delle disposizioni su riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, invasione di terreni o edifici.
A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente è stato attinto da due precedenti fogli di via obbligatori: l’uno dal Comune di Venezia per tre anni, emesso il 3 maggio 2016 dal Questore di Venezia, in seguito alla partecipazione a una manifestazione non autorizzata durante la quale venivano scanditi slogan offensivi contro le istituzioni e, in particolare, contro le forze dell’ordine e le forze armate; l’altro dal Comune di Rovereto per tre anni, emesso dal Questore di Trento e notificato il 31 maggio 2010.
È opportuno sottolineare come il precedente foglio di via dal Comune di Venezia riguardi un’azione assimilabile a quella compiuta dal ricorrente il 28 ottobre 2023: il che è dirimente per evidenziarne la propensione a commettere illeciti offensivi per la sicurezza pubblica.
Del resto, deve precisarsi che l’emissione del foglio di via obbligatorio può prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale dell’interessato e finanche dall’esistenza di fatti configurabili come reati, dato che il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 ottobre 2024, n. 2753; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6 maggio 2024, n. 1646; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 13 novembre 2023, n. 2648).
8.3. Con specifico riferimento alla pericolosità della condotta contestata, deve sottolinearsi che detto requisito afferisce a una valutazione di natura prognostica, volta a subordinare l’adozione della misura al rischio che dalla stessa condotta possa derivare un pericolo – necessariamente attuale, in coerenza con le finalità precauzionali e preventive del foglio di via obbligatorio – per la sicurezza pubblica, inteso come rischio concreto di commissione di reati.
Come anticipato, la misura di prevenzione è stata emessa dopo che il ricorrente ha partecipato, il 28 ottobre 2023, a una manifestazione pubblica esponendo una bandiera con la sigla “PFLP”, corrispondente all’acronimo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, rientrante nella lista delle organizzazioni terroristiche stilata dall’Unione Europea (Regolamento di esecuzione UE 2022/147 del Consiglio del 3 febbraio 2022).
A prescindere dall’inserimento di questa organizzazione nella predetta lista – di per sé avente valore prescrittivo solo ai fini del congelamento dei beni degli associati, in forza del Regolamento CE n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 –, il dato incontestabile è che la stessa organizzazione si sia contraddistinta per il suo coinvolgimento in atti di terrorismo. In sostanza, nel caso di specie non rileva tanto l’inserimento del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina nella predetta lista, quanto le ragioni che hanno condotto le istituzioni eurounitarie a classificare quel gruppo come organizzazione terroristica, al pari, inter alia , della Brigata dei martiri di Al-Aqsa, di Hamas e della Jihad islamica palestinese: ragioni che attengono al compimento di atti di terrorismo da parte dei relativi consociati.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l’esposizione, nell’ambito di una manifestazione pubblica, di una bandiera riconducibile a un’organizzazione terroristica possa costituire un pericolo concreto per la sicurezza pubblica: e ciò indipendentemente dalla dedotta scarsa diffusione della conoscenza di detta organizzazione nel pubblico generalista. A tal riguardo, deve precisarsi che l’esposizione di un’insegna riconducibile a un gruppo terroristico costituisce un messaggio esplicito di adesione o comunque di vicinanza all’azione violenta per cui l’entità si caratterizza, con il rischio, da un alto, di creare proselitismo e, dall’altro lato, di aggregare altri soggetti portatori della medesima ideologia, inducendoli ad assumere un’esposizione pubblica. Donde l’evidente pericolo di conseguenti azioni illecite assunte per garantire gli interessi dell’organizzazione.
In ogni caso, sia il Questore nel foglio di via obbligatorio, sia il Prefetto nel decreto di reiezione del ricorso gerarchico, hanno valorizzato, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura di prevenzione, non solo la condotta tenuta il 28 ottobre 2023, ma anche i plurimi precedenti di polizia del soggetto, la cui commissione non è stata dallo stesso specificamente contestata nelle proprie difese: elementi di fatto che, se analizzati nel complesso, assumono indubbia rilevanza nel tratteggiarne la personalità come incline a vulnerare l’ordine pubblico, attraverso la commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
D’altra parte, è ragionevole dedurre che il ricorrente non fosse ignaro della natura terroristica del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina dalla circostanza che egli non sia nuovo a partecipare a manifestazioni pubbliche con l’intento di contestare i principi democratici: circostanza comprovata – per richiamare i fatti citati nel provvedimenti impugnato, non contestati dall’esponente – dalla sua “ assidua presenza in cortei di contestazione a carattere antisistemico ”, oltreché dall’essersi reso “ responsabile di numerosi imbrattamenti nel capoluogo di Venezia, effettuati con vernice spray, il cui contenuto ha sempre ricalcato connotati antisociali e di appoggio a soggetti anarco-insurrezionalisti condannati per gravi fatti di reato nonché in detenzione in regime di 41 bis ”.
Sicché deve concludersi che la condotta contestata al ricorrente fosse concretamente idonea a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
9. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.