TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 01/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2888/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ARNAUDO CARLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
GIRAUDO MICHELA e l'Avv. RUSSO PAOLO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto:
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in REVELLO il 17/05/1992, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte
II, Serie A, dell'anno 1992; che in corso di matrimonio i coniugi hanno adottato la figlia nata a [...] il Per_1
15.12.2000; che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 5.12.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 2.7.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della moglie.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/05/1992 in REVELLO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di REVELLO al N. 8, parte II Serie A, anno 1992, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5 A) Casa familiare
A.1) i coniugi vivranno separati e, precisamente, la OR vivrà in un appartamento in Pt_1
Cuneo, Corso Francia 12/C, che conduce in locazione, e nel quale lei e la figlia si sono già Per_1
trasferite e risiedono. La medesima ha già prelevato dalla casa familiare i propri effetti personali ed i beni e mobili di sua spettanza concordati con il marito. Il SI , al momento, manterrà la CP_1
residenza in Cuneo, Via Aldo Viglione n. 48, ma vivrà in Cervasca (CN), Via Vignolo n. 6;
A.2) tenuto conto del trasferimento della OR insieme alla figlia in appartamento dalla Pt_1
stessa condotto in locazione, con conseguente liberazione della casa familiare nella disponibilità del marito, nonché in considerazione delle condizioni reddituali dei coniugi, il SI si impegna CP_1
a versare alla OR , al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la somma una Pt_1 tantum di € 80.000,00 (ottanta-mila/00), mediante assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a emesso dall'Istituto di credito Intesa San Paolo, in data 4/11/2024, portante il nu- Parte_1
mero 3306733486-04;
B) Collocamento e modalità di visita della figlia Per_1
B.1) la figlia non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre Per_1
nella sua nuova abitazione ed ivi manterrà la residenza in Cuneo, Corso Francia 12/C, salvo trasferirsi e/o pernottare in Pavia per motivi di studio, ivi frequentando l'università;
B.2) potrà vedere il padre o andare ogni volta che vorrà presso la sua abitazione, di cui il Per_1
medesimo le fornirà le chiavi, in base ad accordi che, di volta in volta, assume-ranno direttamente tra di loro;
C) Mantenimento di e spese straordinarie Per_1
C.1) il SI avrà l'obbligo di corrispondere in favore della OR , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla OR entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, Pt_1 sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
C.2) le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 60% a carico del padre SI , e per il 40% a carico CP_1 della madre OR . Si precisa sin d'ora, in ogni caso, che vi è preventivo accordo dei Pt_1
genitori sulle seguenti spese straordinarie da dividersi come sopra indicato: scolastiche universitarie di ogni tipo per pernottamenti fuori sede, corrispondenti trasporti e pasti fuori sede, tasse universitarie e spese per libri, spese per alimentazione gluten free di e relativi farmaci, spese per la psicologa Per_1
pagina 3 di 5 e la fisioterapia (già in corso da tempo) e per benzina per gli spostamenti non abituali, oltre per il resto, all'applicazione del Protocollo di Torino del 15.03.2016 (doc. 9). Ciascun genitore si impegna, pertanto, sin d'ora, a rifondere l'altro genitore per dette spese straordinarie, eventualmente anticipate e nella misura qui concordata entro cinque giorni dalla richiesta documentata;
C.3) le parti precisano infine che, in ragione della collocazione prevalente di presso la madre, Per_1 quest'ultima percepirà eventuali prestazioni economiche che dovessero essere accordate dallo Stato in relazione alla genitorialità ed il SI esprime, sin d'ora, il suo consenso alla percezione, in CP_1
via esclusiva, da parte della OR di tali prestazioni. Pt_1
D) Ulteriori pattuizioni
D.1) il SI si impegna a corrispondere direttamente alla figlia la somma settimanale di € CP_1
30,00 (trenta/00) che verserà sul conto corrente o satispay o con altra forma di pagamento elettronico intestato a entro il primo giorno di ciascuna settimana, somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a far luogo della data del deposito del presente ricorso, sino all'indipendenza economica della stessa;
D.2) inoltre, poiché è già in corso un piano di accumulo in favore della figlia per il quale Per_1
entrambi i genitori corrispondono una somma mensile sullo specifico P.A.C., entrambi i ricorrenti si impegnano a continuare il relativo versamento e, precisamente, il SI verserà CP_1 mensilmente sul P.A.C. di la somma di € 75,00 (settan-tacinque/00) e la OR la Per_1 Pt_1 somma mensile di € 25,00 (venticinque/00);
D.3) le parti convengono che il GA , di proprietà di rimarrà a vivere con la stessa, ma Per_2 Per_1
il SI ne sosterrà integralmente le relative spese;
CP_1
D.4) ferme restando le promesse vicendevolmente formulate in relazione all'integrale adempimento delle pattuizioni che precedono, le parti danno atto di non doversi nulla reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento, essendo esse economicamente indipendenti, di aver regolato l'insieme dei loro rapporti e, pertanto, con la avvenuta consegna alla OR dell'assegno circolare di cui Pt_1
al precedente punto A2), dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, in ogni caso, di rinunciare reciprocamente ad ogni altra e diversa rivendicazione.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REVELLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
pagina 4 di 5 Così deciso in Cuneo, in data 07/08/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott. Rodolfo MAGRÌ Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2888/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ARNAUDO CARLA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
GIRAUDO MICHELA e l'Avv. RUSSO PAOLO che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_2
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 CP_1
esposto:
pagina 1 di 5 di aver contratto matrimonio concordatario in REVELLO il 17/05/1992, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte
II, Serie A, dell'anno 1992; che in corso di matrimonio i coniugi hanno adottato la figlia nata a [...] il Per_1
15.12.2000; che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 5.12.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 2.7.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della moglie.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
17/05/1992 in REVELLO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di REVELLO al N. 8, parte II Serie A, anno 1992, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 5 A) Casa familiare
A.1) i coniugi vivranno separati e, precisamente, la OR vivrà in un appartamento in Pt_1
Cuneo, Corso Francia 12/C, che conduce in locazione, e nel quale lei e la figlia si sono già Per_1
trasferite e risiedono. La medesima ha già prelevato dalla casa familiare i propri effetti personali ed i beni e mobili di sua spettanza concordati con il marito. Il SI , al momento, manterrà la CP_1
residenza in Cuneo, Via Aldo Viglione n. 48, ma vivrà in Cervasca (CN), Via Vignolo n. 6;
A.2) tenuto conto del trasferimento della OR insieme alla figlia in appartamento dalla Pt_1
stessa condotto in locazione, con conseguente liberazione della casa familiare nella disponibilità del marito, nonché in considerazione delle condizioni reddituali dei coniugi, il SI si impegna CP_1
a versare alla OR , al momento della sottoscrizione del presente ricorso, la somma una Pt_1 tantum di € 80.000,00 (ottanta-mila/00), mediante assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a emesso dall'Istituto di credito Intesa San Paolo, in data 4/11/2024, portante il nu- Parte_1
mero 3306733486-04;
B) Collocamento e modalità di visita della figlia Per_1
B.1) la figlia non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre Per_1
nella sua nuova abitazione ed ivi manterrà la residenza in Cuneo, Corso Francia 12/C, salvo trasferirsi e/o pernottare in Pavia per motivi di studio, ivi frequentando l'università;
B.2) potrà vedere il padre o andare ogni volta che vorrà presso la sua abitazione, di cui il Per_1
medesimo le fornirà le chiavi, in base ad accordi che, di volta in volta, assume-ranno direttamente tra di loro;
C) Mantenimento di e spese straordinarie Per_1
C.1) il SI avrà l'obbligo di corrispondere in favore della OR , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo perequativo per il mantenimento della figlia la somma mensile di € 450,00 Per_1
(quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla OR entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, Pt_1 sino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
C.2) le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 60% a carico del padre SI , e per il 40% a carico CP_1 della madre OR . Si precisa sin d'ora, in ogni caso, che vi è preventivo accordo dei Pt_1
genitori sulle seguenti spese straordinarie da dividersi come sopra indicato: scolastiche universitarie di ogni tipo per pernottamenti fuori sede, corrispondenti trasporti e pasti fuori sede, tasse universitarie e spese per libri, spese per alimentazione gluten free di e relativi farmaci, spese per la psicologa Per_1
pagina 3 di 5 e la fisioterapia (già in corso da tempo) e per benzina per gli spostamenti non abituali, oltre per il resto, all'applicazione del Protocollo di Torino del 15.03.2016 (doc. 9). Ciascun genitore si impegna, pertanto, sin d'ora, a rifondere l'altro genitore per dette spese straordinarie, eventualmente anticipate e nella misura qui concordata entro cinque giorni dalla richiesta documentata;
C.3) le parti precisano infine che, in ragione della collocazione prevalente di presso la madre, Per_1 quest'ultima percepirà eventuali prestazioni economiche che dovessero essere accordate dallo Stato in relazione alla genitorialità ed il SI esprime, sin d'ora, il suo consenso alla percezione, in CP_1
via esclusiva, da parte della OR di tali prestazioni. Pt_1
D) Ulteriori pattuizioni
D.1) il SI si impegna a corrispondere direttamente alla figlia la somma settimanale di € CP_1
30,00 (trenta/00) che verserà sul conto corrente o satispay o con altra forma di pagamento elettronico intestato a entro il primo giorno di ciascuna settimana, somma rivalutabile Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT a far luogo della data del deposito del presente ricorso, sino all'indipendenza economica della stessa;
D.2) inoltre, poiché è già in corso un piano di accumulo in favore della figlia per il quale Per_1
entrambi i genitori corrispondono una somma mensile sullo specifico P.A.C., entrambi i ricorrenti si impegnano a continuare il relativo versamento e, precisamente, il SI verserà CP_1 mensilmente sul P.A.C. di la somma di € 75,00 (settan-tacinque/00) e la OR la Per_1 Pt_1 somma mensile di € 25,00 (venticinque/00);
D.3) le parti convengono che il GA , di proprietà di rimarrà a vivere con la stessa, ma Per_2 Per_1
il SI ne sosterrà integralmente le relative spese;
CP_1
D.4) ferme restando le promesse vicendevolmente formulate in relazione all'integrale adempimento delle pattuizioni che precedono, le parti danno atto di non doversi nulla reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento, essendo esse economicamente indipendenti, di aver regolato l'insieme dei loro rapporti e, pertanto, con la avvenuta consegna alla OR dell'assegno circolare di cui Pt_1
al precedente punto A2), dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, in ogni caso, di rinunciare reciprocamente ad ogni altra e diversa rivendicazione.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REVELLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
pagina 4 di 5 Così deciso in Cuneo, in data 07/08/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5