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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1478 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Restaino giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria,
[...]
in virtù di atto per Notar in Milano, in data Controparte_2 Persona_1
09.08.2022, Rep. 55.550 Racc. 25.804, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Bucciarelli giusta procura allegata al precetto
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 22.3.2024 Parte_1
per il pagamento della somma di € 59.385,58, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar del 9.1.2007, rep. n. 57203. Per_2
Parte opponente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva di la carenza CP_1
di legittimazione passiva di . Parte_1
1 Legittimazione attiva di CP_1
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di per mancata titolarità del credito azionato. CP_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di CP_1 La titolarità del credito oggetto di causa in capo ad deriva da una scissione CP_1
parziale di con atto a rogito notaio Controparte_3
dott. di del 15.11.2020, rep. n. 39.399 racc. n. 20.019 (cfr. Persona_3 CP_3
documento 4 prodotto da parte opposta).
Di tale operazione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151 (doc. 5 prodotto da parte opposta).
2 Legittimazione passiva di Pace Vita
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la propria carenza legittimazione passiva per sopravvenuto accollo.
Tale contestazione è infondata
Il precetto è basato su contratto di mutuo fondiario per notar del 09.01.2007, Per_2
rep. n. 57203 racc. n. 14262, con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha concesso a e un mutuo fondiario dell'importo di € 80.000.00. Parte_2 Parte_1
Quindi mutuatari e coobbligati in solido sono e . Parte_2 Parte_1
Parte opponente deduce di non essere legittimata passiva perché in sede di omologa della separazione il si era accollato per intero il pagamento delle rate residue Pt_2
del mutuo, con conseguente liberazione della Pace.
Dal verbale dell'udienza presidenziale di comparizione coniugi del 09.06.2015, risulta che il dichiarava “di accollarsi il pagamento delle rate residue del mutuo Pt_2
di credito fondiario contratto congiuntamente dai coniugi con il Monte Paschi di
Siena spa (contratto per notaio Rep. Nr. 57203/14262 del 09.01.2007, Per_2
registrato in Potenza il 10.01.2007 al nr. 90/1E) e garantito da ipoteca sull'abitazione di proprietà di sita in Potenza alla c.da Poggio Cavallo Parte_1
114”.
Orbene si tratta di un accollo interno fra accollante ed accollato che non produce alcun effetto nei confronti del terzo;
tale negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.
Pertanto, l'opposizione va rigettata. Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2.
Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1478 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 20 febbraio 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Restaino giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria,
[...]
in virtù di atto per Notar in Milano, in data Controparte_2 Persona_1
09.08.2022, Rep. 55.550 Racc. 25.804, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Bucciarelli giusta procura allegata al precetto
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 22.3.2024 Parte_1
per il pagamento della somma di € 59.385,58, in virtù di contratto di mutuo fondiario per notar del 9.1.2007, rep. n. 57203. Per_2
Parte opponente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva di la carenza CP_1
di legittimazione passiva di . Parte_1
1 Legittimazione attiva di CP_1
Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di per mancata titolarità del credito azionato. CP_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di CP_1 La titolarità del credito oggetto di causa in capo ad deriva da una scissione CP_1
parziale di con atto a rogito notaio Controparte_3
dott. di del 15.11.2020, rep. n. 39.399 racc. n. 20.019 (cfr. Persona_3 CP_3
documento 4 prodotto da parte opposta).
Di tale operazione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n.
151 (doc. 5 prodotto da parte opposta).
2 Legittimazione passiva di Pace Vita
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la propria carenza legittimazione passiva per sopravvenuto accollo.
Tale contestazione è infondata
Il precetto è basato su contratto di mutuo fondiario per notar del 09.01.2007, Per_2
rep. n. 57203 racc. n. 14262, con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha concesso a e un mutuo fondiario dell'importo di € 80.000.00. Parte_2 Parte_1
Quindi mutuatari e coobbligati in solido sono e . Parte_2 Parte_1
Parte opponente deduce di non essere legittimata passiva perché in sede di omologa della separazione il si era accollato per intero il pagamento delle rate residue Pt_2
del mutuo, con conseguente liberazione della Pace.
Dal verbale dell'udienza presidenziale di comparizione coniugi del 09.06.2015, risulta che il dichiarava “di accollarsi il pagamento delle rate residue del mutuo Pt_2
di credito fondiario contratto congiuntamente dai coniugi con il Monte Paschi di
Siena spa (contratto per notaio Rep. Nr. 57203/14262 del 09.01.2007, Per_2
registrato in Potenza il 10.01.2007 al nr. 90/1E) e garantito da ipoteca sull'abitazione di proprietà di sita in Potenza alla c.da Poggio Cavallo Parte_1
114”.
Orbene si tratta di un accollo interno fra accollante ed accollato che non produce alcun effetto nei confronti del terzo;
tale negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.
Pertanto, l'opposizione va rigettata. Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2.
Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da €
52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 10 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo