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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6917 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1681/2025 RG
TRA
, n. q di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
[...]
E
Il CP_1
Funzionario Dott.ssa FLAVIO VENTURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 17/01/2025, e n. q. Parte_1 Pt_2 di eredi di hanno convenuto in giudizio l' per la condanna Parte_3 CP_1 dell'Istituto alla erogazione dei ratei alla prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa intervenuto inter partes, dalla data della domanda amministrativa del 24.10.2022 al decesso della dante causa del 2.7.2023, oltre interessi al saldo. Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa e di aver trasmesso il Mod. AP70 all' al fine di comprovare i requisiti socio economici (come da allegato 3, al CP_2 ricorso).
L' si è costituito rilevando di aver posto in pagamento la prestazione, come da CP_2 documentazione attestante la liquidazione in data 20 marzo 2025, concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti.
Va premesso che appare incontestata e comprovata la liquidazione delle prestazione richiesta e, quindi, la sopravvenuta eliminazione della ragione del contendere delle parti;
non residua pertanto alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire, ed a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto).
Residua la questione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico dell' il CP_2 quale con il ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.864,00 da distrarre.
Roma lì, 13/06/2025 Il Giudice