Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
TOMMASO BURATTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lido di
Camaiore (LU), via Montecastrese n.9, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
VALENTINA DOLCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bergamo (BG),
Passaggio Don Seghezzi n.2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Cosimo Consigli sarà assegnato a entrambi i genitori con collocazione formale e prevalente presso la madre.
2. La casa familiare, di proprietà dei genitori di , verrà assegnata alla madre, che Parte_1 continuerà a risiedervi insieme al minore.
3. Il padre verserà direttamente alla madre in favore del figlio a titolo di mantenimento mensile:
- la somma di Euro 350,00, a partire dal mese di settembre 2024 fino al mese di inizio della scuola elementare escluso, eccetto i mesi di luglio e agosto di ogni anno, ricompreso in tale periodo, in cui
1
- la somma di Euro 300,00, a partire dal mese di inizio della scuola elementare fino alla maggiore età e autosufficienza.
- In caso di stabile trasferimento del padre - di fatto o di diritto dall'attuale residenza ad altro luogo, che dista dall'abitazione familiare di sita in Pietrasanta (LU), una distanza stradale Pt_3 superiore ai 250 km, il mantenimento mensile, a partire dal mese di trasferimento effettivo fino al mese di inizio della scuola elementare (escluso), sarà di Euro 400,00 mentre, a partire dal mese di inizio della scuola elementare fino alla maggiore età e autosufficienza economica, sarà di Euro
350,00. Le cifre sopra indicate saranno oggetto di rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data di emissione della sentenza.
4. Le spese straordinarie saranno a carico per la metà ciascuno secondo le regole e specificazioni del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lucca (doc. 4) a eccezione e/o precisazione delle seguenti voci, che resteranno sempre suddivise per la metà ciascuno ma seguiranno il regime convenuto dai ricorrenti: 1) le spese per il pediatra e l'osteopata privati saranno da intendersi quali spese straordinarie da non concordare previamente;
2) tutte le spese sanitarie presso medici privati in generale (eccetto la disciplina specifica per il pediatra e l'osteopata) saranno da intendersi straordinarie da non concordare previamente qualora il non consenta di effettuare la CP_1 visita/l'accertamento o qualsivoglia attività entro quindici giorni dalla richiesta, fatta salva l'esigenza di condividere la scelta del professionista. I genitori, in caso di disaccordo nella scelta in questione, individueranno obbligatoriamente il medico privato a cui rivolgersi a turnazione, partendo, quindi, con la madre;
3) le spese per tutte le rette, le tasse, le imposte, i canoni in genere e i tributi scolastici saranno da intendersi straordinarie da non concordare previamente laddove relative ad istituti pubblici, come da protocollo;
4) nel caso di trasferimento del padre - di fatto o di diritto – dall'attuale residenza ad altro luogo, che dista dall'abitazione familiare di sita in Pt_3
Pietrasanta (LU), una distanza stradale superiore ai 250 km e sino all'età di frequentazione della scuola secondaria di primo grado del figlio alla madre sarà data la facoltà di attivare il Pt_3 servizio di prolungamento pre o post scuola e i correlativi costi (tra cui la mensa) presso l'istituto scolastico già scelto dai genitori, previa mera comunicazione al padre con spesa da dividersi al 50% cad.; 5) nell'ipotesi in cui non sia attivabile l'opzione precedente, sempre in caso di trasferimento del padre in luogo alla distanza sopra citata e sino all'età di frequentazione della scuola secondaria di primo grado del figlio in caso di giustificato motivo la madre avrà la facoltà,solo Pt_3 nell'ipotesi in cui non riesca a reperire la disponibilità di un familiare di entrambi i genitori/ persona di fiducia della madre, di richiedere l'assistenza di una baby sitter per un monte ore mensili non superiore a 14 per un importo massimo di spesa oraria pari ad euro 15, da documentarsi anche senza ricevuta fiscale con semplice prova del servizio espletato, e tale spesa sarà da intendersi straordinaria da non concordare previamente, a carico delle parti al 50% cad.
5. L'assegno unico verrà sempre percepito per intero dalla madre e il padre si impegna a fare tutto quanto necessario (fornire documenti, apporre firme, recarsi personalmente a richiesta presso gli uffici adibiti ecc.) per consentire a questa il rinnovo ovvero ogni altra necessità.
6. Il diritto di visita del minore sarà modulato in base a quattro diverse fasce temporali, così rappresentate:
- 1) da oggi sino a settembre 2026 compreso: durante la settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì e il martedì, dal dopo scuola fino alle 20:30, dopo cena per le settimane in cui il weekend sarà
2 di spettanza del padre, mentre il martedì ed il mercoledì – medesimi orari indicati- per le settimane in cui il weekend non sarà di spettanza del padre;
il fine settimana il sabato dalle 9:00 alle 20:30- dopo cena (nella prima settimana), la domenica dalle 09:00 alle 20:30- dopo cena (nella terza settimana); la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati;
-2) da ottobre 2026 sino al mese di inizio della scuola elementare compreso: durante la settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì e il martedì, dal dopo scuola fino alle 20:30 dopo cena, per le settimane in cui il weekend sarà di spettanza del padre;
mentre il martedì ed il mercoledì – medesimi orari indicati- per le settimane in cui il weekend non sarà di spettanza del padre;
il fine settimana nella prima e nella terza settimana il sabato, dalle 9:00, con pernottamento, fino alla domenica alle
20:30, dopo cena;
la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati;
-3) dal mese successivo a quello di inizio della scuola elementare sino al mese di inizio della scuola media compreso: durante la settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì, dal dopo scuola, con pernottamento, fino al martedì alle 21:00, dopo cena, per le settimane in cui il weekend sarà di spettanza del padre, mentre il martedì ed il mercoledì – medesimi orari indicati- per le settimane in cui il weekend non sarà di spettanza del padre;
per la prima e la terza settimana del mese anche il venerdi, dalle ore 19:30, con pernottamento, il sabato, con pernottamento, fino alla domenica alle
20:30, dopo cena;
la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati;
-4) dal mese successivo a quello di inizio della scuola media sino al compimento della maggiore età: durante la settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì, dal dopo scuola, con pernottamento, fino al martedì alle 21:00, dopo cena, per le settimane in cui il weekend sarà di spettanza del padre, mentre il martedì ed il mercoledì – medesimi orari indicati- per le settimane in cui il weekend non sarà di spettanza del padre;
per il fine settimana, a weekend alterni, dal venerdì, dal dopo scuola, con pernottamento, fino alla domenica alle 20:30, dopo cena;
la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati. In caso di stabile trasferimento del padre - di fatto o di diritto - dall'attuale residenza ad altro luogo, che dista dall'abitazione familiare di sita in Pt_3
Pietrasanta (LU), una distanza stradale superiore ai 250 km, il calendario sopra indicato subirà le seguenti modifiche:
-nelle ipotesi n. 1): nella prima e nella terza settimana del mese: il padre terrà con sé il figlio il sabato dalle 9:00 fino alla domenica alle 20:30, dopo cena;
la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati;
- nelle ipotesi nn. 2), 3) e 4): nella prima e nella terza settimana del mese: il padre terrà con sé il figlio il venerdì, dal dopo scuola, con pernottamento, fino alla domenica alle 20:30, dopo cena;
la madre terrà con sé il figlio in tutti i momenti sopra non elencati. I suddetti calendari vengono applicati sempre (nelle ipotesi previste), salvo diversi accordi intercorsi preventivamente e congiuntamente tra i due genitori.
Resta inteso che ogni eventuale richiesta di cambio di fine settimana oppure di giorni infrasettimanali con riduzione, aumento o modifica dei giorni di visita di rispetto al calendario ordinario Pt_3 dovranno essere sempre concordati da entrambi i genitori senza coinvolgimento del figlio e con congruo preavviso.
7. Relativamente alle festività natalizie e pasquali:
a) Per l'anno 2024 nelle festività natalizie starà: con il padre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del 24 dicembre e Pt_3
3 con la madre a seguire;
con la madre fino alle ore 17:00 del 25 dicembre e con il padre a seguire fino alle ore 21:00; con il padre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 31 dicembre e con la madre a seguire;
con il padre dalle ore 09:00 alle ore 20:30 del 6 gennaio 2025 e con la madre a seguire.
b) Da gennaio 2025 fino a settembre 2026 (inizio scuola materna):
- Relativamente alle festività pasquali 2025, starà: con la madre fino alle ore 17:00 del Pt_3 giorno di Pasqua e a seguire con il padre fino alle ore 22; con il padre (salvo diverso accordo tra le parti) per il Lunedì dell'Angelo fino alle ore 21;
- Relativamente alle festività natalizie 2025, starà: con il padre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Pt_3 del 24 dicembre e con la madre a seguire;
con la madre fino alle ore 17:00 del 25 dicembre e con il padre a seguire fino alle ore 21:00; con il padre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 31 dicembre e con la madre a seguire;
con il padre dalle ore 09:00 alle ore 20:30 del 6 gennaio 2026 e con la madre a seguire. - Relativamente alle festività pasquali 2026, starà con il padre dalle ore Pt_3
9:30 del giorno di Pasqua con pernottamento sino alle ore 9:00 del giorno seguente (Lunedì dell'Angelo), a seguire con la madre.
c) Dall'inizio della scuola materna (settembre 2026)
- durante le festività natalizie del 2026, starà: con ciascun genitore per tre notti, anche non Pt_3 consecutive, da concordare entro il 30 novembre, nel periodo che va dal 23 dicembre al 7 gennaio, eccetto i giorni festivi, che seguiranno il seguente ordine: con la madre dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del 24 dicembre e con il padre a seguire;
con la madre dalle ore 09:00 fino alle ore 17:00 del 25 dicembre e con il padre a seguire;
con il padre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 31 dicembre e con la madre a seguire;
il 6 gennaio ad anni alterni per l'intera giornata fino alle 20:30;
- durante le festività pasquali del 2027, seguirà calendario alternato rispetto alle festività 2026; d)
Dalla scuola elementare in poi
- A partire dalle festività natalizie del 2027 in poi, starà: con ciascun genitore per cinque Pt_3 notti, anche non consecutive, da concordare entro il 30 novembre, nel periodo che va dal 23 dicembre al 7 gennaio, eccetto i giorni festivi, che seguiranno il seguente ordine: 24 e 25 alternati, 31 dicembre e 6 gennaio alternati annualmente;
L'anno in cui il padre avrà con sé il figlio la notte del 31 dicembre, riporterà questi, se previsto da calendario, dall'altro genitore non prima delle ore 17 del
1 gennaio. A partire dalle festività pasquali del 2028 in poi, starà: con ciascun genitore Pt_3 secondo il criterio dell'alternanza per Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo. Varrà il principio per cui, nell'anno in cui il minore starà con il padre il giorno di Pasqua, festeggerà con la madre il 25
Dicembre e così in via alternata annuale.
8. Relativamente alle vacanze estive: nell'estate 2025, il padre potrà organizzare fino al massimo di tre fine settimana con una notte di pernottamento ciascuno accordandosi preventivamente con la madre. La madre potrà, invece, organizzare con fino a due settimane, anche non consecutive. Pt_3
Il calendario delle vacanze dovrà comunicarsi anticipatamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni. A partire dall'estate 2026, il padre potrà organizzare con una settimana di vacanza, la madre potrà, invece, organizzare con Pt_3 Pt_3 fino a due settimane, anche non consecutive. Il calendario delle vacanze dovrà comunicarsi anticipatamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, con priorità di scelta ad anni alterni. A partire dall'estate di inizio delle scuole elementari (anno 2029) in poi, entrambi i genitori potranno organizzare rispettivamente fino a due settimane, anche non consecutive, di vacanza con
4 da concordarsi e comunicarsi anticipatamente all'altro entro il 30 aprile di ogni anno, con Pt_3 priorità di scelta ad anni alterni.
9. Nel periodo di spettanza reciproca il minore potrà trascorre del tempo anche con i nonni. I genitori si impegnano a curare autonomamente e singolarmente il rapporto e le frequentazioni tra il figlio e i rispettivi nonni. Nel caso di trasferimento del padre, di fatto o di diritto dall'attuale residenza ad altro luogo che dista dall'abitazione familiare di sita in Pietrasanta (LU) una distanza Pt_3 stradale superiore ai 250 km, il padre si impegna a rendere disponibile la nonna paterna per tenere il nipote una mezza giornata a settimana, a richiesta della madre, da comunicarsi in tempi utili.
10. Nel periodo di spettanza reciproca del minore ciascun genitore dovrà essere completamente autonomo dall'altro relativamente alle necessità di gestione, di accudimento e di ogni altra eventuale del figlio. Nella gestione di e, in particolare, nei momenti di passaggio tra madre e padre, Pt_3 non sono ammessi ritardi salvo evenienze straordinarie. I genitori hanno la facoltà reciproca di richiedere la modifica dei giorni infrasettimanali di visita in caso di urgenza lavorativa (con necessità di trasferta) o di motivata ragione, dando comunicazione preventiva all'altro, comunque non oltre il venerdì precedente alla settimana in cui si richiede la variazione. Solo in caso di richiesta di modifica da parte del padre, considerati i maggiori giorni di spettanza della madre, servirà il consenso espresso di questa.
11.Ciascun genitore, nel giorno di compleanno di indipendentemente dalla turnazione del Pt_3 calendario, avrà diritto di vedere il proprio figlio ed essere presente con lui.
12.Ciascun genitore, con il massimo rispetto dei ruoli, potrà decidere autonomamente di presentare e far frequentare con il proprio partner purché si tratti di relazioni sentimentali stabili. In Pt_3 tal caso, il genitore che intende presentare al figlio il nuovo partner stabile dovrà riferirlo preventivamente - solo per la prima volta per ogni nuovo partner - all'altro genitore. La comunicazione circa la presenza con il figlio di un nuovo partner dovrà essere effettuata sempre in caso di spostamenti del genitore fuori dalla provincia di Lucca.
13.Ciascun genitore presta il consenso al rispettivo cambio di residenza e a quello del figlio Pt_3
14. Sino al compimento dei 3 anni del minore, potrà essere portato da ciascun genitore fuori Pt_3
Toscana solo previo accordo tra i genitori salvo urgenze indifferibili e documentabili. Solo a partire dal 30 novembre 2026, potrà essere portato da ciascun genitore fuori Toscana dandone Pt_3 anticipata comunicazione all'altro genitore.
15.I genitori concordano e si impegnano ad avere una comunicazione diretta, orale, in presenza, ovvero scritta, per messaggio, ovvero telefonica. Nessuna comunicazione genitoriale deve essere passata o mediata dal bambino.
16. Il figlio sarà fiscalmente a carico al 50% di ciascun genitore. Tale ripartizione nulla Pt_3 inficia alla spettanza dell'assegno unico, che verrà sempre percepito – direttamente e/o indirettamente– dalla madre. La deducibilità e la detraibilità delle spese straordinarie seguiranno quanto previsto dal protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Lucca, salvo diverse intestazioni soggettive delle ricevute di pagamento. L'eventuale deducibilità e detraibilità fiscale delle spese ordinarie, già comprese nell'assegno di mantenimento, verranno beneficiate dalla madre.
17.I ricorrenti dichiarano, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, di nulla più avere a pretendere reciprocamente per ogni azione, ragione, titolo o causa tra loro eventualmente
5 sussistenti per i fatti o atti di cui alla “premessa” e alle “condizioni”».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Pt_3 nato fuori dal matrimonio il 30/11/2023 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, specificando che allo stato è in vigore il regime previsto in caso di stabile trasferimento del padre dall'attuale residenza ad altro luogo che dista dall'abitazione familiare di una distanza stradale superiore ai 250 km, atteso che a partire dal Pt_3 mese di aprile il padre si è trasferito in Bergamo.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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