Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1949, n. 983
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 gennaio 1950
Art. 3.
Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita' della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:
1) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacita', la condotta e le attitudini dell'aspirante;
2) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale puo' richiedere.
Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere e' dato dal capo dell'ufficio.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1950