Art. 3.
Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita' della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:
1) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacita', la condotta e le attitudini dell'aspirante;
2) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale puo' richiedere.
Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere e' dato dal capo dell'ufficio.
Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita' della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:
1) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacita', la condotta e le attitudini dell'aspirante;
2) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale puo' richiedere.
Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere e' dato dal capo dell'ufficio.