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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
N. 490/2022 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Viviana Cusolito - Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia - Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
(c. f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SI AL (c. f.. ) e dall'Avv. Antonino Aloi CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonino Aloi Via Valentino 4
Reggio Calabria telefax .096523565 pec al cui Email_1
indirizzo di posta elettronica chiede vengano inviate tutte le comunicazioni di rito, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
(c. f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
Appellato
Oggetto: vendita di cose immobili;
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.22 nel proc. n. 2494.17. Motivi della decisione
Fatto e diritto
1.Con ricorso del 10.10.22 il sig. proponeva appello avverso l'ordinanza emessa Pt_1
dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.22 con cui veniva parzialmente accolto il ricorso ex art. 702 bis C. P. C. proposto dal sig. con cui si chiedeva che i Pt_2
contratti preliminari di cessione sottoscritti tra le parti fossero dichiarati risolti di diritto e di conseguenza il fosse condannato alla restituzione del doppio delle somme Pt_1
ricevute, al pari di una caparra confirmatoria.
Con decreto del 26.10.22, la Corte fissava l'udienza del 28.03.24 disponendo la notifica a controparte entro il 30.11.23.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata al 28.05.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza predetta la causa veniva rinviata al 25.09.25 per documentare la regolarità della notifica a controparte e per la trattazione.
Quindi con ordinanza del 14.10.25 la causa veniva assegnata a sentenza.
2. L'appello va dichiarato inammissibile.
In proposito, si osserva che l'appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. va proposto nelle forme ordinarie, ovvero con citazione (Cass. 14502/2014).
Il sig. ha, invece, utilizzato lo strumento del ricorso depositato in Pt_1
cancelleria.
Manca quindi la notifica dell'atto di appello entro sei mesi, necessaria per scongiurare la decadenza dall'impugnazione ex art 327 c.p.c.
Si osserva che parte appellante non ha neppure fornito prova di avere notificato il ricorso nel termine assegnato dal giudice con il decreto del 26.10.22.
3. Nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 490.22 proposto da contro Parte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara inammissibile l'appello proposto;
- nulla sulle spese di lite.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente dott.ssa Patrizia Morabito
SEZIONE CIVILE
N. 490/2022 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Viviana Cusolito - Consigliera
Dott. ssa Ivana Acacia - Consigliera relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
(c. f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
SI AL (c. f.. ) e dall'Avv. Antonino Aloi CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonino Aloi Via Valentino 4
Reggio Calabria telefax .096523565 pec al cui Email_1
indirizzo di posta elettronica chiede vengano inviate tutte le comunicazioni di rito, giusta procura in atti
Appellante
CONTRO
(c. f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
Appellato
Oggetto: vendita di cose immobili;
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.22 nel proc. n. 2494.17. Motivi della decisione
Fatto e diritto
1.Con ricorso del 10.10.22 il sig. proponeva appello avverso l'ordinanza emessa Pt_1
dal Tribunale di Reggio Calabria in data 09.09.22 con cui veniva parzialmente accolto il ricorso ex art. 702 bis C. P. C. proposto dal sig. con cui si chiedeva che i Pt_2
contratti preliminari di cessione sottoscritti tra le parti fossero dichiarati risolti di diritto e di conseguenza il fosse condannato alla restituzione del doppio delle somme Pt_1
ricevute, al pari di una caparra confirmatoria.
Con decreto del 26.10.22, la Corte fissava l'udienza del 28.03.24 disponendo la notifica a controparte entro il 30.11.23.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata al 28.05.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza predetta la causa veniva rinviata al 25.09.25 per documentare la regolarità della notifica a controparte e per la trattazione.
Quindi con ordinanza del 14.10.25 la causa veniva assegnata a sentenza.
2. L'appello va dichiarato inammissibile.
In proposito, si osserva che l'appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. va proposto nelle forme ordinarie, ovvero con citazione (Cass. 14502/2014).
Il sig. ha, invece, utilizzato lo strumento del ricorso depositato in Pt_1
cancelleria.
Manca quindi la notifica dell'atto di appello entro sei mesi, necessaria per scongiurare la decadenza dall'impugnazione ex art 327 c.p.c.
Si osserva che parte appellante non ha neppure fornito prova di avere notificato il ricorso nel termine assegnato dal giudice con il decreto del 26.10.22.
3. Nulla sulle spese di lite.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 490.22 proposto da contro Parte_1
così provvede: CP_2
- Dichiara inammissibile l'appello proposto;
- nulla sulle spese di lite.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
La Consigliera rel.
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente dott.ssa Patrizia Morabito