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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°556 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Lorenzo Mannino presso il cui studio in Parte_1
Palermo via L. Ariosto n.1/L è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.4048/2022, emessa in data 15.12.2022, il Tribunale G.L. di Palermo rigettò il ricorso proposto da avverso il provvedimento del Parte_1
13.9.2021 con il quale l' agendo in ripetizione, gli aveva chiesto la restituzione CP_1 della somma di euro 16.260,58 sulla pensione INVCIV 07152722 per effetto della visita di revisione sanitaria del marzo 2018 che aveva accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85% ossia in misura inferiore a quella del 100% in precedenza accertata con decreto di omologa dell'8.6.2017. Il Tribunale, in particolare, ritenne non invocabile “il legittimo affidamento dell'accipiens, essendo venuto tempestivamente a conoscenza della sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario”; che “la sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari, conosciuta dal ricorrente e non impugnata, nonché la mancata comunicazione dei redditi incidenti al momento della comunicazione della perdita di diritto a pensione e, infine, il possesso di redditi escludenti la prestazione minore (assegno d'invalidità) portano ad escludere la tutela invocata dal ricorrente medesimo”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato Parte_1 in Cancelleria il 12.6.2023, chiedendone la riforma. L'appellante sostiene che il Tribunale ha fondato il suo “convincimento, su presupposti di fatto inesistenti e omettendo di considerare elementi e circostanze assolutamente determinanti, anche e soprattutto, in relazione alla tipologia di prestazione revocata dall' (maggiorazione sociale)”. CP_1
Pag.1 Rileva che il primo Giudice “ha escluso l'applicabilità alla fattispecie del principio d'affidamento ritenendo che, l'odierno appellante, versasse in una condizione di dolo, in quanto consapevole che il venire meno del requisito sanitario avrebbe comportato il venir meno della maggiorazione sociale”. Deduce che “in assoluta buona fede, successivamente alla comunicazione del verbale della visita medica di revisione del marzo del 2018, aveva continuato a percepire la sua pensione d'invalidità, comprensiva della maggiorazione sociale, facendo affidamento su quanto gli veniva corrisposto dall' CP_1
e tale suo convincimento si basava, su circostanze di fatto, tali da renderlo assolutamente ed oggettivamente fondato”. Evidenzia che la prestazione revocata riguardava “la maggiorazione sociale (di cui all'art. 38 comma VI l. 448/2001); prestazione, quest'ultima, di cui” egli “non aveva mai fatto richiesta e/o presentato domanda amministrativa all' ma che gli veniva riconosciuta e liquidata CP_1
d'ufficio dall' , oggi appellato, all'esito del procedimento giudiziario ex aart. 445 bis cpc definitosi CP_2
l'8.06.2017”. Soggiunge che l' allorquando “liquidò la maggiorazione sociale … non gliene CP_1 diede comunicazione non provvedendo quindi a inviargli il relativo provvedimento di concessione e liquidazione della maggiorazione sociale”; di aver, quindi, “avuto contezza di godere di tale prestazione solo per effetto della revoca della prestazione e della connessa richiesta restitutoria dell' CP_1 del settembre del 2021”. Afferma, in altri termini, di aver percepito tale suddetta prestazione imputandola
“unicamente … alla pensione d'invalidità riconosciutagli in seguito al procedimento giudiziario esperito” e che pertanto, “non poteva avere (non avendo fatto richiesta della prestazione) né in realtà era neanche tenuto a sapere quali fossero i requisiti di tipo sanitario e/o reddituali per usufruire della maggiorazione sociale, poiché non sapeva che tale prestazione gli era stata concessa dall'istituto”. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame. CP_1
Rileva, in particolare, che contrariamente a quanto affermato con l'atto di appello, l' in data 4.9.2017 aveva presentato domanda di ricostituzione proprio al fine di Pt_1 ottenere la maggiorazione sociale;
che la stessa gli era stata riconosciuta con gli arretrati sin dal mese di ottobre 2015. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere rigettato. Sostiene di non aver mai richiesto la maggiorazione sociale (rispetto Parte_1 alla quale l' ha agito in ripetizione) e che, pertanto, egli versava in una situazione CP_1 di legittimo affidamento non essendo mai venuto meno - nonostante la riduzione dell'invalidità dal 100% all'85% - il requisito sanitario e il corrispondente beneficio economico, ossia l'assegno mensile di invalidità civile in luogo della pensione di inabilità civile. Trattasi di assunto destituito di fondamento avendo l' dimostrato, con i CP_1 documenti prodotti in questa sede (rimasti privi di contestazione), che l'appellante, contrariamente a quanto affermato con il gravame, era perfettamente consapevole di beneficiare della maggiorazione sociale strettamente correlata alla pensione di invalidità (per totale e permanente inabilità lavorativa al 100%) riconosciuta in sede di omologa (e, poi, ridotta all'85% a seguito della visita di revisione del marzo 2018 – cfr. doc. fasc. di parte). Pag.2 Dall'esame di tali documenti (cfr. fascicolo di parte , infatti, risulta che CP_1 presentò, in data 4.9.2017, domanda di ricostituzione sulla pensione di Parte_1 invalidità in godimento proprio al fine di ottenere la maggiorazione sociale. Risulta, altresì, che l' in data 5.3.2018, riliquidò la pensione dell'appellante CP_1 riconoscendogli (a regime) la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art.38 della legge n.448/2001, corrispondendogli i relativi (consistenti) arretrati sin dal maggio 2015. Risulta, infine, che nel cedolino di pensione emesso dall' appellato veniva CP_2 chiaramente esposta la distinzione tra la pensione (pari ad euro 292,88) e l'incremento (pari ad euro 350,98) derivante dalla maggiorazione sociale (cfr. cedolino aprile 2018 fascicolo di parte . CP_1
Non è dato, dunque, comprendersi sotto quale profilo possa ritenersi che Pt_1 versasse in una situazione di legittimo affidamento nei termini esposti con l'atto
[...] di gravame. Talchè, posto che all'esito della visita di revisione del marzo 2018 erano venuti meno i requisiti sanitari per poter beneficiare della pensione di inabilità e considerato che di tale fatto l' era perfettamente a conoscenza, va da sé che alcun legittimo Pt_1 affidamento lo stesso avrebbe potuto nutrire rispetto alla provvidenza economica fatto oggetto di recupero da parte dell' odierno appellante. CP_2
Parimenti corretto deve reputarsi il periodo oggetto di recupero (aprile 2018/ottobre 2021), in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che di seguito si riporta: CP_
“…Ha ragione l' a sostenere che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel lasso di tempo trascorso tra la data della visita medica, in cui fu accertata l'insussistenza della condizione sanitaria, e quella del formale provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre dal momento di formazione dell'indebito (art. 2033 c.c.), coincidente con quello dell'accertamento sanitario comportante il venir meno di uno degli elementi costitutivi della domanda e non con quello della sua successiva comunicazione, come affermato dalla Corte d'appello in riforma della prima decisione. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 16260 del 29/10/2003) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta." (conf. a Cass. sez. lav. n. 6091 del 26/4/2002). Infatti, il D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori Pag.3 accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez.
6 - L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica" (così in parte motiva Cassazione n.26162/16 – cfr. anche Cass. n.4279/17, Cass. n.2056/2004, Cass n.6091/2002) Orbene, nella vicenda che occupa, come già detto, risulta provato che l' in CP_1 seguito alla visita medica di verifica del marzo 2018, notificò tempestivamente all' Pt_1 il relativo verbale in cui era patente la sopravvenuta riduzione dell'invalidità dal 100% all'85% e dunque, l'insussistenza dei requisiti per poter usufruire della maggiorazione sociale a suo tempo richiesta dallo stesso per come documentata dall' Pt_1 CP_1
Posta, dunque, l'irrilevanza della mancata sospensione e revoca nel termine di 90 giorni, è pacifico che essendo perfettamente consapevole del venir meno Parte_1 del requisito sanitario (ai fini della pensione di inabilità) sin dal marzo 2018, non poteva nutrire alcun legittimo affidamento in ordine alle somme (comunque) ricevute a titolo di maggiorazione per il periodo successivo oggetto di causa. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. deve dichiararsi che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado nei confronti dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4048/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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