Articolo 237 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 237.
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi
in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti puo' stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosita' e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosita' ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'.
Nota all' art. 237:
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59 , si veda in nota all'art. 227.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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