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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12808 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. US AS, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19161 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via di Villa Grazioli n. 15;
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]; CO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
36; , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., depositato in data 6.5.2024, ha promosso il Parte_1 presente giudizio chiedendo a questo Tribunale di accertare che , CO Controparte_2
e hanno accettato tacitamente l'eredità di , nato a Controparte_3 CP_4 Persona_1 Roma l'11 dicembre 1948 e ivi deceduto il 30 giugno 2009.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha rappresentato di aver acquistato da mediante cessione pro Controparte_5 soluto, un pacchetto di crediti da questa vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui l'odierno de cuius
. Persona_1 Questi, il 31.03.2005, insieme alla moglie aveva contratto con CO RO
(confluita in a seguito di varie operazioni societarie) un mutuo fondiario per euro Controparte_5
178.000,00 e, a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi, avevano concesso ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà degli stessi, sito in Aglientu (SS), Località Rena Majore, classificato come abitazione di tipo civile (A/2) censita al N.C.E.U. al foglio 1, particella 2143, sub. 9.
Parte ricorrente ha rappresentato, poi, che non risulta alcuna dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità o di rinuncia alla stessa da parte dei chiamati CO Controparte_2
e che il predetto immobile è catastalmente intestato ai resistenti, Controparte_3 CP_4 giusta voltura catastale depositata in atti (all. 14 del ricorso introduttivo). Ha dedotto, in particolare, che la voltura catastale costituirebbe un atto dal quale sarebbe desumibile, inequivocabilmente, la volontà di accettare l'eredità. Chiede, pertanto, di accertare l'avvenuta accettazione tacita, ex art. 476 c.c., dell'eredità di da parte dei chiamati, odierni resistenti. Persona_1
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 15 luglio 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
La domanda è infondata.
Va preliminarmente osservato che, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c., è necessaria la sussistenza di due presupposti, ovvero che il chiamato compia un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, includendovi la presentazione della voltura catastale e non anche la dichiarazione di successione, stante il rilievo meramente fiscale di quest'ultima, ed escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli atti non interpretabili quale univoca intenzione di assumere la qualità di erede, perché aventi natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
Quanto alla voltura catastale, affinché possa desumersi dalla stessa un'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, occorre che la relativa domanda venga presentata direttamente dal chiamato o, quantomeno, che la spendita del suo nome sia stata da lui autorizzata mediante apposita delega (cfr. Cass., n. 8980/2017). Ciò in quanto l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la domanda di voltura catastale sia stata presentata dai chiamati, direttamente o per mezzo di delega. Dal doc. 14 allegato al ricorso introduttivo, risulta infatti la sola intestazione catastale ai chiamati dell'immobile ipotecato, non anche la presentazione della domanda di voltura da parte degli stessi o da parte di qualcuno soltanto dei chiamati.
Pertanto, in mancanza di tale domanda e di altri atti dai quali possa desumersi, in via non equivoca, la volontà di assumere la qualità di erede, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti resistenti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. US AS
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Alberto Cinque
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. US AS, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19161 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via di Villa Grazioli n. 15;
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]; CO
, nato a [...] il [...] e residente a [...]; Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
36; , nato a [...] il [...] e residente a [...]; CP_4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.7.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., depositato in data 6.5.2024, ha promosso il Parte_1 presente giudizio chiedendo a questo Tribunale di accertare che , CO Controparte_2
e hanno accettato tacitamente l'eredità di , nato a Controparte_3 CP_4 Persona_1 Roma l'11 dicembre 1948 e ivi deceduto il 30 giugno 2009.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha rappresentato di aver acquistato da mediante cessione pro Controparte_5 soluto, un pacchetto di crediti da questa vantati nei confronti di diversi debitori, tra cui l'odierno de cuius
. Persona_1 Questi, il 31.03.2005, insieme alla moglie aveva contratto con CO RO
(confluita in a seguito di varie operazioni societarie) un mutuo fondiario per euro Controparte_5
178.000,00 e, a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi, avevano concesso ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà degli stessi, sito in Aglientu (SS), Località Rena Majore, classificato come abitazione di tipo civile (A/2) censita al N.C.E.U. al foglio 1, particella 2143, sub. 9.
Parte ricorrente ha rappresentato, poi, che non risulta alcuna dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità o di rinuncia alla stessa da parte dei chiamati CO Controparte_2
e che il predetto immobile è catastalmente intestato ai resistenti, Controparte_3 CP_4 giusta voltura catastale depositata in atti (all. 14 del ricorso introduttivo). Ha dedotto, in particolare, che la voltura catastale costituirebbe un atto dal quale sarebbe desumibile, inequivocabilmente, la volontà di accettare l'eredità. Chiede, pertanto, di accertare l'avvenuta accettazione tacita, ex art. 476 c.c., dell'eredità di da parte dei chiamati, odierni resistenti. Persona_1
Ritualmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, nessuno dei resistenti si è costituito in giudizio.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 15 luglio 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
La domanda è infondata.
Va preliminarmente osservato che, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c., è necessaria la sussistenza di due presupposti, ovvero che il chiamato compia un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, includendovi la presentazione della voltura catastale e non anche la dichiarazione di successione, stante il rilievo meramente fiscale di quest'ultima, ed escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli atti non interpretabili quale univoca intenzione di assumere la qualità di erede, perché aventi natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
Quanto alla voltura catastale, affinché possa desumersi dalla stessa un'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, occorre che la relativa domanda venga presentata direttamente dal chiamato o, quantomeno, che la spendita del suo nome sia stata da lui autorizzata mediante apposita delega (cfr. Cass., n. 8980/2017). Ciò in quanto l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la domanda di voltura catastale sia stata presentata dai chiamati, direttamente o per mezzo di delega. Dal doc. 14 allegato al ricorso introduttivo, risulta infatti la sola intestazione catastale ai chiamati dell'immobile ipotecato, non anche la presentazione della domanda di voltura da parte degli stessi o da parte di qualcuno soltanto dei chiamati.
Pertanto, in mancanza di tale domanda e di altri atti dai quali possa desumersi, in via non equivoca, la volontà di assumere la qualità di erede, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti resistenti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. US AS
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Alberto Cinque