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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2030/2023 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Lovisetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Viale Fratelli
Rosselli, n. 14
- parte attrice - nei confronti di
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Claudio Ghislanzoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como, Via Briantea, n. 7
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale: In via preliminare: Rigettare l'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte convenuta, stante la competenza del Tribunale Ordinario di Como;
In via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza della società di fatto tra e Parte_1 avente ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto Controparte_1
l'insegna “Locanda Milano 1873” corrente in Brunate alla via Volta n. 62; Reintegrare, per l'effetto, in qualità di socio di fatto al 50% con tutti i conseguenti diritti Parte_1
e facoltà; Ordinare, conseguentemente, a di consentire alla Controparte_2
NOa di prestare la propria attività, di partecipare agli utili, di prendere Parte_1 visione delle scritture contabili e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio. In via subordinata: Accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere da Controparte_3 costituisce illecito precontrattuale, per le ragioni sopraesposte;
Condannare, per l'effetto, a risarcire i danni causati dallo stesso a Controparte_1 Parte_1 corrispondenti all'interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, quantificabili in Euro 100.000,00 o pagina 1 di 16 in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle capitolazioni istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e non ammesse: 1) Vero che la NOa prendeva parte agli incontri finalizzati alle trattative per la Parte_1 cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”, che si sono tenuti, tra la fine del mese di luglio 2022 e la fine del mese di settembre 2022, nello studio professionale del TT , nello studio professionale dell'Avvocato Rosapinta e Per_1 nella sede dell'azienda “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni, sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• TT , con domicilio professionale in Via Mugiasca n. 9, Controparte_4
Como; • NO , residente in [...], Brembate (BG); • Controparte_5
NO , residente in [...], Brunate (CO); 2) Vero che la Testimone_1
NOa era presente, in data 30 settembre 2022, alla conclusione del Parte_1 contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni, sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO
[...]
, residente in [...], Brembate (BG); • NO , CP_5 Testimone_1 residente in [...], Brunate (CO); 3) Vero che in data 30 settembre 2022,
nella persona del suo legale rappresentante NO , Controparte_6 Testimone_1 riceveva dalla NOa 15.000,00 Euro a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 dovuta in base a quanto statuito al contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• NO , residente in [...], Brembate Controparte_5
(BG); • NO , residente in [...], Brunate (CO); 4) Vero che Testimone_1
Lei, Avvocato Rosapinta Emanuele, ha redatto e poi consegnato al NO e alla CP_1
NOa la scrittura privata nella quale gli stessi costituivano una società avente Parte_1 ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto l''insegna “Locanda Milano 1873”: Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
5) Vero che in data 19 ottobre 2022,
nella persona del suo legale rappresentante , riceveva Controparte_6 Testimone_1 dalla NOa 10.000,00 Euro a titolo di caparra confirmatoria, dovuta in Parte_1 base a quanto statuito dal contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO , residente in [...], Brembate (BG); • NO Controparte_5
, residente in [...], Brunate (CO); 6) Vero che, in data 11 Testimone_1 ottobre 2022, la NOa e il NO unitamente al NO di Parte_1 CP_1 [...]
, si recavano a Pietra UR presso la residenza della NOa al CP_5 Parte_2 fine di presentare il progetto imprenditoriale e concordare delle migliori condizioni in relazione ai termini di corresponsione dei canoni relativi al contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile nel quale è esercitata l'azienda recante l'insegna
“Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • NOa
residente in [...]al Trabocchetto, 10, Pietra UR (SV); • NO Parte_2 [...]
, residente in [...], Brembate (BG); 7) Vero che la NOa CP_5
e il NO si sono sempre presentati Parte_1 Controparte_1 come unica parte, manifestando espressamente la volontà di gestire insieme l'azienda, quali titolari con eguali poteri;
Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato
pagina 2 di 16 Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO
, residente in [...], Brunate (CO); • NO , Testimone_1 Controparte_5 residente in [...], Brembate (BG); 9) Vero che Lei, NO CP_5 era presente alla sottoscrizione della scrittura privata con la quale la NOa
[...]
e il NO costituivano una società di persone avente ad oggetto la Parte_1 CP_1 gestione dell'azienda recante l'insegna “Locanda Milano 1873”, corrente in Brunate alla Via Volta n. 62; Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO
[...]
, residente in [...], Brembate (BG); 10) Vero che la NOa CP_5 era presente, in data 28 ottobre 2022, all' atto di cessione dell'azienda Parte_1 operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• TT , con domicilio professionale in Via Mugiasca n. 9, Controparte_4
Como; 11) Vero che la NOa aveva corrisposto al NO 3000.00 Parte_1 CP_1 Euro, ai fini del versamento della caparra confirmatoria per l'acquisto da parte del NO e della NOa dell'attività di ristorazione “Aria di Mare”, esercitata a CP_1 Parte_1
Cavallasca (CO), via per Montano 40B; Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO residente in [...], Brembate Controparte_5
(BG); 12) Vero che la NOa aveva corrisposto al NO 650,00 Euro Parte_1 CP_1 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle quaranta cambiali;
Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO , residente in [...], Controparte_5
Brembate (BG); 13) Vero che Lei, NO aveva corrisposto 1.550.00 Euro al CP_5 signor quale prestito, a fronte della richiesta del NO che dichiarava di CP_1 CP_1 non essere in grado di provvedere a spese personali necessarie (tra le quali: scuola dell'infanzia del figlio, biglietto aereo per urgente viaggio in Egitto); Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO , residente in [...]
Calvi n. 20, Brembate (BG); 14) Vero che le Lei, Avvocato Rosapinta, ha redatto la ricevuta di Euro 30.000,00, corrisposti dalla NOa e dal NO ad Parte_1 CP_1
in data 30 settembre 2022, a titolo di caparra confirmatoria e acconto Controparte_6 per la cessione dell'azienda “Locanda Milano 1873” e che tale ricevuta era destinata sia alla NOa che al NO Si indica quale testimone sulle predette Parte_1 CP_1 circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
15) Vero che Lei, Avvocato Rosapinta, ha redatto la ricevuta di Euro 20.000,00, corrisposti dalla NOa e dal NO ad Parte_1 CP_1 Controparte_6 in data 19 ottobre 2022, a titolo di caparra confirmatoria e acconto per la cessione dell'azienda “Locanda Milano 1873” e che tale ricevuta era destinata sia alla NOa che al NO Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • Parte_1 CP_1
Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: “In via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente a giudicare in merito alla presente vertenza il Tribunale per le Imprese di Milano;
Nel merito: Respingere tutte le domande formulate dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria chiede: a) per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.pc., si insiste per la non ammissione del teste di parte attrice sig. e per Controparte_5 gli altri si chiede ammettersi prova testimoniale contraria a quella articolata da parte attrice e senza inversione dell'onere della prova, nonché prova testimoniale diretta sui seguenti pagina 3 di 16 capitoli:
1. Vero che la sig.ra costringeva in più occasioni il sig. Parte_3 CP_1 titolare della omonima impresa individuale, a sollecitare l'intervento dei carabinieri di Brunate;
2. Vero che la sig.ra si è resa protagonista in diverse occasioni Parte_3 di condotte aggressive nei confronti del sig.
3. Vero che la sig.ra CP_1 Parte_3 si è resa protagonista di condotte aggressive nei confronti di clienti della Locanda Milano
1873; 4. Vero che in data 12.11.2022 era ospite della Locanda Milano 1873; 5. Vero che in data 12.11.2023 è stato aggredito dalla sig.ra 6. Vero che in data 12.11.2022 la Parte_1 sig.ra aggrediva verbalmente il sig.
7. Vero che in data Parte_3 CP_1
30.11.2022 la sig.ra ha preteso la consegna brevi manu di una somma di denaro Parte_1 dal sig. Indicano quali testimoni: • il Sig. , residente in [...] sui capitoli nn. 4 -5 - 6 e 7; • la sig.ra , residente in [...] sui capitoli nn.
4-5 e 6; • , Persona_2 residente in [...] sui capitoli nn. 4 -5 -6 e 7; •
residente in [...]
n. 38 sui capitoli nn. 4 -5 -6 e 7. b) ammettersi interpello della sig.ra sui Parte_3 seguenti capitoli di prova:
8. Vero che a seguito dei fatti occorsi in data 12.11.2022 è cessata ogni tipo di collaborazione con la Locanda Milano 1873. 9. Vero che Lei ha prestato unitamente al Sig. al sig. la somma soma di 25.000; 10. Controparte_5 CP_1
Vero che il sig. è accorso in suo aiuto in diverse occasioni nei confronti Controparte_5 del sig. 11. Vero è che la Sig.ra in data 30.11.2022 ha ricevuto CP_1 Persona_3 brevi manu dal Sig. la somma di € 2.600,00 restituendo l'assegno n. 0566872537-10 CP_1 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., giusto documento che si rammostra alla teste;
12. Vero che a seguito della consegna della somma di € 2.600,00 lei rilasciava apposita ricevuta al sig. 13. Vero è che il sig. in data 23.12.2022 ha versato al Sig. CP_1 CP_2 [...]
la somma di € 2.600,00 di cui all'assegno n. 0566872539 del 15.12.2022 CP_5 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., giusto documento che si rammostra alla teste.
A) dott. presso il domicilio in Como, via Mugiasca n. 9 sui seguenti Controparte_4 mezzi di prova indicati in ordine numerico consequenziale rispetto a quelli indicati nella comparsa di costituzione e risposta. 14. “vero è che Lei ha assistito il sig.
[...] nella contrattazione inerente alla cessione dell'azione con insegna Controparte_1
“Locanda Milano 1873””; 15. “vero è che la sig.ra in data 28.10.2022, all'atto di Parte_1 cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873” si limitava a sottoscrivere per avallo i pagherò rilasciati all'acquirente dal sig. Controparte_1 a favore della venditrice Al.to.là S.r.l.”; 16. “vero è che in alcun modo la sig.ra
[...] ha manifestato a lei ed al notaio dott.ssa la volontà di Parte_1 Persona_4 costituire una regolare Società con il sig. . B) dott.ssa Notaio CP_1 Persona_4
, presso lo Studio in Rovellasca, via Piave n. 28 sui seguenti mezzi di prova. 17.
[...]
“vero che la sig.ra ha partecipato agli incontri svoltisi nel suo studio finalizzati Parte_1 alla cessione della locanda Milano 1873 dalla società Al.to.là al sig. ; 18. “vero è CP_1 che durante gli incontri, di cui al punto che precede, in alcun modo la sig.ra le ha Parte_1 manifestato volontà di costituire una Società con il sig. ; 19. “vero che la sig.ra CP_1 nel corso della formalizzazione dell'atto di vendita della azienda “Locanda Parte_1 Milano 1873” si è limitata ad avallare le cambiali rilasciate dal sig. sottoscritte in CP_1 favore della venditrice . Controparte_6
Motivi della decisione
pagina 4 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
, deducendo che: CP_1
- tra luglio e settembre 2022 aveva intrapreso congiuntamente al convenuto trattative con per la cessione, da parte di quest'ultima, dell'azienda “Locanda Controparte_6
Milano 1873” riguardante un'attività di ristorazione-alberghiera in Brunate (CO), Via
Volta n. 62;
- tra le parti si svolgevano vari incontri alla presenza del commercialista Dott. Per_1
che assisteva di che assisteva Controparte_1 Controparte_5
e dell'Avv. Rosapinta che assisteva Parte_1 Controparte_6
- il convenuto e l'attrice si presentavano alla cedente come un'unica parte con l'intenzione di gestire insieme l'azienda;
- l'attrice risiedeva a Monza ma, per avvicinarsi al luogo dove avrebbe esercitato l'attività commerciale, prendeva in locazione un immobile a Brunate della Sig.ra proprietaria anche dell'immobile in cui veniva svolta l'attività aziendale;
Pt_2
- con contratto preliminare del 30.09.2022, sottoscritto alla presenza delle parti, dell'Avv.
Rosapinta, di e del legale rappresentante di Controparte_5 Controparte_6 quest'ultimo si obbligava a vendere, e ad acquistare, Controparte_1
l'azienda con insegna “Locanda Milano 1873” e la cedente riceveva, a titolo di caparra confirmatoria, € 15.000,00 da ed € 15.000,00 dall'attrice; CP_1
- tale acconto veniva versato giacché in pari data aveva costituito con CP_1
mediante scrittura privata, redatta dall'Avv. Rosapinta, una società semplice con quote paritetiche, avente ad oggetto sociale la gestione dell'azienda con insegna “Locanda
Milano 1873”;
- al momento della stipula del contratto preliminare, e avevano Parte_1 CP_1 dichiarato alla promittente venditrice che la titolarità sostanziale dell'azienda avrebbe fatto capo ad entrambi dal momento della cessione, in ragione del contratto di società di cui al punto precedente, e che avrebbero poi costituito una società a responsabilità limitata avente il medesimo oggetto sociale che avrebbe assunto la titolarità formale dell'azienda;
- l'11.10.2022, in vista del subentro nel contratto di locazione dell'immobile commerciale, l'attrice si era recata con e in Liguria, dalla Sig.ra CP_1 CP_5
per concordare le condizioni di corresponsione dei canoni locatizi;
Pt_2
pagina 5 di 16 - il 19.10.2022, ai sensi dell'art. 4 lett. a) punto 2) del preliminare, alla presenza anche dell'Avv. Rosapinta e del riceveva € 10.000,00 da CP_5 Controparte_6 ed € 10.000,00 da Parte_1 CP_1
- il 28.10.2022, avanti al Notaio Dott.ssa , l'azienda “Locanda Milano 1873” Persona_4
veniva ceduta da ad quale titolare della ditta Controparte_6 CP_1 individuale;
oltre alla parte cedente, rappresentata dell'Avv. CP_1
Rosapinta e alla parte cessionaria, erano presenti il Dott. , l'attrice e e, Per_1 CP_5
fermo quanto già versato a titolo di caparra e acconto (€ 50.000,00), veniva convenuto il prezzo in ulteriori € 100.000,00 da corrispondersi in 40 rate mensili di € 2.500,00, garantite da altrettanti effetti cambiari del medesimo importo, contestualmente emessi a firma di e avallati dall'attrice; CP_1
- a seguito della cessione, l'attrice avrebbe iniziato ad esercitare congiuntamente ad CP_1
l'attività commerciale oggetto dell'azienda e, per operazioni di ordinaria
[...]
amministrazione, le era stata conferita delega ad operare sul conto dell'impresa individuale del convenuto;
- il 12.11.2022 la estrometteva dall'attività impedendole l'accesso ai locali CP_1
aziendali mediante atti di violenza volti al suo allontanamento, per i quali sporgeva denuncia-querela;
- a 58 anni l'attrice si era ritrovata senza lavoro e senza i conferiti € 25.000,00 che rappresentavano la totalità dei suoi risparmi;
- con pec 07.12.2022, a mezzo del proprio difensore, l'attrice diffidava CP_1 dall'impedirle di partecipare quale socia alla gestione dell'attività commerciale;
- in assenza di riscontro, il proprio legale depositava istanza di mediazione che si concludeva con verbale negativo stante il rifiuto di di parteciparvi. CP_1
Ha quindi chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare l'esistenza della società di fatto tra l'attrice e avente ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto CP_1
l'insegna “Locanda Milano 1873”, di reintegrarla in qualità di socia di fatto al 50% con tutti i diritti e facoltà e di ordinare al convenuto di consentirle di prestare la propria attività, partecipare agli utili, prendere visione delle scritture contabili e compiere atti di gestione e amministrazione;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del convenuto e condannarlo a risarcirle i danni, quantificati in €
100.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 6 di 16 Si è costituito deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- aveva conosciuto l'attrice e in quanto vecchi clienti del suo ristorante in CP_5
Cavallasca (CO);
- informato che a Brunate (CO), luogo in cui viveva, la società voleva Controparte_6 vendere l'esercizio pubblico denominato “Locanda Milano 1873”, avanzava subito richiesta di acquisto;
- concluse le trattative, il 30.09.2024 sottoscriveva preliminare di cessione di azienda nel quale non veniva prevista la facoltà di nomina di persone o società da nominare in sede di stipulazione dell'atto definitivo, quest'ultimo sottoscritto il 28.10.2022 innanzi al
Notaio Dott.ssa , tra e la sua ditta individuale Persona_4 Controparte_6
; CP_1
- in seguito alla stipula dell'atto definitivo di cessione d'azienda diveniva pieno ed esclusivo proprietario dell'azienda commerciale organizzata sotto l'insegna “Locanda
Milano 1873”;
- al fine di sostenere economicamente l'operazione, era ricorso all'aiuto finanziario dell'attrice che gli aveva prestato € 25.000,00, in due tranche, per corrispondere la caparra confirmatoria;
- l'attrice si rendeva disponibile ad avallare, quale garante, i titoli cambiari da lui sottoscritti per l'assolvimento delle 40 rate mensili di € 2.500,00 a saldo del corrispettivo della cessione;
- avrebbe restituito gli importi erogati coi guadagni ottenuti dalla gestione dell'azienda;
- sottoscriveva il 30.09.2022 la scrittura privata di costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione dell'azienda con insegna “Locanda Milano 1873” al fine di garantire all'attrice il ritorno dei capitali prestati e assicurandole una supervisione sugli esiti della gestione;
- sorprendentemente, poco dopo la stipula del definitivo, l'attrice si presentava nel locale presentandosi ai clienti quale “proprietaria”, cercando d'ingerirsi nella gestione e sindacando le iniziative assunte dal convenuto per la conduzione della locanda, con frequenti litigi;
- a causa della condotta lesiva dell'immagine commerciale del locale, era costretto ad allontanare l'attrice e chiedere l'intervento dei Carabinieri di Brunate;
pagina 7 di 16 - il 12.11.2022, l'attrice lo obbligava con violenza a uscire dal locale, nell'alterco rimanevano coinvolti anche dei clienti e dunque si vedeva costretto ad allontanarla dalla locanda;
- il 20.11.2022 si presentava al locale pretendendo denaro contante, in CP_5 restituzione del prestito erogato per l'acquisto dell'azienda;
- timoroso di ulteriori liti prometteva il pagamento di € 5.200,00, in due tranche, il
30.11.2022 l'attrice si presentava presso la locanda ove le veniva restituito l'importo di
€ 2.600,00, mentre il 23.12.2022 veniva emesso ed incassato da l'importo di € CP_5
2.600,00;
- i rapporti tra le parti erano tesi, come emergerebbe dalle chiamate registrate e depositate in atti;
- vi sarebbe incompetenza per materia del Tribunale di Como in favore del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, a norma dell'art. 3 D.Lgs. n.
168/2003.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Como in favore del Tribunale per le Imprese di Milano;
nel merito, di respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e onorari.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171ter c.p.c. e, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale esperito alla prima udienza del 15.11.2023, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione, all'udienza del 21.02.2024, di due testi per ciascuna parte sul capitolo (sub n. 8,) formulato dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 21.02.2024 la causa è stata quindi rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 07.03.2025, ritenute inammissibili le parti argomentative contenute nelle note scritte di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “ , per ottenere CP_1
l'accertamento e dichiarazione dell'esistenza tra le parti di una società di fatto avente ad oggetto sociale la gestione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”, nonché la reintegrazione dell'attrice in qualità di socia al 50% con i conseguenti diritti e pagina 8 di 16 facoltà. In via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare il comportamento del convenuto quale illecito precontrattuale condannandolo al risarcimento dei danni corrispondenti all'interesse negativo, quantificati in € 100.000,00.
In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione d'incompetenza per materia del
Tribunale di Como, in favore del Tribunale per le Imprese di Milano, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Difatti, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 168/2003 e ss.mm. le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, ovvero alle cause concernenti l'accertamento dell'esistenza di rapporti societari nell'ambio delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e delle società cooperative e mutue assicuratrici. Pertanto, poiché la causa ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, fenomeno inscrivibile esclusivamente nell'ambio delle società di persone,
o, in subordine, l'accertamento della responsabilità precontrattuale del convenuto nell'ambito delle trattative relative alla costituzione di una società di capitali, pacificamente mai costituita, la controversia non rientra nella competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, ma in quella ordinaria del
Tribunale di Como.
Venendo al merito e, in particolare, alla domanda principale attorea dell'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di una società di fatto (o occulta, o irregolare), è necessario premettere che la società di fatto non è un particolare tipo di società regolato dal codice civile, ma una creazione giurisprudenziale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto: “richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale [n.d.r. la c.d. “affectio societatis”]. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere” (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1961 del
22.02.2000). La giurisprudenza ritiene poi che l'esistenza di una struttura societaria possa essere accertata dal giudice solo: “all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti
pagina 9 di 16 tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite
e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n.
5961 del 2010)” (cfr., Cass. n. 4385/2023).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate o, comunque, risultanti documentalmente che:
- le parti, da luglio a settembre 2022, parteciparono insieme agli incontri nei quali si svolsero le trattative per l'acquisto dell'azienda commerciale con insegna “Locanda Milano
1873”;
- entrambe le parti presenziarono alla stipula del contratto preliminare del 30.09.2022 (cfr., doc. 1 attrice), con il quale si impegnò a vendere ad il Controparte_6 CP_1
quale si obbligò ad acquistare, l'azienda suindicata, per il prezzo complessivo di €
150.000,00;
- l'attrice partecipò al pagamento della caparra confirmatoria pattuita con la stipula del contratto preliminare del 30.09.2022, corrispondendo la somma complessiva, pari a metà dell'importo della caparra, di € 25.000,00, con una prima dazione di denaro di € 15.000,00
(in occasione del preliminare 30.09.2022) ed ulteriori € 10.000,00 il 19.10.2022;
- con scrittura privata del 30.09.2022 (cfr., doc. n. 3 attrice), le parti stabilirono – seppur, come riconosciuto dalla stessa attrice, invalidamente, essendo preclusa dall'art. 2249 c.c. la costituzione di una società semplice per l'esercizio di un'attività commerciale -, di costituire una società semplice con quote paritetiche avente ad oggetto sociale la gestione dell'esercizio commerciale ristorante-alberghiero ad insegna “Locanda Milano 1873”;
- in data 28.10.2022, cedette al solo l'azienda “Locanda Controparte_6 CP_1
Milano 1873” per il prezzo complessivo di ulteriori € 100.000,00 (cfr., doc. n. 5 attrice);
- le cambiali sottoscritte dal convenuto a garanzia del pagamento Persona_5
rateale del saldo del prezzo suindicato della cessione dell'azienda, pari ad € 100.000,00;
- il convenuto conferì all'attrice la delega per operare sul conto della propria impresa individuale, per poi revocarla il 15.11.2022 (cfr., doc. n. 7 convenuto), e, in tale lasso temporale, l'attrice eseguì un'unica operazione di versamento contanti (cfr., doc. 6 attrice);
pagina 10 di 16 - in data 12.11.2022 il convenuto, nella prospettazione attorea, “estrometteva definitivamente la NOa dall'attività, impedendole l'accesso alla struttura Parte_1
“Locanda Milano 1873” (cfr., p. 5 citazione).
E' stata, inoltre, svolta istruttoria orale sulla circostanza oggetto del capitolo di prova articolato sub n. 8 dall'attrice nella memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c., (“Vero che la
NOa e il NO dichiaravano che la Parte_1 Controparte_1 titolarità sostanziale dell'azienda avrebbe fatto capo ad entrambi dal momento della cessione e che successivamente avrebbero costituito tra loro una società a responsabilità limitata che avrebbe sostituito la società di persone già costituita con la scrittura privata in data 30 settembre 2022”). Dei quattro testi escussi, due (il notaio rogante la cessione d'azienda, , e il commercialista del convenuto, ) Persona_4 Controparte_4
hanno negato di aver mai sentito le dichiarazioni di cui al capitolo, mentre Emanuele
Rosapinta, avvocato che assistette la società cedente l'azienda, ha Controparte_6 affermato che le parti avrebbero sempre “sostanzialmente” dichiarato quanto oggetto del capitolo e che si erano sempre presentati “come se fossero un unico soggetto”, e CP_5
ha confermato la circostanza di cui al capitolo, precisando che le relative
[...] dichiarazioni sarebbero state fatte “anche davanti al notaio al momento della stipula dell'atto” (cfr., per tutti, verbale ud. 21.02.2024).
Orbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, ritiene il Tribunale che il quadro probatorio risultante all'esito del giudizio non consenta di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza di una società di fatto tra le parti.
Difatti, la partecipazione, congiuntamente, alle trattative per la cessione dell'azienda e la dazione, da parte dell'attrice, di una somma a titolo di caparra confirmatoria, imputata al pagamento del prezzo della cessione dell'azienda di albergo-ristorazione per cui è causa, non provano, di per sé, la stipula del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In particolare, salvo l'iniziale dazione di € 25.000,00, non è stato dedotto e dimostrato quale sarebbe dovuto essere l'apporto concreto e sistematico o l'attività che l'attrice avrebbe svolto nel ristorante- albergo per il raggiungimento dello scopo sociale, e, quindi, la costante opera di sostegno dell'attività d'impresa, qualificabile come collaborazione di ciascun socio al raggiungimento degli scopi sociali. Ancora, non vi è prova dell'accordo sulla partecipazione di “per il 50% alla compagine sociale, con pari diritti di Parte_1
pagina 11 di 16 amministrazione e rappresentanza” (cfr., p. 8 citazione), circostanza che, peraltro, appare scarsamente plausibile, considerato che il prezzo della cessione dell'azienda è stato pagato dall'attrice solo nella misura di € 25.000,00 sui 150.000,00 pattuiti (essendosi limitata a l'attrice ad avallare le cambiali rilasciate dal convenuto a garanzia del pagamento delle rate del saldo del prezzo della cessione, rate tuttavia pacificamente pagate solo da quest'ultimo)
e che, come detto, non è stato dedotto il concreto apporto che l'attrice avrebbe dovuto fornire alla gestione aziendale, in assenza financo di prova di sue pregresse competenze professionali nel campo.
Va poi osservato che la scrittura privata del 30.09.2022, seppur può appalesare la volontà delle parti – non negata dal convenuto - di addivenire alla costituzione di un organismo societario (v. infra) non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione di una società di fatto, siccome nemmeno seguita dall'effettivo esercizio, da parte degli asseriti soci, dell'attività costituente l'oggetto sociale per un periodo di tempo sufficiente a configurare una “sistematica” collaborazione per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi, in definitiva, ad appalesare la loro univoca e concorde volontà di gestire, in forma societaria,
l'attività di impresa. Basti, infatti, considerare che il contratto definitivo di cessione d'azienda venne stipulato tra e in data 28.10.2022 e già il CP_1 Controparte_6
12.11.2022 i rapporti tra le parti erano talmente esasperati da aver richiesto l'intervento dei
Carabinieri presso il locale, sicché, tuttalpiù, ci si troverebbe di fronte a una collaborazione durata per soli quindici giorni.
In tal senso, risultano scarsamente rilevanti anche gli esiti dell'istruttoria orale. Due testi su quattro hanno dichiarato di non aver mai sentito le parti affermare che la “titolarità sostanziale dell'azienda” avrebbe fatto capo ad entrambe dal momento della cessione, mentre il teste risulta scarsamente attendibile, sia in ragione del dichiarato CP_5 interesse di fatto all'esito della controversia, al ruolo svolto negli avvenimenti di causa e al rapporto di amicizia con l'attrice, sia in ragione della dichiarazione - in palese contrasto con quella del notaio, che non avrebbe avuto motivo alcuno di mentire sulla circostanza, dichiarazione che, quindi, mina irrimediabilmente la credibilità soggettiva del teste - per cui le affermazioni di cui al capitolo di prova sarebbero state rese anche di fronte al predetto notaio. In tale quadro, l'isolata testimonianza dell'avvocato Rosapinta, che ha affermato che le parti avrebbero “sostanzialmente” reso le dichiarazioni di cui al capitolo di prova ammesso, non pare quindi sufficiente a far ritenere provata la volontà comune delle parti di gestire in forma di società di persone l'azienda acquistata dal convenuto in 28.10.2022 e,
pagina 12 di 16 comunque, non consente di superare l'assenza di prova, non altrimenti fornita, sull'esatto contenuto del contratto sociale.
Per quanto detto, la domanda formulata in via principale dall'attrice non può essere accolta.
Tutte le circostanze fattuali emerse dagli atti e dall'istruttoria depongono invece per l'accoglimento della domanda attorea, formulata in via subordinata, di accertamento della responsabilità precontrattuale del convenuto per la condotta tenuta nell'ambito delle trattative culminate con l'acquisto dell'azienda “Locanda Milano 1873” e di condanna del convenuto, nei limiti che seguono, al risarcimento del danno subito.
Difatti, il coinvolgimento, da parte del convenuto e unico contraente, dell'attrice nelle trattative che condussero alla stipula del contratto di cessione d'azienda, la sottoscrizione della – seppur invalida – scrittura privata del 30.09.2022, l'ammessa promessa del convenuto all'attrice “di costituire una società non appena la “Locanda Milano 1873” avesse ingranato gli incassi” (cfr., p. 6 comparsa conclusionale), appaiono tutte condotte tali da far sorgere nell'attrice il ragionevole convincimento della futura costituzione, con il convenuto, di una società per la gestione dell'attività commerciale “Locanda Milano 1873”.
In tale contesto, le dazioni di denaro eseguite dall'attrice devono intendersi operate in vista di una futura collaborazione che avrebbe dovuto concretizzarsi nella costituzione di una società, risultando priva di obiettivi riscontri la ricostruzione del convenuto per cui le stesse avrebbero costituito l'oggetto di un mutuo concessogli dall'attrice, in assenza di prova della concorde volontà delle parti circa gli obblighi di restituzione della somma.
Appare, al contrario, più probabile, alla luce dell'accertato svolgimento dei fatti, che il convenuto, inizialmente, avesse intenzione di costituire una società con l'attrice per la gestione dell'attività aziendale, salvo poi, una volta concluso il contratto di cessione d'azienda, non dar seguito alle legittime aspettative dell'attrice, dando causa alle tensioni collimate con lo scontro del 12.11.2022.
La rottura ingiustificata delle trattative protrattesi per vari mesi da parte di a CP_1 discapito dell'attrice che aveva fatto ragionevole affidamento nella costituzione della società, determina, in capo al convenuto, la responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c. e il diritto di di essere risarcita per il danno subito. Persona_6
Quanto al danno risarcibile in caso di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1337
c.c., deve ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata: “la responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di
pagina 13 di 16 responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 cod. civ.). Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cosiddetto interesse negativo)”
(cfr., Cass. n. 15172/2003). Il pregiudizio risarcibile è quindi rappresentato: “sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza” (cfr., Cass. n. 19883/2005).
L'attrice ha chiesto il risarcimento, genericamente quantificato in € 100.000,00, o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei seguenti termini:
- del danno emergente, pari alla somma di € 25.000,00 corrisposta per consentire al convenuto il pagamento della caparra per l'acquisto dell'azienda; unica voce di danno ad essere stata provata e dimostrata e che dunque può essere accertata;
- del rischio di subire conseguenze negative da un inadempimento di per essere la CP_1
stessa avallante delle 40 cambiali dell'importo di € 2.500,00 ciascuna;
sul punto si evidenzia che il mero “rischio” di subire delle conseguenze pregiudizievoli, ad oggi peraltro mai verificatesi avendo il convenuto sempre adempiuto al pagamento delle rate pagina 14 di 16 mensili del prezzo d'acquisto dell'azienda, non è un danno risarcibile (rimanendo all'attrice la possibilità di agire separatamente in regresso contro il debitore in caso d'inadempimento);
- di un indeterminato e generico lucro cessante “coincidente con il guadagno che la stessa avrebbe, da luglio 2022 ad oggi ipoteticamente conseguito, se le fosse stato possibile fruire di altre occasioni contrattuali, necessariamente rinunciate anche per effetto della corresponsione di tutti i suoi risparmi e dell'assunzione della garanzia personale” (pag. 14 citazione); di tali asserite “altre occasioni contrattuali … necessariamente rinunciate” non vi è però alcuna prova. Pertanto, non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., il danno richiesto da parte attrice non può essere accertato, né vi potrà sopperire, ai sensi dell'art. 1226 c.c., una liquidazione in via equitativa, presupponendo il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c. la certezza dell'esistenza del pregiudizio.
In definitiva, pertanto, deve essere condannato a risarcire la CP_1 Persona_6
somma di € 25.000,00, pari al danno emergente subito e provato dall'attrice in conseguenza dell'interruzione ingiustificata delle trattative dirette alla costituzione di una società per la conduzione dell'azienda per cui è causa. Sulla somma di cui sopra è dovuta la rivalutazione monetaria dai singoli versamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi, al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo saldo. In assenza di apposita domanda, non possono invece essere riconosciuti i c.d. “interessi compensativi”, in quanto, costituendo essi “.. una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum
e dell'attività effettivamente svolta – in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda principale svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda subordinata attorea, condanna Controparte_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno da
[...] Parte_1
responsabilità precontrattuale, la somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., alle rispettive aliquote di legge.
03/04/2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2030/2023 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Elena Lovisetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Viale Fratelli
Rosselli, n. 14
- parte attrice - nei confronti di
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Claudio Ghislanzoni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Como, Via Briantea, n. 7
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale: In via preliminare: Rigettare l'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte convenuta, stante la competenza del Tribunale Ordinario di Como;
In via principale: Accertare e dichiarare l'esistenza della società di fatto tra e Parte_1 avente ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto Controparte_1
l'insegna “Locanda Milano 1873” corrente in Brunate alla via Volta n. 62; Reintegrare, per l'effetto, in qualità di socio di fatto al 50% con tutti i conseguenti diritti Parte_1
e facoltà; Ordinare, conseguentemente, a di consentire alla Controparte_2
NOa di prestare la propria attività, di partecipare agli utili, di prendere Parte_1 visione delle scritture contabili e in generale di compiere gli atti di decisione, amministrazione e gestione ricollegabili allo status di socio. In via subordinata: Accertare e dichiarare che il comportamento posto in essere da Controparte_3 costituisce illecito precontrattuale, per le ragioni sopraesposte;
Condannare, per l'effetto, a risarcire i danni causati dallo stesso a Controparte_1 Parte_1 corrispondenti all'interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante, quantificabili in Euro 100.000,00 o pagina 1 di 16 in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle capitolazioni istruttorie formulate nell'atto introduttivo e nella propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e non ammesse: 1) Vero che la NOa prendeva parte agli incontri finalizzati alle trattative per la Parte_1 cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”, che si sono tenuti, tra la fine del mese di luglio 2022 e la fine del mese di settembre 2022, nello studio professionale del TT , nello studio professionale dell'Avvocato Rosapinta e Per_1 nella sede dell'azienda “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni, sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• TT , con domicilio professionale in Via Mugiasca n. 9, Controparte_4
Como; • NO , residente in [...], Brembate (BG); • Controparte_5
NO , residente in [...], Brunate (CO); 2) Vero che la Testimone_1
NOa era presente, in data 30 settembre 2022, alla conclusione del Parte_1 contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni, sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO
[...]
, residente in [...], Brembate (BG); • NO , CP_5 Testimone_1 residente in [...], Brunate (CO); 3) Vero che in data 30 settembre 2022,
nella persona del suo legale rappresentante NO , Controparte_6 Testimone_1 riceveva dalla NOa 15.000,00 Euro a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1 dovuta in base a quanto statuito al contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• NO , residente in [...], Brembate Controparte_5
(BG); • NO , residente in [...], Brunate (CO); 4) Vero che Testimone_1
Lei, Avvocato Rosapinta Emanuele, ha redatto e poi consegnato al NO e alla CP_1
NOa la scrittura privata nella quale gli stessi costituivano una società avente Parte_1 ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto l''insegna “Locanda Milano 1873”: Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
5) Vero che in data 19 ottobre 2022,
nella persona del suo legale rappresentante , riceveva Controparte_6 Testimone_1 dalla NOa 10.000,00 Euro a titolo di caparra confirmatoria, dovuta in Parte_1 base a quanto statuito dal contratto preliminare di cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO , residente in [...], Brembate (BG); • NO Controparte_5
, residente in [...], Brunate (CO); 6) Vero che, in data 11 Testimone_1 ottobre 2022, la NOa e il NO unitamente al NO di Parte_1 CP_1 [...]
, si recavano a Pietra UR presso la residenza della NOa al CP_5 Parte_2 fine di presentare il progetto imprenditoriale e concordare delle migliori condizioni in relazione ai termini di corresponsione dei canoni relativi al contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile nel quale è esercitata l'azienda recante l'insegna
“Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • NOa
residente in [...]al Trabocchetto, 10, Pietra UR (SV); • NO Parte_2 [...]
, residente in [...], Brembate (BG); 7) Vero che la NOa CP_5
e il NO si sono sempre presentati Parte_1 Controparte_1 come unica parte, manifestando espressamente la volontà di gestire insieme l'azienda, quali titolari con eguali poteri;
Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato
pagina 2 di 16 Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como;
• NO
, residente in [...], Brunate (CO); • NO , Testimone_1 Controparte_5 residente in [...], Brembate (BG); 9) Vero che Lei, NO CP_5 era presente alla sottoscrizione della scrittura privata con la quale la NOa
[...]
e il NO costituivano una società di persone avente ad oggetto la Parte_1 CP_1 gestione dell'azienda recante l'insegna “Locanda Milano 1873”, corrente in Brunate alla Via Volta n. 62; Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO
[...]
, residente in [...], Brembate (BG); 10) Vero che la NOa CP_5 era presente, in data 28 ottobre 2022, all' atto di cessione dell'azienda Parte_1 operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”; Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
• TT , con domicilio professionale in Via Mugiasca n. 9, Controparte_4
Como; 11) Vero che la NOa aveva corrisposto al NO 3000.00 Parte_1 CP_1 Euro, ai fini del versamento della caparra confirmatoria per l'acquisto da parte del NO e della NOa dell'attività di ristorazione “Aria di Mare”, esercitata a CP_1 Parte_1
Cavallasca (CO), via per Montano 40B; Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO residente in [...], Brembate Controparte_5
(BG); 12) Vero che la NOa aveva corrisposto al NO 650,00 Euro Parte_1 CP_1 per il pagamento dell'imposta di bollo sulle quaranta cambiali;
Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO , residente in [...], Controparte_5
Brembate (BG); 13) Vero che Lei, NO aveva corrisposto 1.550.00 Euro al CP_5 signor quale prestito, a fronte della richiesta del NO che dichiarava di CP_1 CP_1 non essere in grado di provvedere a spese personali necessarie (tra le quali: scuola dell'infanzia del figlio, biglietto aereo per urgente viaggio in Egitto); Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • NO , residente in [...]
Calvi n. 20, Brembate (BG); 14) Vero che le Lei, Avvocato Rosapinta, ha redatto la ricevuta di Euro 30.000,00, corrisposti dalla NOa e dal NO ad Parte_1 CP_1
in data 30 settembre 2022, a titolo di caparra confirmatoria e acconto Controparte_6 per la cessione dell'azienda “Locanda Milano 1873” e che tale ricevuta era destinata sia alla NOa che al NO Si indica quale testimone sulle predette Parte_1 CP_1 circostanze: • Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico
n. 30, Como;
15) Vero che Lei, Avvocato Rosapinta, ha redatto la ricevuta di Euro 20.000,00, corrisposti dalla NOa e dal NO ad Parte_1 CP_1 Controparte_6 in data 19 ottobre 2022, a titolo di caparra confirmatoria e acconto per la cessione dell'azienda “Locanda Milano 1873” e che tale ricevuta era destinata sia alla NOa che al NO Si indica quale testimone sulle predette circostanze: • Parte_1 CP_1
Avvocato Rosapinta Emanuele, con domicilio professionale in Via Rezzonico n. 30, Como.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare: “In via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente a giudicare in merito alla presente vertenza il Tribunale per le Imprese di Milano;
Nel merito: Respingere tutte le domande formulate dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. In via istruttoria chiede: a) per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.pc., si insiste per la non ammissione del teste di parte attrice sig. e per Controparte_5 gli altri si chiede ammettersi prova testimoniale contraria a quella articolata da parte attrice e senza inversione dell'onere della prova, nonché prova testimoniale diretta sui seguenti pagina 3 di 16 capitoli:
1. Vero che la sig.ra costringeva in più occasioni il sig. Parte_3 CP_1 titolare della omonima impresa individuale, a sollecitare l'intervento dei carabinieri di Brunate;
2. Vero che la sig.ra si è resa protagonista in diverse occasioni Parte_3 di condotte aggressive nei confronti del sig.
3. Vero che la sig.ra CP_1 Parte_3 si è resa protagonista di condotte aggressive nei confronti di clienti della Locanda Milano
1873; 4. Vero che in data 12.11.2022 era ospite della Locanda Milano 1873; 5. Vero che in data 12.11.2023 è stato aggredito dalla sig.ra 6. Vero che in data 12.11.2022 la Parte_1 sig.ra aggrediva verbalmente il sig.
7. Vero che in data Parte_3 CP_1
30.11.2022 la sig.ra ha preteso la consegna brevi manu di una somma di denaro Parte_1 dal sig. Indicano quali testimoni: • il Sig. , residente in [...] sui capitoli nn. 4 -5 - 6 e 7; • la sig.ra , residente in [...] sui capitoli nn.
4-5 e 6; • , Persona_2 residente in [...] sui capitoli nn. 4 -5 -6 e 7; •
residente in [...]
n. 38 sui capitoli nn. 4 -5 -6 e 7. b) ammettersi interpello della sig.ra sui Parte_3 seguenti capitoli di prova:
8. Vero che a seguito dei fatti occorsi in data 12.11.2022 è cessata ogni tipo di collaborazione con la Locanda Milano 1873. 9. Vero che Lei ha prestato unitamente al Sig. al sig. la somma soma di 25.000; 10. Controparte_5 CP_1
Vero che il sig. è accorso in suo aiuto in diverse occasioni nei confronti Controparte_5 del sig. 11. Vero è che la Sig.ra in data 30.11.2022 ha ricevuto CP_1 Persona_3 brevi manu dal Sig. la somma di € 2.600,00 restituendo l'assegno n. 0566872537-10 CP_1 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., giusto documento che si rammostra alla teste;
12. Vero che a seguito della consegna della somma di € 2.600,00 lei rilasciava apposita ricevuta al sig. 13. Vero è che il sig. in data 23.12.2022 ha versato al Sig. CP_1 CP_2 [...]
la somma di € 2.600,00 di cui all'assegno n. 0566872539 del 15.12.2022 CP_5 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio S.p.A., giusto documento che si rammostra alla teste.
A) dott. presso il domicilio in Como, via Mugiasca n. 9 sui seguenti Controparte_4 mezzi di prova indicati in ordine numerico consequenziale rispetto a quelli indicati nella comparsa di costituzione e risposta. 14. “vero è che Lei ha assistito il sig.
[...] nella contrattazione inerente alla cessione dell'azione con insegna Controparte_1
“Locanda Milano 1873””; 15. “vero è che la sig.ra in data 28.10.2022, all'atto di Parte_1 cessione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873” si limitava a sottoscrivere per avallo i pagherò rilasciati all'acquirente dal sig. Controparte_1 a favore della venditrice Al.to.là S.r.l.”; 16. “vero è che in alcun modo la sig.ra
[...] ha manifestato a lei ed al notaio dott.ssa la volontà di Parte_1 Persona_4 costituire una regolare Società con il sig. . B) dott.ssa Notaio CP_1 Persona_4
, presso lo Studio in Rovellasca, via Piave n. 28 sui seguenti mezzi di prova. 17.
[...]
“vero che la sig.ra ha partecipato agli incontri svoltisi nel suo studio finalizzati Parte_1 alla cessione della locanda Milano 1873 dalla società Al.to.là al sig. ; 18. “vero è CP_1 che durante gli incontri, di cui al punto che precede, in alcun modo la sig.ra le ha Parte_1 manifestato volontà di costituire una Società con il sig. ; 19. “vero che la sig.ra CP_1 nel corso della formalizzazione dell'atto di vendita della azienda “Locanda Parte_1 Milano 1873” si è limitata ad avallare le cambiali rilasciate dal sig. sottoscritte in CP_1 favore della venditrice . Controparte_6
Motivi della decisione
pagina 4 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
, deducendo che: CP_1
- tra luglio e settembre 2022 aveva intrapreso congiuntamente al convenuto trattative con per la cessione, da parte di quest'ultima, dell'azienda “Locanda Controparte_6
Milano 1873” riguardante un'attività di ristorazione-alberghiera in Brunate (CO), Via
Volta n. 62;
- tra le parti si svolgevano vari incontri alla presenza del commercialista Dott. Per_1
che assisteva di che assisteva Controparte_1 Controparte_5
e dell'Avv. Rosapinta che assisteva Parte_1 Controparte_6
- il convenuto e l'attrice si presentavano alla cedente come un'unica parte con l'intenzione di gestire insieme l'azienda;
- l'attrice risiedeva a Monza ma, per avvicinarsi al luogo dove avrebbe esercitato l'attività commerciale, prendeva in locazione un immobile a Brunate della Sig.ra proprietaria anche dell'immobile in cui veniva svolta l'attività aziendale;
Pt_2
- con contratto preliminare del 30.09.2022, sottoscritto alla presenza delle parti, dell'Avv.
Rosapinta, di e del legale rappresentante di Controparte_5 Controparte_6 quest'ultimo si obbligava a vendere, e ad acquistare, Controparte_1
l'azienda con insegna “Locanda Milano 1873” e la cedente riceveva, a titolo di caparra confirmatoria, € 15.000,00 da ed € 15.000,00 dall'attrice; CP_1
- tale acconto veniva versato giacché in pari data aveva costituito con CP_1
mediante scrittura privata, redatta dall'Avv. Rosapinta, una società semplice con quote paritetiche, avente ad oggetto sociale la gestione dell'azienda con insegna “Locanda
Milano 1873”;
- al momento della stipula del contratto preliminare, e avevano Parte_1 CP_1 dichiarato alla promittente venditrice che la titolarità sostanziale dell'azienda avrebbe fatto capo ad entrambi dal momento della cessione, in ragione del contratto di società di cui al punto precedente, e che avrebbero poi costituito una società a responsabilità limitata avente il medesimo oggetto sociale che avrebbe assunto la titolarità formale dell'azienda;
- l'11.10.2022, in vista del subentro nel contratto di locazione dell'immobile commerciale, l'attrice si era recata con e in Liguria, dalla Sig.ra CP_1 CP_5
per concordare le condizioni di corresponsione dei canoni locatizi;
Pt_2
pagina 5 di 16 - il 19.10.2022, ai sensi dell'art. 4 lett. a) punto 2) del preliminare, alla presenza anche dell'Avv. Rosapinta e del riceveva € 10.000,00 da CP_5 Controparte_6 ed € 10.000,00 da Parte_1 CP_1
- il 28.10.2022, avanti al Notaio Dott.ssa , l'azienda “Locanda Milano 1873” Persona_4
veniva ceduta da ad quale titolare della ditta Controparte_6 CP_1 individuale;
oltre alla parte cedente, rappresentata dell'Avv. CP_1
Rosapinta e alla parte cessionaria, erano presenti il Dott. , l'attrice e e, Per_1 CP_5
fermo quanto già versato a titolo di caparra e acconto (€ 50.000,00), veniva convenuto il prezzo in ulteriori € 100.000,00 da corrispondersi in 40 rate mensili di € 2.500,00, garantite da altrettanti effetti cambiari del medesimo importo, contestualmente emessi a firma di e avallati dall'attrice; CP_1
- a seguito della cessione, l'attrice avrebbe iniziato ad esercitare congiuntamente ad CP_1
l'attività commerciale oggetto dell'azienda e, per operazioni di ordinaria
[...]
amministrazione, le era stata conferita delega ad operare sul conto dell'impresa individuale del convenuto;
- il 12.11.2022 la estrometteva dall'attività impedendole l'accesso ai locali CP_1
aziendali mediante atti di violenza volti al suo allontanamento, per i quali sporgeva denuncia-querela;
- a 58 anni l'attrice si era ritrovata senza lavoro e senza i conferiti € 25.000,00 che rappresentavano la totalità dei suoi risparmi;
- con pec 07.12.2022, a mezzo del proprio difensore, l'attrice diffidava CP_1 dall'impedirle di partecipare quale socia alla gestione dell'attività commerciale;
- in assenza di riscontro, il proprio legale depositava istanza di mediazione che si concludeva con verbale negativo stante il rifiuto di di parteciparvi. CP_1
Ha quindi chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare l'esistenza della società di fatto tra l'attrice e avente ad oggetto la gestione dell'azienda operante sotto CP_1
l'insegna “Locanda Milano 1873”, di reintegrarla in qualità di socia di fatto al 50% con tutti i diritti e facoltà e di ordinare al convenuto di consentirle di prestare la propria attività, partecipare agli utili, prendere visione delle scritture contabili e compiere atti di gestione e amministrazione;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del convenuto e condannarlo a risarcirle i danni, quantificati in €
100.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 6 di 16 Si è costituito deducendo ed eccependo che: Controparte_1
- aveva conosciuto l'attrice e in quanto vecchi clienti del suo ristorante in CP_5
Cavallasca (CO);
- informato che a Brunate (CO), luogo in cui viveva, la società voleva Controparte_6 vendere l'esercizio pubblico denominato “Locanda Milano 1873”, avanzava subito richiesta di acquisto;
- concluse le trattative, il 30.09.2024 sottoscriveva preliminare di cessione di azienda nel quale non veniva prevista la facoltà di nomina di persone o società da nominare in sede di stipulazione dell'atto definitivo, quest'ultimo sottoscritto il 28.10.2022 innanzi al
Notaio Dott.ssa , tra e la sua ditta individuale Persona_4 Controparte_6
; CP_1
- in seguito alla stipula dell'atto definitivo di cessione d'azienda diveniva pieno ed esclusivo proprietario dell'azienda commerciale organizzata sotto l'insegna “Locanda
Milano 1873”;
- al fine di sostenere economicamente l'operazione, era ricorso all'aiuto finanziario dell'attrice che gli aveva prestato € 25.000,00, in due tranche, per corrispondere la caparra confirmatoria;
- l'attrice si rendeva disponibile ad avallare, quale garante, i titoli cambiari da lui sottoscritti per l'assolvimento delle 40 rate mensili di € 2.500,00 a saldo del corrispettivo della cessione;
- avrebbe restituito gli importi erogati coi guadagni ottenuti dalla gestione dell'azienda;
- sottoscriveva il 30.09.2022 la scrittura privata di costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione dell'azienda con insegna “Locanda Milano 1873” al fine di garantire all'attrice il ritorno dei capitali prestati e assicurandole una supervisione sugli esiti della gestione;
- sorprendentemente, poco dopo la stipula del definitivo, l'attrice si presentava nel locale presentandosi ai clienti quale “proprietaria”, cercando d'ingerirsi nella gestione e sindacando le iniziative assunte dal convenuto per la conduzione della locanda, con frequenti litigi;
- a causa della condotta lesiva dell'immagine commerciale del locale, era costretto ad allontanare l'attrice e chiedere l'intervento dei Carabinieri di Brunate;
pagina 7 di 16 - il 12.11.2022, l'attrice lo obbligava con violenza a uscire dal locale, nell'alterco rimanevano coinvolti anche dei clienti e dunque si vedeva costretto ad allontanarla dalla locanda;
- il 20.11.2022 si presentava al locale pretendendo denaro contante, in CP_5 restituzione del prestito erogato per l'acquisto dell'azienda;
- timoroso di ulteriori liti prometteva il pagamento di € 5.200,00, in due tranche, il
30.11.2022 l'attrice si presentava presso la locanda ove le veniva restituito l'importo di
€ 2.600,00, mentre il 23.12.2022 veniva emesso ed incassato da l'importo di € CP_5
2.600,00;
- i rapporti tra le parti erano tesi, come emergerebbe dalle chiamate registrate e depositate in atti;
- vi sarebbe incompetenza per materia del Tribunale di Como in favore del Tribunale di
Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, a norma dell'art. 3 D.Lgs. n.
168/2003.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Como in favore del Tribunale per le Imprese di Milano;
nel merito, di respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e onorari.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171ter c.p.c. e, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale esperito alla prima udienza del 15.11.2023, la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione, all'udienza del 21.02.2024, di due testi per ciascuna parte sul capitolo (sub n. 8,) formulato dall'attrice nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 21.02.2024 la causa è stata quindi rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini massimi ex art. 189 c.p.c..
All'udienza del 07.03.2025, ritenute inammissibili le parti argomentative contenute nelle note scritte di entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “ , per ottenere CP_1
l'accertamento e dichiarazione dell'esistenza tra le parti di una società di fatto avente ad oggetto sociale la gestione dell'azienda operante sotto l'insegna “Locanda Milano 1873”, nonché la reintegrazione dell'attrice in qualità di socia al 50% con i conseguenti diritti e pagina 8 di 16 facoltà. In via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare il comportamento del convenuto quale illecito precontrattuale condannandolo al risarcimento dei danni corrispondenti all'interesse negativo, quantificati in € 100.000,00.
In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione d'incompetenza per materia del
Tribunale di Como, in favore del Tribunale per le Imprese di Milano, formulata dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Difatti, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 168/2003 e ss.mm. le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”, ovvero alle cause concernenti l'accertamento dell'esistenza di rapporti societari nell'ambio delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e delle società cooperative e mutue assicuratrici. Pertanto, poiché la causa ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, fenomeno inscrivibile esclusivamente nell'ambio delle società di persone,
o, in subordine, l'accertamento della responsabilità precontrattuale del convenuto nell'ambito delle trattative relative alla costituzione di una società di capitali, pacificamente mai costituita, la controversia non rientra nella competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, ma in quella ordinaria del
Tribunale di Como.
Venendo al merito e, in particolare, alla domanda principale attorea dell'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di una società di fatto (o occulta, o irregolare), è necessario premettere che la società di fatto non è un particolare tipo di società regolato dal codice civile, ma una creazione giurisprudenziale. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto: “richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale [n.d.r. la c.d. “affectio societatis”]. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere” (cfr., Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1961 del
22.02.2000). La giurisprudenza ritiene poi che l'esistenza di una struttura societaria possa essere accertata dal giudice solo: “all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti
pagina 9 di 16 tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite
e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n.
5961 del 2010)” (cfr., Cass. n. 4385/2023).
Nel caso in esame, costituiscono circostanze incontestate o, comunque, risultanti documentalmente che:
- le parti, da luglio a settembre 2022, parteciparono insieme agli incontri nei quali si svolsero le trattative per l'acquisto dell'azienda commerciale con insegna “Locanda Milano
1873”;
- entrambe le parti presenziarono alla stipula del contratto preliminare del 30.09.2022 (cfr., doc. 1 attrice), con il quale si impegnò a vendere ad il Controparte_6 CP_1
quale si obbligò ad acquistare, l'azienda suindicata, per il prezzo complessivo di €
150.000,00;
- l'attrice partecipò al pagamento della caparra confirmatoria pattuita con la stipula del contratto preliminare del 30.09.2022, corrispondendo la somma complessiva, pari a metà dell'importo della caparra, di € 25.000,00, con una prima dazione di denaro di € 15.000,00
(in occasione del preliminare 30.09.2022) ed ulteriori € 10.000,00 il 19.10.2022;
- con scrittura privata del 30.09.2022 (cfr., doc. n. 3 attrice), le parti stabilirono – seppur, come riconosciuto dalla stessa attrice, invalidamente, essendo preclusa dall'art. 2249 c.c. la costituzione di una società semplice per l'esercizio di un'attività commerciale -, di costituire una società semplice con quote paritetiche avente ad oggetto sociale la gestione dell'esercizio commerciale ristorante-alberghiero ad insegna “Locanda Milano 1873”;
- in data 28.10.2022, cedette al solo l'azienda “Locanda Controparte_6 CP_1
Milano 1873” per il prezzo complessivo di ulteriori € 100.000,00 (cfr., doc. n. 5 attrice);
- le cambiali sottoscritte dal convenuto a garanzia del pagamento Persona_5
rateale del saldo del prezzo suindicato della cessione dell'azienda, pari ad € 100.000,00;
- il convenuto conferì all'attrice la delega per operare sul conto della propria impresa individuale, per poi revocarla il 15.11.2022 (cfr., doc. n. 7 convenuto), e, in tale lasso temporale, l'attrice eseguì un'unica operazione di versamento contanti (cfr., doc. 6 attrice);
pagina 10 di 16 - in data 12.11.2022 il convenuto, nella prospettazione attorea, “estrometteva definitivamente la NOa dall'attività, impedendole l'accesso alla struttura Parte_1
“Locanda Milano 1873” (cfr., p. 5 citazione).
E' stata, inoltre, svolta istruttoria orale sulla circostanza oggetto del capitolo di prova articolato sub n. 8 dall'attrice nella memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c., (“Vero che la
NOa e il NO dichiaravano che la Parte_1 Controparte_1 titolarità sostanziale dell'azienda avrebbe fatto capo ad entrambi dal momento della cessione e che successivamente avrebbero costituito tra loro una società a responsabilità limitata che avrebbe sostituito la società di persone già costituita con la scrittura privata in data 30 settembre 2022”). Dei quattro testi escussi, due (il notaio rogante la cessione d'azienda, , e il commercialista del convenuto, ) Persona_4 Controparte_4
hanno negato di aver mai sentito le dichiarazioni di cui al capitolo, mentre Emanuele
Rosapinta, avvocato che assistette la società cedente l'azienda, ha Controparte_6 affermato che le parti avrebbero sempre “sostanzialmente” dichiarato quanto oggetto del capitolo e che si erano sempre presentati “come se fossero un unico soggetto”, e CP_5
ha confermato la circostanza di cui al capitolo, precisando che le relative
[...] dichiarazioni sarebbero state fatte “anche davanti al notaio al momento della stipula dell'atto” (cfr., per tutti, verbale ud. 21.02.2024).
Orbene, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, ritiene il Tribunale che il quadro probatorio risultante all'esito del giudizio non consenta di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza di una società di fatto tra le parti.
Difatti, la partecipazione, congiuntamente, alle trattative per la cessione dell'azienda e la dazione, da parte dell'attrice, di una somma a titolo di caparra confirmatoria, imputata al pagamento del prezzo della cessione dell'azienda di albergo-ristorazione per cui è causa, non provano, di per sé, la stipula del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In particolare, salvo l'iniziale dazione di € 25.000,00, non è stato dedotto e dimostrato quale sarebbe dovuto essere l'apporto concreto e sistematico o l'attività che l'attrice avrebbe svolto nel ristorante- albergo per il raggiungimento dello scopo sociale, e, quindi, la costante opera di sostegno dell'attività d'impresa, qualificabile come collaborazione di ciascun socio al raggiungimento degli scopi sociali. Ancora, non vi è prova dell'accordo sulla partecipazione di “per il 50% alla compagine sociale, con pari diritti di Parte_1
pagina 11 di 16 amministrazione e rappresentanza” (cfr., p. 8 citazione), circostanza che, peraltro, appare scarsamente plausibile, considerato che il prezzo della cessione dell'azienda è stato pagato dall'attrice solo nella misura di € 25.000,00 sui 150.000,00 pattuiti (essendosi limitata a l'attrice ad avallare le cambiali rilasciate dal convenuto a garanzia del pagamento delle rate del saldo del prezzo della cessione, rate tuttavia pacificamente pagate solo da quest'ultimo)
e che, come detto, non è stato dedotto il concreto apporto che l'attrice avrebbe dovuto fornire alla gestione aziendale, in assenza financo di prova di sue pregresse competenze professionali nel campo.
Va poi osservato che la scrittura privata del 30.09.2022, seppur può appalesare la volontà delle parti – non negata dal convenuto - di addivenire alla costituzione di un organismo societario (v. infra) non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione di una società di fatto, siccome nemmeno seguita dall'effettivo esercizio, da parte degli asseriti soci, dell'attività costituente l'oggetto sociale per un periodo di tempo sufficiente a configurare una “sistematica” collaborazione per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi, in definitiva, ad appalesare la loro univoca e concorde volontà di gestire, in forma societaria,
l'attività di impresa. Basti, infatti, considerare che il contratto definitivo di cessione d'azienda venne stipulato tra e in data 28.10.2022 e già il CP_1 Controparte_6
12.11.2022 i rapporti tra le parti erano talmente esasperati da aver richiesto l'intervento dei
Carabinieri presso il locale, sicché, tuttalpiù, ci si troverebbe di fronte a una collaborazione durata per soli quindici giorni.
In tal senso, risultano scarsamente rilevanti anche gli esiti dell'istruttoria orale. Due testi su quattro hanno dichiarato di non aver mai sentito le parti affermare che la “titolarità sostanziale dell'azienda” avrebbe fatto capo ad entrambe dal momento della cessione, mentre il teste risulta scarsamente attendibile, sia in ragione del dichiarato CP_5 interesse di fatto all'esito della controversia, al ruolo svolto negli avvenimenti di causa e al rapporto di amicizia con l'attrice, sia in ragione della dichiarazione - in palese contrasto con quella del notaio, che non avrebbe avuto motivo alcuno di mentire sulla circostanza, dichiarazione che, quindi, mina irrimediabilmente la credibilità soggettiva del teste - per cui le affermazioni di cui al capitolo di prova sarebbero state rese anche di fronte al predetto notaio. In tale quadro, l'isolata testimonianza dell'avvocato Rosapinta, che ha affermato che le parti avrebbero “sostanzialmente” reso le dichiarazioni di cui al capitolo di prova ammesso, non pare quindi sufficiente a far ritenere provata la volontà comune delle parti di gestire in forma di società di persone l'azienda acquistata dal convenuto in 28.10.2022 e,
pagina 12 di 16 comunque, non consente di superare l'assenza di prova, non altrimenti fornita, sull'esatto contenuto del contratto sociale.
Per quanto detto, la domanda formulata in via principale dall'attrice non può essere accolta.
Tutte le circostanze fattuali emerse dagli atti e dall'istruttoria depongono invece per l'accoglimento della domanda attorea, formulata in via subordinata, di accertamento della responsabilità precontrattuale del convenuto per la condotta tenuta nell'ambito delle trattative culminate con l'acquisto dell'azienda “Locanda Milano 1873” e di condanna del convenuto, nei limiti che seguono, al risarcimento del danno subito.
Difatti, il coinvolgimento, da parte del convenuto e unico contraente, dell'attrice nelle trattative che condussero alla stipula del contratto di cessione d'azienda, la sottoscrizione della – seppur invalida – scrittura privata del 30.09.2022, l'ammessa promessa del convenuto all'attrice “di costituire una società non appena la “Locanda Milano 1873” avesse ingranato gli incassi” (cfr., p. 6 comparsa conclusionale), appaiono tutte condotte tali da far sorgere nell'attrice il ragionevole convincimento della futura costituzione, con il convenuto, di una società per la gestione dell'attività commerciale “Locanda Milano 1873”.
In tale contesto, le dazioni di denaro eseguite dall'attrice devono intendersi operate in vista di una futura collaborazione che avrebbe dovuto concretizzarsi nella costituzione di una società, risultando priva di obiettivi riscontri la ricostruzione del convenuto per cui le stesse avrebbero costituito l'oggetto di un mutuo concessogli dall'attrice, in assenza di prova della concorde volontà delle parti circa gli obblighi di restituzione della somma.
Appare, al contrario, più probabile, alla luce dell'accertato svolgimento dei fatti, che il convenuto, inizialmente, avesse intenzione di costituire una società con l'attrice per la gestione dell'attività aziendale, salvo poi, una volta concluso il contratto di cessione d'azienda, non dar seguito alle legittime aspettative dell'attrice, dando causa alle tensioni collimate con lo scontro del 12.11.2022.
La rottura ingiustificata delle trattative protrattesi per vari mesi da parte di a CP_1 discapito dell'attrice che aveva fatto ragionevole affidamento nella costituzione della società, determina, in capo al convenuto, la responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c. e il diritto di di essere risarcita per il danno subito. Persona_6
Quanto al danno risarcibile in caso di violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1337
c.c., deve ricordarsi che, per giurisprudenza consolidata: “la responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall'art. 1337 cod. civ., a tutela del corretto svolgimento dell'iter formativo del contratto, costituisce una forma di
pagina 13 di 16 responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato (artt. 2043 e 2059 cod. civ.). Per la relativa valutazione, in considerazione delle caratteristiche tipiche di tale responsabilità, nel caso di ingiustificato recesso dalla trattativa, occorre coordinare il principio secondo il quale il vincolo negoziale e i diritti che ne derivano sorgono soltanto con la stipula del contratto - sì che non è possibile ottenere un risarcimento equivalente a quello ottenibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto - con quello per cui dalla lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative scaturisce il diritto ad esser risarcito per la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali se non si fosse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (cosiddetto interesse negativo)”
(cfr., Cass. n. 15172/2003). Il pregiudizio risarcibile è quindi rappresentato: “sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza” (cfr., Cass. n. 19883/2005).
L'attrice ha chiesto il risarcimento, genericamente quantificato in € 100.000,00, o in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei seguenti termini:
- del danno emergente, pari alla somma di € 25.000,00 corrisposta per consentire al convenuto il pagamento della caparra per l'acquisto dell'azienda; unica voce di danno ad essere stata provata e dimostrata e che dunque può essere accertata;
- del rischio di subire conseguenze negative da un inadempimento di per essere la CP_1
stessa avallante delle 40 cambiali dell'importo di € 2.500,00 ciascuna;
sul punto si evidenzia che il mero “rischio” di subire delle conseguenze pregiudizievoli, ad oggi peraltro mai verificatesi avendo il convenuto sempre adempiuto al pagamento delle rate pagina 14 di 16 mensili del prezzo d'acquisto dell'azienda, non è un danno risarcibile (rimanendo all'attrice la possibilità di agire separatamente in regresso contro il debitore in caso d'inadempimento);
- di un indeterminato e generico lucro cessante “coincidente con il guadagno che la stessa avrebbe, da luglio 2022 ad oggi ipoteticamente conseguito, se le fosse stato possibile fruire di altre occasioni contrattuali, necessariamente rinunciate anche per effetto della corresponsione di tutti i suoi risparmi e dell'assunzione della garanzia personale” (pag. 14 citazione); di tali asserite “altre occasioni contrattuali … necessariamente rinunciate” non vi è però alcuna prova. Pertanto, non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., il danno richiesto da parte attrice non può essere accertato, né vi potrà sopperire, ai sensi dell'art. 1226 c.c., una liquidazione in via equitativa, presupponendo il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 c.c. la certezza dell'esistenza del pregiudizio.
In definitiva, pertanto, deve essere condannato a risarcire la CP_1 Persona_6
somma di € 25.000,00, pari al danno emergente subito e provato dall'attrice in conseguenza dell'interruzione ingiustificata delle trattative dirette alla costituzione di una società per la conduzione dell'azienda per cui è causa. Sulla somma di cui sopra è dovuta la rivalutazione monetaria dai singoli versamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi, al tasso legale, sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo saldo. In assenza di apposita domanda, non possono invece essere riconosciuti i c.d. “interessi compensativi”, in quanto, costituendo essi “.. una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (cfr., Cass. n. 4938/2023).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di delle
[...] Parte_1
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum
e dell'attività effettivamente svolta – in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda principale svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda subordinata attorea, condanna Controparte_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno da
[...] Parte_1
responsabilità precontrattuale, la somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il presente giudizio che si liquidano in
[...] complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., alle rispettive aliquote di legge.
03/04/2025
Il giudice
Arianna Toppan
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