Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2180/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2180/2020 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Prestazione d'opera intellettuale” vertente:
TRA SOCIETÀ GI. , in persona dell'Amministratore Unico CP_1
OM. , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, con sede in Casoria (Na) alla Strada Statale C.F._1
Sannitica n.60, c.f. e P.IVA ed elett.te dom.ta in Afragola alla P.IVA_1 via A. Cerbone n.10, presso lo studio dell'avv. Raffaella Cerbone, c.f.
, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce C.F._2
l'atto di citazione;
-parte attrice- CONTRO (P.I.: , con sede in Roma alla Controparte_3 P.IVA_2 via di Vermicino n. 186, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) al Corso F. Durante n. 133 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Cabato (C.F.: ), CodiceFiscale_3 da cui è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Carmine Mormile (C.F.: ), giusta procura alle liti CodiceFiscale_4 in calce all'atto di costituzione;
-parte convenuta- E
GEOM. (C.F. ) Persona_1 C.F._5
-terzo chiamato in causa, contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.02.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
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MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Con atto di citazione, notificato in riassunzione in data 12/02/2020, la
in persona dell'Amministratore Unico OM. Controparte_5 CP_2
citava innanzi al Tribunale di Napoli Nord la “
[...] Controparte_6
, società di consulenza per le imprese, in persona
[...] dell'Amministratore Unico r.p.t. , per sentirne accertare e Controparte_4 dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 105.000,00 (danno emergente e lucro cessante) quale conseguenza della condotta inadempiente della convenuta. A supporto dell'azionata domanda, la società attrice premetteva:
-che nel mese di maggio 2019 decideva di partecipare al Bando ISI CP_7
2018, al fine di ottenere un finanziamento da parte dell'
[...]
, per un importo pari ad euro 105.000,00, Controparte_8 da utilizzare per l'acquisto di un nuovo automezzo, Mini Pala modello Caterpillar 289D;
-che pertanto contattava la società di consulenza Controparte_3 finanziaria, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al Bando e presentare la domanda online,
-che la provvedeva a verificare, “in maniera assolutamente Controparte_3 gratuita come da accordi e successiva lettera di incarico”, la sussistenza dei predetti requisiti per la Gi. e a registrare la domanda della richiesta di Controparte_1 finanziamento on line (come da modulo di riepilogo della domanda datato 30 maggio 2019);
-che in data 12.06.2019 la a seguito della verifica del Controparte_5 buon fine del punteggio di cui al precedente punto, decideva di sottoscrivere in Casoria (Na) con un contratto a prestazioni Controparte_3 corrispettive (indicato come lettera di affidamento incarico) per la Pa partecipazione al Bando 2018, che prevedeva: a) che CP_7 CP_3 svolgesse il compito di assisterla nella partecipazione al bando;
b)
[...] che, a seguito della verifica dei requisiti minimi di partecipazione ovvero del punteggio di accesso al Bando stesso, si occupasse di inviare i documenti della fase successiva. Precisava che l'incarico affidato a si articolava in quattro fasi, Controparte_3 segnatamente: I^ Fase: verifica del punteggio: Verifica del punteggio di accesso al bando che doveva essere di almeno 100 punti. Per tale fase il compenso era pari a zero;
II^ Fase: in caso di raggiungimento della soglia minima di 100 punti: Inserimento e salvataggio del progetto di investimento. Il committente acconsente a procedere alle seguenti attività: predisposizione pratica con inserimento dati sul sito e salvataggio definitivo del progetto;
CP_7 acquisizione codice identificativo del progetto;
formazione e strategia per n. 2180/2020 r.g.a.c. Pagina 2 di 16 N. 2180/2020 R.G.A.C.
l'invio telematico del progetto. Compenso per tale fase: vedi tabella tariffario buon fine (Euro 500,00 piu Iva); III^ Fase: in caso di esito positivo dell'invio pratica e dell'inserimento in graduatoria: Invio all' dei documenti integrativi. CP_7
Pertanto, la committente affidava a l'incarico di: a) assistenza Controparte_3
e consulenza per la predisposizione della documentazione cartacea richiesta;
b) assistenza e consulenza nella redazione della perizia giurata;
c) controllo ed invio della documentazione agli uffici competenti. Compenso per tale fase: (euro 3.000,00 più Iva). IV Fase: rendicontazione finale e dettagliata per erogazione contributo. Compenso in percentuale sul contributo approvato calcolato secondo la tabella tariffario buon fine dell'agevolazione; il tutto come da lettera di incarico sottoscritta in data 12 giugno 2019, ed accettata da
. Controparte_3
Deduceva l'attrice che, dopo l'espletamento della prima e seconda fase, e Con dopo l'esito positivo dell'invio telematico e dell'inserimento di CP_1 nell'elenco cronologico provvisorio, come da lettera di Controparte_3 incarico, doveva provvedere alla redazione della perizia giurata, nonché all'invio della predetta perizia e di tutta la documentazione a completamento della domanda on line di ammissione al finanziamento per I' espletamento della Fase III^. Rilevava che affidava al consulente esterno, OM. Controparte_3 [...]
, l'incarico di redigere la perizia giurata ad integrazione della Per_1 documentazione necessaria all'espletamento della Fase III^ della lettera di incarico, e, conseguentemente, veniva messa in diretto CP_10 CP_5 contatto con lo stesso, al fine di fornirgli i documenti necessari per l'espletamento di tale successiva fase. Precisava che la predetta Fase III^, necessaria per ottenere l'inserimento della nella graduatoria definitiva del Bando per il relativo accesso al CP_5 finanziamento doveva essere espletata con l'invio della perizia e della documentazione integrativa entro il 22 luglio 2019 e, fino a tale data il consulente di , geom. , comunicava con Controparte_3 Persona_1
richiedendo integrazioni della documentazione, che essa CP_5 forniva, come rivendicava dimostrato da corrispondenza mail. Tuttavia, contestava la che, malgrado la sua collaborazione CP_5 nella integrazione della documentazione e malgrado l'assenza di problematiche nel rapporto tra e , attestata CP_5 Controparte_3 dalla lettura delle numerose mail intercorse tra le predette società, la III^ fase non veniva espletata, né venivano comunicati dalla società convenuta alla intoppi nella esecuzione dell'incarico, impedendole di CP_5 consentirle di rimediare alle inadempienze. Altresì eccepiva che, solo il 26 luglio 2019, riceveva a mezzo CP_5 pec dall' , Ente erogatore del finanziamento, la comunicazione di CP_7 decadenza dalla domanda, che testualmente così riportava: “ si comunica che la sua domanda on- line è decaduta, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 dell 'Avviso ISI 2018, in considerazione del mancato invio, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e
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27 dell'Avviso ISI 2018, del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione di cui all'articolo 15 dell'Avviso ISI 2018." Dunque, la contattava la per avere Controparte_5 Controparte_3 spiegazioni dell'accaduto ed apprendeva “da un suo incaricato che si recava personalmente presso gli uffici della che il predetto OM. Controparte_5
, consulente esterno scelto da per redigere la Per_1 Controparte_3 perizia giurata attinente al progetto presentato, non aveva provveduto alla sua redazione ed invio a completamento della pratica, per problemi con CP_3
e, conseguentemente, non era stata espletata la III^ fase prevista
[...] contrattualmente, non avendo inviato il modulo di domanda (MODULO A) da cui la successiva e relativa comunicazione di decadenza della istanza nei Con confronti di CP_1
Eccepiva la non essere ad essa addebitabile alcun Controparte_5 inadempimento contrattuale nei confronti di poiché Controparte_3 rilevava di aver effettuato, non solo i pagamenti previsti per le fasi espletate, ma anche quello di € 3.050,00 relativo alla III^ fase, con bonifico accreditato in data 15/07/19, prima dell'emissione della fattura, avvenuta in data 18/07/19, a riprova della sua buona fede e della volontà di tener fede al contratto. Avanzava in data 24.10.2019, richiesta stragiudiziale di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi alla la quale tuttavia addebitava il CP_3 CP_3 mancato espletamento della fase III^, al OM. che aveva Per_1 segnalato di non voler più proseguire nell'incarico affidatogli a fronte del ritardo dei pagamenti. Opponeva che i rapporti interni tra ed il geometra Controparte_3
esulavano dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti con la Per_1 lettera di incarico più volte richiamata e, conseguentemente, eccepiva che alcuna eccezione relativa ai rapporti tra ed il OM. Controparte_3
le fosse opponibile. Per_1
Tanto premesso al fine di ottenere il risarcimento dei danni che attribuiva all'inadempimento contrattuale di danni che deduceva Controparte_3 consistere nella perdita del bene economico conseguente al mancato ottenimento del finanziamento per un importo di Euro 105.000,00, del quale il 65% in conto capitale (ovvero senza obbligo di restituzione, per un importo complessivo di Euro 68.250,00), ma anche dalla perdita di chance conseguente al mancato utilizzo di un bene in dotazione (mini pala), necessario all'espletamento della sua attività, oltre la restituzione delle somme versate per l'incarico non esplicato dalla , pari ad euro Controparte_3
3.600,00, citava la società convenuta a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 25 maggio 2020, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : - accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta società in persona del legale rapp.te p.t. sig. per il Controparte_3 Parte_2
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mancato rispetto di tutti gli obblighi contrattuali con la indicati nella Controparte_5 lettera di incarico prodotta;
-per l'effetto accertare tutti i danni patiti e patendi dalla
[...] quale conseguenza del grave inadempimento contrattuale, nessuno escluso;
- CP_5 condannare la convenuta società in narrativa meglio identificata, al Controparte_3 Con pagamento, in favore della società attrice, della somma di €105.000,00 CP_1 quale danno diretto per la perdita del finanziamento conseguente all'inadempimento contrattuale indicato in narrativa, comprendente il danno emergente ed il lucro cessante quale conseguenza della condotta inadempiente, col favore degli interessi e svalutazione, o della maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, o ritenuta congrua, anche in via equitativa, dall'On.le Giudicante;
-condannare, inoltre, la società convenuta alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla Controparte_5 ammontante ad euro 3.600,00, stante il mancato espletamento dell'incarico, nonché l'ulteriore importo di euro 4.388,09 pagato dalla per la Controparte_5 manutenzione della mini-pala di sua proprietà, non sostituita a seguito del mancato finanziamento;
- in via meramente gradata, si richiede accertarsi il danno da perdita di chance patito dalla società istante quale conseguenza diretta dell'inadempimento contrattuale della danno che si quantifica in euro 68.250,00, o nella Controparte_3 maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio, o ritenuta congrua, anche in via equitativa, dall'On. Le Giudicante;
-per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore della di tale somma a titolo di danno Controparte_5 da perdita di chance;
- condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con tutti gli accessori di legge, nessuno escluso. Si costituiva in giudizio la convenuta Società Controparte_3 impugnando e contestando tutto quanto dedotto ex adverso in punto di fatto e di diritto, chiedendo il rigetto. Contestava che il mancato espletamento della III^ fase dell'incarico fosse ascrivibile alla società attrice ed OM;
dunque, Persona_1 imputava alla corresponsabilità della società attrice e del consulente OM.
, il mancato espletamento delle operazioni della fase III e la Persona_1 conseguente decadenza dai benefici del bando. All'uopo opponeva la descrizione degli eventi dedotta dalla società attrice e, a tal riguardo di contro, rilevava:- in via preliminare, che era previsto il pagamento anticipato del corrispettivo della Fase III^ in modo da consentire di disporre dei fondi necessari per le perizie necessarie al completamento della pratica;
- che la “Lettera di incarico”, sottoscritta in data 12/06/2019 prevedeva, per quanto concerne la III^ fase, al paragrafo 3 delle note contrattuali allegate alla lettera di incarico e sottoscritte parimenti dalle parti, che “Per la fase 3 la fatturazione avverrà al momento della pubblicazione dell dell'elenco delle imprese CP_7 potenzialmente beneficiarie del contributo a seguito dell'invio telematico”.
-che la pubblicazione dell' dell'elenco delle imprese potenzialmente CP_7 beneficiarie, tra le quali figurava anche la società attrice, era stata effettuata in data 21/06/2019 e comunicata il 26/06/19. La convenuta rivendicava che in pari data trasmetteva, a mezzo mail, la suddetta comunicazione alla società attrice, allegando sia l'elenco provvisorio n. 2180/2020 r.g.a.c. Pagina 5 di 16 N. 2180/2020 R.G.A.C.
che una proforma di fattura, nella quale era indicata come scadenza del pagamento la data del 26/06/19. In particolare, nella mail riportava fosse scritto: “Inoltre, e come da lettera d'incarico, ti giro proforma a copertura delle spese che riguardano perizie giurate e quant'altro occorrente.”. Eccepiva che, malgrado i patti, il pagamento veniva effettuato venti giorni dopo l'invio della comunicazione con la proforma di fattura, allorquando mancavano pochi giorni alla scadenza del bando. Quindi, disconosceva quanto assunto dalla Gi circa il pagamento anticipato per la Fase CP_1
III^, accreditato il 15/07/19, malgrado non ci fosse stato l'invio della fattura, poi inoltrata solo il 18/07/19. Avverso ribadiva che la proforma della fattura, con l'indicazione della scadenza del 26/06/19, era già stato inviato proprio il 26/06/19. Altresì smentiva che la società attrice fosse rimasta ignara delle diatribe sorte con il OM , all'uopo opponeva non solo fosse stata Persona_1 informata, ma che la stessa aveva anche frapposto degli ostacoli alla scelta di un altro tecnico. In ogni caso precisava che il OM , consulente del lavoro, era Per_1 stato scelto verso la metà del mese di maggio 2019 da attrice e convenuta, prima ancora della formalizzazione tra loro del contratto, perché aveva contatti stretti con un dirigente dell' , Dott. per cui garantiva CP_7 Per_2 anche il buon esito finale della domanda di finanziamento, nel senso che assicurava che la sua intercessione avrebbe evitato che la potesse CP_5 subire ingiustizie, come ad esempio essere scavalcata nella graduatoria da società non in possesso dei requisiti di legge. Evidenziava che delle “qualità” del OM , la Per_1 CP_5 era a conoscenza prima della sottoscrizione del contratto di cui è causa e che ciò potesse desumersi dalla documentazione depositata dalla stessa attrice e precisamente dal modulo di riepilogo della registrazione della domanda, effettuata il 30/05/19. In sostanza, la convenuta sosteneva che prima ancora della formalizzazione del rapporto tra attrice e convenuta, si fosse la formalizzato il rapporto tra Con ed il OM. , il quale, conseguentemente, era stato CP_1 Per_1 da subito, ufficialmente, l'unico referente della società attrice presso l'INAIL. Quanto alla rottura dei suoi rapporti ed il OM, la Controparte_3 rappresentava che si verificava allorché il predetto inviava la fattura n.3 del 03/07/19 di € 6.000,00 concernente, “istruttoria pratiche per il bando pubblico INAIL ISI 2018”, che rilevava secondo i patti avrebbe dovuto percepire solo dopo l'esito positivo delle pratiche. Deduceva che, a fronte delle contestazioni della società convenuta, il OM minacciava di non depositare la documentazione e la perizia giurata che dichiarava come già pronte. Altresì che per arrivare ad una soluzione in tempi brevi vi furono vari contatti tra le società parti del presente giudizio ed il OM Per_1 che si conclusero in un nulla di fatto, perché quest'ultimo avrebbe preteso il pagamento integrale ed anticipato.
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La società convenuta deduceva che comunque, per non piegarsi alle pretese del geometra, aveva chiesto quasi subito a la documentazione CP_5 che la stessa aveva inviato al OM. , al fine di conferire l'incarico Per_1 di redigere la perizia ad altro tecnico, ma eccepiva che l'attrice, inspiegabilmente, rifiutava di consegnarla, temendo che togliere l'incarico al OM. avrebbe comportato seri rischi di rigetto della domanda, Per_1 CP_ data anche la sua conoscenza con il Dott. dirigente Per_2
In sintesi, la società convenuta deduceva di non aver alcuna responsabilità per il mancato espletamento della fase III^ della domanda di finanziamento e per i pretesi danni, che contestava. Per quanto dedotto dispiegava istanza di chiamata in causa del OM.
con contestuale richiesta di differimento della data d'udienza Persona_1
e concludeva: -Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa, previo differimento dell'udienza, del OM. (C.F.: ), res.te alla Persona_1 CodiceFiscale_6 via Ruggiero I°, n.54, in Vitulazio (CE), affinché il predetto, ove, per assurdo, una o più domande proposte dalla società attrice fossero accolte in toto o in parte nei suoi confronti, sia condannato a manlevarla integralmente e/o in parte di quanto fosse condannata a pagare alla società attrice per le spese di lite e per la domanda di risarcimento dei danni, con richiesta di disporsi le declaratorie direttamente nei suoi confronti;
-Rigettare la domanda proposta dall'attrice per la sua infondatezza in fatto ed in diritto; -Condannare l' attrice alle spese di lite, con attribuzione ai difensori. Accolta l'istanza di chiamata in chiamata in causa del geom. Persona_1
e contestuale istanza di differimento della prima udienza, veniva fissata per la comparizione delle parti e del terzo l'udienza del 5.7.2021. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie articolate dalle parti, del 14.4.2022. Ammesse le istanze avanzate dalle parti, veniva fissata per il deferimento dell'interrogatorio formale di parte attrice e convenuta, nonché per l'espletamento della prova testimoniale di parte attrice e convenuta, limitatamente ad un teste per parte, l'udienza del 22.6.2023. Alla data da ultimo indicata compariva personalmente il , in qualità di Controparte_2 Con legale rapp.te della società attrice cui veniva deferito CP_11 interrogatorio formale. Compariva e veniva escussa altresì la teste di parte attrice ed quale amministratore della Testimone_1 Controparte_4
per interrogatorio formale. Rinviata per Controparte_12 prosieguo prova, in data 19.12.24, compariva il residuo teste di parte convenuta, Sciolta la riserva assunta all'esito della Testimone_2 prima udienza del 19.12.24, disattesa l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. per come formulata da parte convenuta;
la causa veniva da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.2.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. 2.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia del terzo chiamato
, ed invero nonostante la ritualità dell'atto di chiamata in Persona_1
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causa del terzo (notificata in data 13/02/2021) lo stesso non si è costituito nel presente giudizio. 3.In via preliminare la legittimazione delle parti in lite risulta documentalmente provata nonché dall'istruttoria espletata e, in ogni caso, è incontestata.
4.Sul merito. In considerazione ai fatti di causa, a quanto documentalmente prodotto e all'istruttoria espletata, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti in appresso indicati. Preliminarmente l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti non è oggetto di contestazione, risulta documentalmente allegato (cfr. lettera di incarico all.5 produzione parte attrice) pertanto, deve ritenersi provato alla luce del principio ex art. 115 co. 1 cpc. Segnatamente, nella menzionata lettera di incarico Bando ISI INAIL 2019 (all.5 prod. attrice), la si impegnava a istruire la pratica di Controparte_3 CP_ accesso al Bando indetto dall'ente non garantendo il buon esito della richiesta di finanziamento, né dell'effettiva erogazione (cfr. pag. 3 note contrattuali lettera di incarico). Pare opportuno in via preliminare richiamare brevemente i principi su cui si fonda l'accertamento della responsabilità dell'esercente una professione intellettuale. Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale quale è quello relativo al contratto d'opera anche intellettuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, allegando il profilo di inadempimento, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26). In via generale, occorre ricordare che il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e che la condotta improntata a negligenza va valutata in relazione alla particolare attività professionale svolta. Inoltre, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Orbene la fattispecie per cui è causa è inquadrabile nell'alveo di cui all'art 2222 c.c. e seguenti. Con esse si intende il compimento di una determinata opera o servizio nei confronti di uno o più soggetti, i quali, a fronte di tale prestazione fornita con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, sono tenuti a versare un corrispettivo (art 2222 cc). Il legislatore prevede espressamente che ove il prestatore d'opera non proceda all'esecuzione del servizio secondo le condizioni stabilite dal n. 2180/2020 r.g.a.c. Pagina 8 di 16 N. 2180/2020 R.G.A.C.
contratto e a regola d'arte, il committente possa fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi. Trascorso inutilmente il temine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Giova precisare che, alla stregua di un'ormai consolidata giurisprudenza, il riferimento del legislatore alla prestazione “resa a regola d'arte”, va inteso nel senso che la medesima opera posta in essere dal prestatore debba essere eseguita con l'ordinaria diligenza del professionista medio, ex art. 1176 secondo comma cc. Tale ultima disposizione codicistica non introduce una tipologia di responsabilità diversificata rispetto all'ordinaria responsabilità del debitore (ex, art 1176, primo comma cc), ma, piuttosto, tende a specificare che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Ai fini di tale valutazione torna utile il concetto di colpa enucleato dall'art 43 c.p., a tenore del quale si distingue tra colpa generica (discendente da una condotta negligente, imprudente o imperita) e colpa specifica (derivante, per converso, dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Rilevante è, altresì, l'art. 2232 cc, in forza del quale il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può, tuttavia, valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari (ove la collaborazione di altri soggetti sia consentita dal contratto o dagli usi). Tale ultima disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 1228 cc che, come è noto, postula che il debitore, avvalsosi dell'opera di terzi per l'adempimento della propria prestazione, risponda dei fatti dolosi o colposi compiuti da questi ultimi. Proseguendo il percorso relativo alla valutazione delle disposizioni normative rilevanti ai fini dell'analisi della fattispecie in esame, non ci si può esimere dal menzionare l'art 2236 cc;
norma, quest'ultima, che introduce una sorta di responsabilità attenuata del prestatore d'opera nell'eventualità in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In tale ultima circostanza, infatti, costui non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Ed invero, in tali circostanze, il legislatore opta per una soluzione che, allo stesso tempo, contempera due diverse esigenze: da un lato, evitare che il prestatore d'opera vada esente da responsabilità civile anche nell'eventualità in cui agisca con dolo, ovvero con grave negligenza, imprudenza o imperizia;
dall'altro, fare in modo che, in ordine a tali prestazioni professionali di spiccato rilievo sociale, l'eventuale inadempimento dovuto al caso fortuito, alla forza maggiore ovvero a colpa lieve o ordinaria non sia attribuibile allo stesso debitore, il quale, pertanto, non risponderà di eventuali danni subiti dal creditore, a patto, che lo stesso prestatore d'opera non agisca con l'intenzione di non voler adempiere correttamente la prestazione, ovvero con grave negligenza, imprudenza o imperizia.
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Dopo questa breve panoramica relativa alle fonti normative di disciplina delle prestazioni d'opera professionale, è ora possibile, a questo punto, accennare ad una teoria che, nel panorama dottrinale e giurisprudenziale, per tanti anni ha tenuto banco, ma che, ormai, sembra essere in via di superamento: si allude alla dicotomia obbligazione di mezzi-obbligazione di risultati. Secondo l'impostazione tradizionale, le obbligazioni di mezzi sono connesse a determinate prestazioni che, ai fini dell'adempimento, non devono garantire necessariamente un determinato risultato positivo: l'importante, in tali tipi di obbligazioni, è che il debitore informi la propria prestazione alle regole della diligenza postulate dall'art. 1176, secondo comma cc(si ponga mente, a tal proposito, all'opera professionale dell'avvocato, ovvero, sempre a mero titolo esemplificativo, si pensi alla prestazione posta in essere dal medico). Le obbligazioni di risultato, invece, alla stregua dell'orientamento tradizionale, hanno ad oggetto quelle prestazioni che devono necessariamente garantire un determinato risultato, non essendo sufficiente, ai fini dell'adempimento della prestazione, che il debitore informi la propria condotta alle regole della diligenza, prudenza e perizia. L'esempio classico, riferito a tali tipi di obbligazioni, è fornito dal contratto di appalto, cioè dall'accordo con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro. Preme rilevare come tale binomio (obbligazioni di mezzi-obbligazioni di risultato) di recente sia stato messo in discussione dalla Corte regolatrice, la quale, nella sua massima espressione nomofilattica, non ha mancato di evidenziare che, a ben vedere, anche nelle obbligazioni di mezzi, si celi, in realtà, l'intento di raggiungere un determinato risultato. Alla stregua di quanto statuito dalla Suprema Corte, ciò che rileva, ai fini della valutazione di un corretto adempimento, lo si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 1176 e 1218 e ss. cc. Ai fini di tale indagine, si assume, non va attribuita alcuna rilevanza a tale distinzione, la quale, tuttalpiù, assumerà una valenza meramente definitoria o accademica. Venendo ai profili risarcitori, il creditore, ex art 1223 cc, ove riesca a fornir prova del danno, potrà chiedere il ristoro della perdita subita (cc.dd. danno emergente), nonché del mancato guadagno (cc.dd. lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Se a cagionar il danno abbia concorso anche lo stesso creditore, il risarcimento va diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre il risarcimento non è affatto dovuto in relazione ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza (art 1127 cc). Tanto premesso si rammenta che «in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del
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rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità»(Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 7083/2006; si veda, altresì, la successiva Cass. n. 10995/2015). Venendo al caso che ci occupa la domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita parziale accoglimento. Invero, parte attrice ha prodotto la lettera d'incarico sottoscritta dalle parti in data 12 giugno 2019 in Casoria, costituente il contratto in forza del quale la società convenuta “con la massima professionalità si impegna ad istruire tempestivamente la pratica di finanziamento e seguire tutto l'iter burocratico presso le Autorità e gli Uffici competenti”. Quanto all'inadempimento contestato, dall'istruttoria espletata è emersa l'imputabilità alla convenuta. Ed invero, i rapporti con il terzo contumace non sono opponibili all'attrice, atteso che obbligata nei confronti della parte attrice in virtù di accordo negoziale è esclusivamente la . Controparte_3
Invero, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento va ribadito che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15677/2009). Conseguentemente, attesa anche la contumacia del terzo - che, all'evidenza, non consente di apprezzare la sussistenza di quei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa attorea che la convenuta ha eccepito- è dimostrato che la non ha adempiuto all'impegno contrattualmente Controparte_3 assunto (cfr. lettera di incarico all.5 pagina 3). Trattasi di grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, essendo il prestatore d'opera intellettuale venuto meno alle obbligazioni assunte. Si rammenta che «in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla
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particolarità del caso, attenuarne l'intensità»(Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 7083/2006; si veda, altresì, la successiva Cass. n. 10995/2015). Nel caso in questione è evidente come l'inadempimento parziale relativo alla III fase del bando cui parte attrice intendeva partecipare da parte del prestatore d'opera abbia alterato significativamente il sinallagma contrattuale, Con poto che da una parte tenne fede agli impegni assunti- CP_1 versando al a titolo di acconto euro 549,00 per la fase II (all.7 produzione attrice) ed euro 3050,00 (all.12 ) a titolo di acconto per la fase III - mentre dall'altra parte la ha adempiuto solo in parte alle prestazioni Controparte_3 oggetto dell'incarico conferitogli, di guisa che il mancato completamento dell'istruttoria inerente la III (e più rilevante) fase di partecipazione al bando, ne ha determinato l'esclusione, di guisa che ne deriva la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla convenuta Sul punto i testi escussi hanno confermato la prospettazione attorea. Ed invero, la teste di parte attrice (dipendente amministrativa della Testimone_1 dall'aprile 2017 all'attualità e sulla cui attendibilità intrinseca non sono CP_13 emersi motivi di dubitare, parimenti con riguardo alla emersione di riscontri estrinseci forniti dall'ulteriore teste escusso), riferiva : … “ero in contatto con la Tes_1 CP_3 dott.ssa che mi fornì l'indirizzo e-mail al quale ho inoltrato la
[...] Persona_3 documentazione per accedere al bando;
[..]ho avuto contatto la la quale mi forniva Per_3 la e-mail dell' al quale inviare la documentazione;
tramite che c'era Per_1 Tes_1 stato un incontro nel quale l era stato presentato alla …….. io Per_1 CP_5 personalmente fornivo al OM. all'indirizzo e-mail fornitomi il fatturato, il Per_1 bilancio, gli indici di solidità economico-patrimoniali; ……. “per fase III intendiamo la presentazione del modulo A contenente la perizia giurata del consulente ho Per_1 CP_ saputo dopo che non è stata inviata;
ricevemmo la mail a mezzo pec da parte dell il 26.7.dove ci dicevano che eravamo decaduti dal Bando per mancata presentazione della documentazione integrativa”; , la sulla circostanza che mi dite non ci ha Controparte_3 CP_ comunicato alcunché, l'esclusione l'abbiano riscontrata solo tramite la mail pec dell (verbale udienza del 22.6.23 ). La stessa circostanza veniva confermata in sede di interrogatorio formale dal
, amministratore della convenuta Controparte_4 Controparte_12
il quale al deferito interrogatorio, rispondeva : “sì è vero, preciso
[...] CP_ che abbiamo presentato alla in qualità di consulente esterno;
lui Persona_1 doveva seguire l'avanzamento della pratica, ovvero doveva fare la richiesta e poi doveva la perizia giurata;
doveva fare tutto” ( cfr. capo 7 verbale del 22.6.23). A ulteriore conferma, l'ulteriore teste di parte attrice Testimone_3 riferiva: “mi occupavo della partecipazione a gare di appalto della fino al CP_5 marzo 2022 dal 1988”)” e confermava: … “il geom. veniva Per_1 incaricato e scelto dalla ; io preparavo la documentazione Controparte_3 CP_ essenziali per avere accesso ad un bando ovvero DVR, c.i., visura camerale, non ricordo altro, l'ho inviato alla mail di …..posso riferire che una volta che ho Per_1 inviato la documentazione richiesta e che sopra vi ho specificato non mi è stato richiesto
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altro parlo di documentazione da capo 17)necessariamente Per_1 CP_3
doveva inviare la documentazione in quanto l'unica possesso
[...] delle credenziali per l'accesso; so che tale documentazione ulteriore (accesso alla Fase III consistente nella perizia da redigersi dal geom non è stata inviata in Per_1 quanto abbiamo poi ricevuto la mail pec che ci escludeva dal bando alla pec della CP_7 società; 18) la pec ci è arrivata dopo la scadenza del bando e non abbiamo più potuto CP_ mandare altro;
20)so che la società all'esito di tale notizia contattò immediatamente la che mandò la segretaria la quale spiego' che il problema era dovuto dal geom CP_3 che non aveva inviato la famosa perizia: spiegò anche che il motivo Per_1 principale era che il geom chiedeva un corrispettivo Per_1 superiore a quello pattuito e che doveva essere corrisposto dalla ;: sapevamo che l'esclusione dal Bando ha comportato la perdita dei Controparte_3 benefici previsti”( cfr. verbale del 12.09.24). Orbene, posto che «in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno(Cass. n. 21140/2007; Cass. n. 5960/2005). Nella specie è da ritenersi esclusivamente addebitabile alla convenuta la decadenza dal bando, ed invero sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; n. 577/2008; n. 16254/2012); il creditore è, pertanto, esonerato dalla prova della colpa del professionista e della relativa gravità (cfr. Cass. n. 8826/2007; n. 12362/2006). A fronte della prova della fonte negoziale fornita dalla ricorrente e della puntuale allegazione del totale inadempimento della prestazione, sarebbe CP_ stato onere della resistente dimostrare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte ovvero la sussistenza di cause ad essa non imputabili che lo hanno impedito;
prova che tuttavia non è emersa dalla istruttoria. Più precisamente, la prospettazione della parte convenuta concernente il pagamento in ritardo per la III fase è stato smentito dalla produzione documentale di parte attrice (ricezione pro forma- pagamento) e dalle stesse dichiarazioni della teste di parte convenuta escussa (cfr. Testimone_2
la quale all'udienza del 19.12.2024 riferiva: “ era un
[...] Persona_1 consulente esterno doveva fare la perizia, l'abbiamo proposto noi nel rapporto;
… ricordo che sia tramite messaggi e telefonate chiedeva a ricordo di aver Persona_1 CP_3 assistito a quale telefonata intercorsa con questo saldo di cui non so dire CP_15
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l'importo e invece gli accordi prevedevano che il saldo doveva avvenire a conclusione della pratica ovvero al caricamento della documentazione e della domanda;
circa il caricamento della domanda ricordo che doveva avvenire da parte di su domanda di Persona_1 parte attrice, che chiede a chi si rivolgesse per il pagamento del compenso e Persona_1 dell'acconto, la teste risponde : “ si rivolgeva a Per_1 Controparte_3 per il pagamento, secondo un accordo di cui non so dire se scritto o orale il saldo doveva avvenire a caricamento avvenuto della domanda”). Sostanzialmente, può inferirsi che il pagamento da parte di in data CP_5
15.7.2019 non può essere ritenuto motivo di imputabilità del ritardo nella presentazione e caricamento della perizia giurata in capo alla parte attrice atteso che, come e' emerso, il consulente venne proposto dalla società convenuta e i rapporti interni, anche relativi ai pagamenti dovuti dalla
, per come emerso dalle propalazioni testimoniali, non CP_16 possono essere imputabili alla società attrice. A bene vedere, la tesi del coinvolgimento della parte attrice nelle “diatribe” intercorse tra la convenuta e il terzo chiamato in causa sono rimaste indimostrate;
parimenti la circostanza che la parte attrice abbia frapposto ostacoli alla scelta del tecnico. Va, pertanto, accolta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti in lite, stante l'evidente gravità dell'inadempimento della convenuta. Ed invero a ulteriore conferma di quanto ampiamente motivato “ In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod.civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti”(cfr.Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6053 del 12 marzo 2010). Pertanto, quel che qui rileva è il rapporto sinallagmatico tra la e la CP_5
, non potendo quest'ultima opporre all'attrice i rapporti Controparte_3 intercorsi con il terzo contumace. Ne deriva, in parziale accoglimento della domanda attrice, l'obbligo della convenuta al pagamento della somma di € 105.000,00 quale danno diretto per la perdita del finanziamento conseguente all'inadempimento contrattuale indicato in narrativa, comprendente il danno emergente ed il lucro cessante quale conseguenza della condotta inadempiente;
cui va aggiunto la Con restituzione di quanto anticipato dalla “ , ammontante ad CP_1 euro 3.600,00, per l'espletamento dell'incarico non adempiuto. A tale somma deve essere aggiunto l'importo di euro 4.388,09 relativo ai costi di manutenzione del mezzo già in possesso dell'attrice ed usurato (cfr. all.ti 17 prod. attrice) e non potuto sostituire. Quanto all'ulteriore somma richiesta da parte attrice pari ad euro 68.250,00, a titolo di danno da perdita di chance, in merito la giurisprudenza di legittimità ha n. 2180/2020 r.g.a.c. Pagina 14 di 16 N. 2180/2020 R.G.A.C.
chiarito che “La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza
o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).” (cfr. Cass. 22376/2012). Del resto, anche in tema di responsabilità professionale sanitaria (nel cui ambito di elezione si è maggiormente sviluppata la riflessione giuridica intorno al concetto di chance risarcibile) è stato chiarito che, per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance deve attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza (cfr. Cass., SS.UU., 26792/2008), giacché “La connotazione della chance — intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno — in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento […] Evapora così la distinzione (che appare sovente motivo di confusione concettuale e applicativa) tra chance cd. «ontologica» e chance «eziologica», volta che quest'ultima sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno, mentre la prima evoca una impredicabile fattispecie di danno in re ipsa che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile. (cfr Cass. 28993/2019). Ciò chiarito, nel caso di specie, deve ritenersi inconfigurabile qualsivoglia
“chance” in capo all'istante la cui perdita sia passibile di ristoro risarcitorio, poiché non assurgente ai necessari requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza. In definitiva la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice è accolta nei limiti sopra indicati, con assorbimento di ogni ulteriore richiesta avanzata dalle parti, anche con riguardo alla richiesta di manleva da parte della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa essendo emerso che della cui opera la società convenuta si sia avvalso nell'espletamento dell'incarico ricevuto dalla parte attrice. 5.Sulle spese data la reciproca soccombenza delle parti processuali, in virtù del parziale accoglimento della domanda attrice, il Tribunale ritiene sussistere i presupposti per pervenire alla compensazione delle spese di lite tra le parti nei limiti della metà, con conseguente condanna alle refusione in capo alla parte convenuta avuto riguardo al decisum e non al disputatum in applicazione dei parametri medi di cui al DM spese giust.. Quanto al terzo chiamato, attesa la contumacia, nulla va invece disposto in relazione al riparto delle spese di lite nei suoi confronti. Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
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essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014)
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-Dichiara la contumacia del terzo chiamato in causa, ; Persona_1
-In parziale accoglimento della domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione,
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_17 [...] Con
, a corrispondere alla in persona CP_4 CP_1 dell'Amministratore Unico OM. , la somma di Controparte_2
€105.000,00 quale danno diretto per la perdita del finanziamento conseguente all'inadempimento contrattuale, oltre alla restituzione dell'importo pari ad euro 3.600,00, oltre l'importo di euro 4.388,09 per costi di manutenzione, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (24.10.2019) e sino all'effettivo soddisfo;
-Compensa nei limiti della metà le spese di lite tra le parti costituite e per l'effetto condanna parte convenuta alla refusione nei confronti di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 260,00 per spese vive ed 7.051,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- Nulla sulle spese in favore del terzo contumace . Così deciso in Aversa, 04/06/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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