Articolo 5 della Legge 23 giugno 1970, n. 503
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 agosto 1970
Art. 5.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso e' disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.
Entrata in vigore il 1 agosto 1970