Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano, in funzione di giudice del lavoro, a seguito del mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., sostitutive della udienza del
01.04.2025 ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1466/2023 R.G.
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1 c.f.
,
dall'avv. MILONE PATRIZIA ANTONELLA, per procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 , c.f. C.F. 2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
4 c.p.c., non avendo le parti costituite provveduto al deposito telematico di note scritte, né entro il termine del 05.11.2024, né entro il successivo termine del
01.04.2025.
L'attuale formulazione dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., espressamente contempla la previsione della dichiarazione di estinzione del processo come pronuncia immediatamente conseguente all'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo e, quindi, postula l'adozione di un provvedimento che pone termine al processo e preclude una sua riassunzione.
La giurisprudenza, in relazione all'analoga fattispecie delineata dal combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., ha chiarito che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto o di ordinanza;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio (cfr. Cass. n. 950/2005;
Cass. n. 14592/2007; Cass. n. 18242/2008; Cass. n. 20631/2011; Cass. n.
6654/2012; Cass. n. 17522/2015; Cass. n. 23997/2019; Cass. n. 7107/2020).
Si deve, quindi, concludere che, nell'ipotesi prevista dall'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., la forma appropriata che il provvedimento deve assumere non è quella della ordinanza, ma quella della sentenza, trattandosi dell'unica forma idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto, giacché esso definisce il processo con una decisione in rito suscettibile di impugnazione mediante appello, a sua volta mezzo generale di impugnazione delle “sentenze".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, pronunciata sentenza di estinzione del presente giudizio.
Non sussiste alcuna situazione di soccombenza che giustifichi l'adozione di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n.1441/2024 RG, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del procedimento;
2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Barcellona P.G., lì 02/04/2025 Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano