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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9683/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9683/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2014/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 09/07/18, depositato il 12/07/18
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Inglese, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Matinella di Albanella (SA), alla via Giovanni XXIII n. 12/D, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Controparte_1
Frascino, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, giusta procura generale alle liti per notaio del 29/09/15 Per_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 29/10/18, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/18, notificato il 19/09/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 27.921,42, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 800004330147, stipulato dall'opponente il 19/07/07 con la CP_2
L'opponente eccepiva: l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata pagina 1 di 7 notifica della cessione del credito intercorsa tra la e la;
la violazione degli Pt_2 CP_3 obblighi informativi di cui all'art. 124 T.U.B.; la nullità del decreto ingiuntivo in quanto non preceduto dall'invio di una messa in mora;
l'applicazione di tassi d'interesse superiori alla soglia di legge.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/02/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 23/03/22 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolarità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in quanto svoltasi dinanzi ad un organismo di mediazione territorialmente incompetente.
L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza del
23/03/22, bensì, per la prima volta, nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale per cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie,
l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n. 25155/20; Cass. n. 32797/19).
Nella specie, nella nota d'udienza del 23/03/22 l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all'irregolare svolgimento della procedura di mediazione di cui al verbale negativo pagina 2 di 7 depositato il 14/06/21, ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa all'esito della prima udienza, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria da con Controparte_4
contratto di cessione del 13/12/16 ex art. 58 T.U.B., del credito oggetto di causa, derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal con la divenuta poi Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_4
a seguito di fusione per incorporazione del 20/10/08 (all. n. 5 produzione di parte opposta).
[...]
La AS CA s.p.a. cedeva alla con contratto del 22/03/11, il credito per cui è Controparte_3
causa: tale cessione veniva comunicata al sia dalla cedente, con racc. a.r. del 22/03/11, Pt_1
sia dalla cessionaria, con raccomandate a.r. del 22/04/11, del 22/06/11, del 30/08/11 e del 28/11/13, la cui avvenuta ricezione non è stata specificamente disconosciuta dall'opponente.
La veniva, nel 2014, incorporata per fusione dalla la quale, con Controparte_3 Controparte_5
contratto del 22/02/16 (prodotto nella fase monitoria), cedeva il credito alla e tale Controparte_4
cessione veniva comunicata al con lettera raccomandata n. 64952543072-7, trasmessa Pt_1
congiuntamente da e ricevuta il 04/05/16 (cfr. all. n. 6 produzione Controparte_5 Controparte_4
parte opposta).
Infine, in data 13/12/16 la a seguito di un'ulteriore operazione di Controparte_4
cartolarizzazione, con contratto di cessione del credito (prodotto nella fase monitoria) trasferiva alla il credito vantato nei confronti del come da avviso pubblicato sulla Controparte_1 Pt_1
Gazzetta Ufficiale n. 150, Parte Seconda, del 22/12/16; la cessione veniva anche notificata a norma dell'art. 1264 c.c. con raccomandate dell'01/02/17, inviate sia dalla cedente che dalla cessionaria, ricevute il 06/03/17 (cfr. all. n. 6 produzione parte opposta, nonché produzione fase monitoria).
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del pagina 3 di 7 merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 150 del 22/12/16, riguardava i crediti che “alla data del 13/12/2016, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) Crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da:…AS Linea…b) crediti acquistati da mediante i seguenti CP_4 Controparte_4 contratti di cessione:…Creditech: 22/02/2016…c) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
d) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
e) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
f) crediti indicati nella lista depositata in data 6 dicembre 2016 presso il notaio , Persona_2
con studio in Firenze, via Masaccio n. 187, rep. 47.501, racc. 23.362, nonchè presso la sede legale del Cessionario”.
Non è minimamente contestato che il credito oggetto di causa rientri in tutti i parametri sopra elencati. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione
"in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
pagina 4 di 7 cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Occorre poi rilevare che le cessioni intermedie risultano anche dalle comunicazioni inviate di volta in volta al come sopra già richiamate. Pt_1
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la cessionaria finale CP_1
ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa
[...]
creditoria, ossia il contratto di finanziamento, gli estratti conto della AS s.p.a. e della
[...]
nonché le plurime intimazioni di pagamento inviate al nel corso degli anni. Il CP_4 Pt_1
possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Risulta, altresì, prodotto, un estratto dell'elenco delle posizioni cedute, tra le quali risulta quella oggetto di causa intestata all'opponente.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” –, i contratti di cessione prodotti, la circostanza della disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione contrattuale su cui è fondata la pretesa monitoria, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_4
Venendo al merito della lite, dalla già citata documentazione in atti emerge che
[...]
stipulava con la in data 19/07/07, il contratto di finanziamento n. Parte_1 CP_2
800004330147 per l'importo di € 17.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 27.072,00 comprensiva di interessi e spese, in 72 rate mensili di € 376,00 ciascuna, con TAN del 12,75% e
TAEG del 13,81%.
Dall'estratto conto della AS s.p.a. in atti risulta che l'opponente provvedeva al pagamento di sole 6 rate, con la conseguenza che, in data 23/09/08, a fronte di 8 rate scadute ed impagate, la mutuante dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine. Residuava, come da estratto conto della una debitoria di complessivi € 27.921,42, di cui € 19.403,80 per sorte Controparte_4 capitale ed € 8.517,62 per interessi di mora (cfr. produzione fase monitoria).
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono tutte infondate.
pagina 5 di 7 In primo luogo, appare generica, e smentita dalla documentazione in atti, la contestazione inerente all'asserita violazione degli obblighi informativi, non avendo l'opponente mai neppure dedotto sotto quale profilo, in relazione alle disposizioni del T.U.B. vigenti nel 2007, i predetti obblighi sarebbero stati obliterati dalla originaria mutuante.
Non corrisponde al vero, poi, che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato preceduto dall'invio di una messa in mora, atteso che il ricevette plurime intimazioni di pagamento, prima della Pt_1
proposizione del ricorso monitorio, da parte delle varie cessionarie, come già rappresentato.
Generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono anche le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 12,75%, il TAEG del 13,71% e l'interesse moratorio del 18% annuo
(1,5% mensile) sono inferiori al tasso soglia previsto nel 3° trimestre 2007 per le operazioni di
“crediti personali effettuati dagli intermediari non bancari oltre 5.000 euro”, pari al 18,81%
(TEGM 12,54%).
Inoltre, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la
pagina 6 di 7 controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9683/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2014/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 09/07/18, depositato il 12/07/18;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 9683/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2014/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 09/07/18, depositato il 12/07/18
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Inglese, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Matinella di Albanella (SA), alla via Giovanni XXIII n. 12/D, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Controparte_1
Frascino, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno, giusta procura generale alle liti per notaio del 29/09/15 Per_1
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 29/10/18, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2014/18, notificato il 19/09/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 27.921,42, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 800004330147, stipulato dall'opponente il 19/07/07 con la CP_2
L'opponente eccepiva: l'improcedibilità dell'avversa domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata pagina 1 di 7 notifica della cessione del credito intercorsa tra la e la;
la violazione degli Pt_2 CP_3 obblighi informativi di cui all'art. 124 T.U.B.; la nullità del decreto ingiuntivo in quanto non preceduto dall'invio di una messa in mora;
l'applicazione di tassi d'interesse superiori alla soglia di legge.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/02/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza del 23/03/22 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolarità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in quanto svoltasi dinanzi ad un organismo di mediazione territorialmente incompetente.
L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza del
23/03/22, bensì, per la prima volta, nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale per cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie,
l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n. 25155/20; Cass. n. 32797/19).
Nella specie, nella nota d'udienza del 23/03/22 l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all'irregolare svolgimento della procedura di mediazione di cui al verbale negativo pagina 2 di 7 depositato il 14/06/21, ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa all'esito della prima udienza, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la società opposta ha dichiarato di essersi resa cessionaria da con Controparte_4
contratto di cessione del 13/12/16 ex art. 58 T.U.B., del credito oggetto di causa, derivante dal contratto di finanziamento stipulato dal con la divenuta poi Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_4
a seguito di fusione per incorporazione del 20/10/08 (all. n. 5 produzione di parte opposta).
[...]
La AS CA s.p.a. cedeva alla con contratto del 22/03/11, il credito per cui è Controparte_3
causa: tale cessione veniva comunicata al sia dalla cedente, con racc. a.r. del 22/03/11, Pt_1
sia dalla cessionaria, con raccomandate a.r. del 22/04/11, del 22/06/11, del 30/08/11 e del 28/11/13, la cui avvenuta ricezione non è stata specificamente disconosciuta dall'opponente.
La veniva, nel 2014, incorporata per fusione dalla la quale, con Controparte_3 Controparte_5
contratto del 22/02/16 (prodotto nella fase monitoria), cedeva il credito alla e tale Controparte_4
cessione veniva comunicata al con lettera raccomandata n. 64952543072-7, trasmessa Pt_1
congiuntamente da e ricevuta il 04/05/16 (cfr. all. n. 6 produzione Controparte_5 Controparte_4
parte opposta).
Infine, in data 13/12/16 la a seguito di un'ulteriore operazione di Controparte_4
cartolarizzazione, con contratto di cessione del credito (prodotto nella fase monitoria) trasferiva alla il credito vantato nei confronti del come da avviso pubblicato sulla Controparte_1 Pt_1
Gazzetta Ufficiale n. 150, Parte Seconda, del 22/12/16; la cessione veniva anche notificata a norma dell'art. 1264 c.c. con raccomandate dell'01/02/17, inviate sia dalla cedente che dalla cessionaria, ricevute il 06/03/17 (cfr. all. n. 6 produzione parte opposta, nonché produzione fase monitoria).
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del pagina 3 di 7 merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 150 del 22/12/16, riguardava i crediti che “alla data del 13/12/2016, soddisfacessero tutti i seguenti criteri: a) Crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da:…AS Linea…b) crediti acquistati da mediante i seguenti CP_4 Controparte_4 contratti di cessione:…Creditech: 22/02/2016…c) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
d) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
e) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
f) crediti indicati nella lista depositata in data 6 dicembre 2016 presso il notaio , Persona_2
con studio in Firenze, via Masaccio n. 187, rep. 47.501, racc. 23.362, nonchè presso la sede legale del Cessionario”.
Non è minimamente contestato che il credito oggetto di causa rientri in tutti i parametri sopra elencati. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione
"in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
pagina 4 di 7 cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Occorre poi rilevare che le cessioni intermedie risultano anche dalle comunicazioni inviate di volta in volta al come sopra già richiamate. Pt_1
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la cessionaria finale CP_1
ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da cui scaturisce la pretesa
[...]
creditoria, ossia il contratto di finanziamento, gli estratti conto della AS s.p.a. e della
[...]
nonché le plurime intimazioni di pagamento inviate al nel corso degli anni. Il CP_4 Pt_1
possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Risulta, altresì, prodotto, un estratto dell'elenco delle posizioni cedute, tra le quali risulta quella oggetto di causa intestata all'opponente.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” –, i contratti di cessione prodotti, la circostanza della disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione contrattuale su cui è fondata la pretesa monitoria, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_4
Venendo al merito della lite, dalla già citata documentazione in atti emerge che
[...]
stipulava con la in data 19/07/07, il contratto di finanziamento n. Parte_1 CP_2
800004330147 per l'importo di € 17.000,00, da restituire, nella maggiore misura di € 27.072,00 comprensiva di interessi e spese, in 72 rate mensili di € 376,00 ciascuna, con TAN del 12,75% e
TAEG del 13,81%.
Dall'estratto conto della AS s.p.a. in atti risulta che l'opponente provvedeva al pagamento di sole 6 rate, con la conseguenza che, in data 23/09/08, a fronte di 8 rate scadute ed impagate, la mutuante dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine. Residuava, come da estratto conto della una debitoria di complessivi € 27.921,42, di cui € 19.403,80 per sorte Controparte_4 capitale ed € 8.517,62 per interessi di mora (cfr. produzione fase monitoria).
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono tutte infondate.
pagina 5 di 7 In primo luogo, appare generica, e smentita dalla documentazione in atti, la contestazione inerente all'asserita violazione degli obblighi informativi, non avendo l'opponente mai neppure dedotto sotto quale profilo, in relazione alle disposizioni del T.U.B. vigenti nel 2007, i predetti obblighi sarebbero stati obliterati dalla originaria mutuante.
Non corrisponde al vero, poi, che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato preceduto dall'invio di una messa in mora, atteso che il ricevette plurime intimazioni di pagamento, prima della Pt_1
proposizione del ricorso monitorio, da parte delle varie cessionarie, come già rappresentato.
Generiche e sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali sono anche le contestazioni inerenti all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 12,75%, il TAEG del 13,71% e l'interesse moratorio del 18% annuo
(1,5% mensile) sono inferiori al tasso soglia previsto nel 3° trimestre 2007 per le operazioni di
“crediti personali effettuati dagli intermediari non bancari oltre 5.000 euro”, pari al 18,81%
(TEGM 12,54%).
Inoltre, va rammentato che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la
pagina 6 di 7 controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 9683/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2014/18, emesso dal Tribunale di Salerno il 09/07/18, depositato il 12/07/18;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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