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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 9597/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, con l'avv. Michele Dell'Agnese Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Marco Finotelli Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 28/11/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso nei confronti di chiedendo la Parte_1 Controparte_1
modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del Tribunale di Rovigo, confermato dal decreto del Tribunale di Venezia n. 2912/2020 del 07/09/2020. In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“Voglia l'on. Tribunale adito, in parziale revisione di quanto stabilito dal decreto del Tribunale di Rovigo 22 novembre /
4 dicembre 2013, confermato dal decreto del Tribunale di Venezia 07/09/2020, porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo per il mantenimento della GL Parte_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente di € 500,00 o della maggiore o minore misura Persona_1
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione Istat decorso un anno dalla decisione, oltre al rimborso della metà delle spese
Per_ straordinarie stabilite dal Protocollo in uso a Venezia;
e ciò con decorrenza dal trasferimento di presso la madre in data 16/09/2023 o, in subordine, dalla domanda;
- con vittoria di spese;
”
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo:
“In via principale accertata l'autonomia ed indipendenza economica della GL , rigettare le richieste formulate Persona_1
da controparte perchè infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata nella ipotesi in cui, in corso di causa, venisse accertato il non raggiungimento dell'indipendenza economica della GL , prevedere un mantenimento diretto per le esigenze ordinarie e un mantenimento indiretto integrativo Persona_1
per le esigenze residuali, direttamente proporzionale al tempo che la GL trascorre con il genitore, tenuto conto anche delle entrate della stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze.
In via ulteriormente subordinata, nel caso di condanna del sig. al versamento dell'assegno di mantenimento Controparte_1
in favore della GL , tener conto, nella determinazione dello stesso, degli arretrati non versati dalla sig.ra Persona_1
a far data dal mese di ottobre 2023 al saldo o comunque finchè non intervenga un provvedimento di Parte_1
modifica e/o revoca delle statuizioni del Tribunale di Rovigo di cui ai docc.ti 3 e 4 prodotti da controparte, oltre alla metà delle spese straordinarie così come stabilite dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
Con vittoria di spese e competenze.” Dopo il deposito della memoria ex art. 473bis.17, all'udienza del 28/11/2024 le parti sono state sentite personalmente;
il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
Per_
“Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento della GL la somma Controparte_1 Parte_1
di €300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal deposito del ricorso e sino al 31.12.2026; a completa definizione delle ulteriori pendenze tra le parti (debito del sig. derivante dalla sentenza della Corte d'Appello Per_1
penale di €6.647,00 e le mensilità non pagate dalla sig.ra corrispondenti alle mensilità da novembre 2023 a Pt_1
aprile 2024 per complessivi €1.500,00) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di €4000,00 in 8 rate Per_1 Pt_1
mensili con decorrenza dicembre 2024; spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del
28/11/2024.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473.bis51 c.p.c.,
A modifica delle condizioni di divorzio di cui al decreto del Tribunale di Rovigo, confermato dal decreto del Tribunale di Venezia n. 2912/2020 del 07/09/2020,
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca