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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1220/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Querela di falso, e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1 avv. MIONE PAOLO -PARTE ATTRICE -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante, con sede in Roma Controparte_1
c.f P.IVA_1 avv. MORELLI GIANLUIGI - PARTE CONVENUTA -
e
PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA Controparte_2
- PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA - sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta
PER PARTE ATTRICE :
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis,per le causali tutte di cui in narrativa, accertare la falsità dell'attestazione riportata nell'avviso di notifica nr.67360233807-9 (all.1) del
12.6.2018 nella parte relativa alla notifica avvenuta in data 14.5.2018 presso l'indirizzo “Via
Chiavica 18.SA (SP)” a firma K5100All ove nell'indicazione del motivo di CP_3 assenza viene scritto “destinatario irreperibile” così come, parimenti, dell'attestazione riportata con la barratura della casella “ depositandolo in Comune e affiggendo all'albo avviso di deposito, dopo avere constatato l'irreperibilità del destinatario” avvenuta in data 12.6.2018 a firma dell'Agente KSI0092E nonché della seguente, non vera, dicitura” irreperibile Testimone_1 data visura 21.5.2018” posta nel riquadro al di sotto della casella barrata con lettera X, adottando ogni consequenziale provvedimento del caso.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione,
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto Controparte_1 dichiarare inammissibile la domanda nei confronti di Controparte_1
NEL MERITO,
- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda posta in via pregiudiziale/preliminare, accertare e dichiarare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dall'operatore di nell'avviso di notifica n. 67360233807-9 del 12.06.2018 - Controparte_1 destinatario il sig. , indirizzo Via Chiavica 18 –19038 SA (SP) e per l'effetto Parte_1 respingere il ricorso di controparte;
2 IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Ci si oppone ad eventuali richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili, perché vertenti su circostanze documentali.
In caso di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria.”
PER IL P.M. : Visti apposti in data 14.1.2024 e 14.10.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha proposto querela di falso deducendo la falsità dell'attestazione riportata nell'avviso di notifica del 12.6.2018 a firma di ove nell'indicazione del motivo di CP_3 assenza viene scritto “destinatario irreperibile”, dell'attestazione riportata con la barratura della casella “depositandolo in Comune e affiggendo all'albo avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario” avvenuta in data 12.6.2018 a firma dell'Agente Testimone_1 nonché della dicitura “irreperibile data visura 21.5.2018” posta nel riquadro al di sotto della casella barrata con lettera X.
A tal fine ha citato in giudizio rilevando: Controparte_1
- che nonostante la presenza di cassetta postale e campanello, con indicazione del suo nominativo, presso la sua abitazione sita in v. Chiavica 18, ove risiede dal 1998, l'addetto al servizio postale, anche in qualità di messo notificatore, al momento di eseguire la notifica del provvedimento n. 2018/550028 emesso dalla Direzione Territoriale del Lavoro di La PE
(che gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 5.898,66), indicava come il signor fosse “irreperibile” presso il suddetto indirizzo e, pertanto, si trovasse Pt_1 nell'impossibilità di effettuare la notifica;
- che conseguentemente il non avendo avuto tempestiva conoscenza della notifica, Pt_1 ha dovuto pagare all'Agenzia delle Entrate, a seguito di emissione di cartella esattoriale, una maggiorazione di € 1671,75 a titolo di sanzione pecuniaria per il ritardo nel pagamento dell'importo dovuto;
- che quindi l'attore ha instaurato procedimento dinanzi al Giudice di Pace della PE, per
3 ottenere il risarcimento dei danni causati da corrispondenti al maggior Controparte_1 esborso sostenuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace è stato sospeso, per consentire al a Pt_1 proposizione di querela di falso in via autonoma dinanzi al Tribunale, funzionalmente competente per materia.
L'attore si è offerto di provare la falsità della notifica sia documentalmente che a mezzo testimoni.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il difetto della propria Controparte_1 legittimazione passiva (in quanto semmai l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio l'Agenzia delle entrate) e nel merito chiedendo il rigetto della querela di falso, sostenendo la correttezza dell'operato del proprio dipendente, il quale, recatosi il 14.6.2018 all'indirizzo di v. Chiavica n. 18 di SA per recapitare l'atto n. 05620180000685522000, Codice ME3 673102338078 al sig.
, non riscontrando la presenza di elementi attestanti la presenza in quel luogo Parte_1 di quest'ultimo (buca delle lettere e campanello con sopra il nome del destinatario), dichiarava l'irreperibilità del destinatario e, riscontrata tramite visura anagrafica la corrispondenza della residenza anagrafica con l'indirizzo indicato nel plico, provvedeva in data 12.6.2018 al deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale, con pubblicazione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune di SA dal 12.6.2018 al 13.6.2018 e conseguente perfezionamento della notifica (procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 26 comma 4 DPR n. 602/1973 e 60 comma 1 lett e) del DPR 600/1973).
Il P.M., al quale è stato ritualmente notificato l'atto di citazione, ha presenziato all'udienza in data
15.6.2023, ed ha apposto il visto in data 14.1.2024 e in data 14.10.2024.
Ritenuta non necessaria l'acquisizione dell'originale del documento oggetto di querela di falso vertendosi in materia di falso ideologico (considerato anche il persistente comportamento omissivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha reso necessaria la trasmissione degli atti alla locale Procura - cfr. ordinanza in data 12.10.2023) ed espletate le prove orali ammesse con ordinanza in data 8.3.2024, la causa giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.
Per principio giurisprudenziale indiscusso, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile
è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o
4 un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (cfr. tra le altre Cass. sez VI ord. n. 19281 del 17.7.2019 e
Cass. sez. I ord n. 4036 del 14.2.2024).
Nel caso di specie l'accertamento della falsità della notifica dell'avviso di accertamento non è funzionale alla soddisfazione della pretesa creditoria dell'Agenzia delle Entrate, indiscussa, bensì ad una domanda risarcitoria (sul merito della quale nulla questo Tribunale può valutare, essendo chiamato a decidere unicamente sulla falsità ideologica o meno della attestazione dell'ufficiale postale di irreperibilità del destinatario); domanda risarcitoria rispetto alla quale viene chiamata a difendersi, e la sua difesa non può che essere attuata Controparte_1 giovandosi anche del documento oggetto della querela di falso.
Va poi rammentato che la finalità della querela di falso, tanto proposta in via incidentale quanto in via principale, è quella di privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a fare "pubblica fede", con un accertamento che, eliminando ogni incertezza sulla veridicità del documento, rivesta efficacia "erga omnes"; inoltre, qualora la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante (cfr. tra le altre Cass. sez. II sent. n.
24725 del 7.10.2008, Cass. sez. L. sent. n. 12130 del 3.6.2011 e sull'ultima parte, Cass. sez 1 ord. n. 6028 del 28.2.2023): tutti presupposti riscontrabili nella fattispecie.
E' infine pacifico che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dell'agente postale, peraltro nel caso di specie in funzione di messo notificatore, godendo della stessa fede privilegiata dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, anche ai sensi dell' art. 1 L.
890/1982 (cfr. sul punto tra le altre Cass. sez. III sent. n. 2421 del 4.2.2014 e Cass.
6-L ord. n.
14454 del 9.7.2020).
Tanto premesso, parte attrice, presente personalmente all'udienza in data 28.9.2023, ha ribadito la volontà di procedere con la querela di falso ed ha offerto prove documentali e testimoniali al
5 fine di comprovare la falsità dedotta in giudizio.
Nel merito, dalle fotografie prodotte si evince la presenza di cassetta postale e di campanello con il nominativo di . Parte_1
I testi escussi hanno confermato che e la coniuge abitano in v. Chiavica del 1998 e Pt_1 che da sempre sul cancello della loro casa vi sono cassetta postale e campanello con scritti i loro nomi e cognomi, come da documentazione fotografica prodotta e riconosciuta come corrispondente allo stato effettivo dei luoghi (v. dichiarazioni testi ). Tes_2 Tes_3
Anche il teste dipendente di che ha svolto l'attività di portalettere Tes_4 Controparte_1 nella zona nel 2015 e dal 2018 in poi, ha confermato che in precedenza (ovvero nel 2015) vi era il nominativo sulla cassetta postale del e così anche nel 2018, precisando che “In v. Pt_1
Chiavica 18 vi sono due ingressi dei condomini dove ci sono due file di cassette che vanno dal 18 A al
18H e dall'altra parte dal 18I fino al 18 M, mi sembra. La cassetta postale del on è dove vi sono Pt_1 le altre cassette ma è sulla salitina a destra, prima di scendere sulla discesa e tuttora è lì”.
Il teste ha anche spiegato la procedura adottata nella fattispecie precisando che “Per “destinatario irreperibile richiesta visura anagrafica” si intende che il notificatore è andato in v. Chiavica 18 e non ha trovato la cassetta postale, né il campanello e quindi ha dichiarato il rreperibile, quindi per prassi Pt_1 il notificatore manda l'atto da notificare alla casa comunale dove verificano tramite certificato anagrafico se effettivamente il soggetto risiede lì e nel caso dovrà essere fatto un nuovo tentativo di consegna. Faccio presente che il ha il campanello da un'altra parte.” Pt_1
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, univoci e concordanti, può ritenersi adeguatamente comprovato che al momento della notifica di cui si discute l'attore risiedeva effettivamente in v.
Chiavica 18 a SA (indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica) e che presso il cancello della sua abitazione erano – e da tempo – collocati cassetta postale e campanello con indicati il suo nome e cognome.
Conseguentemente va dichiarata la falsità dell'avviso di notifica n. 67360233807-9 del 12.6.2018 nella parte relativa alla notifica avvenuta in data 14.5.2018 presso l'indirizzo di v.Chiavica, n. 18
SA (SP), a firma K5100AII, ove nell'indicazione del motivo di assenza viene CP_3 scritto - per presumibile negligenza dell'agente postale che non ha effettuato le dovute verifiche in loco - “destinatario irreperibile”, “dopo avere constatato l'irreperibilità del destinatario”,
“irreperibile data visura 21.5.2018”; attestazioni cui ha fatto seguito l'erronea procedura prevista in caso di destinatario irreperibile, mediante affissione dell'avviso presso la casa comunale
6 Ogni altra questione esula dal presente procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua della tab 2 D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione riferito al valore indeterminato, ma modesto della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, non particolarmente rilevante, che consente la riduzione dei valori medi per singola fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1220/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Querela di falso così provvede:
RIGETTA l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità dell'azione, proposte dalla convenuta;
DICHIARA la falsità dell'avviso di notifica n. 67360233807-9 del 12.6.2018 nella parte relativa alla notifica avvenuta in data 14.5.2018 presso l'indirizzo di v. Chiavica, n. 18 SA (SP), a firma ove viene scritto “destinatario irreperibile”, “dopo avere constatato Controparte_4
l'irreperibilità del destinatario”, “irreperibile data visura 21.5.2018”.
CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in € 125,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in La PE nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente
Lucia Sebastiani
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