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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3393/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4584/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 18.6.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Schiano Parte_1
IE
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, non costituita in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, non costituita
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli il aveva chiesto di Parte_1
“ordinare alla in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel
Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal 08.07.2022 o in subordine dal
01.02.2023 o in quella che dovesse risultare al Serenissimo
Giudicante; condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza qui appellata rigettava la domanda e compensava tra tutte la parti le spese di lite.
Ha proposto appello il lavoratore contestando la disapplicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. dall'art. 32 comma V della legge 183/2010 ai fini del risarcimento del danno e l'erroneità della pronunciata decadenza nei confronti della . CP_2
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, la prima udienza del 6.11.25 (art. 82 disp. att. cpc) era rinviata al 13.11.25 in trattazione scritta per congedo del relatore;
alla udienza del 13.11.25, in assenza di note dell'appellante era rinviata a quella del 20.11.25 sempre in trattazione scritta;
alla udienza del 20.11.25 in difetto di note dell'appellante e prova della notifica dell'appello, la Corte ha riservato la causa in decisione.
pag. 2/6 *********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo pag. 3/6 consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 13.11.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435 c.p.c. del
3.10.25 e del decreto del 27.10.25 di rinvio della udienza del 6.11 a quella del 13.11.25, non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 13.11.25 ritualmente comunicata;
si è
pag. 4/6 pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione delle appellate non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.11.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3393/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.4584/24 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 18.6.2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Schiano Parte_1
IE
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, non costituita in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, non costituita
APPELLATE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli il aveva chiesto di Parte_1
“ordinare alla in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore o a chi di ragione tra le convenute, di costituire rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la qualifica di Operaio e le mansioni di Operatore Ecologico e inquadramento nel
Livello J previsto dal CCNL Servizi Ambientali Utilitalia o in altro equivalente in funzione dello illegittimo utilizzo dello strumento della somministrazione a far data dal 08.07.2022 o in subordine dal
01.02.2023 o in quella che dovesse risultare al Serenissimo
Giudicante; condannare altresì in ogni caso la società convenuta o chi di ragione tra esse ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 81-2015 al risarcimento del danno in favore dell'istante di una indennità onnicomprensiva nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.418,53 al netto delle ritenute di legge o comunque in quella che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa riconoscere tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza qui appellata rigettava la domanda e compensava tra tutte la parti le spese di lite.
Ha proposto appello il lavoratore contestando la disapplicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. dall'art. 32 comma V della legge 183/2010 ai fini del risarcimento del danno e l'erroneità della pronunciata decadenza nei confronti della . CP_2
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al Per_1 nuovo consigliere Scarlatelli, la prima udienza del 6.11.25 (art. 82 disp. att. cpc) era rinviata al 13.11.25 in trattazione scritta per congedo del relatore;
alla udienza del 13.11.25, in assenza di note dell'appellante era rinviata a quella del 20.11.25 sempre in trattazione scritta;
alla udienza del 20.11.25 in difetto di note dell'appellante e prova della notifica dell'appello, la Corte ha riservato la causa in decisione.
pag. 2/6 *********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, 1° comma, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo pag. 3/6 consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 13.11.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435 c.p.c. del
3.10.25 e del decreto del 27.10.25 di rinvio della udienza del 6.11 a quella del 13.11.25, non ha depositato le note, omettendo altresì di allegare l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 13.11.25 ritualmente comunicata;
si è
pag. 4/6 pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione delle appellate non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 20.11.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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