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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3501/2018
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 3 aprile 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 3501/2018 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall' Avv. RUBINELLI Parte_1
MARIAROSARIA, elett.te dom.ta in VIA G. GIGANTE 15 NAPOLI
Appellante
E
, rappr.ta e difesa dall' Avv. MARRA MASSIMO, Controparte_1
elett.te dom.ta in VIA MONTAGNA SPACCATA 250 - PALAZZO RICCIARDI
80126 NAPOLI appellato
Nonchè nei confronti di
, come in atti CP_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. N. Parte_1
62/2018 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio R.G.
n° 3962/2015, ha accolto la domanda proposta da , volta ad Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle lesioni personali subite, a seguito del sinistro occorso in Marigliano, alla Via S. Sebastiano, in data
21.01.2013, allorquando, era stata investita, quale pedone, dal motociclo Honda tg. DD24767 di proprietà dI , assicurato CP_2 Parte_1
L'odierna appellante ha, in particolare, contestato: 1) la mancata declaratoria di improponibilità della domanda, in ragione del mancato invio del certificato medico di avvenuta guarigione da parte dell'attrice; 2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure in relazione agli esiti della prova testimoniale, adducendo l'inattendibilità della teste escussa ed il mancato vaglio dell'eccezione di plurisinistrosità proposta in primo grado;
3) il mancato recepimento delle censure svolte dalla compagnia avverso le risultanze della C.T.U. medico-legale, con particolare riferimento alla documentazione medica in atti ed alla mancanza di esami strumentali provanti la sussistenza delle lesioni subite;
4) la mancata declaratoria del concorso causale della danneggiata in ordine alla causazione del sinistro;
5) la non risarcibilità del danno morale.
Si è costituita (tardivamente) in giudizio l'appellata, , la Controparte_1
quale, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, ne ha chiesto il rigetto.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio il responsabile civile,
: ne va pertanto dichiarata la contumacia. CP_2
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dagli appellanti, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Venendo al merito, in relazione al primo motivo di appello, il Tribunale osserva che, come opportunamente ribadito dalla giurisprudenza di merito, “ il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali
l'assicuratore deve formulare l'offerta)”. (Trib di Napoli n. 2261/19 ); ord.
Tribunale di Torre Annunziata del 01.06.2017 : “la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n. 209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
tale disposizione riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca
l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso”.
Da tanto consegue che la domanda proposta dal soggetto che abbia subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile, decorsi novanta giorni dall'invio della richiesta di cui al citato art. 145 CdA.
Ancora, il Tribunale osserva che l'art. 148 comma 5, dispone: " in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, qualora la documentazione allegata dall'attore fosse stata incompleta, richiederne l'integrazione con le certificazioni mancanti. Non risulta però versata in atti la suddetta richiesta;
infatti, l'appellante non ha allegato la propria produzione di primo grado, asserendo che la stessa non fosse stata rilasciata dall'Ufficio del Giudice di Marigliano. La mancanza di detta documentazione- cha la compagnia si è riservata di produrre, ma che, allo stato, non è stata allegata, - allo stato degli atti, determina l'infondatezza del motivo di appello in esame.
Del resto, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), l'improponibilità della domanda va certamente esclusa, perché non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, o del danno alla persona, da parte dell'impresa (in tal senso, Trib. Napoli n.
2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n. 1717/2013, Trib
Napoli n° 5235/2020).
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, relativo alla valutazione della prova orale espletata, con riguardo all'attendibilità della teste escussa, il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni del giudice di prime cure, non apparendo fondate le censure a tal proposito formulate dalla compagnia.
Ed, infatti, sicuramente non inficia la genuinità della deposizione testimoniale l'utilizzo del termine “motocicletta” in luogo di scooter (“motociclo”), non essendo esigibile dal teste una conoscenza specifica dei mezzi di circolazione ed essendo frequente, nel gergo comune del territorio di riferimento, la tendenza ad indicare i veicoli a due ruote con il termine “motocicletta”.
Neppure è dirimente, a fronte della dichiarazione testimoniale, - che appare invece genuina e non certo indotta proprio in ragione di talune, irrilevanti, imprecisioni- la pretesa impossibilità scientifica paventata dell'appellante che l'attrice, impattata dal motociclo all'altezza del fondoschiena, potesse ricadere “al suolo più avanti”
(come riferito dalla teste), anziché essere sbalzata in aria riportando lesioni del tutto diverse – e ben più gravi – di quelle di cui al referto di Pronto Soccorso. Come rilevato dal Ctu dr. in risposta alle osservazioni del fiduciario della Persona_1
compagnia odierna appellante, sussiste compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica prospettata, essendo peraltro documentato, come da certificato medico in atti, che a distanza di quattro giorni dal sinistro, la presentasse CP_1
versamento articolare con dolore diffuso.
Tanto premesso, va pure evidenziato che la circostanza relativa alla plurisinistrosità della danneggiata non può essere presa in considerazione dal
Tribunale, alla luce del mancato deposito della produzione di primo grado della compagnia, in tal modo mancando qualsiasi prova sia del fatto che l'attrice CP_1
risultasse coinvolta in altri tre sinistri, sia della dedotta circostanza che il
[...]
motociclo tg. DD24767 risultasse circolare in Piemonte.
Per converso, ritiene questo giudice che il teste abbia fornito un'adeguata e genuina ricostruzione del contesto spazio-temporale nonchè una credibile descrizione del veicolo responsabile del sinistro e delle modalità di investimento.
Neppure il terzo motivo di appello, volto ad inficiare la validità scientifica degli accertamenti del CTU, può trovare accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che le emergenze istruttorie, che appaiono genuine, esaurienti e convincenti, sono coerenti rispetto alle risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. Persona_1
L'elaborato peritale, che, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha confermato la compatibilità tra sinistro come descritto e lesioni riscontrate, anche alla luce degli esiti dell'esame ecografico spalla sinistra e dell'esame tac ginocchio sinistro.
Non può pertanto seriamente contestarsi la sussistenza di postumi permanenti non confermati da esami strumentali, come preteso dall'appellante.
Del resto, se è vero che la Suprema Corte (sent. n.18773/2016, sent. n. 1272/2018; ord. n.22066/2018, 5820/2019 e 11218/2019), ha massimamente valorizzato la prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione risultante da specifici esami, è altrettanto vero che il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.). Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale.
Ne consegue che le censure relative alle valutazioni del consulente del giudice sono prive di pregio;
nè fondatamente l'appellante ha lamentato il mancato recepimento, nell'elaborato in esame e nella sentenza, delle confutazioni dei propri
CTP, essendo principio consolidato che l'adesione da parte del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. in replica a quelle dei consulenti di parte, esoneri il giudice dal motivare il rigetto delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (così Cass., 2 febbraio 2015,
n. 1815, in Pluris. In precedenza, conformi, Cass., 9 gennaio 2009, n. 282, in Mass.
Giust. civ., 2009, 1, p. 31; Cass., 3 aprile 2007, n. 8355, ivi, 2007, p. 4, "il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento" (Cass. civ., Sez. 2, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice "che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non e' tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario" (Cass. civ., Sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475; Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 5 gennaio 2017, n. 149).
Parimenti infondato il motivo di appello inerente alla mancata declaratoria di sussistenza del concorso causale della danneggiata.
Tanto evidenziato, va rilevato che la giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 2003, n. 48,
Cass., Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432) ritiene, in linea di massima, che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non sia fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso. La prova del concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso è posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177; Cass.
2 marzo 2007, n. 4954), anche se, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'ipotizzata condotta negligente della danneggiata, nè dette circostanze sono in alcun modo emerse dalle risultanze istruttorie.
È invece senz'altro fondata la doglianza relativa all'errato riconoscimento del cd. danno morale, che il giudice di prime cure ha liquidato in € 1021,85.
Ed, invero, per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III,
10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Le spese di lite del primo grado restano ferme per le ragioni sopraesposte;
le spese del presente grado, alla luce dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono invece poste per 4/5 a carico dell'appellante compagnia, e per 1/5 a carico dell'appellata costituita e liquidate secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese del presente grado per il responsabile civile rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclude il riconoscimento in favore di dell'importo Controparte_1
liquidato a titolo di danno morale;
-conferma nelle restanti parti la sentenza gravata.
-condanna l'appellante al pagamento di 4/5 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1700,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA
e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Marra, ponendo a carico dell'appellata il pagamento del residuo 1/5 della somma Controparte_1
detta.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 3 aprile 2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 3501/2018 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall' Avv. RUBINELLI Parte_1
MARIAROSARIA, elett.te dom.ta in VIA G. GIGANTE 15 NAPOLI
Appellante
E
, rappr.ta e difesa dall' Avv. MARRA MASSIMO, Controparte_1
elett.te dom.ta in VIA MONTAGNA SPACCATA 250 - PALAZZO RICCIARDI
80126 NAPOLI appellato
Nonchè nei confronti di
, come in atti CP_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
L'atto di appello proposto da censura la sentenza n. N. Parte_1
62/2018 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio R.G.
n° 3962/2015, ha accolto la domanda proposta da , volta ad Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle lesioni personali subite, a seguito del sinistro occorso in Marigliano, alla Via S. Sebastiano, in data
21.01.2013, allorquando, era stata investita, quale pedone, dal motociclo Honda tg. DD24767 di proprietà dI , assicurato CP_2 Parte_1
L'odierna appellante ha, in particolare, contestato: 1) la mancata declaratoria di improponibilità della domanda, in ragione del mancato invio del certificato medico di avvenuta guarigione da parte dell'attrice; 2) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure in relazione agli esiti della prova testimoniale, adducendo l'inattendibilità della teste escussa ed il mancato vaglio dell'eccezione di plurisinistrosità proposta in primo grado;
3) il mancato recepimento delle censure svolte dalla compagnia avverso le risultanze della C.T.U. medico-legale, con particolare riferimento alla documentazione medica in atti ed alla mancanza di esami strumentali provanti la sussistenza delle lesioni subite;
4) la mancata declaratoria del concorso causale della danneggiata in ordine alla causazione del sinistro;
5) la non risarcibilità del danno morale.
Si è costituita (tardivamente) in giudizio l'appellata, , la Controparte_1
quale, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, ne ha chiesto il rigetto.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio il responsabile civile,
: ne va pertanto dichiarata la contumacia. CP_2
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.; deve pertanto rigettarsi, perché è infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dagli appellanti, giacché la “specificità” dei motivi di impugnazione va valutata tenendo conto della esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici e giuridici che hanno portato il giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata (cfr. Cass. 23.4.2004, n. 7773).
Venendo al merito, in relazione al primo motivo di appello, il Tribunale osserva che, come opportunamente ribadito dalla giurisprudenza di merito, “ il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all'art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (per proporre l'azione) ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali
l'assicuratore deve formulare l'offerta)”. (Trib di Napoli n. 2261/19 ); ord.
Tribunale di Torre Annunziata del 01.06.2017 : “la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n. 209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
tale disposizione riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca
l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso”.
Da tanto consegue che la domanda proposta dal soggetto che abbia subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile, decorsi novanta giorni dall'invio della richiesta di cui al citato art. 145 CdA.
Ancora, il Tribunale osserva che l'art. 148 comma 5, dispone: " in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, qualora la documentazione allegata dall'attore fosse stata incompleta, richiederne l'integrazione con le certificazioni mancanti. Non risulta però versata in atti la suddetta richiesta;
infatti, l'appellante non ha allegato la propria produzione di primo grado, asserendo che la stessa non fosse stata rilasciata dall'Ufficio del Giudice di Marigliano. La mancanza di detta documentazione- cha la compagnia si è riservata di produrre, ma che, allo stato, non è stata allegata, - allo stato degli atti, determina l'infondatezza del motivo di appello in esame.
Del resto, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), l'improponibilità della domanda va certamente esclusa, perché non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, o del danno alla persona, da parte dell'impresa (in tal senso, Trib. Napoli n.
2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n. 1717/2013, Trib
Napoli n° 5235/2020).
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, relativo alla valutazione della prova orale espletata, con riguardo all'attendibilità della teste escussa, il Tribunale ritiene di dover condividere le valutazioni del giudice di prime cure, non apparendo fondate le censure a tal proposito formulate dalla compagnia.
Ed, infatti, sicuramente non inficia la genuinità della deposizione testimoniale l'utilizzo del termine “motocicletta” in luogo di scooter (“motociclo”), non essendo esigibile dal teste una conoscenza specifica dei mezzi di circolazione ed essendo frequente, nel gergo comune del territorio di riferimento, la tendenza ad indicare i veicoli a due ruote con il termine “motocicletta”.
Neppure è dirimente, a fronte della dichiarazione testimoniale, - che appare invece genuina e non certo indotta proprio in ragione di talune, irrilevanti, imprecisioni- la pretesa impossibilità scientifica paventata dell'appellante che l'attrice, impattata dal motociclo all'altezza del fondoschiena, potesse ricadere “al suolo più avanti”
(come riferito dalla teste), anziché essere sbalzata in aria riportando lesioni del tutto diverse – e ben più gravi – di quelle di cui al referto di Pronto Soccorso. Come rilevato dal Ctu dr. in risposta alle osservazioni del fiduciario della Persona_1
compagnia odierna appellante, sussiste compatibilità tra le lesioni riscontrate e la dinamica prospettata, essendo peraltro documentato, come da certificato medico in atti, che a distanza di quattro giorni dal sinistro, la presentasse CP_1
versamento articolare con dolore diffuso.
Tanto premesso, va pure evidenziato che la circostanza relativa alla plurisinistrosità della danneggiata non può essere presa in considerazione dal
Tribunale, alla luce del mancato deposito della produzione di primo grado della compagnia, in tal modo mancando qualsiasi prova sia del fatto che l'attrice CP_1
risultasse coinvolta in altri tre sinistri, sia della dedotta circostanza che il
[...]
motociclo tg. DD24767 risultasse circolare in Piemonte.
Per converso, ritiene questo giudice che il teste abbia fornito un'adeguata e genuina ricostruzione del contesto spazio-temporale nonchè una credibile descrizione del veicolo responsabile del sinistro e delle modalità di investimento.
Neppure il terzo motivo di appello, volto ad inficiare la validità scientifica degli accertamenti del CTU, può trovare accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che le emergenze istruttorie, che appaiono genuine, esaurienti e convincenti, sono coerenti rispetto alle risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. Persona_1
L'elaborato peritale, che, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha confermato la compatibilità tra sinistro come descritto e lesioni riscontrate, anche alla luce degli esiti dell'esame ecografico spalla sinistra e dell'esame tac ginocchio sinistro.
Non può pertanto seriamente contestarsi la sussistenza di postumi permanenti non confermati da esami strumentali, come preteso dall'appellante.
Del resto, se è vero che la Suprema Corte (sent. n.18773/2016, sent. n. 1272/2018; ord. n.22066/2018, 5820/2019 e 11218/2019), ha massimamente valorizzato la prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione risultante da specifici esami, è altrettanto vero che il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.). Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale.
Ne consegue che le censure relative alle valutazioni del consulente del giudice sono prive di pregio;
nè fondatamente l'appellante ha lamentato il mancato recepimento, nell'elaborato in esame e nella sentenza, delle confutazioni dei propri
CTP, essendo principio consolidato che l'adesione da parte del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. in replica a quelle dei consulenti di parte, esoneri il giudice dal motivare il rigetto delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (così Cass., 2 febbraio 2015,
n. 1815, in Pluris. In precedenza, conformi, Cass., 9 gennaio 2009, n. 282, in Mass.
Giust. civ., 2009, 1, p. 31; Cass., 3 aprile 2007, n. 8355, ivi, 2007, p. 4, "il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento" (Cass. civ., Sez. 2, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice "che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non e' tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario" (Cass. civ., Sez. 3, 6 ottobre 2005, n. 19475; Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 5 gennaio 2017, n. 149).
Parimenti infondato il motivo di appello inerente alla mancata declaratoria di sussistenza del concorso causale della danneggiata.
Tanto evidenziato, va rilevato che la giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 2003, n. 48,
Cass., Sez. III, 19 novembre 2009, n. 24432) ritiene, in linea di massima, che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non sia fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso. La prova del concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso è posta a carico del danneggiante, (Cass. 28 agosto 2007, n. 18177; Cass.
2 marzo 2007, n. 4954), anche se, nella ricostruzione del fatto storico, il Giudice può rilevare, anche d'ufficio, il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa.
Nel caso di specie, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'ipotizzata condotta negligente della danneggiata, nè dette circostanze sono in alcun modo emerse dalle risultanze istruttorie.
È invece senz'altro fondata la doglianza relativa all'errato riconoscimento del cd. danno morale, che il giudice di prime cure ha liquidato in € 1021,85.
Ed, invero, per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza rispetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III,
10/11/2020, n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il danno morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di specifica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed eccezionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmente riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538), prova mancata nella vicenda odierna.
Le spese di lite del primo grado restano ferme per le ragioni sopraesposte;
le spese del presente grado, alla luce dell'accoglimento solo parziale del gravame, vengono invece poste per 4/5 a carico dell'appellante compagnia, e per 1/5 a carico dell'appellata costituita e liquidate secondo i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese del presente grado per il responsabile civile rimasto contumace.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, esclude il riconoscimento in favore di dell'importo Controparte_1
liquidato a titolo di danno morale;
-conferma nelle restanti parti la sentenza gravata.
-condanna l'appellante al pagamento di 4/5 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1700,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA
e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Marra, ponendo a carico dell'appellata il pagamento del residuo 1/5 della somma Controparte_1
detta.
Così deciso in Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro