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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9887/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 9887/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Mimmo Napoletano (C.F. , come da CodiceFiscale_2
procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito dell'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ) REA n. 420580, società con Controparte_1 P.IVA_1
socio unico Banca IFIS Spa, appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del notaio di Venezia – Mestre, rep. n. Persona_1
42351, racc. n. 15678 del 09.12.2020, (già , C.F. Controparte_2 CP_3
, società con socio unico , appartenente al Gruppo P.IVA_2 Controparte_1
Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS Spa, in persona della procuratrice speciale p.t., giusta procura a rogito notaio Persona_1
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in Venezia - Mestre, rep. n. 44416, racc. n. 16819, del 05.08.2022, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (C.F. ), con domicilio digitale C.F._3
indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.09.2022 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2446/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 20.06.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 13.269,54, oltre interessi e spese.
In particolare ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di finanziamento per il cui inadempimento è stato emesso il decreto ingiuntivo ed ha eccepito la mancanza di prova del credito.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione; in via subordinata la
[...]
condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 13.269,54, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio ed in via incidentale, qualora ritenuto necessario, disporre gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 cpc, del contratto di finanziamento del 02.10.2017.
Il precedente giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto che non risultasse fornita la prova della legittimazione attiva della Ifis.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 6.03.2025 all'esito della quale è stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Contrariamente a quanto ritenuto dal precedente giudice con l'ordinanza del
9.01.2024, sussiste la legittimazione attiva di Controparte_1
Risultano, infatti, prodotti in fase monitoria il contratto di finanziamento stipulato con ed il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato da CP_4 Controparte_5
con Controparte_1
Come noto, gli adempimenti previsti dall'art. 58 TUB hanno la funzione di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Nel caso di specie, risulta recapitata in data 2.12.2021 a mani proprie del sig. Pt_1
raccomandata contenente la comunicazione della cessione inviata da
[...]
Controparte_1
La cessione è dunque efficace nei confronti del sig. Pt_1
Inoltre, alla comunicazione era allegata anche la comunicazione della cessione da parte di . CP_4
Tale comunicazione assurge a dichiarazione della cedente in ordine alla inclusione del credito della cessione e costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.10200/2021), elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che il credito è stato effettivamente incluso nella cessione.
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4. Nel merito l'opposizione è infondata.
5. In primo luogo, l'opponente ha disconosciuto l'autenticità della propria sottoscrizione, effettuata in qualità di coobbligato, e l'opposta ha chiesto, ove ritenuta ammissibile l'avversaria eccezione relativa al disconoscimento delle firme apposte al contratto di finanziamento, disporsi gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 cpc, del contratto di finanziamento del 02.10.2017.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito non è
tenuto a disporre una consulenza grafica, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., potendo formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente (cfr. Cass. 27/07/2015, n. 15686).
Orbene, considerato che il contratto di finanziamento era destinato all'acquisto di una moto e che, al momento della stipula, la signora — già Persona_2
deceduta alla data del ricorso per decreto ingiuntivo — aveva 65 anni, mentre il signor ne aveva 37, appare verosimile ritenere che il reale beneficiario del Pt_1
finanziamento fosse proprio il signor Questi, infatti, ha sottoscritto il Pt_1
contratto in qualità di coobbligato, mentre la signora ha assunto Per_2
formalmente il ruolo di contraente principale solo perché, a differenza del signor disponeva delle condizioni reddituali necessarie per ottenere il Pt_1
finanziamento.
Non è credibile, dunque, che il sig. non abbia mai sottoscritto il contratto di Pt_1
finanziamento, soprattutto se si considera che, una volta ricevuta la comunicazione di cessione del credito, non ha mai avanzato alcuna contestazione in ordine alla contrazione del finanziamento fino alla notifica del decreto ingiuntivo.
6. L'opponente, poi, lamenta la mancanza di prova del credito.
Va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
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E' infatti noto che "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento ai contratti di finanziamento l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è
tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha dimostrato la propria pretesa creditoria depositando il contratto di finanziamento (all. 2 al ricorso monitorio), prova dell'erogazione della somma in favore del rivenditore della moto (all. 3 al ricorso monitorio) ed anche l'estratto conto del finanziamento.
Dal canto suo l'opponente non ha contestato l'avvenuto perfezionamento del trasferimento del motoveicolo;
inoltre da parte di almeno uno dei coobbligati vi è
stata parziale esecuzione del contratto attraverso la corresponsione di alcune rate del finanziamento, il che conferma l'avvenuta erogazione della somma.
7. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo e con la riduzione del 50% dato il valore della causa, più vicina al minimo che al massimo dello scaglione.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2446/2022 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 20.06.2022 e lo dichiara esecutivo;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
come rappresentata, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e Iva
come per legge.
Così deciso in Aversa il 23.06.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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