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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 378/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.2.2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 dott. Parte_2
(C.F. , quale procuratrice di Parte_3 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Gervasini, con domicilio eletto presso il difensore, in San Martino Buon Albergo, Via XXVI Aprile n. 4, appellanti principali
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, sig. CP_2 P.IVA_4
Controparte_3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lombardo, con domicilio eletto presso il difensore in Verona, Vicolo Pietrone n. 1/b, appellati e appellanti incidentali
E
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
1 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Busti e dall'avv. Luigina Agnoli, con domicilio eletto presso il primo, in Verona, Via Trainotti n. 10, appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona, n. 83/2023, depositata in data 16.1.2023 a definizione delle cause riunite n. 4893/2020 R.G. e
5052/2020 R.G., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I., n. 1822/2020
R.G., emesso dal Tribunale di Verona il 26.2.2020 su ricorso di Parte_1 rappresentato dalla procuratrice Parte_5 Parte_3 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 6.3.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale ( e Parte_1 Parte_3
:
[...]
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza n.83/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona e pubblicata mediante deposito in data 16 gennaio 2023: nel merito: per i motivi esposti in atti, riformare la sentenza n.83/2023 Tribunale di Verona, pubblicata il 16/1/2023, nella parte in cui il Tribunale di Verona ha accolto l'opposizione spiegata dai signori
, , ed ha revocato, nei soli Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 confronti dei fideiussori , , , il Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di
Verona il 26.02.2020, e, conseguentemente, rigettare l'opposizione spiegata dai signori , , e confermare anche Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 nei confronti dei fideiussori , , , Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 il decreto ingiuntivo n.866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di
Verona il 26.02.2020. Spese e compensi del giudizio di appello interamente refusi.
Ancora nel merito: per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 83/2023
Tribunale di Verona, pubblicata il 16/1/2023, nella parte in cui il Tribunale d Verona ha condannato a rifondere in favore di , Parte_1 Controparte_3
e le spese del giudizio e condannare anche i Parte_4 Controparte_4 signori , e a rifondere a Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 [...] le spese ed i compensi del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Verona. Pt_1
Spese e compensi del giudizio di appello interamente refusi. Si chiede che la sentenza appellata sia, invece, confermata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta da ha confermato nei confronti di il decreto ingiuntivo n. CP_2 CP_2
2 866/2020 ing. Tribunale di Verona e ha condannato a rifondere a CP_2 [...] le spese del giudizio di opposizione svoltosi avanti al Tribunale di Verona”; Parte_1 conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( e CP_2 [...]
: CP_3
“Nel merito: - rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta da e Parte_1 da in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_3 motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 83/2023 del
Tribunale di Verona depositata in data 16 gennaio 2023 1379/2022 nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dal fideiussore . Nel merito, in Controparte_3 via di appello incidentale: - riformare, per tutti i suesposti motivi, la Sentenza n.
83/2023 del Tribunale di Verona depositata in data 16 gennaio 2023 1379/2022 nella parte in cui ha rigettato la domanda di In ogni caso: - con vittoria di CP_2 spese, compensi, IVA e CPA come per legge”; conclusioni di parte appellata ( e : Controparte_4 Parte_4
“1) respingersi l'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_3
(quale procuratrice di confermandosi
[...] Controparte_1 integralmente la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Verona;
2) spese del grado rifuse”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Verona, definitivamente provvedendo sulle cause riunite n. 4893/2020 R.G., promossa da
[debitrice principale] e da [fideiussore], e n. CP_2 Controparte_3
5052/2020 R.G., promossa da e da [fideiussori], Controparte_4 Parte_4 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I., n. 1822/2020 R.G.
(emesso su ricorso di rappresentato dalla procuratrice C.F. Parte_1
per la complessiva somma capitale di € 328.904,03 in forza Parte_3 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (nei limiti dell'importo originariamente concesso dall'istituto di credito, pari ad € 550.000,00) concluso il 17.2.2005 giusta rogito Notaio di Verona ai nn. 93354 di repertorio Per_1
e 16650 di raccolta, oltre interessi a decorrere dal 23.02.2019 e spese del monitorio)
e l'accertamento della nullità delle garanzie fideiussorie rispettivamente prestate, ritenuta preliminarmente la propria competenza, ha respinto l'opposizione della società correntista e ha accolto, invece, quelle proposte dai garanti, così statuendo:
“(omissis) - rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente CP_2
3 avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Verona il 26.02.2020 in forma immediatamente esecutiva, che, per l'effetto, conferma nei confronti della debitrice principale - accoglie CP_2
l'opposizione spiegata da parte attrice opponente , Controparte_3 Parte_4
, nei confronti del decreto ingiuntivo opposto n. 866/2020
[...] Controparte_4
d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Verona il 26.02.2020, che, per
l'effetto, revoca nei confronti dei fideiussori , , Controparte_3 Parte_4
; - dichiara tenuta e condanna l'attrice/opponente a Controparte_4 CP_2 rifondere alla convenuta/opposta le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta/opposta a rifondere, in favore degli attori/opponenti
, , , le spese del presente Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 giudizio, liquidate, quanto a in complessivi € 16.000,00 per Controparte_3 compensi ed in € 600,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, quanto a Parte_4
e in complessivi € 19.000,00 per compensi ed in € 650,00
[...] Controparte_4 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e
c.p.a., se dovute, come per legge”.
2. Nello specifico, il giudice ha motivato la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
A) nel merito, con riferimento alla posizione della debitrice principale, CP_2
[...]
i) l'opposizione non è fondata, in difetto di prova dell'unica eccezione idonea a giustificare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società allegato sufficiente documentazione in grado di provare l'effettivo superamento del tasso soglia nel calcolo degli interessi addebitati nel periodo
2017/2018;
ii) di conseguenza, la società cliente non ha dimostrato che la somma dovuta alla banca sia effettivamente inferiore a quella ingiunta, mentre quest'ultima ha, dal canto proprio, sufficientemente fondato in concreto la consistenza (oltre la sussistenza) del credito ingiunto;
iii) si deve, a tale proposito, dare atto di come i calcoli degli attori nei propri atti introduttivi, oltre che unilaterali e privi delle necessarie allegazioni a monte, facciano riferimento ad un addebito computato senza indicazione di precisi parametri, per di
4 più formulando diverse ipotesi possibili che considerano, oltre tutto in via meramente ipotetica, l'applicazione (rimasta del tutto indimostrata) dell'anatocismo; iv) si osserva, inoltre, come la società opponente lamenti in modo generico, senza specificare la differenza effettiva, un addebito di somme superiori a quelle asseritamente dovute, sulla scorta di un calcolo a base annuale, senza considerare che il tasso di riferimento previsto dal contratto e dall'atto integrativo richiama l'Euribor 3 mesi media % mese precedente e quindi si riporta ad un tasso che varia mensilmente;
v) di conseguenza, il calcolo fornito dall'opponente circa le maggiori somme assunte come addebitate negli anni 2017 e 2018 risulta assolutamente impreciso e non supportato a livello probatorio;
vi) il Tribunale aderisce pienamente a quanto sancito in materia dalla recente sentenza delle S.U. n. 19597/2020, che ha ribadito la necessità di fare riferimento ai decreti ministeriali previsti dall'art. 644 c.p. e dalla legge n. 108/1996 per individuare i tassi soglia di riferimento, mentre parte attrice non ha in alcun modo dimostrato il superamento dei tassi soglia trimestrali;
vii) in un simile contesto, pertanto, la c.t.u. richiesta dagli attori al fine di individuare il tasso effettivo annuo applicato dalla banca ai rapporti in conto corrente sarebbe risultata del tutto esplorativa e sostitutiva della mancata allegazione della parte (cfr., per tutte, in via esemplificativa, Cass. civ., n. 2641/2021);
B) nel merito, con riferimento alla posizione dei fideiussori: , Controparte_3
e : Parte_4 Controparte_4 viii) l'opposizione deve essere accolta per un unico motivo, assorbente ogni altra eccezione da questi sollevata: la convenuta opposta non ha dimostrato di avere promosso azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. ed il ricorso per decreto ingiuntivo
è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di apertura del credito ipotecario posto a fondamento dell'ingiunzione stessa, considerato che la clausola in deroga di cui all'art. 6 della fideiussione sottoscritta inter partes riproduce effettivamente in maniera pedissequa la clausola n. 6 del modello ABI 2003; detta corrispondenza tra la clausola dedotta e quella del modello vietato emerge manifestamente dal raffronto tra il doc. 3 prodotto dagli opponenti e e la fideiussione sottoscritta dai tre soci Parte_4 Controparte_4 opponenti (cfr. il doc. 6 allegato al fascicolo monitorio); ne consegue che la clausola in deroga deve ritenersi nulla, non solo ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990, ma
5 anche ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., di fatto essendo contraria a norme imperative;
questo Tribunale, del resto, aderisce appieno all'orientamento assunto dalla Suprema Corte e, in particolare, dall'arresto reso a S.U., n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, come è avvenuto per le intese aderenti allo schema ABI del
2003, sono anch'essi parzialmente nulli in relazione alle clausole che riproducano lo schema vietato;
in applicazione di questa impostazione, la clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c., non ha alcun effetto nei confronti dei tre fideiussori odierni opponenti, verso i quali l'istituto di credito non può più pretendere il pagamento in forza della garanzia prestata, non avendo coltivato l'azione per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti CP_2 contrattuali con la stessa;
a nulla possono valere, in senso contrario, le lettere di sollecito inviate con la comunicazione della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine, poiché la Corte di Cassazione, con pronuncia anche questa pienamente condivisa da questo Tribunale, ha chiarito che il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. si riferisce a mezzi di tutela giurisdizionale del credito, non essendo perciò sufficienti semplici richieste stragiudiziali (cfr. Cass. civ., 1724/2016); il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dall'opposta il 24.2.2020, ossia ben oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione del recesso dai rapporti contrattuali alla ed ai suoi garanti personali, avvenuta mediante invio di p.e.c. il CP_2
18.12.2018 e di raccomandate ai tre soci fideiussori tutte tra il 28.12.2018 ed il
2.01.2019.
Sulla base di tali considerazioni, assorbenti rispetto agli ulteriori profili di invalidità sollevati dai garanti opponenti, e in base al principio della ragione più liquida, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato nei confronti dei fideiussori opponenti,
, e , mentre è stato Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 confermato nei confronti della debitrice principale, la cui opposizione CP_2
è stata integralmente rigetta.
3. Hanno proposto appello principale, (originaria titolare del Parte_1 credito azionato in via monitoria) e (quale Parte_3 procuratrice di nuova titolare del credito: nelle more del giudizio Controparte_1 di primo grado, ha ceduto ad il credito vantato Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e dei fideiussori e oggetto del CP_2 CP_3 Parte_4 decreto ingiuntivo di cui si tratta. Più precisamente, in data 3 giugno 2021,
6 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e di un contratto di cessione stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo
58 D.L.gs. 1.9.1993, n. 385, ha ceduto in blocco pro-soluto ad Parte_1
con notizia data mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Controparte_1
Parte Seconda, n. 68 del 10.6.2021, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. Tra i crediti ceduti, specificatamente individuati nel contratto di cessione, è ricompreso anche quello oggetto di causa vantato nei confronti di La cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli CP_2 effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, n. 68, del 10.6.2021. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 4 e 7 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo
58 comma 3 del D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente Parte_1 hanno conservato la loro validità e il loro grado in favore della cessionaria
[...] senza necessità di alcuna formalità o annotazione) sulla base di due Controparte_1 motivi, rispettivamente attinenti: il primo motivo, all'errata valutazione ed applicazione della clausola n. 7 delle fideiussioni, prevedente l'obbligo dei fideiussori in tal senso richiesti di pagare a semplice richiesta scritta della banca e derogante pertanto alla disciplina dell'art. 1957 c.c.; il secondo motivo, alla violazione dell'art. 2969 c.c., per avere il giudice rilevato d'ufficio anche nei confronti del fideiussore la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Controparte_3 nonostante questi non avesse tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
4. Nel giudizio così promosso si sono costituiti (con separati atti e separati patrocinii), sia e – proponendo altresì appello CP_2 Controparte_3 incidentale con riguardo al ritenuto assolvimento da parte della banca dell'onere probatorio sulla medesima gravante, non essendo stata, in tesi, rilevata la rituale produzione degli estratti conto, versati agli atti di causa mediante produzione effettuata in allegato ad una nota d'udienza non autorizzata – sia Controparte_5
7
[...] e , limitandosi questi a prendere posizione sulle ragioni Parte_4 dell'impugnazione e a chiederne il rigetto.
5. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con previsione di trattazione cartolare, le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza contenenti le conclusioni sopra trascritte e hanno quindi depositato gli scritti conclusivi, all'esito del quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione e l'ha quindi decisva nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di e di Parte_1 Controparte_1
6. Il primo motivo dell'appello principale – rubricato: erronea interpretazione della volontà negoziale delle parti, per non avere il giudice di prime cure considerato ed applicato la clausola 7 della fideiussione, con la quale i fideiussori, prevedendo l'obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta”, hanno parzialmente derogato la disciplina dell'art. 1957 c.c. – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la nullità, ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990, della clausola n. 6 della fideiussione oggetto di causa, che stabilisce: “I diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e ha poi fatto discendere dalla nullità di detta clausola l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dai signori e per mancato rispetto da parte della banca del termine CP_3 Parte_4 decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.; nello specifico, il giudice sarebbe incorso in errore perché, in sede di interpretazione della volontà negoziale dei fideiussori, non avrebbe considerato (né tanto meno valutato) il contenuto della clausola n. 7 della fideiussione, nella quale si legge: "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitali interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio" (doc. 6 prodotto nel procedimento per ingiunzione).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi Cass. Civ.
7345/1995 Cass Civ. 2742/2002, Cass Civ. 10574/2003, Cass. Civ.13078/2008 e
Cass Civ. 22346/2017), al quale avrebbe aderito anche questa Corte territoriale veneta (sentenza n. 1148/2022 e sentenza n. n.1327/2022), la clausola, inserita in un contratto di fideiussione, con la quale il garante si obbliga a pagare al creditore "a semplice richiesta", "dietro semplice richiesta scritta", "a prima richiesta" o con
8 formula equivalenti (pur non conferendo di per sé al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, per il quale non troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 1957 c.c.) costituisce una deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso che per impedire la decadenza dalla fideiussione è sufficiente una semplice richiesta scritta e non è necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria. La clausola di pagamento “a prima richiesta” può essere apposta anche a una fideiussione tipica, e in questo caso la clausola ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., consentendo al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante. Se la clausola di
"pagamento a semplice richiesta scritta" non fosse interpretata come derogativa nel senso sopra esposto, si determinerebbe, peraltro, una contraddizione insanabile tra quanto disposto dalla norma (per giurisprudenza costante di per sé derogabile) e la volontà manifestata dalle parti, giacché non può considerarsi "a semplice richiesta scritta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. La volontà contrattualmente espressa dalle parti del negozio di garanzia di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione a semplice richiesta scritta è invero inconciliabile con il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., il quale, al contrario, postula che la richiesta di adempimento sia formulata con una domanda giudiziale. Dunque l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di "pagamento a prima richiesta scritta" deve essere interpretato come una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; deroga parziale limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta
è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, essendo il creditore esonerato dall'ulteriore onere di proporre azione giudiziaria. In altre parole, quando inserita in una fideiussione, la clausola "a prima richiesta scritta", quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, determina una deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che riguarda soltanto il tipo e la forma delle istanze da proporre contro il debitore ed il fideiussore. Essa, dunque, non va ad incidere sul termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., bensì su ciò che il creditore deve fare entro quel termine per evitare la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
6.1 Il motivo è fondato dovendo ritenersi che la pec del 18.12.2018 e le successive lettere raccomandate inviate e ricevute dai garanti tra il 28.12.2018 e il 2.1.2019 abbiano efficacemente interrotto il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
6.2 Il Tribunale, come anticipato in premessa, si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) venendo ora alla posizione dei fideiussori CP_3
, e , l'opposizione deve essere accolta per
[...] Parte_4 Controparte_4
9 un unico motivo, assorbente ogni altra eccezione da questi sollevata: - la convenuta opposta non ha dimostrato di avere promosso azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di apertura del credito ipotecario posto a fondamento dell'ingiunzione stessa, considerato che la clausola in deroga di cui all'art. 6 della fideiussione sottoscritta inter partes riproduce effettivamente in maniera pedissequa la clausola n. 6 del modello ABI 2003; - detta corrispondenza tra la clausola dedotta e quella del modello vietato emerge manifestamente dal raffronto tra il doc. 3 prodotto dagli opponenti e Parte_4 Controparte_4
e la fideiussione sottoscritta dai tre soci opponenti (cfr. il doc. 6 allegato al fascicolo monitorio); - ne consegue che la clausola in deroga deve ritenersi nulla, non solo ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990, ma anche ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., di fatto essendo contraria a norme imperative;
- questo Tribunale, del resto, aderisce appieno all'orientamento assunto dalla Suprema Corte e, in particolare, dall'arresto reso a S.U., n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, come è avvenuto per le intese aderenti allo schema ABI del 2003, sono anch'essi parzialmente nulli in relazione alle clausole che riproducano lo schema vietato;
- ora, in applicazione di questa impostazione, la clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., non ha quindi alcun effetto nei confronti dei tre fideiussori odierni opponenti, verso i quali l'istituto di credito non può più pretendere il pagamento in forza della garanzia prestata, non avendo coltivato l'azione per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti contrattuali con la CP_2 stessa;
- a nulla possono valere, in senso contrario, le lettere di sollecito inviate con la comunicazione della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine, poiché la Corte di Cassazione, con pronuncia anche questa pienamente condivisa da questo Tribunale, ha chiarito che il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. si riferisce
a mezzi di tutela giurisdizionale del credito, non essendo perciò sufficienti semplici richieste stragiudiziali (cfr. Cass. civ., 1724/2016); - il ricorso per decreto ingiuntivo
è stato depositato dall'opposta il 24.02.2020, ossia ben oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione del recesso dai rapporti contrattuali alla ed ai suoi CP_2 garanti personali, avvenuta mediante invio di p.e.c. il 18.12.2018 e di raccomandate ai tre soci fideiussori tutte tra il 28.12.2018 ed il 2.01.2019; V.d. sulla base di tutte
10 le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato nei soli confronti dei fideiussori opponenti , Controparte_3 Parte_4
e ”.
[...] Controparte_4
6.3 La decisione e la relativa motivazione non sono condivisibili, discostandosi dall'orientamento ormai costante della S.C. – al quale questa Corte d'Appello da tempo aderisce – secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa
e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (v. da ultimo
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10.1.2025, Rv. 673651 – 01; Cassazione,
Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13.1.2025: “(omissis) In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n.
1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad
11 ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito
“a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022,
n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957
c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)”; altresì, Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26.9.2017, Rv. 645736 – 01, in motivazione:
“(omissis) Con la seconda censura si asserisce che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1362 e 1957 cod. civ., pur nella logica della qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza, avrebbe del tutto erroneamente - sulla base
12 dell'unico precedente di questa Corte richiamato, quello di cui a Cass. n. 13078 del
2008 - affermato che, pur in presenza di specifica legittima previsione, il termine di decadenza, di cui all'art. 1957 cod. civ., entro cui far valere il diritto, si sarebbe dovuto ritenere osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anziché mediante l'esercizio di azione giudiziale e ciò in conseguenza della natura giuridica attribuita al contratto di garanzia. Secondo la ricorrente, viceversa il richiamo dei contraenti alla previsione della clausola di decadenza di cui al primo comma dell'art. 1957 si dovrebbe intendere effettivo, nonostante la qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza. Sarebbe infatti consolidato il principio, secondo il quale, una volta adottata dalle parti, la clausola di decadenza spiegherebbe tutti gli effetti suoi propri in modo del tutto identico, sia che acceda a un contratto autonomo di garanzia, sia che acceda a un contratto che tale natura non abbia. In questa logica si sostiene che erroneamente la previsione del termine "istanza", di cui al primo comma dell'art. 1957 cod. civ. sarebbe stata equiparabile alla quella del termine "richiesta". Da tanto si inferisce che la richiesta informale di pagamento Par avanzata dalla comunità montana verso la il 9 dicembre 1997 non aveva potuto assolvere all'onere di cui a detta norma.
1.2.1. La seconda censura è priva di fondamento. Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione - anche al di là dell'esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati - nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio
a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato
13 necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”).
Ciò posto, considerato che la scansione temporale degli eventi non è in contestazione, deve ritenersi che nella specie non si sia verificata alcuna decadenza della banca dall'azione di garanzia e che questa sia stata tempestivamente azionata nei termini e nelle forme predette nei confronti di tutti e ciascuno dei fideiussori.
Invero, nel caso di specie con raccomandata a mezzo pec ricevuta in Parte_1 data 18 dicembre 2018 (doc. 9 allegato al ricorso per ingiunzione), aveva comunicato alla debitrice principale, il recesso dal contratto di apertura di credito CP_2 con garanzia ipotecaria del 17.2.2005 e con la stessa lettera intimato alla medesima il pagamento del debito nascente dal summenzionato rapporto bancario.
Di seguito, con raccomandate a.r. ricevute da il 28 dicembre 2018 Controparte_4
(doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione) e da il 2 gennaio Controparte_3
2019 (doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione) e lasciata in giacenza per 30 giorni dal 21.12.2018 dalla signora (dalla quale deve dunque ritenersi Parte_4 ricevuta il 20 gennaio 2019 per compiuta giacenza, doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione), la banca ha richiesto ai fideiussori il pagamento della somma di €
315.995,17 in forza della fideiussione dagli stessi prestata a favore di CP_2
Dunque, ha inviato ai fideiussori richiesta scritta di pagamento entro il Parte_1 termine decadenziale di sei mesi, di talché, per effetto della deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. operata con l'inserimento nella fideiussione all'art. 7 della
"clausola di pagamento a prima richiesta scritta", la banca ha evitato la decadenza dalla fideiussione e gli opponenti sono rimasti obbligati quali fideiussori di CP_2 anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
[...]
7. Il secondo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 2969 c.c. per aver il giudice di prime cure rilevato d'ufficio la decadenza ex art.1957 c.c. nei confronti del fideiussore – formulato in via subordinata per il caso di mancato Controparte_3 accoglimento del primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2969 c.c. con riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato decaduto ex art. Parte_1
14 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria nei confronti del garante per Controparte_3 avere questi omesso di eccepire tempestivamente la decadenza della banca dall'azione di garanzia. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso si sarebbe, infatti, limitato a contestare la nullità totale della fideiussione, senza però eccepire la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per mancata proposizione delle istanze entro sei mesi dalla scadenza del debito di CP_2
eccezione che aveva sollevato per la prima volta soltanto in comparsa
[...] conclusionale. Quindi, se è vero che il giudice poteva rilevare l'ufficio la nullità della clausola 6 della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, non poteva invece andare oltre e rilevare d'ufficio anche la decadenza ex art. 1957 c.c.
7.1 Il motivo, per effetto dell'accoglimento del primo, resta assorbito.
7.2 Per completezza di disamina va comunque affermato che quello stabilito dall'art. 1957, primo comma, c.c. costituisce un termine di decadenza che riguarda l'azione del creditore nei confronti del fideiussore e che ad esso, come pacificamente ammette la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12456/97; Cass., n. 6897/93), il fideiussore può rinunciare, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti. La decadenza, invero, è stata prevista nell'interesse del solo fideiussore e allo scopo di evitare che il soggetto che ha prestato la garanzia personale resti a lungo assoggettato all'azione del creditore e corra il rischio dell'eventuale sopravvenuta insolvenza del debitore principale, contro cui il creditore non si è curato di agire tempestivamente. Sotto tale profilo la decadenza del primo comma dell'art. 1957 c.c. costituisce certamente eccezione propria del fideiussore nei rapporti con il creditore, non rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 14089/2005; in termini la citata
Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 835/2025, che in motivazione ha così rilevato: “Si osserva come la corte d'appello, nel pronunciarsi su tale motivo di impugnazione, non abbia dato rilievo alla tardività della formulazione di detta eccezione, essendo stata proposta solo con comparsa conclusionale. Sotto il profilo processuale, infatti,
l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum. Ebbene, a mente dell'art. 183, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'attore, in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, poteva proporre domande e eccezioni con le relative memorie. Nel caso in questione, risulta
15 agli atti che la Banca opposta aveva allegato, al ricorso per decreto ingiuntivo, la lettera di messa in mora inviata ai fideiussori (cfr. p. 11 sentenza impugnata n.
857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento al doc. 8 del fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dai fideiussori con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione conseguenza della difesa dell'opposta contenuta in comparsa di costituzione e risposta. Ma anche a volerla considerare tale,
l'eccezione di decadenza al più avrebbe dovuto essere formulata in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 5, c.p.c., e così non è stato. Nel decidere sull'impugnazione, quindi, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità di tale eccezione, stante l'ampliamento del thema decidendum compiuto dagli opponenti con gli scritti conclusivi”).
Trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, la decadenza ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dal con l'atto di CP_3 opposizione a decreto ingiuntivo, a nulla valendo la tardiva formulazione operata in sede di comparsa conclusionale, né potendo il giudice rilevarla d'ufficio.
B) L'appello incidentale di e di . CP_2 Controparte_3
8. e propongono appello incidentale per avere il CP_2 Controparte_3 giudice ritenuto fondata la pretesa della banca sulla base di e/c irritualmente prodotti fuori udienza in allegato ad una nota di deposito non autorizzata.
Il motivo è palesemente infondato. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in Parte_1 pct il 9.12.2020 e in quella occasione, in allegato a nota di deposito contestualmente dimessa con le medesime modalità di deposito telematico, ha depositato tutta la documentazione di riscontro del credito azionato in via monitoria, compresa l'intera serie degli estratti conto.
Risulta per l'effetto esattamente rispettata la previsione di cui all'art. 167, co. 1,
c.p.c.
Con l'ulteriore considerazione che nella (prima) udienza tenutasi il giorno successivo nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo dalla difesa di parte e CP_2
(v. verbale dell'udienza del 10.12.2020: “All'udienza del 10/12/2020, CP_3 davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv.
Lombardo e per parte opposta quale procuratrice di Controparte_6 [...]
l'Avv. M. Gervasini. Entrambi i procuratori si richiamano integralmente ai Parte_1 propri atti introduttivi. Evidenziano che pende innanzi a questo stesso Tribunale
16 un'altra causa di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo promossa da
[...]
+ 1, in qualità di fideiussori di debitrice principale, recante CP_4 CP_2 il n. R.G. 5052/20, che verrà chiamata all'udienza del 17/12/20 davanti al Dr.
Chiavegatti. Chiedono pertanto un differimento della presente causa a data successiva al 17/12 p.v. al fine di consentire l'allineamento delle due cause in eventuale prospettiva di provvedimenti su richiesta di riunione. Il G.I., preso atto, rinvia la causa all'udienza del 02/02/21 ore 10.45, per ogni decisione, impregiudicati
i diritti di prima udienza delle parti”), né peraltro in seguito, provvedendo, anzi, all'udienza del 2.3.2021 a chiedere di essere autorizzata alla produzione di analoga documentazione (v. verbale dell'udienza del 2.3.2021: “Successivamente, all'udienza del 02/03/2021, di fronte al Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, sono comparsi per
+ l'Avv. Lombardo e per l'opposta quale CP_3 CP_2 Controparte_6 mandataria del l'Avv. M. Gervasini. Il procuratore di parte opposta insiste Parte_1 nella richiesta di riunione al presente fascicolo di quello recante il n. di R.G. 5052/20, trattandosi di distinte opposizione avverso la medesima ingiunzione monitoria. Il procuratore degli opponenti si rimette alla decisione del giudice. Il G.I., ritenuta la ricorrenza di elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, dispone la riunione al presente fascicolo di quello recante il n. R.G. 5052/20. Si procede oltre con la trattazione delle due causa riunite. Il procuratore di e CP_3 CP_2 chiede di essere autorizzato a produrre il contratto di apertura di credito in conto corrente del 17/02/05 e gli estratti conto del rapporto. Chiede altresì di essere autorizzato alla produzione in causa di una perizia della banca in data 22/01/08, dalla quale risulta che già al 2008, prima della crisi economica mondiale, il valore che la
Banca attribuiva al compendio immobiliare era superiore al valore dell'ipoteca iscritta sul compendio medesimo. Fa presente, inoltre, che è stata già comunicata alla Banca un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo avente ad oggetto i residui appartamenti del compendio immobiliare per l'importo di €180.000,00. Chiede, infine, un ulteriore differimento della causa al fine di consentire ai propri assistiti di formulare alla Banca una proposta conciliativa migliorativa rispetto a quella già formulata”).
9. In definitiva, in accoglimento dell'appello principale, vanno rigettate anche le opposizioni proposte dai garanti, , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
.
[...]
Tuttavia, essendo stato revocato con la sentenza di primo grado l'ingiunzione opposta nei confronti dei garanti, e non potendo questa rivivere, i predetti vanno condannati
17 a pagare alla banca, e quindi ora ad e per essa alla a procuratrice Controparte_1
la somma originariamente ingiunta di € 328.904,03, Parte_3 oltre agli interessi come da domanda monitoria.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno rideterminate nei confronti dei garanti
( , e ) con riferimento a Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 entrambi i gradi, mentre nei confronti di vanno liquidate con esclusivo CP_2 riferimento al presente secondo grado. La liquidazione – per tutte le parti soccombenti, e quindi a carico della società debitrice ( e dei suoi garanti CP_2
( , e ) e a favore della banca, Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
e quindi della attuale titolare della pretesa creditoria – viene effettuata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 260.001 a € 520.000.
Poiché l'impugnazione incidentale di e è stata CP_2 Controparte_3 proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dei predetti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 378/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Verona, rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I. emesso dal giudice unico
[...] presso il Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, il 26.2.2020;
b) condanna per l'effetto i predetti garanti, , Controparte_3 Controparte_4
e , a pagare ad e per essa alla procuratrice Parte_4 Controparte_1
18 la somma di € 328.904,03, oltre agli interessi Parte_3 come da domanda monitoria del 15.2.2020;
c) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
CP_2 Controparte_3
d) condanna a rimborsare ad e per essa alla CP_2 Controparte_1 procuratrice e a le spese Parte_3 Parte_1 di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in complessivi €
20.119,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
e) condanna , e , a Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 rimborsare ad e per essa alla procuratrice Controparte_1 Parte_3
e a le spese di lite del primo e del secondo
[...] Parte_1 grado, che liquida, per compensi: quanto al primo grado in € 22.457 e quanto al secondo grado in € 22.457, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
f) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti incidentali, e CP_2
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_3
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente dott. Guido Santoro
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 378/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.2.2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 dott. Parte_2
(C.F. , quale procuratrice di Parte_3 P.IVA_2
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Gervasini, con domicilio eletto presso il difensore, in San Martino Buon Albergo, Via XXVI Aprile n. 4, appellanti principali
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, sig. CP_2 P.IVA_4
Controparte_3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lombardo, con domicilio eletto presso il difensore in Verona, Vicolo Pietrone n. 1/b, appellati e appellanti incidentali
E
(C.F. ); Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), Parte_4 C.F._3
1 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Busti e dall'avv. Luigina Agnoli, con domicilio eletto presso il primo, in Verona, Via Trainotti n. 10, appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona, n. 83/2023, depositata in data 16.1.2023 a definizione delle cause riunite n. 4893/2020 R.G. e
5052/2020 R.G., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I., n. 1822/2020
R.G., emesso dal Tribunale di Verona il 26.2.2020 su ricorso di Parte_1 rappresentato dalla procuratrice Parte_5 Parte_3 causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza di p.c. del 6.3.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite: conclusioni di parte appellante principale ( e Parte_1 Parte_3
:
[...]
“Voglia l'illustrissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza n.83/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona e pubblicata mediante deposito in data 16 gennaio 2023: nel merito: per i motivi esposti in atti, riformare la sentenza n.83/2023 Tribunale di Verona, pubblicata il 16/1/2023, nella parte in cui il Tribunale di Verona ha accolto l'opposizione spiegata dai signori
, , ed ha revocato, nei soli Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 confronti dei fideiussori , , , il Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 decreto ingiuntivo n. 866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di
Verona il 26.02.2020, e, conseguentemente, rigettare l'opposizione spiegata dai signori , , e confermare anche Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 nei confronti dei fideiussori , , , Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 il decreto ingiuntivo n.866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di
Verona il 26.02.2020. Spese e compensi del giudizio di appello interamente refusi.
Ancora nel merito: per i motivi esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 83/2023
Tribunale di Verona, pubblicata il 16/1/2023, nella parte in cui il Tribunale d Verona ha condannato a rifondere in favore di , Parte_1 Controparte_3
e le spese del giudizio e condannare anche i Parte_4 Controparte_4 signori , e a rifondere a Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 [...] le spese ed i compensi del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Verona. Pt_1
Spese e compensi del giudizio di appello interamente refusi. Si chiede che la sentenza appellata sia, invece, confermata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta da ha confermato nei confronti di il decreto ingiuntivo n. CP_2 CP_2
2 866/2020 ing. Tribunale di Verona e ha condannato a rifondere a CP_2 [...] le spese del giudizio di opposizione svoltosi avanti al Tribunale di Verona”; Parte_1 conclusioni di parte appellata e appellante incidentale ( e CP_2 [...]
: CP_3
“Nel merito: - rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta da e Parte_1 da in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_3 motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 83/2023 del
Tribunale di Verona depositata in data 16 gennaio 2023 1379/2022 nella parte in cui ha accolto l'opposizione proposta dal fideiussore . Nel merito, in Controparte_3 via di appello incidentale: - riformare, per tutti i suesposti motivi, la Sentenza n.
83/2023 del Tribunale di Verona depositata in data 16 gennaio 2023 1379/2022 nella parte in cui ha rigettato la domanda di In ogni caso: - con vittoria di CP_2 spese, compensi, IVA e CPA come per legge”; conclusioni di parte appellata ( e : Controparte_4 Parte_4
“1) respingersi l'appello principale proposto da e da Parte_1 Parte_3
(quale procuratrice di confermandosi
[...] Controparte_1 integralmente la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Verona;
2) spese del grado rifuse”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Verona, definitivamente provvedendo sulle cause riunite n. 4893/2020 R.G., promossa da
[debitrice principale] e da [fideiussore], e n. CP_2 Controparte_3
5052/2020 R.G., promossa da e da [fideiussori], Controparte_4 Parte_4 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I., n. 1822/2020 R.G.
(emesso su ricorso di rappresentato dalla procuratrice C.F. Parte_1
per la complessiva somma capitale di € 328.904,03 in forza Parte_3 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria (nei limiti dell'importo originariamente concesso dall'istituto di credito, pari ad € 550.000,00) concluso il 17.2.2005 giusta rogito Notaio di Verona ai nn. 93354 di repertorio Per_1
e 16650 di raccolta, oltre interessi a decorrere dal 23.02.2019 e spese del monitorio)
e l'accertamento della nullità delle garanzie fideiussorie rispettivamente prestate, ritenuta preliminarmente la propria competenza, ha respinto l'opposizione della società correntista e ha accolto, invece, quelle proposte dai garanti, così statuendo:
“(omissis) - rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente CP_2
3 avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 866/2020 d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Verona il 26.02.2020 in forma immediatamente esecutiva, che, per l'effetto, conferma nei confronti della debitrice principale - accoglie CP_2
l'opposizione spiegata da parte attrice opponente , Controparte_3 Parte_4
, nei confronti del decreto ingiuntivo opposto n. 866/2020
[...] Controparte_4
d.i. emesso dal Giudice Unico presso il Tribunale di Verona il 26.02.2020, che, per
l'effetto, revoca nei confronti dei fideiussori , , Controparte_3 Parte_4
; - dichiara tenuta e condanna l'attrice/opponente a Controparte_4 CP_2 rifondere alla convenuta/opposta le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta/opposta a rifondere, in favore degli attori/opponenti
, , , le spese del presente Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 giudizio, liquidate, quanto a in complessivi € 16.000,00 per Controparte_3 compensi ed in € 600,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, quanto a Parte_4
e in complessivi € 19.000,00 per compensi ed in € 650,00
[...] Controparte_4 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e
c.p.a., se dovute, come per legge”.
2. Nello specifico, il giudice ha motivato la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
A) nel merito, con riferimento alla posizione della debitrice principale, CP_2
[...]
i) l'opposizione non è fondata, in difetto di prova dell'unica eccezione idonea a giustificare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società allegato sufficiente documentazione in grado di provare l'effettivo superamento del tasso soglia nel calcolo degli interessi addebitati nel periodo
2017/2018;
ii) di conseguenza, la società cliente non ha dimostrato che la somma dovuta alla banca sia effettivamente inferiore a quella ingiunta, mentre quest'ultima ha, dal canto proprio, sufficientemente fondato in concreto la consistenza (oltre la sussistenza) del credito ingiunto;
iii) si deve, a tale proposito, dare atto di come i calcoli degli attori nei propri atti introduttivi, oltre che unilaterali e privi delle necessarie allegazioni a monte, facciano riferimento ad un addebito computato senza indicazione di precisi parametri, per di
4 più formulando diverse ipotesi possibili che considerano, oltre tutto in via meramente ipotetica, l'applicazione (rimasta del tutto indimostrata) dell'anatocismo; iv) si osserva, inoltre, come la società opponente lamenti in modo generico, senza specificare la differenza effettiva, un addebito di somme superiori a quelle asseritamente dovute, sulla scorta di un calcolo a base annuale, senza considerare che il tasso di riferimento previsto dal contratto e dall'atto integrativo richiama l'Euribor 3 mesi media % mese precedente e quindi si riporta ad un tasso che varia mensilmente;
v) di conseguenza, il calcolo fornito dall'opponente circa le maggiori somme assunte come addebitate negli anni 2017 e 2018 risulta assolutamente impreciso e non supportato a livello probatorio;
vi) il Tribunale aderisce pienamente a quanto sancito in materia dalla recente sentenza delle S.U. n. 19597/2020, che ha ribadito la necessità di fare riferimento ai decreti ministeriali previsti dall'art. 644 c.p. e dalla legge n. 108/1996 per individuare i tassi soglia di riferimento, mentre parte attrice non ha in alcun modo dimostrato il superamento dei tassi soglia trimestrali;
vii) in un simile contesto, pertanto, la c.t.u. richiesta dagli attori al fine di individuare il tasso effettivo annuo applicato dalla banca ai rapporti in conto corrente sarebbe risultata del tutto esplorativa e sostitutiva della mancata allegazione della parte (cfr., per tutte, in via esemplificativa, Cass. civ., n. 2641/2021);
B) nel merito, con riferimento alla posizione dei fideiussori: , Controparte_3
e : Parte_4 Controparte_4 viii) l'opposizione deve essere accolta per un unico motivo, assorbente ogni altra eccezione da questi sollevata: la convenuta opposta non ha dimostrato di avere promosso azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. ed il ricorso per decreto ingiuntivo
è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di apertura del credito ipotecario posto a fondamento dell'ingiunzione stessa, considerato che la clausola in deroga di cui all'art. 6 della fideiussione sottoscritta inter partes riproduce effettivamente in maniera pedissequa la clausola n. 6 del modello ABI 2003; detta corrispondenza tra la clausola dedotta e quella del modello vietato emerge manifestamente dal raffronto tra il doc. 3 prodotto dagli opponenti e e la fideiussione sottoscritta dai tre soci Parte_4 Controparte_4 opponenti (cfr. il doc. 6 allegato al fascicolo monitorio); ne consegue che la clausola in deroga deve ritenersi nulla, non solo ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990, ma
5 anche ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., di fatto essendo contraria a norme imperative;
questo Tribunale, del resto, aderisce appieno all'orientamento assunto dalla Suprema Corte e, in particolare, dall'arresto reso a S.U., n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, come è avvenuto per le intese aderenti allo schema ABI del
2003, sono anch'essi parzialmente nulli in relazione alle clausole che riproducano lo schema vietato;
in applicazione di questa impostazione, la clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c., non ha alcun effetto nei confronti dei tre fideiussori odierni opponenti, verso i quali l'istituto di credito non può più pretendere il pagamento in forza della garanzia prestata, non avendo coltivato l'azione per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti CP_2 contrattuali con la stessa;
a nulla possono valere, in senso contrario, le lettere di sollecito inviate con la comunicazione della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine, poiché la Corte di Cassazione, con pronuncia anche questa pienamente condivisa da questo Tribunale, ha chiarito che il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. si riferisce a mezzi di tutela giurisdizionale del credito, non essendo perciò sufficienti semplici richieste stragiudiziali (cfr. Cass. civ., 1724/2016); il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dall'opposta il 24.2.2020, ossia ben oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione del recesso dai rapporti contrattuali alla ed ai suoi garanti personali, avvenuta mediante invio di p.e.c. il CP_2
18.12.2018 e di raccomandate ai tre soci fideiussori tutte tra il 28.12.2018 ed il
2.01.2019.
Sulla base di tali considerazioni, assorbenti rispetto agli ulteriori profili di invalidità sollevati dai garanti opponenti, e in base al principio della ragione più liquida, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato nei confronti dei fideiussori opponenti,
, e , mentre è stato Controparte_3 Parte_4 Controparte_4 confermato nei confronti della debitrice principale, la cui opposizione CP_2
è stata integralmente rigetta.
3. Hanno proposto appello principale, (originaria titolare del Parte_1 credito azionato in via monitoria) e (quale Parte_3 procuratrice di nuova titolare del credito: nelle more del giudizio Controparte_1 di primo grado, ha ceduto ad il credito vantato Parte_1 Controparte_1 nei confronti di e dei fideiussori e oggetto del CP_2 CP_3 Parte_4 decreto ingiuntivo di cui si tratta. Più precisamente, in data 3 giugno 2021,
6 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e di un contratto di cessione stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo
58 D.L.gs. 1.9.1993, n. 385, ha ceduto in blocco pro-soluto ad Parte_1
con notizia data mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Controparte_1
Parte Seconda, n. 68 del 10.6.2021, taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. Tra i crediti ceduti, specificatamente individuati nel contratto di cessione, è ricompreso anche quello oggetto di causa vantato nei confronti di La cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli CP_2 effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e dell'art. 58 TUB, sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, n. 68, del 10.6.2021. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 4 e 7 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'articolo
58 comma 3 del D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente Parte_1 hanno conservato la loro validità e il loro grado in favore della cessionaria
[...] senza necessità di alcuna formalità o annotazione) sulla base di due Controparte_1 motivi, rispettivamente attinenti: il primo motivo, all'errata valutazione ed applicazione della clausola n. 7 delle fideiussioni, prevedente l'obbligo dei fideiussori in tal senso richiesti di pagare a semplice richiesta scritta della banca e derogante pertanto alla disciplina dell'art. 1957 c.c.; il secondo motivo, alla violazione dell'art. 2969 c.c., per avere il giudice rilevato d'ufficio anche nei confronti del fideiussore la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Controparte_3 nonostante questi non avesse tempestivamente sollevato la relativa eccezione.
4. Nel giudizio così promosso si sono costituiti (con separati atti e separati patrocinii), sia e – proponendo altresì appello CP_2 Controparte_3 incidentale con riguardo al ritenuto assolvimento da parte della banca dell'onere probatorio sulla medesima gravante, non essendo stata, in tesi, rilevata la rituale produzione degli estratti conto, versati agli atti di causa mediante produzione effettuata in allegato ad una nota d'udienza non autorizzata – sia Controparte_5
7
[...] e , limitandosi questi a prendere posizione sulle ragioni Parte_4 dell'impugnazione e a chiederne il rigetto.
5. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con previsione di trattazione cartolare, le parti hanno depositato le note sostitutive d'udienza contenenti le conclusioni sopra trascritte e hanno quindi depositato gli scritti conclusivi, all'esito del quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione e l'ha quindi decisva nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di e di Parte_1 Controparte_1
6. Il primo motivo dell'appello principale – rubricato: erronea interpretazione della volontà negoziale delle parti, per non avere il giudice di prime cure considerato ed applicato la clausola 7 della fideiussione, con la quale i fideiussori, prevedendo l'obbligo di pagare “a semplice richiesta scritta”, hanno parzialmente derogato la disciplina dell'art. 1957 c.c. – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la nullità, ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990, della clausola n. 6 della fideiussione oggetto di causa, che stabilisce: “I diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e ha poi fatto discendere dalla nullità di detta clausola l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dai signori e per mancato rispetto da parte della banca del termine CP_3 Parte_4 decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.; nello specifico, il giudice sarebbe incorso in errore perché, in sede di interpretazione della volontà negoziale dei fideiussori, non avrebbe considerato (né tanto meno valutato) il contenuto della clausola n. 7 della fideiussione, nella quale si legge: "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitali interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio" (doc. 6 prodotto nel procedimento per ingiunzione).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vedi Cass. Civ.
7345/1995 Cass Civ. 2742/2002, Cass Civ. 10574/2003, Cass. Civ.13078/2008 e
Cass Civ. 22346/2017), al quale avrebbe aderito anche questa Corte territoriale veneta (sentenza n. 1148/2022 e sentenza n. n.1327/2022), la clausola, inserita in un contratto di fideiussione, con la quale il garante si obbliga a pagare al creditore "a semplice richiesta", "dietro semplice richiesta scritta", "a prima richiesta" o con
8 formula equivalenti (pur non conferendo di per sé al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, per il quale non troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 1957 c.c.) costituisce una deroga parziale all'art. 1957 c.c. nel senso che per impedire la decadenza dalla fideiussione è sufficiente una semplice richiesta scritta e non è necessario che il creditore proponga le sue richieste mediante azione giudiziaria. La clausola di pagamento “a prima richiesta” può essere apposta anche a una fideiussione tipica, e in questo caso la clausola ha l'effetto di derogare parzialmente all'art. 1957 c.c., consentendo al creditore di evitare la decadenza ivi prevista anche solo chiedendo stragiudizialmente l'adempimento al garante. Se la clausola di
"pagamento a semplice richiesta scritta" non fosse interpretata come derogativa nel senso sopra esposto, si determinerebbe, peraltro, una contraddizione insanabile tra quanto disposto dalla norma (per giurisprudenza costante di per sé derogabile) e la volontà manifestata dalle parti, giacché non può considerarsi "a semplice richiesta scritta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale. La volontà contrattualmente espressa dalle parti del negozio di garanzia di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione a semplice richiesta scritta è invero inconciliabile con il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., il quale, al contrario, postula che la richiesta di adempimento sia formulata con una domanda giudiziale. Dunque l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di "pagamento a prima richiesta scritta" deve essere interpretato come una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; deroga parziale limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta
è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, essendo il creditore esonerato dall'ulteriore onere di proporre azione giudiziaria. In altre parole, quando inserita in una fideiussione, la clausola "a prima richiesta scritta", quale espressione dell'autonomia negoziale delle parti, determina una deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che riguarda soltanto il tipo e la forma delle istanze da proporre contro il debitore ed il fideiussore. Essa, dunque, non va ad incidere sul termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., bensì su ciò che il creditore deve fare entro quel termine per evitare la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
6.1 Il motivo è fondato dovendo ritenersi che la pec del 18.12.2018 e le successive lettere raccomandate inviate e ricevute dai garanti tra il 28.12.2018 e il 2.1.2019 abbiano efficacemente interrotto il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
6.2 Il Tribunale, come anticipato in premessa, si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “(omissis) venendo ora alla posizione dei fideiussori CP_3
, e , l'opposizione deve essere accolta per
[...] Parte_4 Controparte_4
9 un unico motivo, assorbente ogni altra eccezione da questi sollevata: - la convenuta opposta non ha dimostrato di avere promosso azione di recupero del credito nei confronti del debitore principale entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di apertura del credito ipotecario posto a fondamento dell'ingiunzione stessa, considerato che la clausola in deroga di cui all'art. 6 della fideiussione sottoscritta inter partes riproduce effettivamente in maniera pedissequa la clausola n. 6 del modello ABI 2003; - detta corrispondenza tra la clausola dedotta e quella del modello vietato emerge manifestamente dal raffronto tra il doc. 3 prodotto dagli opponenti e Parte_4 Controparte_4
e la fideiussione sottoscritta dai tre soci opponenti (cfr. il doc. 6 allegato al fascicolo monitorio); - ne consegue che la clausola in deroga deve ritenersi nulla, non solo ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990, ma anche ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., di fatto essendo contraria a norme imperative;
- questo Tribunale, del resto, aderisce appieno all'orientamento assunto dalla Suprema Corte e, in particolare, dall'arresto reso a S.U., n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, come è avvenuto per le intese aderenti allo schema ABI del 2003, sono anch'essi parzialmente nulli in relazione alle clausole che riproducano lo schema vietato;
- ora, in applicazione di questa impostazione, la clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione, di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., non ha quindi alcun effetto nei confronti dei tre fideiussori odierni opponenti, verso i quali l'istituto di credito non può più pretendere il pagamento in forza della garanzia prestata, non avendo coltivato l'azione per il recupero del credito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla cessazione dei rapporti contrattuali con la CP_2 stessa;
- a nulla possono valere, in senso contrario, le lettere di sollecito inviate con la comunicazione della decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine, poiché la Corte di Cassazione, con pronuncia anche questa pienamente condivisa da questo Tribunale, ha chiarito che il termine “istanze” di cui all'art. 1957 c.c. si riferisce
a mezzi di tutela giurisdizionale del credito, non essendo perciò sufficienti semplici richieste stragiudiziali (cfr. Cass. civ., 1724/2016); - il ricorso per decreto ingiuntivo
è stato depositato dall'opposta il 24.02.2020, ossia ben oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione del recesso dai rapporti contrattuali alla ed ai suoi CP_2 garanti personali, avvenuta mediante invio di p.e.c. il 18.12.2018 e di raccomandate ai tre soci fideiussori tutte tra il 28.12.2018 ed il 2.01.2019; V.d. sulla base di tutte
10 le considerazioni che precedono il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato nei soli confronti dei fideiussori opponenti , Controparte_3 Parte_4
e ”.
[...] Controparte_4
6.3 La decisione e la relativa motivazione non sono condivisibili, discostandosi dall'orientamento ormai costante della S.C. – al quale questa Corte d'Appello da tempo aderisce – secondo cui “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa
e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (v. da ultimo
Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10.1.2025, Rv. 673651 – 01; Cassazione,
Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13.1.2025: “(omissis) In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale 'azione' (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle 'istanze' creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n.
1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad
11 ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio
2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito
“a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez.
III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022,
n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n.
31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957
c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)”; altresì, Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26.9.2017, Rv. 645736 – 01, in motivazione:
“(omissis) Con la seconda censura si asserisce che la sentenza impugnata, in violazione degli artt. 1362 e 1957 cod. civ., pur nella logica della qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza, avrebbe del tutto erroneamente - sulla base
12 dell'unico precedente di questa Corte richiamato, quello di cui a Cass. n. 13078 del
2008 - affermato che, pur in presenza di specifica legittima previsione, il termine di decadenza, di cui all'art. 1957 cod. civ., entro cui far valere il diritto, si sarebbe dovuto ritenere osservato mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento anziché mediante l'esercizio di azione giudiziale e ciò in conseguenza della natura giuridica attribuita al contratto di garanzia. Secondo la ricorrente, viceversa il richiamo dei contraenti alla previsione della clausola di decadenza di cui al primo comma dell'art. 1957 si dovrebbe intendere effettivo, nonostante la qualificazione come garanzia a prima richiesta della polizza. Sarebbe infatti consolidato il principio, secondo il quale, una volta adottata dalle parti, la clausola di decadenza spiegherebbe tutti gli effetti suoi propri in modo del tutto identico, sia che acceda a un contratto autonomo di garanzia, sia che acceda a un contratto che tale natura non abbia. In questa logica si sostiene che erroneamente la previsione del termine "istanza", di cui al primo comma dell'art. 1957 cod. civ. sarebbe stata equiparabile alla quella del termine "richiesta". Da tanto si inferisce che la richiesta informale di pagamento Par avanzata dalla comunità montana verso la il 9 dicembre 1997 non aveva potuto assolvere all'onere di cui a detta norma.
1.2.1. La seconda censura è priva di fondamento. Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione - anche al di là dell'esauriente motivazione della sentenza impugnata, della quale nuovamente ci si è disinteressati - nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio
a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con
l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato
13 necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale”).
Ciò posto, considerato che la scansione temporale degli eventi non è in contestazione, deve ritenersi che nella specie non si sia verificata alcuna decadenza della banca dall'azione di garanzia e che questa sia stata tempestivamente azionata nei termini e nelle forme predette nei confronti di tutti e ciascuno dei fideiussori.
Invero, nel caso di specie con raccomandata a mezzo pec ricevuta in Parte_1 data 18 dicembre 2018 (doc. 9 allegato al ricorso per ingiunzione), aveva comunicato alla debitrice principale, il recesso dal contratto di apertura di credito CP_2 con garanzia ipotecaria del 17.2.2005 e con la stessa lettera intimato alla medesima il pagamento del debito nascente dal summenzionato rapporto bancario.
Di seguito, con raccomandate a.r. ricevute da il 28 dicembre 2018 Controparte_4
(doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione) e da il 2 gennaio Controparte_3
2019 (doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione) e lasciata in giacenza per 30 giorni dal 21.12.2018 dalla signora (dalla quale deve dunque ritenersi Parte_4 ricevuta il 20 gennaio 2019 per compiuta giacenza, doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione), la banca ha richiesto ai fideiussori il pagamento della somma di €
315.995,17 in forza della fideiussione dagli stessi prestata a favore di CP_2
Dunque, ha inviato ai fideiussori richiesta scritta di pagamento entro il Parte_1 termine decadenziale di sei mesi, di talché, per effetto della deroga parziale alla disciplina dell'art. 1957 c.c. operata con l'inserimento nella fideiussione all'art. 7 della
"clausola di pagamento a prima richiesta scritta", la banca ha evitato la decadenza dalla fideiussione e gli opponenti sono rimasti obbligati quali fideiussori di CP_2 anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale.
[...]
7. Il secondo motivo – rubricato: “violazione dell'art. 2969 c.c. per aver il giudice di prime cure rilevato d'ufficio la decadenza ex art.1957 c.c. nei confronti del fideiussore – formulato in via subordinata per il caso di mancato Controparte_3 accoglimento del primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 2969 c.c. con riferimento al capo della sentenza che ha dichiarato decaduto ex art. Parte_1
14 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria nei confronti del garante per Controparte_3 avere questi omesso di eccepire tempestivamente la decadenza della banca dall'azione di garanzia. Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso si sarebbe, infatti, limitato a contestare la nullità totale della fideiussione, senza però eccepire la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c. per mancata proposizione delle istanze entro sei mesi dalla scadenza del debito di CP_2
eccezione che aveva sollevato per la prima volta soltanto in comparsa
[...] conclusionale. Quindi, se è vero che il giudice poteva rilevare l'ufficio la nullità della clausola 6 della fideiussione per contrarietà alla disciplina antitrust, non poteva invece andare oltre e rilevare d'ufficio anche la decadenza ex art. 1957 c.c.
7.1 Il motivo, per effetto dell'accoglimento del primo, resta assorbito.
7.2 Per completezza di disamina va comunque affermato che quello stabilito dall'art. 1957, primo comma, c.c. costituisce un termine di decadenza che riguarda l'azione del creditore nei confronti del fideiussore e che ad esso, come pacificamente ammette la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 12456/97; Cass., n. 6897/93), il fideiussore può rinunciare, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti. La decadenza, invero, è stata prevista nell'interesse del solo fideiussore e allo scopo di evitare che il soggetto che ha prestato la garanzia personale resti a lungo assoggettato all'azione del creditore e corra il rischio dell'eventuale sopravvenuta insolvenza del debitore principale, contro cui il creditore non si è curato di agire tempestivamente. Sotto tale profilo la decadenza del primo comma dell'art. 1957 c.c. costituisce certamente eccezione propria del fideiussore nei rapporti con il creditore, non rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 14089/2005; in termini la citata
Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 835/2025, che in motivazione ha così rilevato: “Si osserva come la corte d'appello, nel pronunciarsi su tale motivo di impugnazione, non abbia dato rilievo alla tardività della formulazione di detta eccezione, essendo stata proposta solo con comparsa conclusionale. Sotto il profilo processuale, infatti,
l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto, perchè il termine semestrale per proporre l'azione contro il debitore principale attiene a diritti disponibili e, al relativo termine, può rinunciare solo il fideiussore, anche implicitamente, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito, entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum. Ebbene, a mente dell'art. 183, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'attore, in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, poteva proporre domande e eccezioni con le relative memorie. Nel caso in questione, risulta
15 agli atti che la Banca opposta aveva allegato, al ricorso per decreto ingiuntivo, la lettera di messa in mora inviata ai fideiussori (cfr. p. 11 sentenza impugnata n.
857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento al doc. 8 del fascicolo monitorio).
Pertanto, l'eccezione di decadenza, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere sollevata dai fideiussori con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi considerare una simile eccezione conseguenza della difesa dell'opposta contenuta in comparsa di costituzione e risposta. Ma anche a volerla considerare tale,
l'eccezione di decadenza al più avrebbe dovuto essere formulata in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 5, c.p.c., e così non è stato. Nel decidere sull'impugnazione, quindi, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità di tale eccezione, stante l'ampliamento del thema decidendum compiuto dagli opponenti con gli scritti conclusivi”).
Trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, la decadenza ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dal con l'atto di CP_3 opposizione a decreto ingiuntivo, a nulla valendo la tardiva formulazione operata in sede di comparsa conclusionale, né potendo il giudice rilevarla d'ufficio.
B) L'appello incidentale di e di . CP_2 Controparte_3
8. e propongono appello incidentale per avere il CP_2 Controparte_3 giudice ritenuto fondata la pretesa della banca sulla base di e/c irritualmente prodotti fuori udienza in allegato ad una nota di deposito non autorizzata.
Il motivo è palesemente infondato. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in Parte_1 pct il 9.12.2020 e in quella occasione, in allegato a nota di deposito contestualmente dimessa con le medesime modalità di deposito telematico, ha depositato tutta la documentazione di riscontro del credito azionato in via monitoria, compresa l'intera serie degli estratti conto.
Risulta per l'effetto esattamente rispettata la previsione di cui all'art. 167, co. 1,
c.p.c.
Con l'ulteriore considerazione che nella (prima) udienza tenutasi il giorno successivo nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo dalla difesa di parte e CP_2
(v. verbale dell'udienza del 10.12.2020: “All'udienza del 10/12/2020, CP_3 davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, sono comparsi per parte opponente l'Avv.
Lombardo e per parte opposta quale procuratrice di Controparte_6 [...]
l'Avv. M. Gervasini. Entrambi i procuratori si richiamano integralmente ai Parte_1 propri atti introduttivi. Evidenziano che pende innanzi a questo stesso Tribunale
16 un'altra causa di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo promossa da
[...]
+ 1, in qualità di fideiussori di debitrice principale, recante CP_4 CP_2 il n. R.G. 5052/20, che verrà chiamata all'udienza del 17/12/20 davanti al Dr.
Chiavegatti. Chiedono pertanto un differimento della presente causa a data successiva al 17/12 p.v. al fine di consentire l'allineamento delle due cause in eventuale prospettiva di provvedimenti su richiesta di riunione. Il G.I., preso atto, rinvia la causa all'udienza del 02/02/21 ore 10.45, per ogni decisione, impregiudicati
i diritti di prima udienza delle parti”), né peraltro in seguito, provvedendo, anzi, all'udienza del 2.3.2021 a chiedere di essere autorizzata alla produzione di analoga documentazione (v. verbale dell'udienza del 2.3.2021: “Successivamente, all'udienza del 02/03/2021, di fronte al Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, sono comparsi per
+ l'Avv. Lombardo e per l'opposta quale CP_3 CP_2 Controparte_6 mandataria del l'Avv. M. Gervasini. Il procuratore di parte opposta insiste Parte_1 nella richiesta di riunione al presente fascicolo di quello recante il n. di R.G. 5052/20, trattandosi di distinte opposizione avverso la medesima ingiunzione monitoria. Il procuratore degli opponenti si rimette alla decisione del giudice. Il G.I., ritenuta la ricorrenza di elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, dispone la riunione al presente fascicolo di quello recante il n. R.G. 5052/20. Si procede oltre con la trattazione delle due causa riunite. Il procuratore di e CP_3 CP_2 chiede di essere autorizzato a produrre il contratto di apertura di credito in conto corrente del 17/02/05 e gli estratti conto del rapporto. Chiede altresì di essere autorizzato alla produzione in causa di una perizia della banca in data 22/01/08, dalla quale risulta che già al 2008, prima della crisi economica mondiale, il valore che la
Banca attribuiva al compendio immobiliare era superiore al valore dell'ipoteca iscritta sul compendio medesimo. Fa presente, inoltre, che è stata già comunicata alla Banca un'offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo avente ad oggetto i residui appartamenti del compendio immobiliare per l'importo di €180.000,00. Chiede, infine, un ulteriore differimento della causa al fine di consentire ai propri assistiti di formulare alla Banca una proposta conciliativa migliorativa rispetto a quella già formulata”).
9. In definitiva, in accoglimento dell'appello principale, vanno rigettate anche le opposizioni proposte dai garanti, , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
.
[...]
Tuttavia, essendo stato revocato con la sentenza di primo grado l'ingiunzione opposta nei confronti dei garanti, e non potendo questa rivivere, i predetti vanno condannati
17 a pagare alla banca, e quindi ora ad e per essa alla a procuratrice Controparte_1
la somma originariamente ingiunta di € 328.904,03, Parte_3 oltre agli interessi come da domanda monitoria.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite vanno rideterminate nei confronti dei garanti
( , e ) con riferimento a Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 entrambi i gradi, mentre nei confronti di vanno liquidate con esclusivo CP_2 riferimento al presente secondo grado. La liquidazione – per tutte le parti soccombenti, e quindi a carico della società debitrice ( e dei suoi garanti CP_2
( , e ) e a favore della banca, Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
e quindi della attuale titolare della pretesa creditoria – viene effettuata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 260.001 a € 520.000.
Poiché l'impugnazione incidentale di e è stata CP_2 Controparte_3 proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dei predetti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 378/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Verona, rigetta l'opposizione proposta da parte attrice opponente , e Controparte_3 Controparte_4 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 866/2020 D.I. emesso dal giudice unico
[...] presso il Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, il 26.2.2020;
b) condanna per l'effetto i predetti garanti, , Controparte_3 Controparte_4
e , a pagare ad e per essa alla procuratrice Parte_4 Controparte_1
18 la somma di € 328.904,03, oltre agli interessi Parte_3 come da domanda monitoria del 15.2.2020;
c) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
CP_2 Controparte_3
d) condanna a rimborsare ad e per essa alla CP_2 Controparte_1 procuratrice e a le spese Parte_3 Parte_1 di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in complessivi €
20.119,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
e) condanna , e , a Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 rimborsare ad e per essa alla procuratrice Controparte_1 Parte_3
e a le spese di lite del primo e del secondo
[...] Parte_1 grado, che liquida, per compensi: quanto al primo grado in € 22.457 e quanto al secondo grado in € 22.457, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
f) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti incidentali, e CP_2
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Controparte_3
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente dott. Guido Santoro
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