Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
PAGAMENTO SOMMA PER (art. 429 c.p.c.) CARTA DOCENTE definitiva nella causa iscritta al n. 306/2024 R.G. Lav, cui sono state riunite le cause
RG 307/2024, 308/2024, 309/2024 e 36/2025 promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
Avv. Veronica CONTOZ e Nadine Saint CUNEAZ
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria tra il 16.12.2024 ed il 20.1.2025 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e convenivano in giudizio la
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
, sostenendo di essere stati dalla medesima assunti il primo, il terzo e la quarta con
[...] reiterati contratti a tempo determinato e la seconda ed il quinto con contratti a tempo indeterminato per svolgere il ruolo di educatore presso il Convito Regionale Federico Chabod;
pur svolgendo una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, affermavano nondimeno di parteciparne i contenuti sul piano della formazione ed istruzione degli allievi, per cui la , senza alcun motivo, non avrebbe loro accreditato in busta CP_1 paga -ai sensi della L. R. n°18/2016- la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – c.d. Carta elettronica del docente –, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi 1.500,00 euro il primo e la quarta pari al rapporto tra la predetta somma annua e gli anni scolastici in considerazione (dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. 2024/2025) ;
3.000,00 euro la seconda, il terzo ed il quinto, pari al rapporto tra la predetta somma annua e gli anni scolastici in considerazione (dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2024/2025 per la seconda ed il terzo, dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2021/2022 per il quinto);
1
- che il giudice, trattandosi di causa già istruita documentalmente, invitava all'immediata discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento.
Come è noto, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, CP_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La somma oggetto d'accredito, poi, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La L. Reg. V.d.A. n°18/2016, infine, dando attuazione a quanto sopra, ha previsto l'attribuzione diretta in busta paga della somma annuale di euro 500,00 (salvo obbligo di rendicontazione) e non la consegna di una carta elettronica da utilizzare per gli acquisti, come previsto dalla legislazione nazionale.
Ricostruito, così, il quadro normativo, deve subito evidenziarsi come gli odierni attori non siano docenti tout court, bensì educatori (o ex educatori) in servizio presso il convitto Chabod di
. CP_1
2 Questa puntualizzazione, a detta di autorevole giurisprudenza di merito, cui anche questo
Tribunale aveva aderito, sarebbe risultata decisiva in ordine al diritto ad ottenere i benefici di cui alla cd. “carta docente”.
Secondo, infatti, tale giurisprudenza (vds. C. App. Torino, sent. n°298/2018 del 29.6.2018,
“l'importo della Carta elettronica, pari a euro 500,00 per ciascun anno Persona_1 Per_2 scolastico, non è una voce del trattamento economico diretta a remunerare la prestazione lavorativa dei docenti, bensì un'erogazione vincolata nello scopo, destinata esclusivamente a finanziare l'aggiornamento e l'autoformazione attraverso gli strumenti individuati nella stessa norma, fornendo direttamente ai docenti le risorse necessarie per sostenerne i costi.
Ciò emerge con evidenza sia dall'incipit del comma 121 (“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita..”) sia dall'espressa qualificazione contenuta nel comma 125 dell'art. 1 citato dove, nell'autorizzare i complessivi limiti di spesa per le modifiche introdotte in tema di formazione, il legislatore ha previsto che vi rientri la realizzazione delle “attività formative di cui ai commi da 121 a 124”.
L'espressa funzione “formativa” e il diretto collegamento con specifiche voci di costo per i medesimi fini, consentono in primo luogo di escludere che l'emolumento in questione sia riconducibile al trattamento economico del dipendente e che lo stesso possa essere esteso agli educatori in forza delle norme generali che equiparano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale educativo a quello dei docenti elementari (art. 398, co. 2, d. lgs.
297/94).
Quanto all'individuazione dei “docenti” che l'art. 1, co. 121, l. 107/2015 testualmente indica come destinatari della Carta, occorre muovere dal dato, pacifico, che sia la normativa primaria sia quella contrattuale distinguono l'area professionale docente dalla funzione docente (cfr.
Cass. 30875/2017), sì che al fine di stabilire a quale delle due nozioni abbia inteso fare riferimento il legislatore è necessario procedere ad una lettura coordinata e sistematica della disposizione in esame.
Una prima definizione della “funzione docente” si rinviene nell'art. 395 d. lgs. 297/1994, che la descrive quale “esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità” (primo comma), precisando che i “docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente” (secondo comma).
Il CCNL di Comparto, dopo avere previsto che appartengono all'Area professionale docente il personale docente ed educativo (art. 25), nel successivo art. 26 definisce la funzione docente, quale diretta a realizzare il “processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”, per descrivere, quindi, il profilo professionale docente, “costituito da competenze disciplinari,
3 psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica” (art. 27 CCNL).
La funzione educativa e il profilo professionale del personale educativo sono invece disciplinati nell'art. 127 CCNL (collocato nel successivo capo XI specificamente dedicato al personale delle istituzioni educative), dove è previsto che “Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”.
Dal complesso di tali norme emerge con chiarezza che il personale docente e il personale educativo, pur appartenendo alla medesima “area professionale docente” - distinta dalle altre due aree nel quale si articola il personale del comparto, ossia l'area dei servizi generali, tecnici e amministrativi e l'area della specifica dirigenza scolastica (art. 1 CCNL 4.8.1995) - si differenziano radicalmente in relazione alla specifica funzione e al profilo professionale nonché per il contenuto delle rispettive attività principali (l'insegnamento per i docenti e la partecipazione al processo formativo/educativo per gli educatori).
Parimenti diversificata è la disciplina che il contratto collettivo riserva alle ulteriori attività del personale docente e del personale educativo aventi natura funzionale rispettivamente all'insegnamento (art. 29 CCNL) e all'attività educativa (art. 129 CCNL), nonché, tra queste, all'attività di formazione delle due categorie.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, nel CCNL è previsto il diritto degli insegnanti di partecipare ad iniziative di formazione, da esercitare di norma al di fuori dall'orario di insegnamento e con esonero dal servizio per 5 giorni all'anno (art. 64), mentre per il personale educativo ci si limita a riconoscere “la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa” (art. 129, u. c., CCNL).
Alle differenze citate si aggiungono le modifiche introdotte, per il solo personale docente, dall'art. 1 l. 107/2015, che, al comma 124 sopra riportato, ha stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In presenza di un quadro così diversificato della disciplina delle due categorie di personale,
l'interpretazione della disposizione contenuta nel comma 121 dell'art. 1 l. 107/2015 non può essere avulsa dal contesto normativo nel quale l'attribuzione della Carta elettronica si inserisce e, in particolare, dalla contestuale previsione, di cui al successivo comma 124 dello stesso art. 1, del nuovo carattere obbligatorio, permanente e strutturale dell'obbligo della formazione in servizio quale adempimento connesso alla sola funzione docente.
4 In tale prospettiva, il significato del termine “docenti”, destinato ad individuare i destinatari del nuovo strumento formativo, non può essere inteso secondo un'accezione estensiva, riferita in maniera indifferenziata a tutto il personale dell'area professionale docente, bensì va riferito al solo personale titolare della funzione docente, interessato da rinnovato assetto del regime formativo e per il quale lo strumento della Carta elettronica concorre all'assolvimento dell'obbligo di formazione “continua” ad essi riferito.
Del resto, un'indiretta conferma testuale in tal senso si rinviene nei commi immediatamente precedenti dello stesso art. 1 della legge n. 107 cit., da 115 a 119, nei quali, pur se in riferimento ad un diverso istituto (il periodo di formazione e prova), le singole disposizioni sono espressamente riferite “al personale docente ed educativo”: ciò rende evidente che il legislatore del 2015 laddove ha inteso regolare aspetti del rapporto comuni alle due categorie del personale lo ha esplicitato in maniera puntuale e non si è limitato ad operare un generico riferimento ai “docenti”.
Per le ragioni esposte deve escludersi che nell'attuale quadro legislativo il personale educativo rientri nel novero dei destinatari della Carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, l.
107/2015 , con conseguente infondatezza della pretesa”.
Tale interpretazione, peraltro, risulta essere fatta propria anche da altra autorevole giurisprudenza di merito (vds. C. App. Milano, sent. n°1293/2021, , Est. Casella e Persona_3
C. App. Roma, sent. n°2208/2021, Est. ), nonché da quella Persona_4 Per_5 amministrativa (vds. Cons. Stato, sez. VI, 24.6.2019, n. 4332).
A questo orientamento, tuttavia, si contrappone l'ormai granitica giurisprudenza della Suprema
Corte (vds. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 27874 del 29.10.2024 e, nello stesso senso, oltre a
Cass. Sez. L., Ordinanza n. 9984/20024 citata in atto introduttivo, Cass. Sez. L., Ordinanza n.
27872 del 29.10.2024, per cui
“alla luce dei precedenti di questa S.C. in materia, che questo Collegio condivide e alla cui motivazione rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi (Cass., Sez. L,
n. 9895 dell'11 aprile 2024; Cass., Sez. L, n. 32104 del 31 ottobre 2022). La carta in discorso, infatti, è attribuita al personale docente, ma nel suo ambito, inteso in senso lato, può ben dirsi rientrare quello educativo, ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede che: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
5 elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità». In aggiunta a ciò, si osserva che il CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, a differenza da quanto prospettato dal , CP_2 include il personale educativo nell'area professionale del personale docente, stabilendo, all'art. 25, che:
«1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili».
Ciò è coerente con il disposto del precedente art. 24, comma 2, il quale prescrive che:
“Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”.
Tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del comparto
Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18.1.2024, artt. 32- 33.
In aggiunta a ciò, si osserva che l'art. 127 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, richiamato dal Ministero nella sua “istanza di fissazione udienza ex art. 380-bis c.p.c.”, aggiunge che: «1.
Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive». Il successivo art. 128 stabilisce, ancora, che: «1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento». Il seguente art. 129 prescrive, poi, che: “1. L'azione funzionale all'attività educativa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli
6 allievi, l'elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative: a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all'accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al momento dell'uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa. Pertanto, in base a una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del CCNL di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppure impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno partecipa dei suoi contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori. A ciò consegue la sua espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Soprattutto, sul piano esegetico decisivo è il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Infatti, l'art. 129 CCNL cit. prevede che: «[…] 4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa». In questo modo è reso palese come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe, allora, una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio. La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. n. 297 del 1994 preservi una distinzione, che qui non si vuole negare, tra i ruoli del personale docente e di quello educativo
(confermando, sul punto, l'impostazione della circolare ministeriale n. 111 del 31 marzo 1989), non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. CP_2 cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. n. 417 del 1974 - che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
Come è agevole constatare, ove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera
7 un'equiparazione a questi fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni, che pure restano distinte. Ciò è fondamentale ai fini della soluzione della presente controversia, in quanto la carta docente «dell'importo nominale di € 500 annui» costituisce, comunque, un beneficio economico, pur se atipico, trattandosi di un'utilità economicamente valutabile benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido. La particolarità di detta prestazione spiega il disposto dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in base al quale la somma oggetto della carta non è retribuzione accessoria né reddito imponibile. L'operazione alla base della carta del docente ha, infatti, nella sostanza,
l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso un esercente e, dunque, è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente- CP_2 acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.). Siffatta operazione è, però, condizionata dalla destinazione della somma de qua a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Ciò cui mira l'obbligazione è, comunque,
l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e questo conduce a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento della prestazione, pur nella sua particolarità, che la rende oggetto di un'obbligazione sui generis. Ne deriva che tale beneficio deve essere attribuito al personale docente inteso in senso lato, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico disposta dall'art. 398 del d.lgs. n. 297 del 1994. Le considerazioni di cui sopra rispondono anche alla difforme giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze n. 1772 del 21 febbraio 2023 e n. 4332 del 24 giugno 2019) che nega la c.d. carta docente agli educatori, considerato che tale giurisprudenza non si confronta con il chiaro disposto della contrattazione collettiva nazionale, norma primaria in tema di pubblico impiego privatizzato. D'altronde, proprio la natura di beneficio della c.d. carta del docente giustifica il suo riconoscimento in favore degli educatori, in quanto lo stesso Consiglio di Stato, ad esempio con sentenze n.
6992 dell'8 agosto 2022, n. 5176 del 24 agosto 2020, ha chiarito che l'inserimento contrattuale degli educatori nell'area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento economico (poiché le figure di docenti ed educatori restano comunque in ruoli separati, non essendo possibile transitare dall'uno all'altro). Per ciò che concerne il prospettato limite di spesa, si sottolinea che l'insufficiente allocazione di bilancio rispetto ai diritti che discendono da una data previsione di legge non può essere ostativa alla declaratoria dell'esistenza di tali diritti (Cass., Sez. L, n. 29961 del 27 ottobre 2023).
In particolare, non è configurabile una violazione del citato art. 1, comma 123, nella parte in cui fissa una determinata misura di spesa perché: a) il non riferirsi della spesa in esame anche agli educatori è affermazione non suffragata dalla lettera della legge;
b) eventualmente,
8 sarebbe l'allocazione di bilancio (in ipotesi, insufficiente) a dovere essere adeguata alla norma di legge che determina la spesa e non viceversa, come si è ritenuto nel (diverso, ma caratterizzato da effetti molto ampi) caso di declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. sentenza n. 275 del 2016; Corte cost. sentenza n. 152 del 2020), in cui la decisione della
Consulta comporta una modifica dell'assetto normativo primario. Vale, pertanto, il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter “incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (ancora Corte cost. sentenza n. 275 del 2016) e pertanto sono “le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal
Parlamento”, a vedere “naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte cost. sentenze n. 62 del
2020, n. 275 e n. 10 del 2016). Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 giugno 2011, e altri
contro
Italia;
Corte Per_6
EDU, 28 ottobre 1999,
contro
; nonché Corte di Giustizia Per_7 Per_8 Per_9 CP_3
11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia 24 febbraio 1994, . Per_10
Il ricorso è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “La prestazione alla quale si riferisce la carta docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, ha natura pecuniaria e di pagamento ed è oggetto di un'obbligazione sui generis, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Si tratta, pertanto, di un beneficio economico atipico, venendo in rilievo un'utilità economicamente valutabile, benché non erogata con la consegna diretta di un importo da subito liquido, con la conseguenza che essa spetta, oltre che ai docenti, anche al personale educativo, in ragione delle comuni esigenze formative e dell'espressa equiparazione normativa dei due ruoli quanto al trattamento economico”.
Trattasi di pronuncia così autorevole, culminata con la condanna del ricorrente soccombente ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, che ritiene Tribunale, re melius perpensa, di dover far proprie le argomentazioni della Suprema Corte.
Non rilevando -per costante giurisprudenza di questo Tribunale, ben conosciuta alle parti-, in alcun modo la natura dei contratti (a tempo determinato o indeterminato) stipulati inter partes, ed accertato, dunque, il diritto attoreo al beneficio di cui all'art. 1 co. 121 per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti intercorsi tra le parti e indicati in premessa, la Regione va condannata all'adozione delle attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno di godimento del beneficio medesimo, tra cui l'accredito in busta paga delle somme de quibus.
Per ciò che concerne il sig. invece, essendo egli in quiescenza, dovrà ricevere a titolo Pt_3 di risarcimento del danno una somma corrispondente a quella che avrebbe percepito se fosse ancora in servizio.
In conclusione, quindi, i ricorsi possono trovare accoglimento.
9 Quanto, infine, alle spese di lite, nonostante il contrasto giurisprudenziale ed il revirement operato da questo Tribunale, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura pari ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria ed operato l'aumento per la pluralità di parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in atto introduttivo e per l'effetto,
b) condanna la all'adozione di ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento, tra cui l'accredito in busta paga dell'importo di euro 3.000,00 in favore di , e di euro 1.500,00 in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_1
; Parte_4
d) condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_1 Parte_5 dell'importo di euro 3.000,00;
e) condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dai Controparte_1 ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.266,00 per onorari ed euro 147,00 per spese, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore degli avv.ti N. S: CUNEAZ e V. CONTOZ dichiaratesi antistatarie.
(Così deciso in Aosta il 20/3/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
10