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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1592 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Via Umberto I° n° 103, elettivamente domiciliato in Messina via Risorgimento n° 123, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Miasi e Emilia Cerchiara, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_2
Comunale Pal. 2 Int. 5, elettivamente domiciliata in Messina via Bivona Bernardi, 7, presso lo studio dell'Avv. Sara Lombardo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 01.04.2021, Pt_2
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dal
[...] coniuge , evidenziando che le parti avevano contratto matrimonio in data Controparte_1
09.02.1971, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Messina atto n. 39 parte Seconda
Serie A anno 1971; che dall'unione era nati due figli, entrambi con nucleo familiare autonomo;
con ricorso proposto dalla veniva dichiarata la separazione giudiziale sentenza n. CP_1
2079/2018 pubblicata il 31.10.2018; che nell'ambito dello stesso provvedimento, il Tribunale addebitava la separazione al e statuiva altresì l'obbligo di pagamento di un assegno mensile Pt_2 di mantenimento di € 400,00 in favore della che la sentenza era passata in giudicato in CP_1 quanto non era stata appellata e dal 2015 le parti vivevano separate senza mai aver ripreso la convivenza, invero la abitava nella casa coniugale, ancorché in comproprietà con il CP_1
, ed il ricorrente in Roccalumera Via Umberto I° n° 93; che il percepiva un reddito Pt_2 Pt_2 rappresentato pensione di anzianità erogatagli da ammontante ad € 1.381,53 mensili e doveva CP_2 provvedere, oltre al mantenimento in favore della alle spese dovute a titolo di canone CP_1 di locazione e utenze varie.
Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la anche con sentenza parziale;
chiedeva altresì la riduzione dell'assegno CP_1 di mantenimento all'importo mensile di € 60,50, in ragione delle spese cui il ricorrente doveva fare fronte e tenuto conto delle entrate della CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 31.05.2021.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale evidenziava che il Controparte_1 matrimonio era andato in crisi a causa del comportamento del ricorrente. Non si opponeva, pertanto, alla domanda di divorzio, mentre per il resto contestava le argomentazioni del PANTÒ e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente.
All'udienza presidenziale del 05.01.2022 venivano disposti i provvedimenti provvisori, che confermavano le condizioni di separazione, veniva nominato il Giudice istruttore e si fissava l'udienza di comparizione e trattazione davanti in data 06.04.2022, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. mediante lo scambio di note a trattazione scritta.
Con provvedimento del 09.04.2022, dato atto che il ricorrente chiedeva l'adozione di sentenza non definitiva sullo status coniugale e che era necessaria l'interlocuzione delle parti, il Giudice rimetteva le parti all'udienza del 20.04.2022, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con provvedimento del 25.04.2022, la causa veniva rimessa al Collegio, il quale emetteva sentenza non definitiva e pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 09.02.1971, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 39, anno 1971, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], ordinando che l'Ufficiale di stato civile CP_1 provvedesse all'annotazione, e rimetteva le parti all'udienza del 21.12.2022 per l'esame delle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 31.12.2022, venivano ammesse le prove articolate da parte convenuta e si rinviava per l'espletamento della prova orale all'udienza del 04.05.2023 di fronte al GOP tabellarmente competente. Esaurita l'istruttoria, le parti venivano rimesse davanti al Giudice titolare del fascicolo, il quale fissava l'udienza davanti a sé in data 20.12.2023.
A tale udienza, le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 17.04.2024.
A tale udienza, le parti rappresentavano che erano in corso trattative per il bonario componimento della lite e chiedevano un rinvio, di conseguenza il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.10.2024.
Le parti chiedevano un ulteriore rinvio e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 05.12.2022, che veniva poi differita d'ufficio all'udienza del 15.01.2025.
Le parti chiedevano ulteriore rinvio per valutare il mutamento del rito in consensuale e la causa veniva rinviata all'udienza del 24.02.2025.
A tale udienza, le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo e il procuratore di parte resistente chiedeva un rinvio per consentire alla propria assistita di sottoscrivere personalmente l'accordo, così la causa veniva rinviata all'udienza del 05.03.2025, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. mediante lo scambio di note a trattazione scritta.
Con note a trattazione scritta depositate in virtù della suddetta udienza, entrambe le parti davano atto di aver sottoscritto l'accordo datato al 21.02.2025 e riportante le seguenti condizioni: “- Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di assegno divorzile la somma di € 80,00 (euro Pt_2 CP_1 ottanta/00) mensili e, inoltre, a trasferire, sempre a titolo di assegno divorzile la piena proprietà della sua quota di metà indivisa dell'immobile, che durante il matrimonio era adibito a casa coniugale, sito in Messina Via
Comunale O Pal.2 int. 5, alla signora -Le parti hanno, altresì, stabilito che detto trasferimento Controparte_1 debba avvenire entro e non oltre un anno dal deposito della Sentenza di divorzio, con spese a carico della signora
, la quale dalla data della sentenza sopporterà tutte le spese relative all'immobile in via Controparte_1 esclusiva. - Le superiori condizioni, relative al trasferimento dell'immobile de quo, hanno causa nell'obbligazione per la corresponsione dell'assegno divorzile e sono funzionali ed essenziali ai fini dell'accordo di Divorzio Congiunto. – Spese del Giudizio Compensate” e, precisate le conclusioni, chiedevano che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice, con successiva ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta il 05.03.2025, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio, autorizzando le parti alla rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il Collegio che possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di divorzio datato al 21.02.2025, come sopra riportato.
Dato l'esito del giudizio, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 1592/21 R.G., così provvede:
1. Vista la sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra parti n. 707/22 pubblicata il 26.04.2022, prende atto dell'accordo sulle condizioni di divorzio di cui all'accordo datato al 21.02.2025;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.