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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2491/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1389/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Manlio Formica ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Cassino (FR), Via Boccaccio n. 2/A;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Petrassi e Beatrice
[...] Bruni ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno 23 A;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, così il giudice di primo grado: ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, e ha chiesto di accertare l'invalidità del mutamento di mansioni disposto da giugno 2022 e successivamente aggravatosi nei mesi di giugno e luglio 2023 e ordinare alla Amministrazione resistente la immediata reintegrazione nelle mansioni concretamente assolte sino al mese di giugno 2022. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto da a decorrere dall'1.11.2004 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, inquadrato nel livello B2 del CCNL Federcasa, e di essere stato addetto all'Area Tecnica nell'Ufficio Nuove Costruzioni e Recupero, poi presso l'Ufficio Direzione Lavori, ove ha svolto incarichi di Assistente di Direttore dei Lavori, e nell'anno 2011 (in data 28.2.2011) è stato trasferito presso l'Ufficio Manutenzione , dove gli sono stati CP_2 affidati gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva (CSE). Nell'anno 2017, a seguito di giudizio instaurato dal dipendente presso il Tribunale di Frosinone nel 2011 e concluso con conciliazione, gli è stato riconosciuto il livello A1 a decorrere dal 01.12.2017. Per altri due anni, sino al 30.7.2019, ha continuato a svolgere le mansioni di Direttore dei Lavori e CSE. Ha precisato che, in quegli anni, l'Area Tecnica si avvaleva di 2 dirigenti (ing. e arch. , di 2 Quadri livello 1°, Responsabili dei CP_3 CP_4 CP_ rispettivi Uffici di Manutenzione (geom. e geom. ) e 4 Funzionari A1 Responsabili di CP_6 Per_ Servizio (tra i quali, oltre al ricorrente, vi erano i sigg. , e , poi sostituito Pt_2 Pt_3 dal sig. ), ognuno dei quali ha assunto la direzione dei lavori ex D.Lgs. n. 50/2016 e Parte_4 garantito la sicurezza sul luogo di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 nelle rispettive zone di CP_ competenza. Dal 1° agosto 2019, a seguito del pensionamento del geometra il sig. Pt_1
è subentrato come Responsabile di uno degli Uffici di Manutenzione e ha assunto la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016) per vari appalti per le zone n. 2 e 4 della provincia di , inizialmente di fatto (mentre figurava CP_1 come RUP il sig. ), poi con affidamento formale dell'incarico mediante le CP_6 determinazioni n. 13 del 25.2.2020 (all. 3 ricorso) e nn. 41 e 43 del 21.7.2021 (all. 4 e 5 ricorso). Per la zona n. 2 ha continuato anche a svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva. Il sig. ha lamentato che i carichi di Pt_1 lavoro a lui assegnati erano tali da implicare un livello di responsabilità superiore rispetto al livello A1 formalmente assegnato, per cui ha attivato innanzi al Tribunale di Frosinone un separato giudizio, tuttora pendente, per il riconoscimento delle mansioni superiori (causa rg. n. 549/2023). Il quadro descritto è rimasto invariato sino a giungo 2022 quando CP_1 con deliberazione consiliare n. 14 del 15 giugno 2022 (all. 11 ricorso) ha adottato il nuovo regolamento di organizzazione e ridotto il settore Manutenzione Istituzionale, cui era assegnato il ricorrente, ad un solo ufficio, mentre è stato istituito l'Ufficio Gare e Contratti e l'Ufficio Condomini e Autogestione. Il ricorrente ha osservato che, con le successive determinazioni nn. 104, 105 e 106 del 17.06.2022 (all. 12 ricorso), ha conferito nuove CP_1 promozioni a colleghi di lavoro, senza indire le necessarie procedure concorsuali, mentre il sig. stato dequalificato e privato dei compiti sino ad allora svolti. A settembre 2022 il Pt_1 geometra è stato nominato RUP delle quattro zone di manutenzione, comprese le Parte_4 zone 2 e 4 che da oltre 10 anni erano affidate al ricorrente (cfr. determinazione n. 167 del 15.9.2022, all. 14 ricorso), mentre a novembre 2022 (con determina n. 18/AT del 09.11.2022, all. 15 ricorso) il a mantenuto la responsabilità dei servizi di manutenzione nell'ambito Pt_1 delle zone 2 e 4 in relazione alla gestione di soli 2 appalti residui, non ancora terminati, e non gli è stata riconosciuta alcuna promozione e/o altro carico di lavoro premiante. Il sig. ha dedotto di essere affetto da un grave stato ansioso depressivo reattivo connesso Pt_1 all'ambiente di lavoro e alla svalutazione della sua professionalità, per cui è stato assente dal lavoro da giugno ad agosto 2022 e poi per vari periodi nei mesi successivi, anche a causa della enorme mole di lavoro relativa ai due appalti del 2019 da portare a termine. L'opera di demansionamento in danno del lavoratore è proseguita con la determina direttoriale n. 112 del 13.6.2023 e l'atto attuativo n. 3/AA del 10.07.2023 (cfr. allegati 17 e 18 ricorso) che lo hanno demandato all'area amministrativa, con collocazione presso il Servizio Tecnico deferimento di incarichi avulsi rispetto alla sua professionalità, CP_7 mentre con determinazione n. 15 del 10.7.2023 (all. 21 ricorso) al geom. è stato Parte_4 affidata la manutenzione e responsabilità del servizio per le zone n. 2 e n. 4, per anni rimesse alla gestione del ricorrente. ha poi osservato che il Servizio Tecnico Parte_1 CP_7 cui è stato assegnato, è stato istituito con atto dirigenziale, in assenza di Consiglio di Amministratore (liquidato in data 04.05.2023 – cfr. all. 19 ricorso). Il ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di: accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle determinazioni nn. 112 del 13.06.2023, dell'attuo attuativo 3/AAA del 10.07.2023 e della determinazione 15AT del 10.07.2023, l'invalidità del mutamento di mansioni disposto dal giugno 2022 e successivamente aggravatosi nei mesi di giugno e luglio 2023 e per l'effetto, in forza dell'accertato illegittimo demansionamento, disporre la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni concretamente assolte dallo stesso sino al mese di giugno 2022; per effetto dell'accertata illegittimità della condotta di controparte, condannare al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente, che si quantificano in complessivi euro 38.687,00, di cui € 20.000,00 per danno derivante dalle lesioni psicofisiche susseguenti alla illegittima condotta datoriale, ed euro 18.687,00 quale ulteriore voce del danno da demansionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge, fino al dì del soddisfo;
nonché condannare l Resistente alla refusione di CP_1 un'ulteriore somma per il lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno dalla lesione fino alla pronuncia del Giudice, oltre interessi e rivalutazione annua sino al soddisfo. Si è costituita l e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con il ricorso proposta dal d agosto 2012 rg. n. 2626/2012 davanti al Tribunale di Frosinone, definito Pt_1 con conciliazione, e con la causa per mansioni superiori di febbraio 2023 ancora pendente. Nel merito ha dedotto che l'assegnazione della mansione di Responsabile del CP_1
Servizio e del Procedimento del Servizio Tecnico è dipesa dalla nuova CP_7 organizzazione disposta dall'ente a giugno 2022, che il nuovo incarico non ha comportato alcuna dequalificazione, che il Giudice non può ingerirsi nelle scelte organizzative del datore di lavoro e che i provvedimenti organizzativi impugnati dal dipendente sono di competenza direttoriale e dei dirigenti dell'Ente, e non del consiglio di amministrazione”. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava al pagamento delle spese Parte_1 di lite che liquidava in euro 2608,00 per la fase sommaria ed euro 4629,00 per la fase di merito, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 6.9.2024. Si è costituita Controparte_1
chiedendo di “respingere il ricorso proposto ex adverso in
[...] quanto infondato sia in fatto che in diritto”.
Invero, con l'atto di appello, il ensura la decisione di primo grado per Pt_1
“NULLITA' DEL MUTAMENTO DI MANSIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 QUATER, D.LGS. N. 231/2001. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS IN TEMA DI C.D. WHISTLEBLOWING … il Giudice di prime cure ha completamente omesso di confrontarsi con l'eccezione di nullità del mutamento di mansioni disposto nei confronti del lavoratore ricorrente per violazione della normativa in tema di c.d. whistleblowing, e segnatamente dell'art. 6, comma 2 quater, del d.lgs. n. 231/2001, applicabile ratione temporis ai fatti di causa … a pag. 16 del medesimo ricorso: “con le comunicazioni, tra le altre, dell'agosto 2022 e del giugno 2023 (cfr. diffide, all.ti 13 e 20), [il ricorrente] ha segnalato una serie di possibili illeciti e/o irregolarità nella assegnazione e riorganizzazione di incarichi ed uffici che lo avrebbero dovuto mettere al riparo da provvedimenti come quelli impugnati nel presente giudizio, che la legge presume essere ritorsivi … Denunce con valenza di whistleblowing, di cui la Dott.ssa (quale RPCT), in sede testimoniale, ha Tes_1 confermato la ricezione, ed a cui, a dispetto della normativa vigente, non è seguita la trasmissione degli atti all . … Il cuore della tutela lavoristica del whistleblower si CP_8 rinviene, tuttavia, nell'art. 6, comma 2- quater, d.lgs. n. 231/2001 che sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché del mutamento di mansioni e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Anche questa prima parte della disposizione potrebbe sembrare pleonastica poiché la nullità ex art. 1345 c.c. di qualsiasi provvedimento modificativo delle condizioni di impiego adottato dal datore di lavoro per motivo illecito determinante è ormai ius receptum. Peraltro, come già evidenziato, stante l'espresso divieto di adozione di atti ritorsivi
o discriminatori contro il segnalante di cui al comma 2-bis, lett. c), dell'art. 6 tali provvedimenti sarebbero affetti anche da nullità virtuale ex art. 1418 c. L'essenza della tutela lavoristica del whistleblower e l'elemento di innovazione rispetto agli strumenti di tutela previgenti deve, dunque, essere individuato nell'inversione dell'onere della prova introdotta dall'ultima parte del richiamato comma 2-quater, il quale prevede che “E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa … Il Sig. inoltrava le segnalazioni di Parte_1 possibili profili di illeciti della governance anche presso l . In particolare, in data 12 CP_8 agosto 2022 veniva inoltrata una segnalazione relativa alla conclusione di un accordo fra
e la , che, lungi dal costituire un accordo fra amministrazioni ex CP_1 CP_9 art. 15 L. n. 241/90, come tale sottratta dal regime dell'evidenza pubblica, doveva essere qualificato come appalto di servizi, ricadente nel campo di applicazione della disciplina del Codice degli Appalti con conseguente necessità di indire una specifica gara pubblica prima della sua stipulazione. L , con Atto del Presidente n. Fascicolo UVCP 1645/2023, CP_8
a seguito di diverse interlocuzioni con le parti, aderiva alla segnalazione del ricorrente, dando un ultimatum all al fine di evitare la comminazione di severe sanzioni … CP_1
Sussistevano dunque elementi più che concordanti che, anche a prescindere dalla sussistenza della normativa in tema di whistelblowing, determinante un'inversione dell'onere probatorio favorevole al lavoratore, inducevano a ritenere che il mutamento delle funzioni adottate contro il Sig. avevano un chiaro e univoco intento punitivo e Pt_1 ritorsivo.” ”;
“MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI – VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 230, 244, 421 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. E DEL DIRITTO ALLA EL PROCESSO EX ART. 111, CO. 2, COST. Controparte_10 … Si chiede, pertanto, a modifica di quanto deciso nella pronuncia di primo grado, che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere le prove orali richieste dalla scrivente difesa, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa … il Giudice, anche nella fase della cautela, pur avendo disposto l'ammissione di due sommari informatori per parte, ha poi proceduto all'esame solamente di un sommario informatore indicato dall'odierno appellante”;
“ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO DI PRIMO GRADO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 C.C. IN TEMA DI IUS VARIANDI. DEMANSIONAMENTO DEL RICORRENTE. SULLO SVUOTAMENTO DELLE FUNZIONI PREASSEGNATE AL RICORRENTE A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2022 … Vero è che a seguito della riforma della pianta organica, come rilevato dal Giudice Dott.ssa Laureti, il ricorrente abbia mantenuto, seppure parzialmente, la responsabilità dei servizi di manutenzione 2 e 4, ma è altrettanto vero che, a seguito della mentovata riformulazione, al ricorrente l non ha delegato CP_1 alcuna ulteriore funzione, relegandolo di fatto all'esaurimento delle attività preassegnate, che come detto non potevano essergli revocate se non attraverso delle specifiche determine – del resto diversamente non poteva essere giacché la sottrazione di siffatti incarichi avrebbe comportato la necessità di emettere specifiche determine di revoca debitamente motivate – la cui emissione, attesa la carenza di giustificazioni reali, non poteva in alcun modo avvenire in quel periodo. Ed ancora, a dispetto dell'interpretazione fornita dal primo Giudice, la determina n. 18 del 09.11.2022 evidenzia l'intento dequalificante dell a danno del ricorrente, il quale, in virtù di detta determina CP_1 vedeva assegnarsi, in diminuzione rispetto alle precedenti funzioni, la mera qualifica di Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 in relazione alle Zone 2 e 4, di cui pur mantenendo su carta la responsabilità non aveva più alcuna funzione tecnica essendogli stata revocata (senza giusta determina) la ben più rilevante qualifica di RUP ex D.Lgs 50/2016. In questo contesto, peraltro, nonostante la riduzione dell'Ufficio, l'Azienda ha deciso premiare il Collega del ricorrente, Geometra assurto al livello Q2, Controparte_11 nei confronti del quale il ricorrente medesimo da una posizione di sovrintendenza (come spiegato nel ricorso introduttivo) ha assunto una posizione di subalternità … Gettando lo sguardo alla declaratoria del CCNL di riferimento, infatti, emerge immediatamente come alle funzioni addì demandate al ricorrente si attagli benissimo un qualsivoglia lavoratore inquadrato al livello B: … Vi è più che nell'assegnazione del nuovo ruolo, il ricorrente è stato completamente deprivato di tutte le sue responsabilità. A tal proposito, giova ribadire che l'assegnazione delle funzioni di Responsabile del Procedimento ex art 5 L. 241/1990, demandate al ricorrente nell'ambito del nuovo Servizio, non sono neppure lontanamente assimilabili alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art 31, co. 3, del D.Lgs 50/2016 che ha per anni rivestito nell'area tecnica … Il soggetto insignito della qualifica di RUP o Direttore dei Lavori assume la qualifica di Pubblico Ufficiale! Viceversa, le funzioni da svolgere quale Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 (per cui non si necessita di alcun titolo specifico;
né, tanto meno, dell'accreditamento presso ) nel nuovo ruolo CP_8 di Responsabile del Servizio Tecnico attengono, come diffusamente CP_7 argomentato innanzi, ad attività di bassissimo profilo, che possono benissimo essere espletate da un impiegato di concetto di livello B. Quanto innanzi precisato, ci aiuta a comprendere la portata dequalificante della nuova assegnazione riservata al Geometra
ciò anche alla luce del novellato articolo 2103 c.c., che avrebbe eliminato tra le sue Pt_1 righe l'invito a svolgere un giudizio di equivalenza tra le competenze e le professionalità acquisite dal lavoratore rispetto alle nuove mansioni. Ed invero, pur volendo appiattirci sul mero dato letterale della norma e segnatamente, del comma 1 dell'art. 2103, risulta con particolare chiarezza il demansionamento del ricorrente, allorché l'azienda ne ha disposto il trasferimento presso un'area amministrativa ove svolgere funzioni assolutamente avulse rispetto alle attitudini maturate dal lavoratore ed evidentemente demandabili ad un impiegato di concetto al livello B e, pertanto, ad un lavoratore con qualifiche riassumibili ad un livello ed una categoria legale grandemente inferiore rispetto al livello A1 di provenienza del ricorrente (v. supra) … Ad aggravare il quadro, vi è poi la nullità del demansionamento considerato che, in aperta violazione dell'art. 2103, co. 5, c.c., l non ha provveduto al prescritto obbligo formativo al momento dell'assegnazione CP_1 del ricorrente ad altra area con attribuzione di mansioni degradanti, nonostante il ricorrente avesse più volte diffidato l affinché gli spiegasse il motivo di tale nefando CP_1 comportamento, senza tuttavia mai ricevere alcun riscontro... , la testimone - oltre ad aver confermato l'inadeguatezza del provvedimento con cui veniva collocato il ricorrente in un'area ove avrebbe dovuto svolgere funzioni totalmente avulse rispetto alle precedenti attività tecniche, ed oltre ad aver ammesso che tale nuova assegnazione avrebbe frustrato la competenza e la professionalità del lavoratore - sottolineava come fosse difficile escogitare un ruolo che gli si potesse attagliare, individuando l'Ufficio Condomini come un mero palliativo, su cui poter ripiegare con l'auspicio di “…cambiare le cose perché ritenevo giusto che il Sig. tornasse nella area tecnica, a mio parere”. Le dichiarazioni della Pt_1
Dott.ssa contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, Tes_1 evidenziano la portata demansionante della politica datoriale che ha di fatto portato ad uno svuotamento sostanziale delle mansioni da sempre assolte dal ricorrente.”:
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C. PER LA MANCATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO”;
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n. 55/2014 SS.MM.II. ERRONEA APPLICAZIONE DI UNO SCAGLIONE DI VALORE PIU' ELEVATO DEL DOVUTO … la dichiarazione di valore resa dal ricorrente in primo grado ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002 faceva riferimento al valore minimo di euro 26.000,00, con conseguente possibilità di applicazione dello scaglione più basso (compreso fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00)”;
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n. 55/2014 SS.MM.II. ILLEGITTIMITA' DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER COMPENSI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO DI MERITO STANTE LA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI … il Giudice di prime cure ha ritenuto di condannare il lavoratore al pagamento della somma di euro 4.629,00 per la fase di merito, così erroneamente liquidando, all'interno del predetto importo, anche il compenso che sarebbe stato dovuto per la fase istruttoria, che però nel giudizio di merito non si è svolta, dal momento che il primo Giudice ha ritenuto di rigettare tutte le istanze istruttorie articolate
… Il Tribunale ha quindi liquidato le spese per ogni singola fase del giudizio cautelare, inclusa la fase istruttoria che vi è effettivamente stata, essendo stati escussi n. 3 sommari informatori all'udienza del 07.11.2023. Risulta invece incongrua la determinazione delle spese della fase di merito, liquidate in euro 4629,00”.
Orbene, il primo motivo d'appello è infondato. Infatti, al di là dell'espresso diniego delle deduzioni del ricorrente, le stesse risultano pure implicitamente negate dal Tribunale, che con la gravata ha ritenuto insussistente il lamentato demansionamento. Del resto, se è vero che con il termine whistleblowing, ovvero “denuncia”, si intende nel linguaggio giuridico quel complesso di norme che sono volte a proteggere in ambito lavorativo chi abbia denunciato reati, violazioni di disposizioni di legge o, con accezione più ampia, condotte irregolari da possibili, quanto probabili, ritorsioni, giova anche precisare che, dice correttamente parte appellata, “esse non rappresentino segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 2001. Invero: - si tratta di diffide con cui l'appellante non denunciava irregolarità o illeciti riscontrati nella gestione di
[...]
, ma che inoltrava esclusivamente al fine di tutelare la sua personale posizione CP_1 professionale;
- tanto è che, con quelle lettere, egli rivendicava anche il suo diritto ad un inquadramento superiore;
- non risultano inviate, comunque, agli organi di controllo nominati ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001”. Inoltre, Il detto decreto legislativo, come precisato dall'art. 1, “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Anche l'art. 1 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n.24, Ambito di applicazione oggettivo, stabilisce che “1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato:
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate …”. Invero, nel caso di specie, non si rinvengono coinvolgimenti estranei al rapporto di lavoro de quo. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Dice appellata: “Infondato è anche il secondo motivo con cui controparte si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto sufficienti ai fini della decisione le dichiarazioni testimoniali rese dai tre sommari informatori escussi nella fase cautelare senza
“ammettere le prove orali richieste ritualmente (…) nel ricorso iniziale, istanza (che era stata) reiterata nella successiva memoria integrativa autorizzata e replicata, da ultimo, anche all'udienza dell'11 luglio 2024, all'esito della quale (invece, il Giudice (aveva) rigetta(to) le richieste e, ritenuta la causa matura per la decisione” aveva deciso il giudizio con la sentenza impugnata … “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllare l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi” (cfr. per tutte Cass. 13 giugno 2014, n. 13485). Pertanto, “il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti allorchè sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento” (Cass. 19 agosto 2000, n.11011 e, in senso conforme, Cass. 9 dicembre 2003, n. 18719)”.
Quanto dedotto da parte appellata appare corretto soprattutto alla luce della documentazione acquisita e pure prodotta dall'odierno appellante comunque sufficiente a dimostrare l'attività lavorativa svolta dal medesimo, che non impone lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Infondato è pure il terzo motivo d'appello, Al riguardo, sostiene l'appellata; “con delibera n. 14 del 15 giugno 2022 (doc. n. 11 del fascicolo di controparte) il Consiglio di Amministrazione di ha adottato il CP_1 nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente con il quale è stata prevista l'istituzione dei nuovi Uffici Gare e Contratti e Condomini e Autogestioni e, nell'ambito dell'Area Tecnica, l'accorpamento in un unico ufficio della Manutenzione Istituzionale … con determina n. 18 del 9 novembre 2022 (doc. n. 15 del fascicolo di controparte) è stata attuata una ridistribuzione degli incarichi del personale dell'Area Tecnica che, per quel che qui rileva, ha comportato l'attribuzione al signor dell'incarico ad interim di responsabile del Parte_4
Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 1 e 3 ed al signor l'incarico di Pt_1 responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 2 e 4. In particolare, nell'ambito di tale incarico, all'appellante venivano conferiti i seguenti compiti: “per la propria zona di competenza, svolge tutte le funzioni connesse alla manutenzione istituzionale degli immobili provvede agli interventi manutentivi con riferimento CP_1 all'eliminazione di pericoli/danni a persone e cose, al ripristino di funzionalità delle varie opere e a garanzia del decoro di spazi e ambienti, seguendone puntualmente l'attuazione; svolge le funzione di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 relativamente alle lavorazioni della Zona 2 dei seguenti comuni: , Ferentino, Alatri e Patrica”. e) che, CP_1 in ogni caso, l'appellante già ricopriva tali incarichi in relazione alle zone 2 e 4 (come ammesso ai punti 13 e 15 del ricorso di primo grado e a pag. 19 del ricorso in appello) onde, con la delibera di cui trattasi, egli si era visto confermati gli incarichi, le prerogative e le responsabilità già ricoperti in precedenza;
f) che, inoltre, l'appellante nelle more aveva continuato a svolgere anche le funzioni di Direttore dei Lavori e CSE in relazione ad appalti che gli erano stati affidati nel 2019 (parr. nn. 13, 14 e 36 del ricorso introduttivo del giudizio); g) che, l'appellante: - si è assentato dal servizio per malattia dapprima, dal 23 giugno 2022 al 22 agosto 2022 e, poi, ulteriormente a intermittenza sino al febbraio 2023; - rientrato in servizio a marzo 2023 ed ultimate le attività che aveva in carico, ha fruito delle ferie fino al giugno 2023 e, poi, si è ulteriormente assentato per malattia fino al mese di settembre 2023 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di controparte e par. 41 e 42 del ricorso introduttivo del giudizio); h) che, infine, in virtù delle delibere n. 112 del 13 giugno 2023 e n. 3/AA del 10 luglio 2023, egli è stato assegnato all'Area Amministrativa con collocazione nel Servizio Tecnico con il ruolo di Responsabile del Servizio e del Procedimento e CP_7 conseguente attribuzione dei compiti che seguono: “Cura ed è responsabile del Servizio e del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (…) per tutti i Comuni della provincia di relativamente alle seguenti attività CP_1 tecniche ascrivibili all'Ufficio Condomini e Autogestioni: Partecipa alle assemblee condominiali ove necessita la presenza di un tecnico;
Cura l'istruttoria per l'eliminazione degli abusi edilizi, per le autorizzazioni all'installazione di caldaie e stufe a pellet, per la sostituzione di infissi, per l'installazione di condizionatori e quant'altro necessita di autorizzazione per una regolare conduzione condominiale” (docc. nn. 17 e 18 del fascicolo di controparte)”, Ebbene, nel CCNL di categoria è dipendente appartenente all'Area A - Livello A1 coloro che “Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. - Livello A2 Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate. - Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza”. Invero, recita l'attuale 2103 c.c., applicabile al caso di specie:
“Il lavoratore(1) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo(2)”. Lamenta l'appellante che egli “vedeva assegnarsi, in diminuzione rispetto alle precedenti funzioni, la mera qualifica di Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 in relazione alle Zone 2 e 4, di cui pur mantenendo su carta la responsabilità non aveva più alcuna funzione tecnica essendogli stata revocata (senza giusta determina) la ben più rilevante qualifica di RUP ex D.Lgs 50/2016”. Al riguardo, occorre precisare che l'appellata ha controdedotto che “con determina n. 18 del 9 novembre 2022 (doc. n. 15 del fascicolo di controparte) è stata attuata una ridistribuzione degli incarichi del personale dell'Area Tecnica che, per quel che qui rileva, ha comportato l'attribuzione al signor dell'incarico ad interim di Parte_4 responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 1 e 3 ed al signor Pt_1
l'incarico di responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 2 e 4. In particolare, nell'ambito di tale incarico, all'appellante venivano conferiti i seguenti compiti:
“per la propria zona di competenza, svolge tutte le funzioni connesse alla manutenzione istituzionale degli immobili provvede agli interventi manutentivi con riferimento CP_1 all'eliminazione di pericoli/danni a persone e cose, al ripristino di funzionalità delle varie opere e a garanzia del decoro di spazi e ambienti, seguendone puntualmente l'attuazione; svolge le funzione di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 relativamente alle lavorazioni della Zona 2 dei seguenti comuni: , Ferentino, Alatri e Patrica”. CP_1
Ebbene, non si riscontra una diversità dalle mansioni proprie dell'appellante consistenti nella” rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”. Pertanto, alcun mutamento di mansioni deve ritenersi essersi avverato. In ogni caso proprio alla luce della soprarichiamata nuova normativa giova precisare che l'eventuale e non dimostrato mutamento di mansioni non accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Inoltre, non si ravvisa alcun demansionamento neppure per il fatto che in ragione delle delibere n. 112 del 13 giugno 2023 e n. 3/AA del 10 luglio 2023, egli sia stato assegnato all'Area Amministrativa con collocazione nel Servizio Tecnico con il ruolo di CP_7
Responsabile del Servizio e del Procedimento e conseguente attribuzione dei compiti che seguono: “Cura ed è responsabile del Servizio e del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (…) per tutti i Comuni della provincia di relativamente alle seguenti attività tecniche ascrivibili all'Ufficio Condomini e CP_1
Autogestioni: Partecipa alle assemblee condominiali ove necessita la presenza di un tecnico;
Cura l'istruttoria per l'eliminazione degli abusi edilizi, per le autorizzazioni all'installazione di caldaie e stufe a pellet, per la sostituzione di infissi, per l'installazione di condizionatori e quant'altro necessita di autorizzazione per una regolare conduzione condominiale” (docc. nn. 17 e 18 del fascicolo di controparte)”, area amministrativa cui risultano adibiti altri A1. circa, poi, i motivi di appello relativi alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado e quindi da parte del giudice di primo grado, occorre osservare che egli ha precisato in motivazione che “Le spese di lite (sia della presente fase di merito sia della precedente fase sommaria) sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza” e nel dispositivo che “Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite che liquida in euro 2608,00 per la fase sommaria ed euro 4629,00 per la fase di merito, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge”. Orbene, non si vede per quale ragione il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite atteso peraltro l'insussistenza del dedotto whistleblowing ovvero applicare quale scaglione di riferimento per la determinazione del valore della controversia quello dichiarato dalla parte atteso che detta dichiarazione è sempre sindacabile (cfr, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10957 del 23/04/2024), e, in ogni caso pure compatibile con detta dichiarazione ed anche in considerazione della fase istruttoria che come emerge dalla sentenza gravata risulta comunque richiamata. Ne consegue il rigetto dell'appello. Spese liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna, altresì, parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2491/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1389/2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Manlio Formica ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Cassino (FR), Via Boccaccio n. 2/A;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Petrassi e Beatrice
[...] Bruni ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno 23 A;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, così il giudice di primo grado: ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, e ha chiesto di accertare l'invalidità del mutamento di mansioni disposto da giugno 2022 e successivamente aggravatosi nei mesi di giugno e luglio 2023 e ordinare alla Amministrazione resistente la immediata reintegrazione nelle mansioni concretamente assolte sino al mese di giugno 2022. Il ricorrente ha esposto di essere stato assunto da a decorrere dall'1.11.2004 con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato, inquadrato nel livello B2 del CCNL Federcasa, e di essere stato addetto all'Area Tecnica nell'Ufficio Nuove Costruzioni e Recupero, poi presso l'Ufficio Direzione Lavori, ove ha svolto incarichi di Assistente di Direttore dei Lavori, e nell'anno 2011 (in data 28.2.2011) è stato trasferito presso l'Ufficio Manutenzione , dove gli sono stati CP_2 affidati gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva (CSE). Nell'anno 2017, a seguito di giudizio instaurato dal dipendente presso il Tribunale di Frosinone nel 2011 e concluso con conciliazione, gli è stato riconosciuto il livello A1 a decorrere dal 01.12.2017. Per altri due anni, sino al 30.7.2019, ha continuato a svolgere le mansioni di Direttore dei Lavori e CSE. Ha precisato che, in quegli anni, l'Area Tecnica si avvaleva di 2 dirigenti (ing. e arch. , di 2 Quadri livello 1°, Responsabili dei CP_3 CP_4 CP_ rispettivi Uffici di Manutenzione (geom. e geom. ) e 4 Funzionari A1 Responsabili di CP_6 Per_ Servizio (tra i quali, oltre al ricorrente, vi erano i sigg. , e , poi sostituito Pt_2 Pt_3 dal sig. ), ognuno dei quali ha assunto la direzione dei lavori ex D.Lgs. n. 50/2016 e Parte_4 garantito la sicurezza sul luogo di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 nelle rispettive zone di CP_ competenza. Dal 1° agosto 2019, a seguito del pensionamento del geometra il sig. Pt_1
è subentrato come Responsabile di uno degli Uffici di Manutenzione e ha assunto la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016) per vari appalti per le zone n. 2 e 4 della provincia di , inizialmente di fatto (mentre figurava CP_1 come RUP il sig. ), poi con affidamento formale dell'incarico mediante le CP_6 determinazioni n. 13 del 25.2.2020 (all. 3 ricorso) e nn. 41 e 43 del 21.7.2021 (all. 4 e 5 ricorso). Per la zona n. 2 ha continuato anche a svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva. Il sig. ha lamentato che i carichi di Pt_1 lavoro a lui assegnati erano tali da implicare un livello di responsabilità superiore rispetto al livello A1 formalmente assegnato, per cui ha attivato innanzi al Tribunale di Frosinone un separato giudizio, tuttora pendente, per il riconoscimento delle mansioni superiori (causa rg. n. 549/2023). Il quadro descritto è rimasto invariato sino a giungo 2022 quando CP_1 con deliberazione consiliare n. 14 del 15 giugno 2022 (all. 11 ricorso) ha adottato il nuovo regolamento di organizzazione e ridotto il settore Manutenzione Istituzionale, cui era assegnato il ricorrente, ad un solo ufficio, mentre è stato istituito l'Ufficio Gare e Contratti e l'Ufficio Condomini e Autogestione. Il ricorrente ha osservato che, con le successive determinazioni nn. 104, 105 e 106 del 17.06.2022 (all. 12 ricorso), ha conferito nuove CP_1 promozioni a colleghi di lavoro, senza indire le necessarie procedure concorsuali, mentre il sig. stato dequalificato e privato dei compiti sino ad allora svolti. A settembre 2022 il Pt_1 geometra è stato nominato RUP delle quattro zone di manutenzione, comprese le Parte_4 zone 2 e 4 che da oltre 10 anni erano affidate al ricorrente (cfr. determinazione n. 167 del 15.9.2022, all. 14 ricorso), mentre a novembre 2022 (con determina n. 18/AT del 09.11.2022, all. 15 ricorso) il a mantenuto la responsabilità dei servizi di manutenzione nell'ambito Pt_1 delle zone 2 e 4 in relazione alla gestione di soli 2 appalti residui, non ancora terminati, e non gli è stata riconosciuta alcuna promozione e/o altro carico di lavoro premiante. Il sig. ha dedotto di essere affetto da un grave stato ansioso depressivo reattivo connesso Pt_1 all'ambiente di lavoro e alla svalutazione della sua professionalità, per cui è stato assente dal lavoro da giugno ad agosto 2022 e poi per vari periodi nei mesi successivi, anche a causa della enorme mole di lavoro relativa ai due appalti del 2019 da portare a termine. L'opera di demansionamento in danno del lavoratore è proseguita con la determina direttoriale n. 112 del 13.6.2023 e l'atto attuativo n. 3/AA del 10.07.2023 (cfr. allegati 17 e 18 ricorso) che lo hanno demandato all'area amministrativa, con collocazione presso il Servizio Tecnico deferimento di incarichi avulsi rispetto alla sua professionalità, CP_7 mentre con determinazione n. 15 del 10.7.2023 (all. 21 ricorso) al geom. è stato Parte_4 affidata la manutenzione e responsabilità del servizio per le zone n. 2 e n. 4, per anni rimesse alla gestione del ricorrente. ha poi osservato che il Servizio Tecnico Parte_1 CP_7 cui è stato assegnato, è stato istituito con atto dirigenziale, in assenza di Consiglio di Amministratore (liquidato in data 04.05.2023 – cfr. all. 19 ricorso). Il ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di: accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle determinazioni nn. 112 del 13.06.2023, dell'attuo attuativo 3/AAA del 10.07.2023 e della determinazione 15AT del 10.07.2023, l'invalidità del mutamento di mansioni disposto dal giugno 2022 e successivamente aggravatosi nei mesi di giugno e luglio 2023 e per l'effetto, in forza dell'accertato illegittimo demansionamento, disporre la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni concretamente assolte dallo stesso sino al mese di giugno 2022; per effetto dell'accertata illegittimità della condotta di controparte, condannare al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi dal ricorrente, che si quantificano in complessivi euro 38.687,00, di cui € 20.000,00 per danno derivante dalle lesioni psicofisiche susseguenti alla illegittima condotta datoriale, ed euro 18.687,00 quale ulteriore voce del danno da demansionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge, fino al dì del soddisfo;
nonché condannare l Resistente alla refusione di CP_1 un'ulteriore somma per il lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno dalla lesione fino alla pronuncia del Giudice, oltre interessi e rivalutazione annua sino al soddisfo. Si è costituita l e ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. In via preliminare la resistente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con il ricorso proposta dal d agosto 2012 rg. n. 2626/2012 davanti al Tribunale di Frosinone, definito Pt_1 con conciliazione, e con la causa per mansioni superiori di febbraio 2023 ancora pendente. Nel merito ha dedotto che l'assegnazione della mansione di Responsabile del CP_1
Servizio e del Procedimento del Servizio Tecnico è dipesa dalla nuova CP_7 organizzazione disposta dall'ente a giugno 2022, che il nuovo incarico non ha comportato alcuna dequalificazione, che il Giudice non può ingerirsi nelle scelte organizzative del datore di lavoro e che i provvedimenti organizzativi impugnati dal dipendente sono di competenza direttoriale e dei dirigenti dell'Ente, e non del consiglio di amministrazione”. Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava al pagamento delle spese Parte_1 di lite che liquidava in euro 2608,00 per la fase sommaria ed euro 4629,00 per la fase di merito, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 6.9.2024. Si è costituita Controparte_1
chiedendo di “respingere il ricorso proposto ex adverso in
[...] quanto infondato sia in fatto che in diritto”.
Invero, con l'atto di appello, il ensura la decisione di primo grado per Pt_1
“NULLITA' DEL MUTAMENTO DI MANSIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 QUATER, D.LGS. N. 231/2001. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS IN TEMA DI C.D. WHISTLEBLOWING … il Giudice di prime cure ha completamente omesso di confrontarsi con l'eccezione di nullità del mutamento di mansioni disposto nei confronti del lavoratore ricorrente per violazione della normativa in tema di c.d. whistleblowing, e segnatamente dell'art. 6, comma 2 quater, del d.lgs. n. 231/2001, applicabile ratione temporis ai fatti di causa … a pag. 16 del medesimo ricorso: “con le comunicazioni, tra le altre, dell'agosto 2022 e del giugno 2023 (cfr. diffide, all.ti 13 e 20), [il ricorrente] ha segnalato una serie di possibili illeciti e/o irregolarità nella assegnazione e riorganizzazione di incarichi ed uffici che lo avrebbero dovuto mettere al riparo da provvedimenti come quelli impugnati nel presente giudizio, che la legge presume essere ritorsivi … Denunce con valenza di whistleblowing, di cui la Dott.ssa (quale RPCT), in sede testimoniale, ha Tes_1 confermato la ricezione, ed a cui, a dispetto della normativa vigente, non è seguita la trasmissione degli atti all . … Il cuore della tutela lavoristica del whistleblower si CP_8 rinviene, tuttavia, nell'art. 6, comma 2- quater, d.lgs. n. 231/2001 che sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché del mutamento di mansioni e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Anche questa prima parte della disposizione potrebbe sembrare pleonastica poiché la nullità ex art. 1345 c.c. di qualsiasi provvedimento modificativo delle condizioni di impiego adottato dal datore di lavoro per motivo illecito determinante è ormai ius receptum. Peraltro, come già evidenziato, stante l'espresso divieto di adozione di atti ritorsivi
o discriminatori contro il segnalante di cui al comma 2-bis, lett. c), dell'art. 6 tali provvedimenti sarebbero affetti anche da nullità virtuale ex art. 1418 c. L'essenza della tutela lavoristica del whistleblower e l'elemento di innovazione rispetto agli strumenti di tutela previgenti deve, dunque, essere individuato nell'inversione dell'onere della prova introdotta dall'ultima parte del richiamato comma 2-quater, il quale prevede che “E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa … Il Sig. inoltrava le segnalazioni di Parte_1 possibili profili di illeciti della governance anche presso l . In particolare, in data 12 CP_8 agosto 2022 veniva inoltrata una segnalazione relativa alla conclusione di un accordo fra
e la , che, lungi dal costituire un accordo fra amministrazioni ex CP_1 CP_9 art. 15 L. n. 241/90, come tale sottratta dal regime dell'evidenza pubblica, doveva essere qualificato come appalto di servizi, ricadente nel campo di applicazione della disciplina del Codice degli Appalti con conseguente necessità di indire una specifica gara pubblica prima della sua stipulazione. L , con Atto del Presidente n. Fascicolo UVCP 1645/2023, CP_8
a seguito di diverse interlocuzioni con le parti, aderiva alla segnalazione del ricorrente, dando un ultimatum all al fine di evitare la comminazione di severe sanzioni … CP_1
Sussistevano dunque elementi più che concordanti che, anche a prescindere dalla sussistenza della normativa in tema di whistelblowing, determinante un'inversione dell'onere probatorio favorevole al lavoratore, inducevano a ritenere che il mutamento delle funzioni adottate contro il Sig. avevano un chiaro e univoco intento punitivo e Pt_1 ritorsivo.” ”;
“MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI – VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 230, 244, 421 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. E DEL DIRITTO ALLA EL PROCESSO EX ART. 111, CO. 2, COST. Controparte_10 … Si chiede, pertanto, a modifica di quanto deciso nella pronuncia di primo grado, che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere le prove orali richieste dalla scrivente difesa, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa … il Giudice, anche nella fase della cautela, pur avendo disposto l'ammissione di due sommari informatori per parte, ha poi proceduto all'esame solamente di un sommario informatore indicato dall'odierno appellante”;
“ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO DI PRIMO GRADO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2103 C.C. IN TEMA DI IUS VARIANDI. DEMANSIONAMENTO DEL RICORRENTE. SULLO SVUOTAMENTO DELLE FUNZIONI PREASSEGNATE AL RICORRENTE A PARTIRE DAL MESE DI GIUGNO 2022 … Vero è che a seguito della riforma della pianta organica, come rilevato dal Giudice Dott.ssa Laureti, il ricorrente abbia mantenuto, seppure parzialmente, la responsabilità dei servizi di manutenzione 2 e 4, ma è altrettanto vero che, a seguito della mentovata riformulazione, al ricorrente l non ha delegato CP_1 alcuna ulteriore funzione, relegandolo di fatto all'esaurimento delle attività preassegnate, che come detto non potevano essergli revocate se non attraverso delle specifiche determine – del resto diversamente non poteva essere giacché la sottrazione di siffatti incarichi avrebbe comportato la necessità di emettere specifiche determine di revoca debitamente motivate – la cui emissione, attesa la carenza di giustificazioni reali, non poteva in alcun modo avvenire in quel periodo. Ed ancora, a dispetto dell'interpretazione fornita dal primo Giudice, la determina n. 18 del 09.11.2022 evidenzia l'intento dequalificante dell a danno del ricorrente, il quale, in virtù di detta determina CP_1 vedeva assegnarsi, in diminuzione rispetto alle precedenti funzioni, la mera qualifica di Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 in relazione alle Zone 2 e 4, di cui pur mantenendo su carta la responsabilità non aveva più alcuna funzione tecnica essendogli stata revocata (senza giusta determina) la ben più rilevante qualifica di RUP ex D.Lgs 50/2016. In questo contesto, peraltro, nonostante la riduzione dell'Ufficio, l'Azienda ha deciso premiare il Collega del ricorrente, Geometra assurto al livello Q2, Controparte_11 nei confronti del quale il ricorrente medesimo da una posizione di sovrintendenza (come spiegato nel ricorso introduttivo) ha assunto una posizione di subalternità … Gettando lo sguardo alla declaratoria del CCNL di riferimento, infatti, emerge immediatamente come alle funzioni addì demandate al ricorrente si attagli benissimo un qualsivoglia lavoratore inquadrato al livello B: … Vi è più che nell'assegnazione del nuovo ruolo, il ricorrente è stato completamente deprivato di tutte le sue responsabilità. A tal proposito, giova ribadire che l'assegnazione delle funzioni di Responsabile del Procedimento ex art 5 L. 241/1990, demandate al ricorrente nell'ambito del nuovo Servizio, non sono neppure lontanamente assimilabili alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art 31, co. 3, del D.Lgs 50/2016 che ha per anni rivestito nell'area tecnica … Il soggetto insignito della qualifica di RUP o Direttore dei Lavori assume la qualifica di Pubblico Ufficiale! Viceversa, le funzioni da svolgere quale Responsabile del Procedimento ex L. 241/90 (per cui non si necessita di alcun titolo specifico;
né, tanto meno, dell'accreditamento presso ) nel nuovo ruolo CP_8 di Responsabile del Servizio Tecnico attengono, come diffusamente CP_7 argomentato innanzi, ad attività di bassissimo profilo, che possono benissimo essere espletate da un impiegato di concetto di livello B. Quanto innanzi precisato, ci aiuta a comprendere la portata dequalificante della nuova assegnazione riservata al Geometra
ciò anche alla luce del novellato articolo 2103 c.c., che avrebbe eliminato tra le sue Pt_1 righe l'invito a svolgere un giudizio di equivalenza tra le competenze e le professionalità acquisite dal lavoratore rispetto alle nuove mansioni. Ed invero, pur volendo appiattirci sul mero dato letterale della norma e segnatamente, del comma 1 dell'art. 2103, risulta con particolare chiarezza il demansionamento del ricorrente, allorché l'azienda ne ha disposto il trasferimento presso un'area amministrativa ove svolgere funzioni assolutamente avulse rispetto alle attitudini maturate dal lavoratore ed evidentemente demandabili ad un impiegato di concetto al livello B e, pertanto, ad un lavoratore con qualifiche riassumibili ad un livello ed una categoria legale grandemente inferiore rispetto al livello A1 di provenienza del ricorrente (v. supra) … Ad aggravare il quadro, vi è poi la nullità del demansionamento considerato che, in aperta violazione dell'art. 2103, co. 5, c.c., l non ha provveduto al prescritto obbligo formativo al momento dell'assegnazione CP_1 del ricorrente ad altra area con attribuzione di mansioni degradanti, nonostante il ricorrente avesse più volte diffidato l affinché gli spiegasse il motivo di tale nefando CP_1 comportamento, senza tuttavia mai ricevere alcun riscontro... , la testimone - oltre ad aver confermato l'inadeguatezza del provvedimento con cui veniva collocato il ricorrente in un'area ove avrebbe dovuto svolgere funzioni totalmente avulse rispetto alle precedenti attività tecniche, ed oltre ad aver ammesso che tale nuova assegnazione avrebbe frustrato la competenza e la professionalità del lavoratore - sottolineava come fosse difficile escogitare un ruolo che gli si potesse attagliare, individuando l'Ufficio Condomini come un mero palliativo, su cui poter ripiegare con l'auspicio di “…cambiare le cose perché ritenevo giusto che il Sig. tornasse nella area tecnica, a mio parere”. Le dichiarazioni della Pt_1
Dott.ssa contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, Tes_1 evidenziano la portata demansionante della politica datoriale che ha di fatto portato ad uno svuotamento sostanziale delle mansioni da sempre assolte dal ricorrente.”:
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C. PER LA MANCATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO”;
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n. 55/2014 SS.MM.II. ERRONEA APPLICAZIONE DI UNO SCAGLIONE DI VALORE PIU' ELEVATO DEL DOVUTO … la dichiarazione di valore resa dal ricorrente in primo grado ai sensi dell'art. 14 d.P.R. n. 115/2002 faceva riferimento al valore minimo di euro 26.000,00, con conseguente possibilità di applicazione dello scaglione più basso (compreso fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00)”;
“REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n. 55/2014 SS.MM.II. ILLEGITTIMITA' DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER COMPENSI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA DEL GIUDIZIO DI MERITO STANTE LA MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI … il Giudice di prime cure ha ritenuto di condannare il lavoratore al pagamento della somma di euro 4.629,00 per la fase di merito, così erroneamente liquidando, all'interno del predetto importo, anche il compenso che sarebbe stato dovuto per la fase istruttoria, che però nel giudizio di merito non si è svolta, dal momento che il primo Giudice ha ritenuto di rigettare tutte le istanze istruttorie articolate
… Il Tribunale ha quindi liquidato le spese per ogni singola fase del giudizio cautelare, inclusa la fase istruttoria che vi è effettivamente stata, essendo stati escussi n. 3 sommari informatori all'udienza del 07.11.2023. Risulta invece incongrua la determinazione delle spese della fase di merito, liquidate in euro 4629,00”.
Orbene, il primo motivo d'appello è infondato. Infatti, al di là dell'espresso diniego delle deduzioni del ricorrente, le stesse risultano pure implicitamente negate dal Tribunale, che con la gravata ha ritenuto insussistente il lamentato demansionamento. Del resto, se è vero che con il termine whistleblowing, ovvero “denuncia”, si intende nel linguaggio giuridico quel complesso di norme che sono volte a proteggere in ambito lavorativo chi abbia denunciato reati, violazioni di disposizioni di legge o, con accezione più ampia, condotte irregolari da possibili, quanto probabili, ritorsioni, giova anche precisare che, dice correttamente parte appellata, “esse non rappresentino segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 2001. Invero: - si tratta di diffide con cui l'appellante non denunciava irregolarità o illeciti riscontrati nella gestione di
[...]
, ma che inoltrava esclusivamente al fine di tutelare la sua personale posizione CP_1 professionale;
- tanto è che, con quelle lettere, egli rivendicava anche il suo diritto ad un inquadramento superiore;
- non risultano inviate, comunque, agli organi di controllo nominati ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001”. Inoltre, Il detto decreto legislativo, come precisato dall'art. 1, “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Anche l'art. 1 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n.24, Ambito di applicazione oggettivo, stabilisce che “1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato:
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate …”. Invero, nel caso di specie, non si rinvengono coinvolgimenti estranei al rapporto di lavoro de quo. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Dice appellata: “Infondato è anche il secondo motivo con cui controparte si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia ritenuto sufficienti ai fini della decisione le dichiarazioni testimoniali rese dai tre sommari informatori escussi nella fase cautelare senza
“ammettere le prove orali richieste ritualmente (…) nel ricorso iniziale, istanza (che era stata) reiterata nella successiva memoria integrativa autorizzata e replicata, da ultimo, anche all'udienza dell'11 luglio 2024, all'esito della quale (invece, il Giudice (aveva) rigetta(to) le richieste e, ritenuta la causa matura per la decisione” aveva deciso il giudizio con la sentenza impugnata … “spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllare l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi” (cfr. per tutte Cass. 13 giugno 2014, n. 13485). Pertanto, “il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti allorchè sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento” (Cass. 19 agosto 2000, n.11011 e, in senso conforme, Cass. 9 dicembre 2003, n. 18719)”.
Quanto dedotto da parte appellata appare corretto soprattutto alla luce della documentazione acquisita e pure prodotta dall'odierno appellante comunque sufficiente a dimostrare l'attività lavorativa svolta dal medesimo, che non impone lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Infondato è pure il terzo motivo d'appello, Al riguardo, sostiene l'appellata; “con delibera n. 14 del 15 giugno 2022 (doc. n. 11 del fascicolo di controparte) il Consiglio di Amministrazione di ha adottato il CP_1 nuovo Regolamento di organizzazione dell'Ente con il quale è stata prevista l'istituzione dei nuovi Uffici Gare e Contratti e Condomini e Autogestioni e, nell'ambito dell'Area Tecnica, l'accorpamento in un unico ufficio della Manutenzione Istituzionale … con determina n. 18 del 9 novembre 2022 (doc. n. 15 del fascicolo di controparte) è stata attuata una ridistribuzione degli incarichi del personale dell'Area Tecnica che, per quel che qui rileva, ha comportato l'attribuzione al signor dell'incarico ad interim di responsabile del Parte_4
Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 1 e 3 ed al signor l'incarico di Pt_1 responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 2 e 4. In particolare, nell'ambito di tale incarico, all'appellante venivano conferiti i seguenti compiti: “per la propria zona di competenza, svolge tutte le funzioni connesse alla manutenzione istituzionale degli immobili provvede agli interventi manutentivi con riferimento CP_1 all'eliminazione di pericoli/danni a persone e cose, al ripristino di funzionalità delle varie opere e a garanzia del decoro di spazi e ambienti, seguendone puntualmente l'attuazione; svolge le funzione di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 relativamente alle lavorazioni della Zona 2 dei seguenti comuni: , Ferentino, Alatri e Patrica”. e) che, CP_1 in ogni caso, l'appellante già ricopriva tali incarichi in relazione alle zone 2 e 4 (come ammesso ai punti 13 e 15 del ricorso di primo grado e a pag. 19 del ricorso in appello) onde, con la delibera di cui trattasi, egli si era visto confermati gli incarichi, le prerogative e le responsabilità già ricoperti in precedenza;
f) che, inoltre, l'appellante nelle more aveva continuato a svolgere anche le funzioni di Direttore dei Lavori e CSE in relazione ad appalti che gli erano stati affidati nel 2019 (parr. nn. 13, 14 e 36 del ricorso introduttivo del giudizio); g) che, l'appellante: - si è assentato dal servizio per malattia dapprima, dal 23 giugno 2022 al 22 agosto 2022 e, poi, ulteriormente a intermittenza sino al febbraio 2023; - rientrato in servizio a marzo 2023 ed ultimate le attività che aveva in carico, ha fruito delle ferie fino al giugno 2023 e, poi, si è ulteriormente assentato per malattia fino al mese di settembre 2023 (cfr. doc. n. 16 del fascicolo di controparte e par. 41 e 42 del ricorso introduttivo del giudizio); h) che, infine, in virtù delle delibere n. 112 del 13 giugno 2023 e n. 3/AA del 10 luglio 2023, egli è stato assegnato all'Area Amministrativa con collocazione nel Servizio Tecnico con il ruolo di Responsabile del Servizio e del Procedimento e CP_7 conseguente attribuzione dei compiti che seguono: “Cura ed è responsabile del Servizio e del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (…) per tutti i Comuni della provincia di relativamente alle seguenti attività CP_1 tecniche ascrivibili all'Ufficio Condomini e Autogestioni: Partecipa alle assemblee condominiali ove necessita la presenza di un tecnico;
Cura l'istruttoria per l'eliminazione degli abusi edilizi, per le autorizzazioni all'installazione di caldaie e stufe a pellet, per la sostituzione di infissi, per l'installazione di condizionatori e quant'altro necessita di autorizzazione per una regolare conduzione condominiale” (docc. nn. 17 e 18 del fascicolo di controparte)”, Ebbene, nel CCNL di categoria è dipendente appartenente all'Area A - Livello A1 coloro che “Appartengono al livello A1 i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle del livello A2, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. - Livello A2 Appartengono al livello A2 i dipendenti che svolgono funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, ovvero per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico e per le responsabilità implicate. - Livello A3 Lavoratore in possesso dei requisiti di base per lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla declaratoria dell'area di appartenenza”. Invero, recita l'attuale 2103 c.c., applicabile al caso di specie:
“Il lavoratore(1) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo(2)”. Lamenta l'appellante che egli “vedeva assegnarsi, in diminuzione rispetto alle precedenti funzioni, la mera qualifica di Responsabile del procedimento ex L. 241/1990 in relazione alle Zone 2 e 4, di cui pur mantenendo su carta la responsabilità non aveva più alcuna funzione tecnica essendogli stata revocata (senza giusta determina) la ben più rilevante qualifica di RUP ex D.Lgs 50/2016”. Al riguardo, occorre precisare che l'appellata ha controdedotto che “con determina n. 18 del 9 novembre 2022 (doc. n. 15 del fascicolo di controparte) è stata attuata una ridistribuzione degli incarichi del personale dell'Area Tecnica che, per quel che qui rileva, ha comportato l'attribuzione al signor dell'incarico ad interim di Parte_4 responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 1 e 3 ed al signor Pt_1
l'incarico di responsabile del Servizio Manutenzione Istituzionale per le zone 2 e 4. In particolare, nell'ambito di tale incarico, all'appellante venivano conferiti i seguenti compiti:
“per la propria zona di competenza, svolge tutte le funzioni connesse alla manutenzione istituzionale degli immobili provvede agli interventi manutentivi con riferimento CP_1 all'eliminazione di pericoli/danni a persone e cose, al ripristino di funzionalità delle varie opere e a garanzia del decoro di spazi e ambienti, seguendone puntualmente l'attuazione; svolge le funzione di Direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 relativamente alle lavorazioni della Zona 2 dei seguenti comuni: , Ferentino, Alatri e Patrica”. CP_1
Ebbene, non si riscontra una diversità dalle mansioni proprie dell'appellante consistenti nella” rilevanza esterna della posizione ricoperta, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di più unità operative, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”. Pertanto, alcun mutamento di mansioni deve ritenersi essersi avverato. In ogni caso proprio alla luce della soprarichiamata nuova normativa giova precisare che l'eventuale e non dimostrato mutamento di mansioni non accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Inoltre, non si ravvisa alcun demansionamento neppure per il fatto che in ragione delle delibere n. 112 del 13 giugno 2023 e n. 3/AA del 10 luglio 2023, egli sia stato assegnato all'Area Amministrativa con collocazione nel Servizio Tecnico con il ruolo di CP_7
Responsabile del Servizio e del Procedimento e conseguente attribuzione dei compiti che seguono: “Cura ed è responsabile del Servizio e del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (…) per tutti i Comuni della provincia di relativamente alle seguenti attività tecniche ascrivibili all'Ufficio Condomini e CP_1
Autogestioni: Partecipa alle assemblee condominiali ove necessita la presenza di un tecnico;
Cura l'istruttoria per l'eliminazione degli abusi edilizi, per le autorizzazioni all'installazione di caldaie e stufe a pellet, per la sostituzione di infissi, per l'installazione di condizionatori e quant'altro necessita di autorizzazione per una regolare conduzione condominiale” (docc. nn. 17 e 18 del fascicolo di controparte)”, area amministrativa cui risultano adibiti altri A1. circa, poi, i motivi di appello relativi alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado e quindi da parte del giudice di primo grado, occorre osservare che egli ha precisato in motivazione che “Le spese di lite (sia della presente fase di merito sia della precedente fase sommaria) sono poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza” e nel dispositivo che “Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite che liquida in euro 2608,00 per la fase sommaria ed euro 4629,00 per la fase di merito, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge”. Orbene, non si vede per quale ragione il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite atteso peraltro l'insussistenza del dedotto whistleblowing ovvero applicare quale scaglione di riferimento per la determinazione del valore della controversia quello dichiarato dalla parte atteso che detta dichiarazione è sempre sindacabile (cfr, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10957 del 23/04/2024), e, in ogni caso pure compatibile con detta dichiarazione ed anche in considerazione della fase istruttoria che come emerge dalla sentenza gravata risulta comunque richiamata. Ne consegue il rigetto dell'appello. Spese liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante soccombente. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna, altresì, parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 7.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste