Articolo 8 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
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Versione
17 ottobre 1941
Art. 8.

Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire 155.000.000, sara' provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

Il contributo di cui alla lettera b) salvo riparto a termini del precedente art. 4 sara' anticipato dalla provincia e dal comune di Milano con le modalita' del successivo art. 14.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941
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