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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2474/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1 MILANO presso il difensore avv.
PIEMONTE GIANLUCA
ATTORE/I contro
DELLA REPUBBLICA (C.F. ), CP_1 CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, , di stato libera e senza prole, ha proposto domanda di rettificazione Parte_1 di attribuzione di sesso. L'attrice ha esposto che: 1) è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “femmina”, come da pagina 1 di 7 documentazione anagrafica in atti); 2) tuttavia, sin dalla prima infanzia, esterna la propria identità psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile , a tenere comportamenti e atteggiamenti da Pt_2
maschio, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente maschile;
4) presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale;
5) con relazione psicologica in atti del 15/09/2023, redatta dalla dott.ssa psicologo in servizio Per_1 presso il Policlinico Ospedaliero- Universitario di è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, CP_2
con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile integrante del presente ricorso); 6) con relazione endocrinologica in atti del 18/09/2023, redatta dalle dott.sse ed , medici specialisti in endocrinologia in servizio presso il Persona_2 Persona_3
Policlinico Ospedaliero- Universitario di Foggia, è stato certificato che il paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile. Ha dunque concluso per: 1) la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Torremaggiore (FG) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta dovrà sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome ” in Pt_2
sostituzione del nome;
2) l'autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per Pt_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
in data 14.11.2024 è stato emesso il parere del Pm, pervenuto favorevole all'accoglimento del ricorso;
in data 26.11.2024 il Giudice relatore ha riferito in camera di consiglio al Collegio.
*****
La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e
3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che pagina 2 di 7 quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività
della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta
"tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
pagina 3 di 7 Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la
L. 164/1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie le acquisite risultanze documentali dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci che nel tempo l'attrice, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere.
Invero, l'attrice ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione interiore, nonché un processo di transizione che attraverso cure ormonali l'ha condotta ad una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, consentendogli di adeguarlo alle proprie inclinazioni psicologiche, sì da apparire ormai un uomo, per come verificato anche in sede di audizione dell'attrice, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 9 ottobre 2024, ove la parte si è presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
La relazione medica in atti a firma di specialista in psicologia quale CTU incaricato, ha formulato per l'attrice una diagnosi di “Disforia di genere”, presentando l'attrice un orientamento di genere chiaramente maschile ed ormai duraturo. Nel corso dell'esame obiettivo neuropsichico non sono stati evidenziati segni o sintomi psicopatologici degni di nota, essendo l'attrice ben integrata sul piano psicosociale ed affettivo.
L'attrice si è dimostrata inoltre cosciente del tipo di intervento chirurgico che convintamente ha dichiarato pagina 4 di 7 di voler eseguire quando è stata liberamente interrogata in udienza. Dalla relazione depositata e dalle dichiarazioni rese è altresì emerso che l'attrice abbia effettuato il percorso previsto nei casi di disturbo dell'identità di genere sottoponendosi alle cure ormonali. La relazione conclude affermando che la disforia di genere da cui è affetta costituisce valida ragione indicativa del trattamento sollecitato dalla stessa,
sussistendo dunque, a tutti gli effetti, i relativi requisiti psico-fisici e medico-legali per il mutamento di sesso.
Sulla base degli accertamenti medico psicologici acquisiti il Tribunale deve dunque constatare la sussistenza di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere;
il richiedente, che si trova attualmente in uno stadio avanzato di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Le evidenziate risultanze appaiono idonee per ritenere che la domanda di rettificazione di sesso e quella di autorizzazione all'esecuzione del trattamento chirurgico rappresentino l'approdo finale di un graduale e irreversibile percorso di transizione effettuato in base a una seria, genuina e verosimilmente immutabile decisione della parte di essere riconosciuta come uomo in ragione di una consolidata percezione soggettiva di appartenenza al genere opposto a quello biologico.
Tanto premesso, le due domande svolte dalla parte attrice possono essere cumulativamente e contestualmente decise.
La prospettazione di parte attrice dà per certa la volontà e necessità di procedere all'intervento chirurgico, al fine di completare e rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
dall'altro, tuttavia, il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico è ferma di modo che appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici che consentirebbe alla ricorrente quantomeno di mitigare i disagi legati all'attesa dell'intervento.
Del resto, l'aspetto fisico ed il modo di vestire dell'attrice, riscontrati dal giudice istruttore in sede di libero interrogatorio, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate.
Va quindi accolta la duplice e contestuale domanda volta sia alla autorizzazione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali che appare utile e necessario al fine di dare all'attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendogli così di risolvere la dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza, sia all'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di piena consapevolezza ed irreversibilità della modificazione del genere.
Va comunque rilevato, per completezza espositiva e per confermare in maniera ancora più forte la fondatezza della domanda di rettificazione e di autorizzazione, quanto dalla Corte Costituzionale Corte
(decisione del 23/07/2024, n.143) recentemente affermato: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale pagina 5 di 7 dell'art. 31, comma 4, d.lg. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' art. 54 l.
18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Tanto premesso va ribadito come nel caso di specie non solo le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nell'attrice siano ritenute dal tribunale già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - in quanto il percorso di transizione di genere appare allo stato irreversibile -, ma per di più l'istante risulta aver altresì formulato, sebbene non fosse strettamente necessario, domanda per l'autorizzazione all'intervento chirurgico proprio ad integrazione dell'atto introduttivo, all'uopo permettendo anche sul punto una pronuncia esplicita del Tribunale (seppur non più indispensabile alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale).
In considerazione di tutto quanto esposto le domande formulate risultano pienamente fondate e vanno accolte.
Non essendo ravvisabile una soccombenza di parti processuali le spese di lite restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di di CP_2 rettificare l'atto di nascita di , nata a [...] [...], nel senso di effettuare la Parte_1 CP_2 rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ” a Pt_1
“ ”; Pt_2
- autorizza, sebbene non più strettamente necessario alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, parte attrice a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
- nulla sulle spese.
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di CP_2 pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2474/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1 MILANO presso il difensore avv.
PIEMONTE GIANLUCA
ATTORE/I contro
DELLA REPUBBLICA (C.F. ), CP_1 CP_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, , di stato libera e senza prole, ha proposto domanda di rettificazione Parte_1 di attribuzione di sesso. L'attrice ha esposto che: 1) è nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “femmina”, come da pagina 1 di 7 documentazione anagrafica in atti); 2) tuttavia, sin dalla prima infanzia, esterna la propria identità psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
3) non mostra remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile , a tenere comportamenti e atteggiamenti da Pt_2
maschio, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente maschile;
4) presenta una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale;
5) con relazione psicologica in atti del 15/09/2023, redatta dalla dott.ssa psicologo in servizio Per_1 presso il Policlinico Ospedaliero- Universitario di è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, CP_2
con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile del paziente nel genere maschile integrante del presente ricorso); 6) con relazione endocrinologica in atti del 18/09/2023, redatta dalle dott.sse ed , medici specialisti in endocrinologia in servizio presso il Persona_2 Persona_3
Policlinico Ospedaliero- Universitario di Foggia, è stato certificato che il paziente si sottopone a una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile. Ha dunque concluso per: 1) la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Torremaggiore (FG) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta dovrà sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome ” in Pt_2
sostituzione del nome;
2) l'autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per Pt_1
l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
All'udienza del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
in data 14.11.2024 è stato emesso il parere del Pm, pervenuto favorevole all'accoglimento del ricorso;
in data 26.11.2024 il Giudice relatore ha riferito in camera di consiglio al Collegio.
*****
La domanda proposta dall'attrice è fondata e può, pertanto, essere accolta. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e
3 della L. 164/1982, ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. 164/1982 la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che pagina 2 di 7 quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. 164/1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia,
invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di
Cassazione con la sentenza n. 15138/2015, e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.
Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L.
164/1982, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività
della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta
"tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
pagina 3 di 7 Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la
L. 164/1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti”), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Facendo applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che nel caso di specie le acquisite risultanze documentali dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci che nel tempo l'attrice, motivata da una radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere.
Invero, l'attrice ha da tempo intrapreso un percorso di riflessione interiore, nonché un processo di transizione che attraverso cure ormonali l'ha condotta ad una progressiva mascolinizzazione dell'aspetto fisico, consentendogli di adeguarlo alle proprie inclinazioni psicologiche, sì da apparire ormai un uomo, per come verificato anche in sede di audizione dell'attrice, espletata dal giudice istruttore all'udienza del 9 ottobre 2024, ove la parte si è presentata con una caratterizzazione maschile sicura e convincente.
La relazione medica in atti a firma di specialista in psicologia quale CTU incaricato, ha formulato per l'attrice una diagnosi di “Disforia di genere”, presentando l'attrice un orientamento di genere chiaramente maschile ed ormai duraturo. Nel corso dell'esame obiettivo neuropsichico non sono stati evidenziati segni o sintomi psicopatologici degni di nota, essendo l'attrice ben integrata sul piano psicosociale ed affettivo.
L'attrice si è dimostrata inoltre cosciente del tipo di intervento chirurgico che convintamente ha dichiarato pagina 4 di 7 di voler eseguire quando è stata liberamente interrogata in udienza. Dalla relazione depositata e dalle dichiarazioni rese è altresì emerso che l'attrice abbia effettuato il percorso previsto nei casi di disturbo dell'identità di genere sottoponendosi alle cure ormonali. La relazione conclude affermando che la disforia di genere da cui è affetta costituisce valida ragione indicativa del trattamento sollecitato dalla stessa,
sussistendo dunque, a tutti gli effetti, i relativi requisiti psico-fisici e medico-legali per il mutamento di sesso.
Sulla base degli accertamenti medico psicologici acquisiti il Tribunale deve dunque constatare la sussistenza di una diagnosi certa e inequivoca di disforia di genere;
il richiedente, che si trova attualmente in uno stadio avanzato di trasformazione in senso maschile, non presenta disturbi psicopatologici e dispone di capacità cognitive e volitive integre. Le evidenziate risultanze appaiono idonee per ritenere che la domanda di rettificazione di sesso e quella di autorizzazione all'esecuzione del trattamento chirurgico rappresentino l'approdo finale di un graduale e irreversibile percorso di transizione effettuato in base a una seria, genuina e verosimilmente immutabile decisione della parte di essere riconosciuta come uomo in ragione di una consolidata percezione soggettiva di appartenenza al genere opposto a quello biologico.
Tanto premesso, le due domande svolte dalla parte attrice possono essere cumulativamente e contestualmente decise.
La prospettazione di parte attrice dà per certa la volontà e necessità di procedere all'intervento chirurgico, al fine di completare e rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
dall'altro, tuttavia, il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico è ferma di modo che appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici che consentirebbe alla ricorrente quantomeno di mitigare i disagi legati all'attesa dell'intervento.
Del resto, l'aspetto fisico ed il modo di vestire dell'attrice, riscontrati dal giudice istruttore in sede di libero interrogatorio, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere, la cui volontà di portare a compimento è stata espressa con modalità serie e determinate.
Va quindi accolta la duplice e contestuale domanda volta sia alla autorizzazione dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali che appare utile e necessario al fine di dare all'attrice una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendogli così di risolvere la dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza, sia all'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di piena consapevolezza ed irreversibilità della modificazione del genere.
Va comunque rilevato, per completezza espositiva e per confermare in maniera ancora più forte la fondatezza della domanda di rettificazione e di autorizzazione, quanto dalla Corte Costituzionale Corte
(decisione del 23/07/2024, n.143) recentemente affermato: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale pagina 5 di 7 dell'art. 31, comma 4, d.lg. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' art. 54 l.
18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Tanto premesso va ribadito come nel caso di specie non solo le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nell'attrice siano ritenute dal tribunale già sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso - in quanto il percorso di transizione di genere appare allo stato irreversibile -, ma per di più l'istante risulta aver altresì formulato, sebbene non fosse strettamente necessario, domanda per l'autorizzazione all'intervento chirurgico proprio ad integrazione dell'atto introduttivo, all'uopo permettendo anche sul punto una pronuncia esplicita del Tribunale (seppur non più indispensabile alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale).
In considerazione di tutto quanto esposto le domande formulate risultano pienamente fondate e vanno accolte.
Non essendo ravvisabile una soccombenza di parti processuali le spese di lite restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, così provvede:
- ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di di CP_2 rettificare l'atto di nascita di , nata a [...] [...], nel senso di effettuare la Parte_1 CP_2 rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da “ ” a Pt_1
“ ”; Pt_2
- autorizza, sebbene non più strettamente necessario alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, parte attrice a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
- nulla sulle spese.
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di CP_2 pagina 6 di 7 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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