Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20/11/1980, luogo di nascita Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di passaporto:
residentein Avenida B, Praia Brava, Mambucaba, 113 - Angra Dos Reis/RJ - Numer_1
Brasile - CEP: ; C.F._2
2. (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
luogo di nascita: Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di identità: , CPF: Numero_2
, residente in [...], 149, Apto 1802, Flamengo - Rio De C.F._4
Janeiro - RJ - Brasile - CAP: 22250-060;
3. (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_3 C.F._5
di nascita: Belo Horizonte – MG - Brasile, documento di identità: , CPF: Numer_3
, residente in [...]6, Chácara 13, Casa 16, Setor Habitacional C.F._6
Arniqueiras, Águas Claras – Brasília - DF - Brasile - CAP: ; P.IVA_1
4. (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_4 C.F._7
luogo di nascita Belo Horizonte – MG - Brasile, documento di passaporto: residente Numer_1
in Rua José Jannarelli, 245, apto 91 - San Paolo - SP - Brasile - CAP: 05615-000;
5. (C.F. ), nata in [...] il [...], luogo di Parte_5 C.F._8
nascita Brasília - DF - Brasile, documento di passaporto: residente in [...]303 Bloco Numer_2
A, 301, Asa Sul – Brasília - DF - Brasil - CAP: 70336-010;
6. (C.F. , nata in [...] il [...], Parte_6 C.F._9
luogo di nascita Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di identità: , CPF: Nu_4 C.F._10
, residente in [...], Quadra 04 lote 21, Condomínio Vale dos Pássaros – Anápolis -
GO - Brasile - CAP: 75103-107;
di nascita Brasília - DF - Brasile, documento di identità: , CPF: , P.IVA_2 C.F._12
residente in [...]303 Bloco A, 301, Asa Sul – Brasília - DF – Brasile - CAP: 70336-010; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Stefano Belardini (C.F. ) e dall'avv. C.F._13
Giovanni Caridi (C.F. ), entrambi del Foro di Roma, come in atti;
C.F._14
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato l'8 luglio del 1865 a Borsea Persona_1
frazione di Rovigo e successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza. Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che le rappresentanze consolari italiane non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva che è nato a [...] in data [...] (cfr Persona_1
certificato di Battesimo doc. 1). Egli è pertanto nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il comune in cui è nato era all'epoca situato nel Regno Lombardo veneto facente parte dell'Impero austriaco;
deve tuttavia ritenersi che egli sia divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1966. Considerato infatti che egli si è sposato nel Comune di Polesella il 24 marzo del 1895, è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Accertata la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla, va ora verificato, in applicazione dei richiamati principi enunciati dal Supremo Collegio la continuità della linea di trasmissione.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Il sig.
si è sposato in Italia in data 24.03.1895 con la Sig.ra Persona_1 Parte_8
(all. 002), non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano né ha mai rinunciato alla
[...]
cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione (all. 003) e, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai propri discendenti. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra è nato Persona_1 Parte_8
in Brasile il signor in data 22.12.1919 (all. 004), sposatosi in Brasile in data Persona_1
15.05.1943 con la sig.ra (all. 005), a sua volta padre dei signori: Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...] (all. 006), sposatosi in Brasile in data 18.04.1970 Persona_3
con la signora (all. 007), a sua volta padre di: Persona_4 Pt_5 CP_2
(ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 008), sposatasi in Brasile in data 06.07.2001 con il signor (all. 009), assumendo il nome a sua volta Persona_5 Parte_5
madre di: (ricorrente), nata in [...] il [...] (all. 010); Parte_7
, nata in [...] il [...] (all. 011), sposatasi in Parte_9
Brasile in data 23.03.1975 con il sig. (all. 012), assumendo il nome di Persona_6
, a sua volta madre di: Parte_9 Parte_6
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 013), sposatosi in Brasile in data 25.03.2006 con la sig.ra (all. 014); (ricorrente), nata in [...]_1
Brasile il 20.11.1980 (all. 015), sposatasi in Brasile in data 25.07.2009 con il sig.
[...]
(all. 016), assumendo il nome di Persona_8 Parte_1
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 017),
[...] Parte_2
sposatosi in Brasile in data 17.04.2010 con la sig.ra (all.018); Persona_9 [...]
, nato in [...] il [...] (all. 019), sposatosi in Brasile in data 28.04.1984 Per_10
con la sig.ra (all. 020), a sua volta padre di: Controparte_3 Parte_3
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 021), sposatosi in Brasile in data
[...]
11.09.2015 con la signora (all. 022); Persona_11 Parte_4
(ricorrente), nato in [...] il [...] (all. 023)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfe. Docc 1,2,4,6,11,12,19,8,10,13,15,17,21,23).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per discendenza materna da Persona_12
la quale ha contratto matrimonio con in data 23/3/1975
[...] Persona_6
(cfr. doc. 12).
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti hanno tentato senza esito di prenotare un appuntamento attraverso la piattaforma dedicata pochi mesi prima di radicare la presente causa in data 19.12.2024, (dcc.
25-30).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26368/2024 , promossa da
1. (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
20/11/1980, luogo di nascita Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di passaporto:
residente in Avenida B, Praia Brava, Mambucaba, 113 - Angra Dos Reis/RJ - Numer_1
Brasile - CEP: ; C.F._2
2. (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._3
luogo di nascita: Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di identità: , CPF: Numero_2
, residente in [...], 149, Apto 1802, Flamengo - Rio De C.F._4
Janeiro - RJ - Brasile - CAP: 22250-060;
3. (C.F. ), nato in [...] il [...], luogo Parte_3 C.F._5 di nascita: Belo Horizonte – MG - Brasile, documento di identità: , CPF: Numer_3
, residente in [...]6, Chácara 13, Casa 16, Setor Habitacional C.F._6
Arniqueiras, Águas Claras – Brasília - DF - Brasile - CAP: ; P.IVA_1
4. (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_4 C.F._7 luogo di nascita Belo Horizonte – MG - Brasile, documento di passaporto: residente Numer_1
in Rua José Jannarelli, 245, apto 91 - San Paolo - SP - Brasile - CAP: 05615-000;
5. (C.F. ), nata in [...] il [...], luogo di Parte_5 C.F._8
nascita Brasília - DF - Brasile, documento di passaporto: residente in [...]303 Bloco Numer_2
A, 301, Asa Sul – Brasília - DF - Brasil - CAP: 70336-010;
6. (C.F. , nata in [...] il [...], Parte_6 C.F._9
luogo di nascita Volta Redonda - RJ - Brasile, documento di identità: , CPF: Nu_4 C.F._10
, residente in [...], Quadra 04 lote 21, Condomínio Vale dos Pássaros – Anápolis -
GO - Brasile - CAP: 75103-107;
7. (C.F. , nata in [...] il [...], luogo Parte_7 C.F._11
di nascita Brasília - DF - Brasile, documento di identità: , CPF: , P.IVA_2 C.F._12 residente in [...]303 Bloco A, 301, Asa Sul – Brasília - DF – Brasile - CAP: 70336-010; contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, Controparte_1
così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo