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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.527, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31.10.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 26.11.1978 in TORRE del GRECO e Parte_1 residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.32 presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 929 con l'avv. A GUADAGNINO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 28.01.2025 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Parte_1
1 allegando e deducendo di essersi vista notificare dall' una nota CP_1 di indebito datata 30 marzo 2023 con cui si prospettava il recupero di somme -asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 0738 7713, erogatele dal dicembre 2021 al febbraio 2023 (compresi), per un importo complessivo di euro 4.569,93. Sulla base di detta premessa in fatto l'istante sollecitava l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, delle somme appena indicate per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa e la condanna dell' a ripetere in suo favore gli importi CP_1 nelle more eventualmente trattenuti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che resisteva nel “merito” alla domanda CP_1 attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa veniva mandata prontamente in decisione, previo breve differimento sollecitato dalla ricorrente e funzionale alla redazione di note di replica.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione al 31 ottobre 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere disatteso sulla base delle seguenti considerazioni.
La vicenda di causa può essere così ricostruita.
Beneficiaria dal luglio 2018 del trattamento assistenziale cat. INVCIV n.0738 7713, inerente la pensione di cui alla Legge n.118/971, la sig.ra ebbe a ricevere una Parte_1 comunicazione di indebito datata 30 marzo 2023, avente ad oggetto una asserita esposizione debitoria pari ad euro 4.569,93 inerente il periodo dicembre 2021/febbraio 2023. La ragione di detta esposizione veniva spiegata con il c.d. “cambio fascia” (di prestazione) successivo al verbale del 22 novembre 2021, domus 610 888 0500 172. La prima esternazione dell'indebito in fieri resta datata 18 gennaio 2023 e, formalmente, concerneva la “riliquidazione” del trattamento assistenziale dovuta alla detrazione della maggiorazione sociale e dell'aumento al milione, non più dovuti all'indomani della formalizzazione del verbale 22 novembre 2021. Tale verbale concerneva la visita di revisione eseguita dall'apposita Commissione Medica il 22 novembre 2021, esitata nel riconoscimento
2 del requisito sanitario inerente non più la pensione ma il solo assegno di invalidità. Di qui il “declassamento” della prestazione, altrimenti definito
“cambio di fascia”
Va subito aggiunto, in logica consecutio, che, sulla base delle incontestate e documentate allegazioni del resistente , il CP_1 verbale della visita di revisione risulta notificato alla diretta interessata il 13 dicembre 2021 con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno che, notoriamente, prevede la consegna del plico nelle mani del “ricevente” e non -necessariamente- del destinatario. Precisazione forse nel caso di specie superflua atteso che la firma leggibile apposta sulla ricevuta sembra condurre direttamente alla sig.ra Parte_1
La nota di trasmissione del plico conteneva la seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità; nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto;
nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio; se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita;
in ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione;
i nostri uffici provvederanno ad inviarle il provvedimento di concessione
o rigetto della prestazione solo al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra la prestazione anche all'indomani della visita di Pt_1 revisione e della notifica del relativo verbale.
Per come anticipato, con missiva del 18 gennaio 2023, prodotta dall'istante, l' procedeva alla “riliquidazione” del CP_1 trattamento assistenziale con decorrenza 1 dicembre 2021. La lettera conteneva anche l'emersione della esposizione debitoria della sig.ra conseguente al “ricalcolo” della prestazione inerente il Pt_1
3 periodo dicembre 2021/febbraio 2023. Detta esposizione ammontava ad euro 4.569,93.
Seguiva la formalizzazione dell'indebito con successiva missiva del 30 marzo 2023 -anch'essa prodotta dall'istante- con la quale l' chiedeva la restituzione delle maggiori somme erogate CP_1 dall'1 dicembre 2021, primo giorno del mese successivo alla visita di revisione, al febbraio 2023. La somma in recupero restava fissata in euro 4.569,93. (3)
Con la prima difesa utile (cfr. note sostitutive trasmesse il 10 settembre 2025) la ricorrente nella buona sostanza ha contestato la legittimità dell'iniziativa recuperatoria dell'ente previdenziale continuando a far leva, seppure in maniera ambigua, sulla
“conoscibilità” da parte dell della sua situazione reddituale, CP_1 oltre che evidentemente sulla perfetta conoscenza in capo all'ente previdenziale del mutato quadro clinico-sanitario.
… Si impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dall' perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, si fa CP_1 pres così come confermato dall' che il verbale di revisione CP_1 invciv è del 22.11.2021, ma è stato la to il 18.01.2023 (ovvero dopo circa un anno e mezzo). Ergo, l' , dal 22/11/2021 era a conoscenza CP_1 che alla sig.ra non a più i requisiti per poter beneficiare Pt_1 della maggior ociale, ma, nonostante ciò, ha continuato a corrispondere alla stessa la prestazione indebita. In effetti, la maggiorazione sociale è stata erogata dall' resistente il quale, CP_1 attraverso una semplice consultazione d ri archivi, avrebbe potuto e dovuto effettuare in automatico le opportune verifiche onde accertare la permanenza dei requisiti in capo alla sig.ra ai fini Pt_1 del diritto della stessa a beneficiare della maggiorazi le. E' evidente, pertanto, la buona fede della sig.ra la quale ha Parte_1 percepito la maggiorazione sociale fino all issione del provvedimento di indebito (30.03.2023). Si deposita, altresì, il certificato dell'agenzia dell'entrate da quale si evince che la ricorrente ha sempre dichiarato i redditi mediante la presentazione del modello UNICO seppur di circa 1.138,00 € l'anno (vedi allegato).>
La prospettazione attorea sembra mutare con le note illustrative del 2 ottobre 2025 e con le note sostitutive finali, entrambe incentrate prettamente sulla questione del mutato scenario medico-sanitario di cui, evidentemente, l' era ben consapevole. CP_1
(4)
Dunque.
A seguito della visita di revisione del 22 novembre 2021 la sig.ra non poteva più vantare la prestazione della pensione Pt_1
4 ma solo quella dell'assegno a cagione del mutato quadro menomativo riscontrato dall'apposita Commissione. La nuova situazione “sanitaria” interferiva con il calcolo del trattamento assistenziale non solo per ragioni intrinseche alla diversa e meno consistente prestazione ma anche per ragioni estrinseche ad essa in quanto l'interessata non aveva più diritto alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione. Queste “agevolazioni” economiche restavano caducate direttamente a seguito del c.d. “cambio di fascia”, senza alcuna incidenza del fattore reddituale, per come alla fine riconosciuto dalla stessa ricorrente e per come si desumeva dalla piana lettura del ricorso amministrativo. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare le menzionate “agevolazioni” economiche fino al mese di febbraio 2023, inserito nei pagamenti per ragioni di predisposizione anticipata dei versamenti il cui meccanismo era già perfezionato alla data della missiva di “riliquidazione”.
Con le iniziative del gennaio-marzo 2023 in questa sede
“impugnate” l' ha esternato l'esistenza di una posta a debito CP_1 dell'istante.
Ora, assume la ricorrente in opposizione essere la comunicazione di indebito “impugnata” illegittima in quanto le maggiori somme in contestazione sarebbero state incamerate dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare in capo alla percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti un certo trattamento assistenziale ed erogate le relative prestazioni, la errata protrazione della corresponsione di determinati importi, all'indomani della parzialmente negativa visita di revisione, sarebbe -in ogni caso- non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente . CP_1
Il legittimo affidament ebbe la sua origine nel fatto che l'ente previdenziale da un lato ha perpetuato il trattamento assistenziale, seppure diverso, all'indomani della visita di revisione e dall'altro non ha rispettato la procedura -asseritamente- prevista dall'impianto regolamentare di riferimento per la revoca della prestazione a seguito della -mai attivata- sospensione della stessa, in tal modo incorrendo in una situazione di per sé ostativa all'iniziativa recuperatoria.
5 Ex adverso, l' privilegia la notifica del verbale concernente CP_1
l'esito della verifica medico-sanitaria quale momento rivelatore, agli occhi della beneficaria, della non debenza delle maggiorazioni economiche collegate all'originaria prestazione, venuta meno a seguito delle verifiche sanitarie e sostituita con un diverso trattamento non inclusivo di quelle maggiorazioni. (5)
L'assunto dell correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Questione che, tuttavia, risulta nella fattispecie de qua affatto peculiare e non rapportabile a quella generalmente valorizzata nei casi di indebito assistenziale su base sanitaria. Ed invero, il procedimento di sospensione e revoca evocato con le note illustrative concerne a stretto rigore il venir meno della premessa medico-sanitaria legittimante la prestazione in corso di erogazione che, pertanto, all'esito della revisione dovrebbe essere bloccata. Qui viene in emersione una prestazione diversa legittimamente corrisposta all'indomani della revisione nella sua minore consistenza economica. Non sono, quindi, predicabili i provvedimenti invocati dall'istante che riguardano -ripetesi- altra tipologia di fattispecie astratta. Il punto è che la ricorrente non contesta l'immediata consapevolezza del diverso trattamento assistenziale legittimamente riconosciutole a seguito della revisione parzialmente negativa. Trattamento che pacificamente non prevede le agevolazioni economico/sociali inerenti la -sola- pensione. Consegue che la notifica del verbale di revisione avrebbe dovuto allertare l'istante circa la non debenza di somme aggiuntive concernenti una prestazione diversa. 5A) A margine va segnalato che i rilievi attorei concernenti l'asserita scarsa “intellegibilità motivazionale” dell'indebito si palesano del tutto fuori luogo sia per l'intrinseca chiarezza della missiva di indebito, sia per l'evidente, e mai contestata correlazione fra la stessa e la precedente comunicazione del gennaio 2023. Il cui tenore rimanda in maniera inequivoca alle ragioni dell'iniziativa recuperatoria. Evidentemente nessun vulnus informativo è ravvisabile nella vicenda in disamina. 5B) Nel merito l'obiezione attorea, anche a volerla considerare da una prospettiva di compatibilità con la fattispecie in scrutinio, resta in ogni caso infondata.
6 Afferma la ricorrente essere l' l'unico “responsabile” della CP_1 indebita erogazione delle somme aggiuntive non dovute perché ha continuato a corrispondere i relativi importi all'indomani della visita di revisione parzialmente negativa senza né sospendere né tanto meno revocare la prestazione -deve intendersi quella originaria- oppure soltanto le maggiorazioni economico-sociali. Tale dato, ritenuto di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, andrebbe comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme aggiuntive erogate. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità. 5 C) Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera distonica, per la loro riconducibilità a fattispecie diverse, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la perce indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>>
Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
7 Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1 in epoca successiva alla revisione -le contrarie allegazioni attoree restano sul punto meramente assertive e prive del benchè minimo riferimento giuridico e giurisprudenziale-, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta, immediata conoscenza dell'esito negativo -nel caso di specie: parzialmente negativo- della visita di controllo non sia idonea ad interferire con la consapevolezza dell'interessato circa la parziale non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
In realtà, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto del mutato quadro clinico, atteso che all'originaria esplicitazione dell'esito delle prime verifiche (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%) ne subentra un'altra evidentemente diversa (invalido … al 75%).
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel - CP_1 legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni
8 assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1
9 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> . Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ; Per_1 la manifesta infondatezza d … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Pare evidente che detta trama ermeneutica muove da una premessa obiettivamente inconciliabile con l'assunto attoreo della non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per “errore” dell'ente previdenziale. La “regola” è esattamente contraria e poggia sul carattere ineludibilmente indebito di una prestazione corrisposta in assenza del requisito sanitario che la legittima.
10 Su tale “regola” di partenza si innesta la problematica della tutela della buona fede dell'accipiens e dei suoi reali contenuti. Resta, ormai, acquisito l'arresto interpretativo a termine del quale nessun principio di buona fede e di legittimo affidamento può essere evocato dal momento della comunicazione all'interessato dell'esito della visita eseguita dall'apposita Commissione Medica. Per ragioni addirittura solari.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal dicembre 2021. Epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione. Che non può da quel momento accampare alcun legittimo affidamento. (7)
L'iniziativa giudiziale attorea deve, dunque, essere disattesa, qualunque sia la prospettiva di indagine giudiziale che si voglia privilegiare.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al principio della soccombenza, dovendosi segnalare che il meccanismo di esenzione previsto dall'art. 152 Disp. Att. c.p.c. non è applicabile nel caso di specie in quanto il contenzioso non è stato promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali>. La pretesa azionata, cioè, non pone in discussione l'esito parzialmente negativo della revisione e, quindi, non è funzionale al ripristino della prestazione assistenziale nella sua originaria perimetrazione.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_2 CP_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in euro 1.150,00, oltre accessori se CP_1 dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.527, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31.10.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 26.11.1978 in TORRE del GRECO e Parte_1 residente in [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.32 presso lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VENEZIA SANTA CROCE 929 con l'avv. A GUADAGNINO che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 28.01.2025 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Parte_1
1 allegando e deducendo di essersi vista notificare dall' una nota CP_1 di indebito datata 30 marzo 2023 con cui si prospettava il recupero di somme -asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 0738 7713, erogatele dal dicembre 2021 al febbraio 2023 (compresi), per un importo complessivo di euro 4.569,93. Sulla base di detta premessa in fatto l'istante sollecitava l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, delle somme appena indicate per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa e la condanna dell' a ripetere in suo favore gli importi CP_1 nelle more eventualmente trattenuti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che resisteva nel “merito” alla domanda CP_1 attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa veniva mandata prontamente in decisione, previo breve differimento sollecitato dalla ricorrente e funzionale alla redazione di note di replica.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione al 31 ottobre 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere disatteso sulla base delle seguenti considerazioni.
La vicenda di causa può essere così ricostruita.
Beneficiaria dal luglio 2018 del trattamento assistenziale cat. INVCIV n.0738 7713, inerente la pensione di cui alla Legge n.118/971, la sig.ra ebbe a ricevere una Parte_1 comunicazione di indebito datata 30 marzo 2023, avente ad oggetto una asserita esposizione debitoria pari ad euro 4.569,93 inerente il periodo dicembre 2021/febbraio 2023. La ragione di detta esposizione veniva spiegata con il c.d. “cambio fascia” (di prestazione) successivo al verbale del 22 novembre 2021, domus 610 888 0500 172. La prima esternazione dell'indebito in fieri resta datata 18 gennaio 2023 e, formalmente, concerneva la “riliquidazione” del trattamento assistenziale dovuta alla detrazione della maggiorazione sociale e dell'aumento al milione, non più dovuti all'indomani della formalizzazione del verbale 22 novembre 2021. Tale verbale concerneva la visita di revisione eseguita dall'apposita Commissione Medica il 22 novembre 2021, esitata nel riconoscimento
2 del requisito sanitario inerente non più la pensione ma il solo assegno di invalidità. Di qui il “declassamento” della prestazione, altrimenti definito
“cambio di fascia”
Va subito aggiunto, in logica consecutio, che, sulla base delle incontestate e documentate allegazioni del resistente , il CP_1 verbale della visita di revisione risulta notificato alla diretta interessata il 13 dicembre 2021 con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno che, notoriamente, prevede la consegna del plico nelle mani del “ricevente” e non -necessariamente- del destinatario. Precisazione forse nel caso di specie superflua atteso che la firma leggibile apposta sulla ricevuta sembra condurre direttamente alla sig.ra Parte_1
La nota di trasmissione del plico conteneva la seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità; nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto;
nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio; se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita;
in ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione;
i nostri uffici provvederanno ad inviarle il provvedimento di concessione
o rigetto della prestazione solo al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra la prestazione anche all'indomani della visita di Pt_1 revisione e della notifica del relativo verbale.
Per come anticipato, con missiva del 18 gennaio 2023, prodotta dall'istante, l' procedeva alla “riliquidazione” del CP_1 trattamento assistenziale con decorrenza 1 dicembre 2021. La lettera conteneva anche l'emersione della esposizione debitoria della sig.ra conseguente al “ricalcolo” della prestazione inerente il Pt_1
3 periodo dicembre 2021/febbraio 2023. Detta esposizione ammontava ad euro 4.569,93.
Seguiva la formalizzazione dell'indebito con successiva missiva del 30 marzo 2023 -anch'essa prodotta dall'istante- con la quale l' chiedeva la restituzione delle maggiori somme erogate CP_1 dall'1 dicembre 2021, primo giorno del mese successivo alla visita di revisione, al febbraio 2023. La somma in recupero restava fissata in euro 4.569,93. (3)
Con la prima difesa utile (cfr. note sostitutive trasmesse il 10 settembre 2025) la ricorrente nella buona sostanza ha contestato la legittimità dell'iniziativa recuperatoria dell'ente previdenziale continuando a far leva, seppure in maniera ambigua, sulla
“conoscibilità” da parte dell della sua situazione reddituale, CP_1 oltre che evidentemente sulla perfetta conoscenza in capo all'ente previdenziale del mutato quadro clinico-sanitario.
… Si impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dall' perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, si fa CP_1 pres così come confermato dall' che il verbale di revisione CP_1 invciv è del 22.11.2021, ma è stato la to il 18.01.2023 (ovvero dopo circa un anno e mezzo). Ergo, l' , dal 22/11/2021 era a conoscenza CP_1 che alla sig.ra non a più i requisiti per poter beneficiare Pt_1 della maggior ociale, ma, nonostante ciò, ha continuato a corrispondere alla stessa la prestazione indebita. In effetti, la maggiorazione sociale è stata erogata dall' resistente il quale, CP_1 attraverso una semplice consultazione d ri archivi, avrebbe potuto e dovuto effettuare in automatico le opportune verifiche onde accertare la permanenza dei requisiti in capo alla sig.ra ai fini Pt_1 del diritto della stessa a beneficiare della maggiorazi le. E' evidente, pertanto, la buona fede della sig.ra la quale ha Parte_1 percepito la maggiorazione sociale fino all issione del provvedimento di indebito (30.03.2023). Si deposita, altresì, il certificato dell'agenzia dell'entrate da quale si evince che la ricorrente ha sempre dichiarato i redditi mediante la presentazione del modello UNICO seppur di circa 1.138,00 € l'anno (vedi allegato).>
La prospettazione attorea sembra mutare con le note illustrative del 2 ottobre 2025 e con le note sostitutive finali, entrambe incentrate prettamente sulla questione del mutato scenario medico-sanitario di cui, evidentemente, l' era ben consapevole. CP_1
(4)
Dunque.
A seguito della visita di revisione del 22 novembre 2021 la sig.ra non poteva più vantare la prestazione della pensione Pt_1
4 ma solo quella dell'assegno a cagione del mutato quadro menomativo riscontrato dall'apposita Commissione. La nuova situazione “sanitaria” interferiva con il calcolo del trattamento assistenziale non solo per ragioni intrinseche alla diversa e meno consistente prestazione ma anche per ragioni estrinseche ad essa in quanto l'interessata non aveva più diritto alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione. Queste “agevolazioni” economiche restavano caducate direttamente a seguito del c.d. “cambio di fascia”, senza alcuna incidenza del fattore reddituale, per come alla fine riconosciuto dalla stessa ricorrente e per come si desumeva dalla piana lettura del ricorso amministrativo. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare le menzionate “agevolazioni” economiche fino al mese di febbraio 2023, inserito nei pagamenti per ragioni di predisposizione anticipata dei versamenti il cui meccanismo era già perfezionato alla data della missiva di “riliquidazione”.
Con le iniziative del gennaio-marzo 2023 in questa sede
“impugnate” l' ha esternato l'esistenza di una posta a debito CP_1 dell'istante.
Ora, assume la ricorrente in opposizione essere la comunicazione di indebito “impugnata” illegittima in quanto le maggiori somme in contestazione sarebbero state incamerate dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare in capo alla percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti un certo trattamento assistenziale ed erogate le relative prestazioni, la errata protrazione della corresponsione di determinati importi, all'indomani della parzialmente negativa visita di revisione, sarebbe -in ogni caso- non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente . CP_1
Il legittimo affidament ebbe la sua origine nel fatto che l'ente previdenziale da un lato ha perpetuato il trattamento assistenziale, seppure diverso, all'indomani della visita di revisione e dall'altro non ha rispettato la procedura -asseritamente- prevista dall'impianto regolamentare di riferimento per la revoca della prestazione a seguito della -mai attivata- sospensione della stessa, in tal modo incorrendo in una situazione di per sé ostativa all'iniziativa recuperatoria.
5 Ex adverso, l' privilegia la notifica del verbale concernente CP_1
l'esito della verifica medico-sanitaria quale momento rivelatore, agli occhi della beneficaria, della non debenza delle maggiorazioni economiche collegate all'originaria prestazione, venuta meno a seguito delle verifiche sanitarie e sostituita con un diverso trattamento non inclusivo di quelle maggiorazioni. (5)
L'assunto dell correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Questione che, tuttavia, risulta nella fattispecie de qua affatto peculiare e non rapportabile a quella generalmente valorizzata nei casi di indebito assistenziale su base sanitaria. Ed invero, il procedimento di sospensione e revoca evocato con le note illustrative concerne a stretto rigore il venir meno della premessa medico-sanitaria legittimante la prestazione in corso di erogazione che, pertanto, all'esito della revisione dovrebbe essere bloccata. Qui viene in emersione una prestazione diversa legittimamente corrisposta all'indomani della revisione nella sua minore consistenza economica. Non sono, quindi, predicabili i provvedimenti invocati dall'istante che riguardano -ripetesi- altra tipologia di fattispecie astratta. Il punto è che la ricorrente non contesta l'immediata consapevolezza del diverso trattamento assistenziale legittimamente riconosciutole a seguito della revisione parzialmente negativa. Trattamento che pacificamente non prevede le agevolazioni economico/sociali inerenti la -sola- pensione. Consegue che la notifica del verbale di revisione avrebbe dovuto allertare l'istante circa la non debenza di somme aggiuntive concernenti una prestazione diversa. 5A) A margine va segnalato che i rilievi attorei concernenti l'asserita scarsa “intellegibilità motivazionale” dell'indebito si palesano del tutto fuori luogo sia per l'intrinseca chiarezza della missiva di indebito, sia per l'evidente, e mai contestata correlazione fra la stessa e la precedente comunicazione del gennaio 2023. Il cui tenore rimanda in maniera inequivoca alle ragioni dell'iniziativa recuperatoria. Evidentemente nessun vulnus informativo è ravvisabile nella vicenda in disamina. 5B) Nel merito l'obiezione attorea, anche a volerla considerare da una prospettiva di compatibilità con la fattispecie in scrutinio, resta in ogni caso infondata.
6 Afferma la ricorrente essere l' l'unico “responsabile” della CP_1 indebita erogazione delle somme aggiuntive non dovute perché ha continuato a corrispondere i relativi importi all'indomani della visita di revisione parzialmente negativa senza né sospendere né tanto meno revocare la prestazione -deve intendersi quella originaria- oppure soltanto le maggiorazioni economico-sociali. Tale dato, ritenuto di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, andrebbe comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme aggiuntive erogate. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità. 5 C) Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera distonica, per la loro riconducibilità a fattispecie diverse, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la perce indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>>
Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
7 Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1 in epoca successiva alla revisione -le contrarie allegazioni attoree restano sul punto meramente assertive e prive del benchè minimo riferimento giuridico e giurisprudenziale-, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta, immediata conoscenza dell'esito negativo -nel caso di specie: parzialmente negativo- della visita di controllo non sia idonea ad interferire con la consapevolezza dell'interessato circa la parziale non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
In realtà, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto del mutato quadro clinico, atteso che all'originaria esplicitazione dell'esito delle prime verifiche (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%) ne subentra un'altra evidentemente diversa (invalido … al 75%).
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel - CP_1 legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni
8 assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1
9 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> . Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ; Per_1 la manifesta infondatezza d … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Pare evidente che detta trama ermeneutica muove da una premessa obiettivamente inconciliabile con l'assunto attoreo della non ripetibilità della prestazione assistenziale erogata per “errore” dell'ente previdenziale. La “regola” è esattamente contraria e poggia sul carattere ineludibilmente indebito di una prestazione corrisposta in assenza del requisito sanitario che la legittima.
10 Su tale “regola” di partenza si innesta la problematica della tutela della buona fede dell'accipiens e dei suoi reali contenuti. Resta, ormai, acquisito l'arresto interpretativo a termine del quale nessun principio di buona fede e di legittimo affidamento può essere evocato dal momento della comunicazione all'interessato dell'esito della visita eseguita dall'apposita Commissione Medica. Per ragioni addirittura solari.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal dicembre 2021. Epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione. Che non può da quel momento accampare alcun legittimo affidamento. (7)
L'iniziativa giudiziale attorea deve, dunque, essere disattesa, qualunque sia la prospettiva di indagine giudiziale che si voglia privilegiare.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al principio della soccombenza, dovendosi segnalare che il meccanismo di esenzione previsto dall'art. 152 Disp. Att. c.p.c. non è applicabile nel caso di specie in quanto il contenzioso non è stato promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali>. La pretesa azionata, cioè, non pone in discussione l'esito parzialmente negativo della revisione e, quindi, non è funzionale al ripristino della prestazione assistenziale nella sua originaria perimetrazione.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_2 CP_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in euro 1.150,00, oltre accessori se CP_1 dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 18/11/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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